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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40407/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di cui all'art. 110, 319, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, cod. pen.; all'art. 416-bis cod. pen.; agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di Palmi aveva negato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con ausilio elettronico. 2.

La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, nel valutare le esigenze cautelari, non hanno considerato, in maniera congiunta, il sopravvenuto congedo del [OSCURATO:PERSONA] dalle funzioni svolte all'interno della Polizia di Stato, nonché il lungo periodo di tempo trascorso dallo stesso in regime carcerario, così non attribuendo a tali dati il corretto rilievo. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela non hanno ritenuto la sussistenza di circostanze idonee a determinare l'affievolimento delle esigenze cautelari e, pertanto, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella, più adeguata, degli arresti domiciliari, omettendo di considerare l'incensuratezza dell'indagato e la non ripetibilità delle azioni delittuose a cagione dell'intervenuto congedo dalle Forze di polizia di appartenenza, enfatizzando, al contrario, come «di grave rilevanza penale», una condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] a distanza di quattro mesi (e non - si precisa in ricorso - di otto giorni) dalla cessazione di una precedente misura cautelare domiciliare. [OSCURATO:PERSONA]

1. li ricorso non è fondato e pertanto va rigettato.

2. In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, il giudice di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia spiegato adeguatamente le ragioni che l'hanno indotto ad affermare la permanenza del quadro indiziario a carico dell'indagato e delle esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.

3. Nel caso in esame, l'ordinanza in verifica ha analizzato in maniera congrua tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari.

4. La difesa trascura che le circostanze di fatto prospettate nel ricorso sono state tutte considerate dai giudici d'appello, i quali, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, hanno evidenziato come il luogo e le modalità -2 di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a pervenire tale pericolo, non trascurando di sottolineare la preclusione, in sede cautelare, di una rivalutazione della gravità indiziaria in presenza di un dispositivo di condanna pari ad anni sedici di reclusione, argomento, quest'ultimo, sul quale il ricorrente nulla ha osservato.

5. Quanto al primo motivo, il tribunale ha sottolineato sia la partecipazione dell'indagato a distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, nonché a episodi d'importazione di cocaina, sia la commissione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concludendo che la ritenuta insussistenza, in sede di merito, dell'associazione denominata "Ares", alla quale pure l'indagato avrebbe offerto il suo aiuto, non andava a inficiare né la gravità del quadro indiziario, né il profilo cautelare a fronte della sintomatica "ricaduta" dello stesso in condotte penalmente rilevanti, commesse a poca distanza di tempo dall'estinzione di una pregressa misura cautelare, eseguita in sede domiciliare.

6. Quanto al secondo motivo, il tribunale, per un verso, ha ritenuto sussistente la proporzione tra il tempo trascorso in regime di restrizione, pari a circa quattro anni, e la condanna ad anni sedici di reclusione inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, ha evidenziato il carattere recessivo delle dimissioni dal lavoro del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla reiterazione di condotte penalmente rilevanti, segno tangibile di un comportamento spregiudicato e poco incline al rispetto delle regole del vivere civile, così correttamente e logicamente ritenendo, a fronte della possibilità per l'indagato di commettere dal proprio domicilio «ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo», l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere in atto.

7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. Si dispone, ai sensi dell'arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dell'ordinanza sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda nei termini di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine ai delitti di cui all'art. 110, 319, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis, cod. pen.; all'art. 416-bis cod. pen.; agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90, ricorre per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha rigettato l'appello proposto avverso la decisione con la quale il Tribunale di Palmi aveva negato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con ausilio elettronico. 2. La difesa propone due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 299, 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela, nel valutare le esigenze cautelari, non hanno considerato, in maniera congiunta, il sopravvenuto congedo del [OSCURATO:PERSONA] dalle funzioni svolte all'interno della Polizia di Stato, nonché il lungo periodo di tempo trascorso dallo stesso in regime carcerario, così non attribuendo a tali dati il corretto rilievo. 2.2 Con il secondo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione degli artt. 274, 275 e 299 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, lamenta che i giudici della cautela non hanno ritenuto la sussistenza di circostanze idonee a determinare l'affievolimento delle esigenze cautelari e, pertanto, la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella, più adeguata, degli arresti domiciliari, omettendo di considerare l'incensuratezza dell'indagato e la non ripetibilità delle azioni delittuose a cagione dell'intervenuto congedo dalle Forze di polizia di appartenenza, enfatizzando, al contrario, come «di grave rilevanza penale», una condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] a distanza di quattro mesi (e non - si precisa in ricorso - di otto giorni) dalla cessazione di una precedente misura cautelare domiciliare. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso non è fondato e pertanto va rigettato. 2. In relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, il giudice di legittimità ha il compito di verificare se il giudice della cautela abbia spiegato adeguatamente le ragioni che l'hanno indotto ad affermare la permanenza del quadro indiziario a carico dell'indagato e delle esigenze cautelari, controllando la congruenza della motivazione, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate. 3. Nel caso in esame, l'ordinanza in verifica ha analizzato in maniera congrua tutti gli elementi indiziari, riconducendoli a unità, attesa la loro concordanza, e, con motivazione assolutamente logica e adeguata, ha ritenuto sussistenti e attuali le esigenze cautelari. 4. La difesa trascura che le circostanze di fatto prospettate nel ricorso sono state tutte considerate dai giudici d'appello, i quali, a fronte dell'estrema gravità dei reati per cui si procede, che denotano un marcato pericolo di reiterazione, hanno evidenziato come il luogo e le modalità -2 di esecuzione proposti per gli arresti domiciliari risultino insufficienti a pervenire tale pericolo, non trascurando di sottolineare la preclusione, in sede cautelare, di una rivalutazione della gravità indiziaria in presenza di un dispositivo di condanna pari ad anni sedici di reclusione, argomento, quest'ultimo, sul quale il ricorrente nulla ha osservato. 5. Quanto al primo motivo, il tribunale ha sottolineato sia la partecipazione dell'indagato a distinte associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, nonché a episodi d'importazione di cocaina, sia la commissione del delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, concludendo che la ritenuta insussistenza, in sede di merito, dell'associazione denominata "Ares", alla quale pure l'indagato avrebbe offerto il suo aiuto, non andava a inficiare né la gravità del quadro indiziario, né il profilo cautelare a fronte della sintomatica "ricaduta" dello stesso in condotte penalmente rilevanti, commesse a poca distanza di tempo dall'estinzione di una pregressa misura cautelare, eseguita in sede domiciliare. 6. Quanto al secondo motivo, il tribunale, per un verso, ha ritenuto sussistente la proporzione tra il tempo trascorso in regime di restrizione, pari a circa quattro anni, e la condanna ad anni sedici di reclusione inflitta al [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, ha evidenziato il carattere recessivo delle dimissioni dal lavoro del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla reiterazione di condotte penalmente rilevanti, segno tangibile di un comportamento spregiudicato e poco incline al rispetto delle regole del vivere civile, così correttamente e logicamente ritenendo, a fronte della possibilità per l'indagato di commettere dal proprio domicilio «ulteriori condotte delittuose dello stesso tipo», l'adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere in atto. 7. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8. Si dispone, ai sensi dell'arti. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dell'ordinanza sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda nei termini di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. a
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