CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39984/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di SALERNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha riformato quella emessa dal Tribunale di Salerno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere nei confronti del medesimo per essere il reato a lui ascritto (art. 186, co. 2 lett. c, co. 2bis C.d.S.) estinto per prescrizione, revocando la già disposta confisca dell'autoveicolo e confermando la sentenza di primo grado nel resto. 2. Nei confronti del provvedimento ha proposto ricorso il Tesauro a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. Con un primo lamenta il vizio della motivazione, perché la Corte di appello non ha esaminato i motivi di appello. Il ricorrente nell'atto di appello aveva contestato la legittimità del prelievo ematico effettuato in assenza di espresso consenso dell'interessato nonostante esso fosse stato eseguito non per motivi terapeutici; la Corte di appello ha reso una motivazione illogica e contraddittoria laddove ha ritenuto che l'esame ematico volto all'accertamento del tasso alcolemico e dell'assunzione di sostanze stupefacenti fosse richiesto da finalità terapeutiche. Con il secondo motivo si censura la assenza della motivazione in merito alla richiesta che fosse ritenuta la particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo si lamenta che la conferma della revoca della patente di guida, piuttosto che la applicazione della sospensione della stessa, non sia stata in alcun modo motivata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico. Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di cassazione, relativo a sentenza che ha dichiarato la prescrizione del reato, non sono rilevabili né nullità di ordine generale, né vizi di motivazione della decisione impugnata, anche se questa abbia pronunciato condanna agli effetti civili, qualora il ricorso non contenga alcun riferimento ai capi concernenti gli interessi civili (Sez. 6, n. 23594 del 19/03/2013, Rv. 256625). Il principio riposa sull'insegnamento risalente alle Sez. Un. n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, le quali hanno rimarcato che il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva e hanno precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale. In forza dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., il giudice che rilevi la compresenza di una causa di estinzione del reato e della prova evidente dell'innocenza deve dare priorità alla pronuncia di assoluzione rispetto a quella di non doversi procedere. Ciò implica, in tema di impugnazioni, che ove l'imputato, che non abbia rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Rv. 275219). Con la già citata decisione in causa Tettamanti, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che la pronuncia assolutoria a norma dell'articolo 129, co. 2 cod. proc. pen. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Il S.C. ha precisato che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". Il principio radicatosi è che la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (ex multis, Sez. 4, n. 4 23680 del 7/5/2013, Rizzo ed altro, Rv. 256202; Sez. 6, n. 10284 del 22/1/2014, Culicchia, Rv.259445) Nel caso che occupa, il ricorrente ha svolto rilievi che non tengono in conto la particolare prospettiva di critica della decisione impugnata richiesta dalla pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, omettendo quindi di dare anche solo indicazione delle prove che renderebbero evidente l'innocenza dell'imputato. 3.2. Quanto al secondo motivo, esso non è sostenuto dall'interesse dell'imputato all'annullamento della decisione impugnata. Fin da Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 si insegna che la facoltà di attivare i procedimenti di gravame non è assoluta e indiscriminata, ma è subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso. Ne consegue che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (insegnamento riproposto da Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02). Orbene, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione rappresenta un esito più favorevole per l'imputato rispetto alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto questa lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Rv. 266505). 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il reato attribuito all'imputato è quello di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-bis C.d.S. Tal ultima disposizione non prevede una sanzione amministrativa accessoria alternativa, come sembra intendere il ricorrente lamentando l'omessa motivazione in ordine alla disposta revoca della patente di guida. A mente della citata previsione, ove il conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale presenti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. L'ultimo periodo della disposizione fa salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Con quest'ultima previsione si è esaltata la diversità delle fattispecie previste rispettivamente dall'art. 186, comma 2-bis e dall'art. 222 C.d.S. Come è stato precisato, i presupposti applicativi per la revoca della patente prevista sono solo parzialmente coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto che il conducente presenti un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I; tuttavia, per l'operatività dell'ipotesi ex art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che il conducente abbia provocato un incidente stradale mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 222, occorre che il guidatore abbia commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime oppure di omicidio colposo (Sez. 4, n. 4640 del 08/01/2015, Rv. 262437). Un simile assetto non presenta disarmonie costituzionali dopo che la Corte costituzionale ha pronunciato declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione ( sentenza n. 88 del 2019). Come ha già puntualizzato questa Corte, tale decisione non ha inciso sulla coerenza sistematica delle disposizioni in materia di revoca e sospensione della patente attualmente vigenti, sicché risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, in relazione all'art.3 Cost., nella parte in cui dispone la revoca obbligatoria della patente di guida nell'ipotesi di sinistro stradale provocato da conducente per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Rv. 280951). 4. Ciò ritenuto, va però rilevata di ufficio la illegalità della statuizione concernente la revoca della patente di guida per il diverso profilo della carenza di giurisdizione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di guida in stato di ebbrezza, la pronuncia di estinzione del reato, per causa diversa dalla morte del reo, comporta, nei casi in cui alla violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, la competenza del Prefetto a provvedere in merito, previa verifica delle condizioni di legge. Infatti, in tale ipotesi è al Prefetto che spetta la verifica dei presupposti di legge per l'applicazione di una sanzione amministrativa, senza vincoli, neppure in ordine all'individuazione della sanzione da applicare (Sez. 4, Sentenza n. 27405 del 10/05/2018, Rv. 273088). Occorre muovere dal considerare che il giudice penale non ha giurisdizione quando un fatto costituente illecito amministrativo venga portato alla sua cognizione senza connessione oggettiva con il fatto-reato da accertare, ossia senza che risulti necessario, ai fini della cognizione penale, stabilire preventivamente se il fatto sanzionato in via amministrativa sia stato commesso (nel caso di specie la S.C. ha escluso la giurisdizione del giudice penale sull'accertamento delle violazioni amministrative del codice della strada, relative all'omessa comunicazione dei dati anagrafici alle altre persone coinvolte in un incidente ed alla mancata regolazione della velocità dell'auto, commesse da un imputato per i delitti di omissione di soccorso e simulazione del furto della propria auto, ritenendo insussistente la connessione tra i reati e gli illeciti amministrativi) (Sez. 1, Sentenza n. 31662 del 08/07/2004, Rv. 229485). Altrettanto deve ritenersi, giusto il disposto dell'art. 224, co. 3 C.d.s., allorquando l'originaria investitura del giudice penale venga successivamente meno. Si determina in tal caso, ove questi infligga la sanzione amministrativa accessoria, ed in conseguenza della sopraggiunta carenza dello ius dicere, l'illegalità della statuizione, che può essere rilevata d'ufficio anche quando il ricorso sia inammissibile (cfr., sia pure non in termini, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 276320; similmente, Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, Rv. 263596). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida intestata a [OSCURATO:PERSONA]; e va disposta la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Salerno per quanto di competenza. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Salerno