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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09228/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04AX0M8 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione; Ritenuto che il ricorso è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 marzo 2022 con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 21 maggio 2022, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso martedì 5 luglio 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato tramite posta elettronica certificata soltanto mercoledì 6 luglio 2022, ore 00:39; Considerato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 04AX0M8 [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e ricettazione; Ritenuto che il ricorso è tardivo in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 marzo 2022 con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 21 maggio 2022, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso martedì 5 luglio 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato tramite posta elettronica certificata soltanto mercoledì 6 luglio 2022, ore 00:39; Considerato, in ogni caso, che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 09228/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris