CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09787/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante “pro tempore”, con domicilio eletto in Roma, invia [OSCURATO:PERSONA] 123, presso lo studio legale dell’AvvocatoEmilia Rosa FARAGLIA, ma domiciliata “ex lege” presso l’indirizzodi posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] CIANI;Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026- controricorrente -Data pubblicazione 16/04/2026Avverso la sentenza n. 1151/2022, della Corte d’appello diAncona, depositata in data 14/09/2022;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per lacassazione della sentenza n. 1151/22, del 14 settembre 2022,della Corte d’appello di Ancona, che – accogliendo il gravameesperito dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso lasentenza n. 907, del 17 dicembre 2017, del Tribunale di Pesaro –ha condannato l’odierna ricorrente a risarcire alla predettasocietà, nella misura di € 13.366,74, il danno da inadempimentodel contratto di locazione ad uso non abitativo, concluso il 1°maggio 2003 e poi rinnovato il 1° giugno 2010.2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di averconcluso nel 2003, con decorrenza dal giorno 1° maggio diquell’anno, un contratto di locazione di immobile da adibire acentro estetico, ciò che aveva richiesto la realizzazione – incostanza di rapporto contrattuale – di alcune pareti incartongesso, per separare i singoli ambienti; circostanza dellaquale asserisce essere stata la società locatrice ([OSCURATO:SOCIETA].) perfettamente a conoscenza, tanto da nonsollevare contestazioni in occasione della stipulazione del nuovocontratto, avvenuta il 1° giugno 2010.Receduta la conduttrice dal contratto, anticipatamente, indata 16 novembre 2017, nessun rilievo circa le opere realizzatedalla stessa veniva sollevata in occasione della riconsegna della“res locata”, avvenuta con la riserva circa la verifica delle pareti eNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026degli impianti, ma, nel contempo, con la dichiarazione circa leData pubblicazione 16/04/2026buone condizioni dell’immobile.Ciò nondimeno, la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. – “mediotempore” subentrata nella locazione – adiva l’autorità giudiziaria,dapprima in sede di accertamento tecnico preventivo e, poi, perchiedere che fosse dichiarato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] alcontratto sottoscritto il 1° giugno 2010 e, comunque, perviolazione dell’art. 1590 cod. civ., con condanna della stessa alrisarcimento dei danni.Costituitasi in giudizio l’odierna ricorrente, che eccepivapreliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell’attrice(eccezione respinta dall’adito giudicante, che ravvisava unacessione del contratto di locazione quale conseguenza di un attodi trasferimento di azienda), la domanda veniva rigettata in primecure, sul presupposto che l’immobile fosse stato accettato dallalocatrice nelle condizioni in cui si trovava all’atto della riconsegna.Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello– previamente respinta l’eccezione dell’appellata, secondo cui lacessione del contratto di locazione, in mancanza di consensoespresso della conduttrice “ceduta”, non poteva produrre alcuneffetto nei suoi confronti (reiezione dell’eccezione fondata sulrilievo che “la cessione dei contratti di locazione ad uso nonabitativo, se accompagnata dalla cessione dell’azienda o di unramo d’azienda, in base all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 siperfeziona ed è efficace tra cedente e cessionario con l’incontrodella volontà delle parti”) – lo accoglieva.Esito al quale il giudice di seconde cure perveniva ritenendoprovata la circostanza che, in costanza di contratto, “sia la Olivoche suo marito avevano assicurato che avrebbero al termine delrapporto provveduto alla rimozione dei tramezzi”.Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/20263. Avverso la sentenza della Corte dorica ha proposto ricorsoData pubblicazione 16/04/2026per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto – di tre motivi.3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione di norma didiritto in relazione all’art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392,“in luogo degli artt. 1406 e 1407 cod. civ.”, quanto alla “cessionedel contratto di locazione”.Si censura la sentenza impugnata là dove ha affermato che“la cessione dei contratti di locazione ad uso non abitativo, seaccompagnata dalla cessione dell’azienda o di un ramo d’azienda,in base all’art. 36 della legge n. 392 del 1978 si perfeziona ed èefficace tra cedente e cessionario con l’incontro della volontà delleparti”.La Corte territoriale, infatti, “interpretando erroneamente ifatti di causa ha altrettanto erroneamente applicato la richiamatanorma, ritenendo riferibile alla cessione intervenuta dal lato attivo(dal locatore al terzo) la disciplina valida per la cessioneintervenuta dal lato passivo (dal conduttore al terzo)”.Essa, per contro, “avrebbe dovuto, piuttosto, tener conto delfatto che, in tale circostanza, è configurabile un’ipotesi di cessionedel contratto”, ai sensi degli artt. 1406 e 1407 e ss. cod. civ., laquale presuppone il consenso della parte ceduta, qui invecemancata.3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n.5), cod. proc. civ. – “omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, anchequanto alla “riconsegna dell’immobile nello stato in cui si trovavaal momento della stipula del contratto del 1° giugno 2010”.Si deduce, per un verso, che la sentenza impugnata, “nelqualificare la cessione del contratto di locazione tra la B.S. diNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026Brunetti [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. haomesso di valutare un fatto di importanza dirimente ai fini dellarisoluzione della presente causa”, ovvero “l’originariainammissibilità del ricorso avversario”, ex art. 447-bis cod. proc.civ., “per carenza di legittimazione ad agire da parte della dittaodierna resistente”, e ciò “in quanto le vicende societarieeventualmente intercorse tra le due società, che si sonosuccedute nella titolarità del rapporto di locazione, non sono maistate portate a conoscenza dell’odierna ricorrente”.Inoltre, la sentenza impugnata ha omesso di considerare altrifatti decisivi.Innanzitutto, che già in occasione della stipula del nuovocontratto del 1° giugno 2010, nessuna contestazione venivamossa in ordine alla presenza dei tramezzi; analogamente“all’atto della riconsegna dell’immobile locato veniva redattoapposito verbale sottoscritto dalle parti – per la [OSCURATO:SOCIETA], vi era il figlio in qualità di delegato – nel qualealcun rilievo o eccezione veniva sollevato dalla parte locatrice inordine alle addizioni e modifiche apportate, né in merito almutamento dello stato dei luoghi o difetti riscontrati”.3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4),cod. proc. civ. – nullità della sentenza in relazione alla “mancatae/o insufficiente motivazione della prova del quantum dellarichiesta risarcitoria”.Secondo la ricorrente l’illogicità e la contraddittorietà dellamotivazione si manifesterebbe “nel fatto di fondare la avversapretesa risarcitoria nella riserva espressa dalla parte locatrice, nelverbale di riconsegna del 16 novembre 2017”, in relazione alle“verifiche sulle pareti e sugli impianti”, e, al contempo, “ritenereugualmente valida la dichiarazione di entrambe le parti diNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026compensare l’ultimo canone di locazione con il depositocauzionale, estinguendo in tale modo qualsiasi reciproca pretesa”.Difatti, delle due l’una, secondo la ricorrente: “se la partelocatrice avesse avuto una qualche riserva in ordine alla rimozionedelle opere realizzate dall’odierna ricorrente avrebbe,coerentemente, dovuto rifiutare la riconsegna dell’immobile”,differendola “solo al momento in cui le modifiche sarebbero staterimosse”, ovvero, all’opposto, “formulare al momento dellariconsegna la richiesta di risarcimento dei danni”.Un ulteriore profilo di nullità della sentenza deriverebbe dalfatto che essa ha “omesso di valutare l’inidoneità e carenza diprove, in corso di istruttoria e documentali, a supporto delquantum risarcitorio richiesto dall’allora Società appellante”;difatti, nella stessa consulenza tecnica svolta in occasione delprocedimento di accertamento tecnico preventivo si legge che “lostato locativo non è compromesso dalle addizioni apportate dallaSig.ra Olivo”.Sarebbe, pertanto, “ictu oculi, evidente l’infondatezza edabnormità della richiesta di risarcimento dei danni, comeformulata dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per unammontare di € 9.792,00, quantificata sul presupposto di unamancata riscossione del canone mensile dalla data di disdetta,avvenuta in data 16 novembre 2017, sino al momento in cui èstata redatta la CTU”.4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa siadichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/20266. Il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona diData pubblicazione 16/04/2026un suo Sostituto, non ha depositato requisitoria scritta.7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso è inammissibile.8.1. A tale esito conduce la constatazione che la sua stesuranon è conforme al disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3), cod.proc. civ., in ragione dell’assoluta insufficienza dell’esposizionedel fatto, sostanziale e processuale, sottoposto all’esame diquesta Corte.La norma suddetta – applicabile, “ratione temporis”, nel testoanteriore alle modifiche apportate dall’art. 3, comma 27, lett. d),n. 1), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (e ciò in base a quantoprevisto dalla norma transitoria di cui all’art. 35, comma 5, delmedesimo d.lgs. n. 149 del 2022, che subordina l’applicazione delnuovo testo ai giudizi introdotti con ricorsi notificati a far data dal1° gennaio 2023, tra i quali non rientra quello presente, notificatoil 20 ottobre 2022) – esige che il ricorso rechi, a pena diinammissibilità, “l’esposizione sommaria dei fatti della causa”.Occorre, dunque, una narrativa idonea garantire al giudice dilegittimità “di avere una chiara e completa cognizione dei fatti chehanno originato la controversia ed oggetto di impugnazione,senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso,compresa la stessa sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent.18 maggio 2006, n. 11653, Rv. 588760-01).La prescrizione di tale requisito, pertanto, risponde “non adun’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire unaconoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/oNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026processuali, che permetta di bene intendere il significato e laportata delle censure rivolte al provvedimento impugnato” (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2003 n. 2602, Rv. 560622-01).Stante, dunque, tale funzione, per soddisfare il requisito “dequo” occorre che il ricorso per cassazione rechi “l’esposizionechiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata,dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciprochepretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di dirittoche le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascunaparte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi dellavicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioniessenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenzaimpugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, neilimiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversada quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito”(Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01;in senso conforme, Cass. Sez. 1, sent. 31 luglio 2017, n. 19018,Rv. 645086-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312,Rv. 648924-01, nonché, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 12 gennaio2024, n. 1352, Rv. 669797-01).Orbene, tutto ciò difetta nel caso di specie, giacché il ricorsoin esame omette di indicare, in particolare, i fatti costitutivi delladomanda giudiziale. E ciò soprattutto con riferimentoall’individuazione della legittimazione attiva della societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA], come giustificata nell’atto introduttivo delgiudizio, nonché alle ragioni della sua contestazione (che si dice,genericamente, essere stata effettuata nella memoria dicostituzione, senza che se ne chiariscano, però, i termini) e,infine, con riguardo alle ragioni della decisione, sul punto, da partedel giudice di primo grado.Tali carenze, pertanto, incidono sullo scrutinio dei motivi,rendendo inammissibile il ricorso.Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/20269. Qualora la disamina dei singoli motivi non fosse preclusadal vizio di inammissibilità che inficia l’intero atto d’impugnazione,anche ciascuno di essi dovrebbe ritenersi inammissibile.9.1. Così, il primo, in quanto dalla lettura della sentenza oggiimpugnata emerge che il Tribunale di Pesaro aveva rigettatol’eccezione di difetto di legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] base due autonome “rationes decidendi” (l’acquisizione dellaproprietà dell’immobile, trasferita dalla società originaria locatricedello stesso, nonché l’avvenuta cessione d’azienda), in relazionea ognuna delle quali l’odierna ricorrente – rimasta, sul punto,soccombente, all’esito del giudizio di prime cure – avrebbe dovutoesperire appello incidentale, ciò che invece non ha fatto.Opera infatti, al riguardo, il principio secondo cui l’appelloincidentale è necessario, non essendo sufficiente la riproposizionedell’eccezione ex art. 346 cod. proc. civ., per ogni questione cherisulti, comunque, “considerata dalla sentenza impugnata, laquale su di essa ha adottato una statuizione, cioè una motivazioneche può essere articolata o con affermazioni espresse” – come,appunto, nel caso in esame – “o con affermazioni enunciate inmodo indiretto, le quali, però, rivelino in modo chiaro la suavalutazione di fondatezza o infondatezza” (così, in motivazione,Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, Rv. 644305-01).Inoltre, quand’anche si potesse ritenere – ciò che è daescludersi, alla luce di quanto appena osservato – che [OSCURATO:PERSONA] impugnato, in appello, la statuizione del primo giudicesulla legittimazione attiva della società [OSCURATO:PERSONA],dovrebbe, parimenti, escludersi che quella censura costituisseidonea impugnazione, dal momento che quell’iniziativa (secondoquanto risulta dalla sentenza della Corte marchigiana) riguardòsolo la seconda delle “rationes decidendi” poste dal primo giudiceNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026a fondamento della sua pronuncia, con passaggio in giudicato,pertanto, della prima (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, ord.26 febbraio 2024, n. 5102, Rv. 670188-01), ovvero quellasull’avvenuta acquisizione della proprietà della “res locata”.Infine, non sembra ozioso rammentare che la questioneoggetto del presente motivo sarebbe, comunque, infondata.Nel caso di specie, infatti, ricorreva una scissione societaria,che ha determinato l’automatico subingresso della societàImmobiliare [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti già facenti capo a B.S. diBrunetti [OSCURATO:SOCIETA]La scissione parziale di una società, difatti, è fenomenodisciplinato dagli artt. 2506 e ss. cod. civ., “consistente neltrasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società,preesistenti o di nuova costituzione, contro l’assegnazione delleazioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa”,sicché essa “si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa,che comporta l’acquisizione da parte della nuova società di valoripatrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; dettotrasferimento non determina, però, l’estinzione della societàscissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nellatotalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi,piuttosto, come successione a titolo particolare” nei rapporti adessa facenti capo (si veda, in tal senso, in motivazione, Cass. Sez.2, sent. 4 dicembre 2018, n. 31313, Rv. 651601-01).9.2. Inammissibile risulterebbe, poi, anche il secondo motivodi ricorso.In disparte, infatti, il rilievo circa il suo carattere “fattuale”,deve rilevarsi come l’inammissibilità della censura di omessoesame del difetto di legittimazione della società attrice derivi dalfatto che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto vero e proprio”Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026(non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “unfatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo,modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario(cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale),purché controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez.5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stessosenso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire “un preciso accadimento, ovvero una precisacircostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass.Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass.Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “undato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relativericadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e “come tale nonricomprendente questioni o argomentazioni” (Cass. Sez, 6-1, ord.6 settembre 2019, n. 22397, Rv. 655413-01).Del pari, inammissibile è la censura di omesso esame,prospettata con riferimento alla circostanza dell’assenza dicontestazioni in occasione della stipula del nuovo contratto del 1°giugno 2010. Difatti, la ricorrente non si doveva limitare a dedurrequale fosse il fatto “omesso” e la sua “decisività”, nonché il “dato”,testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, ma anche –ciò che non risulta avvenuto – il “come” e il “quando” tale fattofosse stato oggetto di discussione processuale (cfr., Cass. Sez.Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in sensoconforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n.9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n.19987, Rv. 645359-01).Parimenti inammissibile è la censura di omesso esameformulata con riferimento all’assenza di contestazioni all’atto dellariconsegna del bene, perché la Corte territoriale ha consideratoNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026tale fatto, negandovi, però, rilievo, valorizzando, in tal senso, la“riserva” espressa dalla locatrice.9.3. Inammissibile, infine, sarebbe pure il terzo motivo diricorso.Neppure in astratto, infatti, risulta prospettabile quel profilodi “irriducibile contraddittorietà” evocato dalla ricorrente, il soloidoneo – al pari della “motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile”, alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspettomateriale e grafico” e alla “motivazione apparente” – a integrareil vizio motivazionale (così, da ultimo e tra le innumerevoli, Cass.Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, in particolare al § 10.9,pag. 24).Difatti, non vi è alcuna “irriducibile” contraddizione nellamotivazione con cui la Corte territoriale riconosce alla decisionedella locatrice, di compensare l’ultimo canone di locazione con ildeposito cauzionale, “un contenuto del tutto neutro rispetto allariserva pure esplicitamente fatta”, in relazione alla verifica dellostato delle pareti e degli impianti della “res locata”, e ciò perché“il locatore dichiarante non rinuncia affatto all’accertamento piùapprofondito circa lo stato delle pareti e degli impianti, ma,appunto, esprime una riserva, e per intanto decide (a prescinderedalla correttezza di tale comportamento, comunque nonspecificamente contestato da controparte) di ritenere il depositocauzionale a deconto delle locazioni ancora a quella data noncorrisposte”.Il tutto, infine, non senza considerare che il preteso viziomotivazionale non presenta – nella prospettazione fattane dallaricorrente – il necessario carattere “testuale” (cfr. Cass. Sez. Un.,sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9., pag. 24), giacché risultaformulato sulla base di elementi non attinti dal testo dellasentenza, occorrendo, invece, che esso “emerga immediatamenteNumero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez.Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), vale a dire“prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così,tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, nonmassimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv.664120-01).10. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo.11. A carico della ricorrente, stante la declaratoria diinammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare l’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo unaccertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass.Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando CatiaOlivo a rifondere, alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.200,00, più€ 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15%ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Numero registro generale 25044/2022Numero sezionale 4297/2025Numero di raccolta generale 9787/2026Data pubblicazione 16/04/2026Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 7novembre 2025.Il PresidenteRaffaele FRASCA