CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44911/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 7.10.2019, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Parma, procedendo nelle forme del rito abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei fatti di estorsione in concorso e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in concorso e, con le attenuanti generiche ritenute per entrambi e il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, li aveva condannati alla pena finale, così ridotta per il rito, di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali; aveva condannato entrambi al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile in favore della quale aveva liquidato le spese ed una provvisionale immediatamente esecutiva; 2. la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la fattispecie del tentativo ed ha di conseguenza rideterminato la pena inflitta agli imputati in anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 560 di multa, ciascuno, riconoscendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione della condanna; ha confermato nel resto e condannato gli imputati appellanti al pagamento delle spese processuali della fase; 3. ricorrono per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] e l'Alessandrino tramite i rispettivi difensori lamentando: 3.1. gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA]: 3.1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge in relazione all'art. 8 cod. proc. pen.: rileva che, inquadrato il fatto nella fattispecie della estorsione tentata, la competenza territoriale avrebbe dovuto essere individuata ai sensi dell'art. 8 comma 4 cod. proc. pen. che avrebbe portato ad individuare il Tribunale di Bergamo o quello di Piacenza come luoghi dell'ultima condotta piuttosto che quello di Parma coincidente con il luogo in cui la vittima aveva percepito la condotta minatoria; sottolinea che la condotta, peraltro unica, ascritta al [OSCURATO:PERSONA] consisteva in una mail spedita quale rappresentante della R.K.S. avente sede a Carpaneto mentre quella dell'Alessandrino si era risolta in una telefonata effettuata da costui in Provincia di Bergamo; segnala che, in ogni caso, non è mai stato accertato ove la presunta vittima avesse ricevuto la telefonata; 3.1.2 violazione ed erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato: rileva che la sentenza impugnata ha ravvisato gli estremi del delitto di tentata estorsione per avere il ricorrente preteso una somma superiore rispetto a quella dovuta in forza della compensazione con un corrispettivo credito; segnala, invero, come alcuna compensazione potesse operare dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] non era a sua volta debitrice di Fly&[OSCURATO:SOCIETA], come pure testimoniato dalla scrittura privata del 7.10.2013; sottolinea che, in ogni caso, il Russolillo non ha mai posto in essere condotte minatorie non potendo perciò rispondere nemmeno a titolo di tentativo; segnala come la condanna sia intervenuta valorizzando il dato delle telefonate, dal contenuto minatorio, asseritamente riconducibili all'Alessandrino in mancanza, tuttavia, di alcuna certezza sulla loro provenienza e paternità e, perciò, in violazione del canone posto dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; rileva come, nel caso di specie, non si fosse concretizzato l'elemento oggettivo del reato contestato nemmeno nella meno grave forma del delitto tentato; segnala che l'intento dei fratelli Manara era quello di ottenere la riduzione del debito della Fly&[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] nella misura corrispondente al credito della stessa Fly&[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], intento peraltro raggiunto con la scrittura dell'ottobre 2013 cui il ricorrente era del tutto estraneo ed ignaro; segnala come, perciò, le presunte parti offese non abbiano subito alcun pregiudizio patrimoniale finendo anzi per non dover riconoscere la percentuale dovuta al Russolillo per l'espletamento dell'incarico ricevuto; 3.1.3 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla diversa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.: ripercorre la vicenda fattuale caratterizzata dall'incarico che il Russolillo aveva ricevuto dal Madesani per il recupero della somma di Euro 27.343,31 oltre il proprio compenso professionale avendo perciò il ricorrente titolo per rivolgersi alla Fly&[OSCURATO:SOCIETA] cui aveva inoltrato una richiesta in linea con l'incarico ricevuto; segnala che nemmeno la condotta tenuta dall'Alessandrino aveva sortito alcun effetto minatorio tanto da aver consentito al Manara di perfezionare l'accordo nei termini desiderati; di qui, assume, la eventuale configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 393 cod. pen. di cui sottolinea i tratti distintivi rispetto a quella contestata e che, peraltro, finirebbe per essere improcedibile per difetto di idonea querela nel caso di specie formalizzata dal Manara in proprio e non già nella qualità di legale rappresentante della Fly&[OSCURATO:SOCIETA]; violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 125 comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: rileva l'erroneità del calcolo della pena operato dalla Corte di Appello segnalando che i giudici del gravame sono partiti da un minimo edittale errato e non hanno applicato la riduzione per il tentativo nella sua massima estensione omettendo di motivare su questo aspetto se non in maniera sommaria; 3.2 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: 3.2.1 violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, con riferimento al combinato disposto degli artt. 8, comma 4 e 9 comma 1 cod. proc. pen.: rileva che la Corte di Appello, nel decidere sulla eccezione di incompetenza per territorio, ha fatto riferimento al luogo in cui il Manara aveva ricevuto la telefonata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] effettuata in Comune di Merate non essendo invece noto il luogo in cui avesse raggiunto il destinatario, con conseguente necessità di ricorrere al criterio di cui all'art. 9 comma 1 cod. proc. pen. laddove, invece, l'ultima condotta minatoria era stata tenuta all'interno del circondario del Tribunale di Bergamo; 3.2.2 violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento dell'"ingiusto profitto" relativamente al capo A): richiamati i tratti distintivi e gli elementi propri della fattispecie estorsiva, segnala che nel caso di specie non ricorreva quello dell'ingiusto profitto con altrui danno essendo pacifico, e confermato nella scrittura dell'ottobre del 2013, il debito del Manara - pari ad Euro 27.300 - nei confronti della ditta del Madesani, con la conseguenza per cui la pretesa era del tutto legittima tanto che la sentenza impugnata ravvisa l'ingiustizia del profitto nella "maggiorata richiesta" di 30.000 Euro la cui esistenza, tuttavia, è stata desunta da due telefonate, della prima delle quali non vi sono riscontri se non nelle parole del Manara che, tuttavia, aveva parlato di 30.000 Euro "circa" risultando perciò plausibile che fosse stata avanzata in misura pari ad Euro 27.000 effettivamente dovuti; aggiunge che nemmeno il contenuto della telefonata del 28.9.2013 avrebbe consentito di concludere in tal senso poiché il riferimento alla somma di Euro 15.000 non poteva essere univocamente collegato alla "metà" dell'importo preteso; segnala che, in ogni caso, il riferimento alla somma di Euro 27.000 (e non superiore) risulta direttamente dalla telefonata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] intercettata dalla PG ma, anche, da quella registrata dallo stesso Manara; rileva l'erroneità, sotto diversi ed articolati profili, della affermazione della Corte di Appello secondo cui il profitto ingiusto sarebbe consistito nel precludere la compensazione del debito con un credito vantato dalla stessa ditta del Manara; osserva che, in ogni caso, le richieste cessarono con la formalizzazione della scrittura del 7.10.2013 in cui, peraltro, era stata sancita la "triangolazione" tra i diversi crediti; 3.2.3 violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell'art.393 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata derubricazione: rileva come il discrimine tra la figura delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen. e quella dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni risieda non già nella intensità della violenza quanto, piuttosto, nella azionabilità della pretesa; sottolinea che, in ogni caso, nessuna spropositata violenza avrebbe caratterizzato le pur denegate condotte poste in essere dal ricorrente; 3.2.4 violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 530 cod. proc. pen. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al raggiungimento della prova della responsabilità dell'imputato quanto ai capi A) e B): richiama gli elementi su cui i giudici di merito hanno fondato la affermazione di responsabilità del ricorrente che, tuttavia, si prestano a considerazioni critiche a partire dalla genericità della collaborazione dell'Alessandrino con la RKS ed alla sua origine meridionale per passare al luogo di residenza coincidente, secondo l'errata conclusione dei giudici di merito, con quello da cui era partita la telefonata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; quanto al riconoscimento della voce dell'Alessandrino da parte del suo interlocutore, segnala che questo dato avrebbe dovuto emergere da un accertamento di natura peritale e non essere il risultato di mere valutazioni della persona offesa ovvero di non meglio precisati ed identificati operanti; segnala, ancora, che la Fly&Bros era in quel momento in liquidazione ed aveva pendenze debitorie non soltanto con la ditta del Madesani ma anche con altre ditte i cui titolari, come l'Alessandrino, erano a loro volta di origine meridionale, non potendo perciò attribuirsi a questo dato alcun reale rilievo indiziario; sottolinea, ancora, come l'Alessandrino collaborasse con il Russolillo nel ruolo di procacciatore di affari potendo vantare perciò un compenso per ogni pratica reperita qualora l'attività fosse andata a buon fine; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i principi in tema di determinazione della competenza per territorio per l'ipotesi di tentata estorsione, segnala che nel caso di specie, non essendo noto il luogo in cui la vittima percepì l'ultima condotta minatoria, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la competenza del Tribunale di Parma ai sensi dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen.; rileva la correttezza della qualificazione giuridica della condotta ascritta ai ricorrenti e la adeguatezza della motivazione circa il trattamento sanzionatorio; 5. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso note scritte e conclusioni con cui sviluppa ed approfondisce i profili di censura articolati con il ricorso; insiste, in primo luogo, su quella concernente la (in)competenza per territorio sottolineando che la stessa Corte di Appello ha riqualificato il fatto in termini di estorsione meramente tentata e che il Katzaitis aveva contattato il Manara esclusivamente con una mail trasmessa dalla sede della sua società avente sede legale in provincia di Piacenza; prendendo invece in considerazione il coimputato, costui avrebbe avuto l'ultimo contatto con la vittima dal luogo della sua residenza in Provincia di Bergamo; nel merito, ribadisce ancora la impossibilità di configurare il delitto di estorsione nemmeno nella forma tentata poiché la richiesta avanzata nei confronti dei Manara era del tutto conforme al contenuto dell'incarico ricevuto dal Medesani ovvero al credito di cui costui era titolare oltre i propri compensi; insiste, ancora, sulla fondatezza dei rilievi articolati in punto di trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Gli odierni ricorrenti erano stati chiamati a rispondere e sono stati giudicati responsabili nei due gradi di giudizio (oltre che per il delitto di cui al capo B) per il quale, tuttavia, non è stato proposto ricorso) del delitto di tentata estorsione in concorso in quanto "... il [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa individuale RKS investigazioni di [OSCURATO:PERSONA] e l'Alessandrino quale collaboratore per conto di questi, agendo per il recupero di un credito vantato dalla società O.M.C. nei confronti della Fly&[OSCURATO:SOCIETA], credito pari, inizialmente, ad Euro 27.300 per poi, a séguito di compensazione con altro rapporto debito/credito tra le parti, quantificato nella diversa somma di Euro 8.000 circa, dopo aver formulato una richiesta di pagamento a mezzo mail in data 13.6.2013, oltre a varie richieste telefoniche, per l'importo di Euro 27.300 oltre 2.850 + IVA per le spettanze RKS, richiesta non riscontrata a causa di contestazione in ordine all'importo dovuto, mediante mezzo telefono, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], le persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci della Fly&[OSCURATO:SOCIETA], anche presso le utenze aziendali ed in tali conversazioni profferendo minacce indirizzate agli stessi ed ai loro familiari qualora non avesse saldato il debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a versare loro la somma di Euro 27.300 oltre 2.850 + IVA per le spettanze RKS, maggior importo di quanto effettivamente dovuto dalla Fly&[OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA], così da procurarsi un ingiusto profitto, in ordine alle somme richieste a titolo di proprie spettanze, con altrui danno". 2. Entrambi i ricorrenti hanno articolato il primo motivo sulla competenza territoriale lamentando l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello nel respingere l'analoga eccezione già sottoposta al giudice di primo grado e ribadita con l'atto di appello, per cui il giudice competente per territorio avrebbe dovuto essere individuato ai sensi dell'art. 8 comma 4 cod. proc. pen. nel Tribunale di Bergamo o in quello di Piacenza nel cui circondario avrebbe avuto luogo l'ultima condotta piuttosto che in quello di Parma ove la vittima avrebbe percepito l'ultima condotta minatoria di cui, tuttavia, non era stata acquisita alcuna certezza; in subordine, segnala il ricorso dell'Alessandrino, con conseguente necessità di ricorrere al criterio suppletivo di cui all'art. 9 comma 1 cod. proc. pen.. 2.1 La Corte di Appello ha confermato la competenza del Tribunale di Parma osservando che, qualora si proceda per tentata estorsione, reato complesso in cui figura come elemento costitutivo quello di minaccia, per stabilire il luogo dell'ultimo atto diretto a commettere il reato occorre tener conto delle specifiche modalità con cui quest'ultima è stata realizzata, sicché, nel caso in cui sia stata attuata mediante comunicazioni telefoniche, esso deve individuarsi in quello nel quale la persona offesa ha recepito tali comunicazioni (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 25239 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275824;conf., Sez., 7, 6.2.2020 n. 9676, Deda e Sez. 6, n. 38359 del 12/06/2014, Losito, entrambe non massimate). Dalla ricostruzione operata nelle due sentenze di merito risulta che le telefonate minatorie erano state ricevute, in primo luogo, presso l'utenza fissa della azienda laddove l'ultima (cfr., pag. 2 della sentenza) sarebbe stata ricevuta invece dal Manara sulla propria utenza cellulare e, perciò, sostiene la difesa, senza possibilità di "ancorarne" anche in tal caso la ricezione alla sede aziendale ubicata in Parma. Se non ché, la Corte di Appello, con argomentazione (cfr., pag. 3) evidentemente sfuggita alla difesa, aveva osservato che quantomeno parte delle telefonate era stata ricevuta a Parma ed ha in tal modo ritenuto di poter confermare la competenza per territorio (anche) sulla scorta della previsione di cui all'art. 9 comma 1 cod. pen., contenente un criterio di determinazione della competenza certamente applicabile anche al delitto tentato (cfr., in tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 1620 del 16/04/1993, confl. comp. in proc. Morra, Rv. 194371). In ogni caso, e pur volendo escludere il ricorso a quello appena indicato, sarebbe comunque applicabile, con il medesimo risultato, il criterio della prima iscrizione (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254799 in cui la Corte ha affermato che la competenza territoriale a conoscere di un reato a consumazione prolungata in cui concorrano più soggetti, tutti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non può essere determinata secondo la regola prioritaria di cui all'art. 8 comma primo cod. proc. pen., né secondo quella suppletiva di cui al successivo art. 9 comma primo, ma va stabilita facendo ricorso al criterio residuale del luogo di prima iscrizione della "notitia criminis" applicando tale principio ad una fattispecie in tema di tentativo di estorsione estrinsecantesi in reiterate richieste di somme di danaro). 3.1 D contenuto e le censure articolate nel secondo e nel terzo motivo di entrambi i ricorsi ne consentono una trattazione unitaria attenendo, sostanzialmente, alla contestazione della configurabilità del delitto di estorsione in presenza di una pretesa che, secondo le difese, non poteva ritenersi "ingiusta" corrispondendo invece esattamente al credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA] che aveva dato incarico alla agenzia del Russolillo di recuperarlo dalla Fly&[OSCURATO:SOCIETA] di cui erano soci i due fratelli Manara. Né, secondo la difesa, la pretesa poteva ritenersi illegittima per il fatto di avere ad oggetto l'intero credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA], pari a circa 27.000 Euro, senza poter tener conto della "compensazione" richiesta dai fratelli Manara con un credito vantato dalla loro società nei confronti di altra società, ovvero la Shirt, pure riconducibile al Medesani.Il rilievo è in sé corretto: è pacifico, infatti, che il credito della [OSCURATO:SOCIETA] fosse pari a circa 27.000 (esattamente Euro 27.343,31) e che non ricorressero affatto le condizioni per la compensazione "legale" di cui all'art. 1243 cod. civ. che, come è noto, opera automaticamente sin dal momento della coesistenza delle reciproche situazioni creditorie tra due soggetti; la Fly&[OSCURATO:SOCIETA], infatti, non vantava un controcredito nei confronti della medesima [OSCURATO:SOCIETA] ma, come si è detto, nei confronti di una società "terza" tant'è che, come si ricava dalle due sentenze di merito, la vicenda venne definita con la scrittura privata trilatera del 7.10.2012 (cfr., pag. 9 della sentenza di appello) solo in forza della quale la Fly&Bros potette, effettivamente, corrispondere alla [OSCURATO:SOCIETA] la sola differenza tra il credito vantato da quest'ultima e quello della stessa Fly&[OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Shirt. E tuttavia la "ingiustizia" della pretesa avanzata nei confronti dei fratelli Manara è stata ravvisata, conformemente al tenore della contestazione, nel fatto che essa comprendesse anche la somma di 2.850 Euro + IVA quale corrispettivo della RKS per l'intervento effettuato su incarico del Medesani, somma pacificamente non dovuta dalla Fly&[OSCURATO:SOCIETA] e che in alcun modo la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe mai potuto azionare in giudizio (cfr., pag. 7 della sentenza in cui i giudici di secondo grado hanno per l'appunto spiegato che la richiesta era quella di Euro 30.000 Euro ovvero delle "... somme comprensive dell'indebito aggio dei riscossori"). La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la natura estorsiva della pretesa (tale da non consentirne la qualificazione in termini di esercizio arbitrario ex art.383 cod. pen.) "allorché il terzo incaricato della esazione del credito a titolo di mandatario agisca nei confronti del debitore, con violenza o minaccia, al fine di conseguire un proprio e personale ingiusto profitto, nella specie come detto individuato nel trattenimento di una propria 'percentuale — (cfr., ancora, pagg. 7- 8). 3.2 Sotto altro profilo, d'altra parte, le due sentenze di merito restituiscono una ricostruzione del fatto operata sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie e rispetto al cui approdo le considerazioni delle difese (con particolare riferimento alla "interpretazione" del tenore delle conversazioni intercettate) sfuggono evidentemente al novero delle censure suscettibili di essere dedotte in questa sede dove, com'è noto, non è possibile lamentare una erronea "lettura" di tali elementi e sollecitare una rivalutazione della loro valenza ed efficacia dimostrativa. In definitiva, era emerso che il Medesani, "patron" della [OSCURATO:SOCIETA], aveva incaricato la RKS di [OSCURATO:PERSONA] di recuperare il credito vantato nei confronti della Fly&[OSCURATO:SOCIETA] dei fratelli Manara e che il [OSCURATO:PERSONA] si era avvalso, a tal fine, della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva contattato ripetutamente i Manara (cfr., pag. 6 della sentenza di primo grado quanto alla conversazione intercorsa tra i due con il riferimento a "quelli di Parma" che i giudici di merito, con valutazione certamente non arbitraria, hanno riferito ai Manara alla luce dell'incarico che era stato ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA]). I Manara, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano ricevuto una mali inviata da RKS con cui si chiedeva loro (ovvero alla Fly&[OSCURATO:SOCIETA]) il pagamento di Euro 27.343,31 oltre 2.850+IVA quale remunerazione per l'incarico di recupero del credito; la mail era stata seguita da diverse telefonate da parte del [OSCURATO:PERSONA] cui i Manara non avevano dato séguito ritenendo di dover corrispondere solo 7.000 Euro poiché, come accennato, la stessa Fly&[OSCURATO:SOCIETA] era creditrice, a sua volta, di altra società riconducibile al medesimo Medesani. In data 21.9.2013, però, [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto una telefonata anonima dal contenuto intimidatorio da persona con accento meridionale e 7 tentativi di chiamata nei giorni successivi indirizzati a lui come al fratello Michele che era stato raggiunto e fatto oggetto di minacce nei confronti della moglie e del figlio; altre chiamate, come avevano accertato le sentenze di merito, sempre provenienti da una persona con chiaro accento meridionale, erano state caratterizzate dalla intimazione del pagamento di 30.000 Euro e, alla contestazione dell'importo, dal riferimento al rischio di intervento e di coinvolgimento nella vicenda di persone "che non c'entrano nulla". Come accennato in precedenza, la questione patrimoniale era stata definita con scrittura del 7.10.2013 di cui, subito dopo, il Medesani aveva informato il Russolillo ad ulteriore conferma del fatto che "il Medesani si fosse appoggiato alla RKS per il recupero del credito vantato nei confronti dei Manara e che, una volta effettuato il pagamento, il Medesani venisse contattato perché pagasse anche lui il dovuto per l'attività prestata" (cfr., pag. 8). I rilievi operati nei ricorsi e, in particolare, in quello dell'Alessandrino circa la arbitraria individuazione della somma pretesa in quella di Euro 30.000 piuttosto che in quella di 27.000 effettivamente dovuta, si risolvono in una contestazione dell'apprezzamento operato dai giudici di merito sul contenuto delle conversazioni intercettate e che, laddove non oggetto di un vero e proprio "travisamento" della prova, non possono formare oggetto di ricorso per cassazione. I rilievi operati sul tenore ed il "senso" di queste conversazioni non possono trovare ingresso in questa sede essendo assolutamente pacifico e consolidato l'orientamento di questa Corte nel senso che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea ed altri, Rv. 268389; Sez. 3, Sentenza n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 3.3 Tanto premesso in punto di ricostruzione in fatto, rileva il collegio la correttezza, in diritto, delle considerazioni svolte dai giudici di appello che sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, con i principi da ultimo ribaditi dalle SS.UU. "Filardo" (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo) che, dirimendo il contrasto esistente circa il criterio distintivo tra il delitto di estorsione e quello di "ragion fattasi", ha sottolineato, quanto al profilo oggettivo, che "... ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve ... corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362)". Le SS.UU. "Filardo" hanno fatto presente, inoltre, che "... per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651)".Condividendo e richiamando l'orientamento già invalso nella giurisprudenza ella Corte, le SS.UU., premettendo che il reato di "ragion fattasi" ha natura di reato proprio "non esclusivo" e che si differenzia da quello di estorsione per l'elemento psicologico, ha concluso nel senso che "... ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio" e "... ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Le SS.UU. hanno quindi ribadito "... che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117)". Da ultimo, le SS.UU. hanno confermato quanto già più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui "... è ... configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio)".4. Quanto al quarto motivo del ricorso, con cui, in definitiva, il ricorrente censura la sentenza della Corte di Appello con riguardo alla sua identificazione come la persona con accento meridionale da cui erano partite numerose telefonate di natura minatoria, i giudici di merito hanno osservato che il complesso delle conversazioni intercettate dà contezza della impostazione e prospettiva "atomistica" in cui si è posto l'appellante (cfr., pag. 9 della sentenza) evidenziando come la prova acquisita attraverso le captazioni telefoniche (con particolare riguardo a quelle intercorse tra il ricorrente ed il [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a "quelli di Parma") risultasse coerente con il dato indiziario rappresentato dalla origine siciliana dell'Alessandrino dimorante in Provincia di Bergamo da cui provenivano le telefonate anonime. D'altra parte, gli odierni ricorrenti erano stati riconosciuti responsabili anche del fatto di cui al capo B) su cui, peraltro, non vi è ricorso, e per il quale era intervenuta la identificazione dell'Alessandrino la cui voce era stata riconosciuta da [OSCURATO:PERSONA] e dagli operanti come quella del protagonista delle chiamate relative alla vicenda precedente. Sul punto specifico, peraltro, è noto che qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze quali, ad esempio, i contenuti delle conversazioni intercettate come, anche, il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria o della vittima; ma, anche, le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 20610 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281265; Sez. 4, Sentenza n. 43409 del 18/10/2007, Artiaco, Rv. 237985; Sez. 6, Sentenza n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo ed altri, Rv. 252712; Sez. 6 - , Sentenza n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 2, Sentenza n. 12858 del 27/01/2017, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 269900). 5. Infondata, da ultimo, è anche la doglianza del [OSCURATO:PERSONA] sul trattamento sanzionatorio e che, in effetti, al di là della "intestazione" del motivo, non deduce né specifici vizi di motivazione né, tantomeno, profili di violazione di legge limitandosi a lamentare il fatto che il giudice di merito non sia partito dal minimo edittale ed abbia operato la riduzione per il tentativo non nella misura massima. La Corte di Appello, in realtà, è partita proprio dal minimo edittale quanto alla pena detentiva ancorché non dal minimo edittale della pena pecuniaria per poi ridurla della metà "... in sfavorevole considerazione della durata non istantanea della condotta delittuosa tenuta e della reiterazione e gravità delle minacce" (cfr., pag. 10) e, perciò, in termini del tutto alla luce dello "stato di avanzamento" del tentativo e, quindi, fino ad anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 750 per 62bis cod. pen., aumentata ex art. 81 cod. pen. (nella stessa misura indicata dal GUP) di mesi 2 di reclusione ed Euro 90 di multa e diminuita infine per il rito sino alla pena finale di anni 1, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 560 di multa. I giudici di secondo grado hanno pertanto seguito un procedime