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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07659/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05H6ETV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04CXQHU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOdato avvis_o_alle_part , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 loro rispettivamente ascritti, commessi dal mese di aprile 2017 al mese di dicembre 2018 da parte di Amine e da aprile a dicembre 2018 da parte di Soiyt.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., a causa della non corretta determinazione della pena, in particolare degli aumenti di pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è manifestamente infondato.

Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la

I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della loro volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena.

Si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 05H6ETV nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04CXQHU nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCOdato avvis_o_alle_part , udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., le pene dagli stessi richieste di 3 anni di reclusione e 14.000 euro di multa, in relazione ai reati continuati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 loro rispettivamente ascritti, commessi dal mese di aprile 2017 al mese di dicembre 2018 da parte di Amine e da aprile a dicembre 2018 da parte di Soiyt. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, lamentando la violazione e l'errata applicazione degli artt. 125 e 444, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., a causa della non corretta determinazione della pena, in particolare degli aumenti di pena per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso congiuntamente proposto dagli imputati è manifestamente infondato. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno del loro ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della loro volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla misura della pena. Si tratta di doglianza non consentita nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso congiuntamente proposto dagli imputati. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 07659/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris