CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20348/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricor insiste per l'accoglimento dello stesso. ,,,/'----- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza emessa in data 17.12.2018 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era assolto dai reati ascrittigli in rubrica ai numeri 1), 2), 3) e 5) perché il fatto non sussiste e, ritenuto responsabile dei reati ascrittigli in rubrica ai numeri 4) - rideterminata la somma di euro 1.047.164,00 in euro 364.882,32 - e 6), condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni due di reclusione, applicate per un periodo corrispondente alla pena detentiva le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma R.D. 267/1942. 1.1.In particolare, il Merola era ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 e 223 R.D. 267/1942, in qualità di amministratore unico della società Merola & C. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], e segnatamente della condotta descritta al capo 4 per avere indicato nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio al 31/12/2011 crediti diversi per euro 364.882,32, senza alcuna giustificazione contabile e in assenza delle informative relative ai soggetti nei confronti dei quali risultava maturato il credito, nonché in merito alla condotta descritta al capo 6 per avere annotato in data 12 luglio 2012 sul libro giornale la movimentazione "in dare" nel conto crediti diversi da sistemare e in contropartita in avere il conto cassa per euro 38.000 prelevando con tale operazione dalle casse sociali C 38.000 senza alcuna giustificazione contabile e in assenza delle informazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali risulta maturato il credito, così dissimulando e dissipando, in qualità di amministratore unico della società Merola & C. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Salerno dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte dei beni della fallita in pregiudizio dei creditori della stessa e per avere tenuto i libri e le scritture contabili in maniera assolutamente confusionaria e non idonea a rendere possibile la corretta ricostruzione del patrimonio e delle movimentazioni sociali. Invero, i giudici di merito ritenevano, sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria dibattimentale, impossibile, in assenza di adeguata documentazione ed effettivi riscontri, l'esatta ricostruzione delle movimentazioni contabili - per euro 364.882,32 - indicate, nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio redatto al 31.12. 2011, alla voce "Crediti diversi" e delle movimentazioni contabili - per euro 38.000,00 - annotate, in data 12.07.2012, sul libro giornale alla voce "Crediti diversi da sistemare". 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Merola, con atto a firma degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale con una motivazione apparente e comunque illogica in merito alle deduzioni svolte con l'atto di appello e con il motivo nuovo trasmesso in data 16.3.2021 (del quale è stata omessa ogni considerazione) ritenuto di poter presumere la sussistenza della distrazione per non avere l'imputato dato dimostrazione della destinazione conforme all'interesse della società dei prelevamenti dalla cassa sociale e dal conto bancario; invece la presunzione di distrazione è stata vinta dalla dimostrazione che i prelevamenti sono stati destinati a ben precise finalità, sia con riguardo al capo quattro, che con riguardo al capo sei dell'imputazione; in merito a questi ultimi, tutti i prelevamenti sono stati destinati a prestazioni lavorative, incremento del patrimonio netto esattamente documentati nel loro ammontare e dettaglio come da consulenza del CTP F.Pignataro; per quanto concerne specificamente il capo 6) (distrazione per euro 38.000,00) la difesa ha dimostrato come l'amministratore abbia provveduto a registrare tutti i pagamenti in favore di terzi avvenuti in contanti che in sede di stesura del primo bilancio fallimentare non aveva contabilizzato (pg. 63 CTP Pignataro); in definitiva, la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato disattendendo senza alcuna argomentazione le deduzioni sviluppate in sede di appello ed in particolare le deduzioni contenute alla pagina 30 e seguenti della consulenza Pignataro con tavole allegate; gli esiti dell'esame dibattimentale del medesimo consulente -riportate nel corpo del ricorso sono perfettamente consonanti alle deduzioni svolte nell'elaborato scritto; quanto ai crediti diversi da sistemare di euro 38.000, la Corte di territoriale ha omesso di tralasciare le dichiarazioni dibattimentali del consulente secondo cui l'importo in questione è stato documentato e quindi quella partita si è sgonfiata; peraltro lo stesso curatore fallimentare come evidenziato nella sentenza di primo grado aveva ritenuto che il conto crediti diversi non inficiava il patrimonio netto della società per cui aveva ritenuto di non intraprendere un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'imprenditore; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per avere la Corte territoriale, del tutto omesso di motivare in ordine a tale tema; invero nel caso in esame, rispetto al valore economico dell'azienda di circa 12 milioni di euro ed al valore del patrimonio immobiliare di circa 13 milioni di euro, l' indole delle condotte addebitate all'imputato degrada al mero rango di inappropriatezza, priva di qualsiasi pericolo di danno per i creditori sociali; 2.3 con il terzo motivo, i vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, in relazione all'inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 190, 495 e 603 c.p.p. con riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante la nuova escussione del curatore fallimentare e del consulente tecnico della difesa, espressamente richiesta nei motivi di appello; ciò alla luce della acclarata inattendibilità delle dichiarazioni dello stesso curatore, già costretto a rivalutare le proprie conclusioni in forza della riconosciuta fondatezza delle censure sollevate dal Consulente di parte; tale incombenza istruttoria si presentava necessaria ed indispensabile al fine di acquisire definitivamente conferma che anche il residuo importo di euro 364.882,32 - oggetto del reato ascritto in rubrica al numero 4) era documentalnnente ricostruibile e contabilmente giustificabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.1.Le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso meritano accoglimento ed assorbono le ulteriori deduzioni di cui al secondo e terzo motivo di ricorso. Ed invero l'imputato amministratore della società Merola & C. , a fronte di un'imputazione "confusa", affasciante in un'unica contestazione sia l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per "dissimulazione e dissipazione di parte dei beni della fallita", che di bancarotta fraudolenta documentale "per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari" ha riportato condanna in primo grado limitatamente alle condotte descritte in imputazione al n. 4 -rideterminando la somma in euro 364.882,32- e al n.6. In proposito, il primo giudice ha precisato che la condotta di cui al n. 4 - relativa all' avere "indicato nello stato patrimoniale del bilancio di esercizio al 31/12/2011 "crediti diversi" per oltre un milione di euro (somma questa ridotta ad euro 364.882,32), senza alcuna giustificazione contabile ed in assenza delle informazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali risulta maturato il credito" - fosse riconducibile ad un'attività dissimulatoria e/o e dissipatoria, non essendo stato possibile effettuare un'imputazione a specifiche voci. In merito, poi, alla condotta di cui al n. 6, relativa all'avere "in data 12 luglio 2012 annotato sul libro giornale la movimentazione in dare nel conto crediti diversi da sistemare e in contropartita in avere il conto "cassa" per euro 38.000" prelevato con tale operazione dalle casse sociali appunto euro 38.000, senza alcuna giustificazione contabile e in assenza delle informazioni relative ai soggetti nei confronti dei quali risultava maturato il credito, il primo giudice in definitiva ha ritenuto la responsabilità dell'imputato, non sussistendo idonea e condivisibile giustificazione relativamente alla predetta movimentazione contabile. 1.1. In tale contesto l'imputato, con l'atto di appello e con i motivi nuovi depositati a mezzo PEC in data 1.3.2021 (dei quali effettivamente non vi è menzione nella sentenza impugnata), ha compiutamente contestato le conclusioni della sentenza di primo grado, che ha ritenuto, quanto alla condotta di cui al n. 4, da un lato, di condividere le risultanze della CTP del dr. Pignataro, quanto alla somma di € 676.552,31- pur non essendo la ricostruzione del consulente perfettamente allineata per ciascuna delle voci di bilancio- rilevando conseguentemente l'insufficienza della prova della responsabilità dell'imputato per tali somme, mentre, dall'altro, ha ritenuto non raggiunta la prova liberatoria per la somma residua di euro 364.882,32. L'imputato, in particolare, ha dedotto una valutazione contraddittoria e superficiale, atteso che il consulente alla pg. 30 e ss. dell'elaborato individuava una giustificazione causale anche per tale restante importo, da un lato, riferibile a compensi pagati al personale dipendente non regolarmente assunto e, dall'altro, a somme poi riversate sui conti bancari della società per far fronte agli impegni di cui alla L. 488/92. In definitiva, il ricorrente„,ha sostenuto che, pur operando in maniera approssimativa sul piano contabile non aveva sottratto risorse alla propria azienda, nè dissipato il patrimonio, ma semplicemente iscritto sotto la voce "crediti diversi da sistemare" i costi sostenuti per il personale dipendente, il pagamento dei debiti e gli impieghi per l'incremento del patrimonio netto.à In merito alle deduzioni sopra sintetizzate sviluppate in appello dall'imputato la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare che l'atto di appello ripercorrerebbe argomentazioni già disattese dal Tribunale, fondate sostanzialmente su una ricostruzione dichiaratamente non analitica della vicenda rispetto alla quale propone una tesi suggestiva quanto indimostrata sicché resterebbe insuperabile l'affermazione di responsabilità sul punto. 1.1.1. Tale motivazione all'evidenza integra una motivazione apparente, priva di adeguato supporto argomentativo, ancor più in relazione al fatto che la sentenza di primo grado si presenta laconica e poco argomentata in merito alle ragioni specifiche per le quali non sono state condivise le conclusioni del CTP, anche per la residua somma di euro 364.882,32. 1.2. Per quanto concerne la contestazione di cui al punto 6 dell'imputazione, il Merola con l'atto di appello e con il motivo nuovo ha articolato ampie censure in merito alla valutazione del Tribunale circa la mancanza di giustificazioni contabili. In proposito, ha richiamato le articolate valutazioni del CTP dr. Pignataro, che conclusivamente evidenziava come la voce "crediti diversi da sistemare" veniva appostata provvisoriamente in contabilità in data 12/07/2012, in quanto non si era provveduto a contabilizzare tutti gli incassi di corrispettivi e fatture emesse, soprattutto non erano stati contabilizzati i pagamenti effettuati a fornitori e tale situazione poi veniva sistemata con il bilancio rettificato consegnato al curatore il 10/12/2012, come da mastrino del conto cassa, risultante dopo le predette rettifiche, da cui emergeva che si erano provveduti a contabilizzare tutti i pagamenti. Dunque, la posta "crediti diversi da sistemare" non sottintendeva affatto un prelevamento di somme di denaro dalla cassa sociale, essendo stata fornita la prova con il bilancio fallimentare rettificato che trattavasi di conto sospeso, ovvero di un conto in attesa di una più appropriata registrazione ed appostazione dell'utilizzo delle somme contanti. A fronte di tali deduzioni sinteticamente riportate, la Corte territoriale si è limitata ad evidenziare che contrariamente a quanto affermato nella relazione del curatore del 14/01/2013, che pure dà conto del deposito da parte del fallito di un nuovo bilancio integrato e corretto, viene riportata una tabella contenente il raffronto tra il bilancio datato 12/07/2012 e quello rettificato e la voce i crediti diversi da sistemare è presente in entrambe le caselle sicché deve ritenersi corretta la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata. Tale motivazione, analogamente a quanto sopra rilevato per l'imputazione di cui al n. 4, tuttavia non dà una risposta congruente alle censure svolte dal ricorrente, circa la provvisorietà dell'appostazione e la successiva avvenuta rettifica di essa, in assenza della verifica di un reale decremento del patrimonio della società. 2. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. annulla la sentenza