Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13475/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia n. 3193/2018, depositata l’11 luglio2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – In sede di verifica della spettanza di un credito IVArichiesto a rimborso dalla società di leasing “[OSCURATO:PERSONA]Azur ([OSCURATO:PERSONA])”, concessionaria dei finanziamenti ad alcuni clientidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (avente come attività lacostruzione e la vendita di imbarcazioni da diporto), l’Ufficiodell’Agenzia delle entrate riscontrava l’indicazione, nelle fattureemesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli accontiricevuti direttamente dagli utilizzatori delle barche da diportotramite permuta (raramente anche tramite assegno) per unammontare complessivo di euro 1.532.828,00.

A seguito dellasegnalazione del suddetto ufficio, venivano emessi - nei confrontidella società in epigrafe - gli avvisi di accertamentoT9KCOBM01186( 2009) e T9KCOBM00003 (2010).Avverso gli atti sanzionatori, la società ha proposto ricorsoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 144/02/2016, depositata il 19 aprile 2016, laCommissione tributaria provinciale di Como, riuniti i ricorsi, haannullato gli atti di contestazione.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva l’intimata chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 3193/2018, depositata l’11 luglio 2018, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha respintol’appello.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c..La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va rilevato un vizio di notifica delricorso.La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmentee non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullitàdella notificazione, sanabile ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c.con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione dellaparte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regolagenerale dettata dall’art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017; Cass. n. 15236 del2014).In atti è stata prodotta documentazione relativa alla notificaalla parte personalmente ma non al difensore, mancando ilmessaggio di accettazione nei confronti di quest’ultimo.2. – Va dunque disposto il rinvio a nuovo ruolo conl’assegnazione del termine di 60 giorni per la rinotifica del ricorso.

P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo e assegna il termine di 60 giorni perla rinotifica del ricorso dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore;-intimato-per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Lombardia n. 3193/2018, depositata l’11 luglio2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20261. – In sede di verifica della spettanza di un credito IVArichiesto a rimborso dalla società di leasing “[OSCURATO:PERSONA]Azur ([OSCURATO:PERSONA])”, concessionaria dei finanziamenti ad alcuni clientidella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (avente come attività lacostruzione e la vendita di imbarcazioni da diporto), l’Ufficiodell’Agenzia delle entrate riscontrava l’indicazione, nelle fattureemesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], degli accontiricevuti direttamente dagli utilizzatori delle barche da diportotramite permuta (raramente anche tramite assegno) per unammontare complessivo di euro 1.532.828,00. A seguito dellasegnalazione del suddetto ufficio, venivano emessi - nei confrontidella società in epigrafe - gli avvisi di accertamentoT9KCOBM01186( 2009) e T9KCOBM00003 (2010).Avverso gli atti sanzionatori, la società ha proposto ricorsoinnanzi alla Commissione tributaria provinciale.Si costituiva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso.Con sentenza n. 144/02/2016, depositata il 19 aprile 2016, laCommissione tributaria provinciale di Como, riuniti i ricorsi, haannullato gli atti di contestazione.2. – Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponevaappello.Si costituiva l’intimata chiedendo il rigetto dell’appello.Con sentenza n. 3193/2018, depositata l’11 luglio 2018, laCommissione tributaria regionale della Lombardia ha respintol’appello.3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a due motivi.La contribuente non ha svolto attività difensiva.Numero registro generale 34634/2019Numero sezionale 2667/2026Numero di raccolta generale 13475/2026Data pubblicazione 09/05/20264. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c..La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – In via preliminare va rilevato un vizio di notifica delricorso.La notifica del ricorso per cassazione alla parte personalmentee non al suo procuratore non determina l'inesistenza, ma la nullitàdella notificazione, sanabile ai sensi dell’art. 291, comma 1, c.p.c.con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione dellaparte destinataria, a mezzo del controricorso, secondo la regolagenerale dettata dall’art. 156, comma 2, c.p.c., applicabile anche algiudizio di legittimità (Cass. n. 24450/2017; Cass. n. 15236 del2014).In atti è stata prodotta documentazione relativa alla notificaalla parte personalmente ma non al difensore, mancando ilmessaggio di accettazione nei confronti di quest’ultimo.2. – Va dunque disposto il rinvio a nuovo ruolo conl’assegnazione del termine di 60 giorni per la rinotifica del ricorso. P.Q.Mdispone il rinvio a nuovo ruolo e assegna il termine di 60 giorni perla rinotifica del ricorso dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 24 marzo 2026.La PresidenteTania Hmeljak
Sentenza Cassazione n. 13475/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris