CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ag4OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione della legge penale per omessa dichiarazione di estinzione del reato, è fondato. Non può ritenersi sussistente l'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene-energia oggetto di furto in quanto non espressamente contestata nel capo di imputazione che, anzi, esplicitamente fa riferimento alla sola aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. Il reato, pertanto, commesso in data 9 giugno 2014, risulta prescritto, tenuto conto dei 965 giorni di sospensione, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte di merito ha motivato la mancata dichiarazione di prescrizione richiamando il principio, accolto in talune pronunce di legittimità, secondo cui, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche quando non sia formalmente indicata, purché sia richiamata mediante perifrasi o espressioni che la individuino in modo puntuale, tali da consentire all'imputato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (Sez. 5, n. 37142 del 12/06/2024, PG c. Puglisi, Rv. 287060-01). [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che la sentenza di primo grado non affronta, nemmeno in motivazione, il tema della aggravante della destinazione a pubblica fede. Deve pertanto ritenersi che su tale circostanza sia stata omessa ogni valutazione in ordine all'effettiva sussistenza, con la conseguenza che l'imputato non è stato posto nelle condizioni di difendersi sul punto in contraddittorio: la riconsiderazione della sua configurabilità in appello, su impugnazione proposta dal solo imputato, determinerebbe, quindi, una reformatio in peius non consentita. L'applicazione dell'aggravante per la prima volta in grado di appello si tradurrebbe, nel caso di specie, in una violazione del diritto di difesa, che l'onere di specifica contestazione posto in capo al pubblico ministero è proprio finalizzato a prevenire. 3. Il secondo motivo di censura, con cui si denuncia la mancanza di prova in ordine alla responsabilità del ricorrente e che, in realtà, è logicamente antecedente al primo motivo, è generico e in fatto, poiché basato sulla considerazione che il pagamento all'ente erogatore del debito civilistico non costituisce sufficiente indizio di colpevolezza, là dove le fonti di prova del reato sono state tratte dalla fruizione dell'energia e dalla evidente manomissione del contatore riferibile all'imputato. 2In tema di furto di energia elettrica mediante attivazione diretta della fornitura con manomissione dei sigilli del contatore, il reato sussiste anche se l'agente non ha impedito la registrazione del consumo effettivamente realizzato. Invero l'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore. La registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato, con la conseguenza che il mancato occultamento del reato, risultante dalla avvenuta registrazione, non ha alcuna influenza sul reato, ormai perfetto. (Sez. 5, n. 1353 del 23/03/1999, Pm, Rv. 213121 - 01). P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pr lidi nte [OSCURATO:PERSONA] - Pilla e- - 3