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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 26612/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25069/2021r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiFrancesco Rotondi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 547/2021 pubblicata in data 22/03/2021, n.r.g. 3552/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/09/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], volto a far dichiarare antisindacale il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA], consistito nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo espressamente prevista dall’art. 57 CCNL ai fini del confronto OGGETTO: titolarità del rapporto - legittimazione attiva - contestazione -rilevabilità -regime giuridico sindacale, in tal modo impedito, a fronte della comunicazione del piano organizzativo, effettuata dalla società in data 17/01/2017, con cui essa aveva rappresentato l’intenzione di procedere al trasferimento di più di quattro persone nell’arco di quattro mesi ed in particolare, per la sede di Roma, all’esubero di 120 unità e al trasferimento di altre 300 unità, senza che a tale manifestazione di volontà avesse fatto seguito la necessaria comunicazione alle organizzazioni sindacali, come invece previsto dall’art. 57 cit. 2.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è tardiva l’eccezione di mancata sottoscrizione del CCNL da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto sollevata soltanto in sede di opposizione, come già rilevato dal Tribunale; b) come precisato da Cass. ord. sez. un. n. 20161/2010, pur essendo un giudizio di primo grado, l’opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 ha carattere impugnatorio, sicché trovano applicazione anche i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni, fra cui il divieto di nova; c) la questione, contrariamente alla tesi della società, non è processuale, ma attiene al merito della pretesa e la società, in sede sommaria, non ha mosso alcuna contestazione al fatto che anche [OSCURATO:SOCIETA] fosse parte del contratto collettivo di settore, lasciando quindi che tale fatto fosse incontestato e art. 115 c.p.c., esonerando il giudice da ogni accertamento sul punto; d) solo con l’opposizione al decreto la società ha sollevato la predetta eccezione, che imporrebbe un nuovo accertamento fattuale incompatibile con le preclusioni del rito; e) è infondato anche il motivo di gravame, con cui la società ha riproposto l’eccezione di difetto di attualità della condotta antisindacale, senza confrontarsi con la motivazione spesa dal Tribunale, per il quale all’epoca del deposito del ricorso non risultavano esaurite le operazioni di riorganizzazione del piano aziendale, sicché sussisteva il concreto rischio di reiterazione dell’azione lesiva già compiuta, dato questo di per sé sufficiente a legittimare la tutela richiesta (Cass. n. 3837/2016; Cass. n. 23038/2010); f) nella fase sommaria il sindacato ha prodotto un aggiornamento sindacale del 3 maggio 2017, di provenienza aziendale, da cui emerge che a quella data il piano di trasformazione aziendale, comunicato dalla società a gennaio dello stesso anno, non era affattoconcluso, restando ancora da gestire 162 posizioni; g) quindi alla data del 23/05/2017 in cui il sindacato ha depositato il ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 la condotta denunziata non aveva ancora esaurito i suoi effetti, tanto che, come evidenziato dal Tribunale, nei giudizi intentati da altre organizzazioni sindacali la società si è costituita ed ha dichiarato di avere espletato la procedura ex art. 57 CCNL a settembre 2017 al dichiarato scopo di dare esecuzione al provvedimento giudiziale, così confermando che a quella data il piano non fosse ancora stato portato a compimento e la società stesse procedendo ancora con i trasferimenti; h) quest’ultima circostanza è ulteriormente confermata dalle lettere prodotte dal sindacato e datate 25/09/2017, aventi ad oggetto il trasferimento di due dipendenti; i) d’altronde l’approccio della società è stato quello di ricercare accordi individuali, volto quindi a negare ai sindacati il loro ruolo di rappresentanza e di tutela dei lavoratori, sicché la condotta posta in essere ha tutta la potenzialità di essere reiterata, rendendo ancor più giustificato l’azione ex art. 28 L. n. 300/1970 (Cass. n. 13860/2019); j) è infondato anche il motivo di gravame con cui la società deduce che non si tratterebbe di trasferimenti, bensì di mutamenti di sede su base volontaria e quindi non di esercizio di ius variandi, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo di confronto sindacale previsto dalla disciplina collettiva; k) la contrattazione collettiva ha previsto una gestione condivisa dei trasferimenti collettivi, giustificata dal significativo impatto che hanno nell’organizzazione aziendale e sulla vita dei lavoratori; in tal modo è stato riconosciuto al sindacato un ruolo di garanzia e di tutela delle posizioni dei lavoratori, attribuendo allo stesso il diritto ad essere informato e all’esame congiunto; l) l’approccio “alternativo” palesato in concreto è stato imposto dalla società unilateralmente ed arbitrariamente, poiché ha scavalcato il sindacato e si è rivolta direttamente a trattare con il singolo lavoratore, approfittando in tal modo della sua maggiore forza contrattuale, con la minaccia degli esuberi già annunciati e quindi di un possibile licenziamento. 3.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso . 5.-La società ricorrente ha depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 81, 10 e 345 c.p.c., 28 L. n. 300/1970 e 57 CCNL radiotelevisioni private per avere la Corte territoriale errato e comunque inadeguatamente motivato circa l’eccezione di difetto di legittimazioneattiva dell’[OSCURATO:SOCIETA] e/o di difetto della titolarità del diritto fatto valere in giudizio e per avere negato che si trattasse di difetto di legitimatio ad causam, rilevabile pure d’ufficio.

Il motivo è fondatoper quanto di ragione.

Questa Corte ha già affermato che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (Cass. n. 25471/2017).

Ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass. sez. un. n. 2951/2016).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come nella fase sommaria la difesa della società fosse stata silente sul punto della sottoscrizione del CCNL da parte di [OSCURATO:SOCIETA], sicché quella circostanza –la stipula del CCNL anche da parte del predetto sindacato – era da considerarsi “non contestata” e quindi pacifica ex art. 115 c.p.c., con conseguente esonero del sindacato ricorrente dall’onere probatorio e con conseguente preclusione per la società di sollevare la relativa contestazione in fase di opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970, stante il suo carattere impugnatorio.

Tale decisione non è conforme a diritto.

Pur ammesso il carattere impugnatorio dell’opposizione al decreto ex art. 28 L. cit., va ribadito che l’applicabilità della disciplina generale delle impugnazioni soggiace al limite della compatibilità con lo speciale procedimento previsto dal legislatore, come questa Corte ha già sottolineato (in Cass. sez. un. ord. n. 20161/2010, al par. 3 della motivazione viene precisato: “… In mancanza di una disciplina specifica del giudizio di opposizione, per il quale l’art. 28 si limita … ad un generale richiamo della disciplina del giudizio di primo grado, occorre comunque considerare i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni in generale (artt. 323 ss.) per integrare, nei limiti della compatibilità, la prima, conformandola alla sua particolare natura di giudizio di primo grado, introdotto però con un atto di opposizione …”).

D’altronde, proprio alla luce delle peculiarità dello speciale procedimento previsto dall’art. 28 L. n. 300 cit. questa Corte ha altresì affermato che qualora nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineatoil giudice riconosca l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto ad istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima– anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione – a domandare, nel detto giudizio l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura sia stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento(Cass. n. 11769/1991).

Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, in considerazione della natura di “mera difesa” da riconoscere alla contestazione della titolarità attiva del rapporto giuridico, è escluso che essa sia assoggettata al regime del divieto di novumin appello ex art. 437 c.p.c.

Occorre dunque ribadireche le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa(Cass. ord. n. 23721/2021) e non sono soggettealle decadenze processuali (Cass. ord. n. 16814/2 024) .

La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi di diritto e pertanto va cassata con rinvio, per l’esame della questione – ancora controversa – relativa alla legittimazione attiva del sindacato originario ricorrente ex art. 28 L. n. 300/1970. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 28 L. n. 300/1970, 2697 e 2727 c.c., 100 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell’attualità della condotta antisindacale.

Il motivo è assorbito. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 28 L. n. 300/1970, 2103 c.c. e 57 CCNL per avere la Corte territoriale ritenuto violata la clausola collettiva senza considerare l’avvenuto mutamento consensuale di sede con ciascun lavoratore.

Il motivo è assorbito.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione della questione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25069/2021r.g., proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elett. dom.to in presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dagli avv.tiFrancesco Rotondi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 547/2021 pubblicata in data 22/03/2021, n.r.g. 3552/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/09/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], volto a far dichiarare antisindacale il comportamento di [OSCURATO:SOCIETA], consistito nella mancata attivazione della procedura di trasferimento collettivo espressamente prevista dall’art. 57 CCNL ai fini del confronto OGGETTO: titolarità del rapporto - legittimazione attiva - contestazione -rilevabilità -regime giuridico sindacale, in tal modo impedito, a fronte della comunicazione del piano organizzativo, effettuata dalla società in data 17/01/2017, con cui essa aveva rappresentato l’intenzione di procedere al trasferimento di più di quattro persone nell’arco di quattro mesi ed in particolare, per la sede di Roma, all’esubero di 120 unità e al trasferimento di altre 300 unità, senza che a tale manifestazione di volontà avesse fatto seguito la necessaria comunicazione alle organizzazioni sindacali, come invece previsto dall’art. 57 cit. 2.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) è tardiva l’eccezione di mancata sottoscrizione del CCNL da parte di [OSCURATO:SOCIETA], in quanto sollevata soltanto in sede di opposizione, come già rilevato dal Tribunale; b) come precisato da Cass. ord. sez. un. n. 20161/2010, pur essendo un giudizio di primo grado, l’opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970 ha carattere impugnatorio, sicché trovano applicazione anche i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni, fra cui il divieto di nova; c) la questione, contrariamente alla tesi della società, non è processuale, ma attiene al merito della pretesa e la società, in sede sommaria, non ha mosso alcuna contestazione al fatto che anche [OSCURATO:SOCIETA] fosse parte del contratto collettivo di settore, lasciando quindi che tale fatto fosse incontestato e art. 115 c.p.c., esonerando il giudice da ogni accertamento sul punto; d) solo con l’opposizione al decreto la società ha sollevato la predetta eccezione, che imporrebbe un nuovo accertamento fattuale incompatibile con le preclusioni del rito; e) è infondato anche il motivo di gravame, con cui la società ha riproposto l’eccezione di difetto di attualità della condotta antisindacale, senza confrontarsi con la motivazione spesa dal Tribunale, per il quale all’epoca del deposito del ricorso non risultavano esaurite le operazioni di riorganizzazione del piano aziendale, sicché sussisteva il concreto rischio di reiterazione dell’azione lesiva già compiuta, dato questo di per sé sufficiente a legittimare la tutela richiesta (Cass. n. 3837/2016; Cass. n. 23038/2010); f) nella fase sommaria il sindacato ha prodotto un aggiornamento sindacale del 3 maggio 2017, di provenienza aziendale, da cui emerge che a quella data il piano di trasformazione aziendale, comunicato dalla società a gennaio dello stesso anno, non era affattoconcluso, restando ancora da gestire 162 posizioni; g) quindi alla data del 23/05/2017 in cui il sindacato ha depositato il ricorso ex art. 28 L. n. 300/1970 la condotta denunziata non aveva ancora esaurito i suoi effetti, tanto che, come evidenziato dal Tribunale, nei giudizi intentati da altre organizzazioni sindacali la società si è costituita ed ha dichiarato di avere espletato la procedura ex art. 57 CCNL a settembre 2017 al dichiarato scopo di dare esecuzione al provvedimento giudiziale, così confermando che a quella data il piano non fosse ancora stato portato a compimento e la società stesse procedendo ancora con i trasferimenti; h) quest’ultima circostanza è ulteriormente confermata dalle lettere prodotte dal sindacato e datate 25/09/2017, aventi ad oggetto il trasferimento di due dipendenti; i) d’altronde l’approccio della società è stato quello di ricercare accordi individuali, volto quindi a negare ai sindacati il loro ruolo di rappresentanza e di tutela dei lavoratori, sicché la condotta posta in essere ha tutta la potenzialità di essere reiterata, rendendo ancor più giustificato l’azione ex art. 28 L. n. 300/1970 (Cass. n. 13860/2019); j) è infondato anche il motivo di gravame con cui la società deduce che non si tratterebbe di trasferimenti, bensì di mutamenti di sede su base volontaria e quindi non di esercizio di ius variandi, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo di confronto sindacale previsto dalla disciplina collettiva; k) la contrattazione collettiva ha previsto una gestione condivisa dei trasferimenti collettivi, giustificata dal significativo impatto che hanno nell’organizzazione aziendale e sulla vita dei lavoratori; in tal modo è stato riconosciuto al sindacato un ruolo di garanzia e di tutela delle posizioni dei lavoratori, attribuendo allo stesso il diritto ad essere informato e all’esame congiunto; l) l’approccio “alternativo” palesato in concreto è stato imposto dalla società unilateralmente ed arbitrariamente, poiché ha scavalcato il sindacato e si è rivolta direttamente a trattare con il singolo lavoratore, approfittando in tal modo della sua maggiore forza contrattuale, con la minaccia degli esuberi già annunciati e quindi di un possibile licenziamento. 3.-Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 4.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso . 5.-La società ricorrente ha depositato memoria. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 81, 10 e 345 c.p.c., 28 L. n. 300/1970 e 57 CCNL radiotelevisioni private per avere la Corte territoriale errato e comunque inadeguatamente motivato circa l’eccezione di difetto di legittimazioneattiva dell’[OSCURATO:SOCIETA] e/o di difetto della titolarità del diritto fatto valere in giudizio e per avere negato che si trattasse di difetto di legitimatio ad causam, rilevabile pure d’ufficio. Il motivo è fondatoper quanto di ragione. Questa Corte ha già affermato che la contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza; è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare (Cass. n. 25471/2017). Ne consegue che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore sono proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o la tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass. sez. un. n. 2951/2016). Nel caso di specie la Corte territoriale ha evidenziato come nella fase sommaria la difesa della società fosse stata silente sul punto della sottoscrizione del CCNL da parte di [OSCURATO:SOCIETA], sicché quella circostanza –la stipula del CCNL anche da parte del predetto sindacato – era da considerarsi “non contestata” e quindi pacifica ex art. 115 c.p.c., con conseguente esonero del sindacato ricorrente dall’onere probatorio e con conseguente preclusione per la società di sollevare la relativa contestazione in fase di opposizione al decreto ex art. 28 L. n. 300/1970, stante il suo carattere impugnatorio. Tale decisione non è conforme a diritto. Pur ammesso il carattere impugnatorio dell’opposizione al decreto ex art. 28 L. cit., va ribadito che l’applicabilità della disciplina generale delle impugnazioni soggiace al limite della compatibilità con lo speciale procedimento previsto dal legislatore, come questa Corte ha già sottolineato (in Cass. sez. un. ord. n. 20161/2010, al par. 3 della motivazione viene precisato: “… In mancanza di una disciplina specifica del giudizio di opposizione, per il quale l’art. 28 si limita … ad un generale richiamo della disciplina del giudizio di primo grado, occorre comunque considerare i principi enucleabili dalla disciplina delle impugnazioni in generale (artt. 323 ss.) per integrare, nei limiti della compatibilità, la prima, conformandola alla sua particolare natura di giudizio di primo grado, introdotto però con un atto di opposizione …”). D’altronde, proprio alla luce delle peculiarità dello speciale procedimento previsto dall’art. 28 L. n. 300 cit. questa Corte ha altresì affermato che qualora nella fase sommaria dello speciale procedimento ivi delineatoil giudice riconosca l'illegittimità di alcuni soltanto, fra i molteplici comportamenti denunciati dall'associazione ricorrente, lo svolgimento del successivo giudizio di opposizione al relativo decreto, introdotto ad istanza del datore di lavoro, legittima l'associazione medesima– anche quando non abbia proposto, nel termine di legge, autonoma opposizione – a domandare, nel detto giudizio l'accertamento della natura antisindacale di quegli stessi comportamenti per i quali tale natura sia stata negata all'esito della fase sommaria del procedimento(Cass. n. 11769/1991). Ciò posto, va in ogni caso evidenziato che, in considerazione della natura di “mera difesa” da riconoscere alla contestazione della titolarità attiva del rapporto giuridico, è escluso che essa sia assoggettata al regime del divieto di novumin appello ex art. 437 c.p.c. Occorre dunque ribadireche le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa(Cass. ord. n. 23721/2021) e non sono soggettealle decadenze processuali (Cass. ord. n. 16814/2 024) . La sentenza impugnata non si è conformata a questi principi di diritto e pertanto va cassata con rinvio, per l’esame della questione – ancora controversa – relativa alla legittimazione attiva del sindacato originario ricorrente ex art. 28 L. n. 300/1970. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 28 L. n. 300/1970, 2697 e 2727 c.c., 100 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il requisito dell’attualità della condotta antisindacale. Il motivo è assorbito. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. laricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1362 ss. c.c., 28 L. n. 300/1970, 2103 c.c. e 57 CCNL per avere la Corte territoriale ritenuto violata la clausola collettiva senza considerare l’avvenuto mutamento consensuale di sede con ciascun lavoratore. Il motivo è assorbito. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione della questione
Sentenza Cassazione n. 26612/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris