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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 13894/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi due motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5 della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all'atteggiamento del testimone Kasa e l'analisi del traffico telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così' deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], considerato che i primi due motivi, attinenti all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, sono reiterativi e diretti alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; in particolare, non vengono considerate le parole spese a pagina 5 della sentenza in ordine alla credibilità della persona offesa né le considerazioni di pagina 6 in relazione all'atteggiamento del testimone Kasa e l'analisi del traffico telefonico, punti, questi ultimi, secondo il ricorso, oggetto di travisamento della prova; osservato, quanto all'ulteriore motivo, concernente il trattamento sanzionatorio, che la pena determinata per il reato posto in continuazione è contenuta in misura di molto inferiore al medio edittale, di tal che non necessità di specifica giustificazione, essendo del tutto sufficiente il giudizio di congruenza indicato in sentenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così' deciso in Roma, il 07/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigli re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13894/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris