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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 15101/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto ad integrazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto che la cella sia un luogo pubblico, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivelandosi la censura manifestamente infondata anche in ragione della consolidata giurisprudenza sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 26028 del 15/05/2018, D R, Rv. 273417); rilevato che, quanto alla possibilità che le offese fossero sentite da altre persone, la Corte di merito ha ben evidenziato la presenza di altri detenuti e del personale in servizio presso la struttura carceraria tenuto conto del tono alto con cui furono manifestatele le offese; Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato l'assenza di elementi tali da giustificarne il riconoscimento, in presenza dei plurimi precedenti e della gravità del fatto di reato, della gratuità delle offese e del tono provocatorio; considerato, pertanto. che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è gìustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, quanto ad integrazione del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto che la cella sia un luogo pubblico, i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, rivelandosi la censura manifestamente infondata anche in ragione della consolidata giurisprudenza sul punto (Sez. 6, Sentenza n. 26028 del 15/05/2018, D R, Rv. 273417); rilevato che, quanto alla possibilità che le offese fossero sentite da altre persone, la Corte di merito ha ben evidenziato la presenza di altri detenuti e del personale in servizio presso la struttura carceraria tenuto conto del tono alto con cui furono manifestatele le offese; Ritenuto che, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale adeguatamente dato conto delle ragioni alla base della corretta determinazione del trattamento sanzionatorio avendo apprezzato l'assenza di elementi tali da giustificarne il riconoscimento, in presenza dei plurimi precedenti e della gravità del fatto di reato, della gratuità delle offese e del tono provocatorio; considerato, pertanto. che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è gìustificata da motivazione esente da illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (tra tante, Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419); rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA]
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