Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 44/2010
ECLI:EU:C:2010:789
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 dicembre 2010 (
1
)
Causa C‑29/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel (Lussemburgo)]
«[OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 – Art. 6 – Contratti di lavoro – Norme imperative a tutela dei diritti dei lavoratori – Paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro – Lavoratore che svolge il suo lavoro in più paesi – Giurisprudenza relativa all’art. 5, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles – Paese in cui o a partire dal quale il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore
di lavoro – Primo protocollo concernente l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma»
Indice
I – Introduzione
II – Ambito normativo
A – [OSCURATO:PERSONA] di Roma
B – [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
C – Diritto dell’Unione
1. [OSCURATO:PERSONA] I
2. [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2001
D – Diritto nazionale
III – Fatti, causa principale e questione pregiudiziale
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Argomenti delle parti
A – Competenza della Corte
B – La questione pregiudiziale
VI – Valutazione dell’avvocato generale
A – Introduzione
B – Competenza della Corte
C – Sulla questione relativa al fondamento giuridico della responsabilità dello Stato nel presente procedimento
D – Analisi della questione pregiudiziale
1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e tutela del lavoratore quale parte contrattuale più debole
2. Giurisprudenza della Corte in merito all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles
3. Possibilità di ricorrere alla giurisprudenza vertente sulla convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione della
convenzione di Roma
a) Interpretazione letterale
b) Interpretazione storica
c) Interpretazione sistematica
d) Interpretazione teleologica
e) Limiti dell’interpretazione parallela
4. Criteri che il giudice nazionale è tenuto ad osservare
E – Conclusione
VII – Conclusioni
I –
Introduzione
1.
Il procedimento in esame verte sull’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (in prosieguo: la «convenzione di Roma») (
2
). Detta convenzione è stata sottoscritta allo scopo di uniformare le norme di conflitto degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, incrementando
così la certezza del diritto e superando i dubbi quanto al diritto applicabile ai rapporti contrattuali. La convenzione di
Roma è stata sostituita dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593, sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali (
3
) (Roma I) (in prosieguo: il «regolamento Roma I)» (
4
); tale regolamento si applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009 (
5
). Poiché nel procedimento in esame il contratto di lavoro è stato stipulato nel 1998, ad esso si applicano le disposizioni
della convenzione di Roma.
2.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») è chiamata, nella presente causa, a risolvere una domanda
di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 6 della convenzione di Roma in ordine alla legge applicabile
ai contratti individuali di lavoro. Il procedimento in esame non è certo il primo in cui la Corte è chiamata ad interpretare
la convenzione di Roma (
6
), ma è il primo in cui dovrà interpretare l’art. 6 della stessa con riferimento alla legge applicabile ai contratti individuali
di lavoro (
7
). In tale contesto la Corte dovrà soprattutto esaminare se una possibile fonte d’ispirazione ai fini dell’interpretazione
di detto articolo possa essere rappresentata dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della
convenzione di Bruxelles o, più specificatamente, all’interpretazione dell’espressione «luogo in cui il lavoratore svolge
abitualmente la propria attività», di cui a tale articolo (
8
). Nel far ciò essa dovrà, per un verso, partire dal presupposto che in entrambi gli atti normativi si impiega una terminologia
simile, e, per altro verso, dovrà considerare i limiti di un’interpretazione parallela tra le convenzioni di Roma e Bruxelles.
3.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sorge nell’ambito di una controversia tra il sig. H. [OSCURATO:PERSONA], autista di trasporti
internazionali residente in Germania, e il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni
per una presunta applicazione erronea delle disposizioni della convenzione di Roma ad opera dei giudici lussemburghesi. Il
sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene in tale contesto che alla questione riguardante la risoluzione del contratto di lavoro è applicabile
il diritto tedesco e non quello lussemburghese, e invoca in tal senso le disposizioni imperative di tutela dei diritti dei
lavoratori previste dal diritto tedesco. Poiché i giudici lussemburghesi del lavoro hanno applicato alla controversia le disposizioni
del diritto lussemburghese, anziché quelle del diritto tedesco, egli ha proposto ricorso per risarcimento danni avverso lo
Stato lussemburghese in ragione di un presunto errore commesso dai suoi giudici.
II –
Ambito normativo
A –
[OSCURATO:PERSONA] di Roma
4.
L’art. 3 della convenzione di Roma, intitolato «Libertà di scelta», così recita:
«1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente
certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto,
ovvero a una parte soltanto di esso.
(...)».
5.
L’art. 4 della convenzione, intitolato «Legge applicabile in mancanza di scelta», dispone quanto segue:
«1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell’articolo 3, il contratto è regolato
dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile
dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale,
la legge di quest’altro paese».
(...)».
6.
L’art. 6 della convenzione di Roma, dal titolo «Contratto individuale di lavoro», così recita:
«1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare
il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza
di scelta, a norma del paragrafo 2.
2. In deroga all’articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell’articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:
a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, anche se è
inviato temporaneamente in un altro paese, oppure
b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente
il suo lavoro in uno stesso paese,
a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con
un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».
7.
Il primo protocollo concernente l’interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile
alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (
9
) (in prosieguo: il «Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione di Roma»), stabilisce al suo art. 1:
«La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull’interpretazione:
a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in
appresso denominata “convenzione di Roma”;
b) delle convenzioni relative all’adesione alla convenzione di Roma degli [OSCURATO:PERSONA] che sono diventati membri delle Comunità europee
dopo la data dell’apertura alla firma;
(...)».
8.
L’art. 2 del Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione di Roma così dispone:
«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una
questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all’interpretazione delle disposizioni contenute
negli strumenti di cui all’articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria
per pronunciare la sentenza:
(...)
b) le giurisdizioni degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti quando si pronunciano in appello».
B –
[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles
9.
[OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in
prosieguo: la «convenzione di Bruxelles») (
10
) al suo art. 5 stabilisce quanto segue:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
1. In materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività;
qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato
dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto» (
11
).
C –
Diritto dell’Unione
(
12
)
1. [OSCURATO:PERSONA] I
10.
Il regolamento Roma I al suo settimo ‘considerando’ così recita:
«Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (“Bruxelles I”)».
11.
L’art. 3 del regolamento Roma I, dal titolo «Libertà di scelta», così dispone:
«1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni
del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a
una parte soltanto di esso.
(...)».
12.
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento Roma I, recante il titolo «Contratti individuali di lavoro»:
«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia,
tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare
convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e
4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto
è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto,
svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore
svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge
del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese
diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».
2. [OSCURATO:PERSONA] n. 44/2001
13.
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
13
) (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001»), disciplina la competenza giurisdizionale in materia di contratti individuali
di lavoro alla sua sezione 5. Nell’ambito di detta sezione, l’art. 18 del regolamento stesso così recita:
«1. Salvi l’articolo 4 e l’articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti individuali di lavoro è disciplinata
dalla presente sezione.
(...)».
14.
Il regolamento n. 44/2001 stabilisce al suo art. 19:
«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
1. davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
2. in un altro Stato membro:
a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo
in cui la svolgeva abitualmente, o
b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice
del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto».
D –
Diritto nazionale
15.
La legge tedesca recante tutela in caso di licenziamento (Kündigungsschutzgesetz; in prosieguo: il «KSchG») prevede quanto
segue al suo art. 15, dal titolo «Illegittimità del licenziamento» («Unzulässigkeit der [OSCURATO:PERSONA]»):
«1. Il licenziamento di un membro di un consiglio aziendale (...) è illegittimo, salvo che talune circostanze non consentano
al datore di lavoro di procedere al licenziamento per gravi motivi senza osservare un termine di preavviso e che l’autorizzazione
richiesta ai sensi dell’art. 103 del Betriebsverfassungsgesetz [legge sull’organizzazione delle imprese] sia stata fornita
o sostituita da una decisione giudiziaria. Dopo la scadenza del mandato, il licenziamento di un membro di un consiglio aziendale
(...) è illegittimo per un anno (...), salvo che talune circostanze non consentano al datore di lavoro di procedere al licenziamento
per gravi motivi senza osservare un termine di preavviso; ciò non si applica qualora la cessazione dalla qualità di membro
sia basata su una decisione giudiziaria.
(...)».
III –
Fatti, causa principale e questione pregiudiziale
16.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], residente a Osnabrück (Germania), è stato assunto nel 1998 come autista di spedizioni internazionali dalla
società [OSCURATO:PERSONA] S.A. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con sede in Lussemburgo. A tale scopo il 16 ottobre
1998 il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto un contratto di lavoro, nel quale hanno concordato l’esclusiva
competenza dei giudici lussemburghesi. Nel contempo, il contratto prevedeva una disposizione contenente un rinvio alla legge
lussemburghese sul contratto di lavoro (
14
).
17.
La società [OSCURATO:PERSONA] è una filiale della società di diritto danese [OSCURATO:PERSONA] A.m.b.a., la cui attività consiste
nel trasporto di fiori e altre piante da Odensa, in Danimarca, verso destinazioni situate in prevalenza in Germania, ma anche
in altri paesi europei. Il trasporto viene effettuato per mezzo di autocarri stazionati in tre diversi luoghi in Germania
(Kassel, Neukirchen/Vluyn, Osnabrück). Gli autocarri sono immatricolati in Lussemburgo e gli autisti beneficiano della previdenza
sociale lussemburghese.
18.
Il 9 novembre 2001 la società [OSCURATO:PERSONA] è stata rilevata dalla società di diritto danese [OSCURATO:PERSONA] e le è stata
attribuita la ragione sociale «[OSCURATO:PERSONA] S.A.».
19.
Con lettera 13 marzo 2001 il direttore della società [OSCURATO:PERSONA] ha risolto il contratto di lavoro del sig. [OSCURATO:PERSONA] con
effetto dal 15 maggio 2001. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto tuttavia di essere stato licenziato oralmente con effetto immediato
il 23 marzo 2001. Egli ha affermato di essere stato membro supplente in Germania del consiglio di fabbrica (
Betriebsrat)
della società [OSCURATO:PERSONA] e che il licenziamento era in contrasto con le disposizioni imperative del diritto tedesco in
materia di tutela contro il licenziamento. Egli ha sostenuto che beneficiano della tutela garantita dalle disposizioni citate
non solo i membri effettivi, ma anche i membri supplenti che esercitano funzioni in seno a tale organo. In tale contesto si
è riferito all’art. 15, punto 1, del KSchG, che vieta il licenziamento dei membri del consiglio di fabbrica, ma altresì alla
giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro tedesca), in base alla quale detto divieto di licenziamento
vige anche per i membri supplenti del consiglio di fabbrica (
15
).
20.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Osnabrück per far dichiarare illegittimo il suo licenziamento.
Tale giudice si è dichiarato incompetente ratione loci. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato detta decisione, ma l’impugnazione è
stata a sua volta respinta.
21.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de travail lussemburghese un ricorso per risarcimento danni per licenziamento
illegittimo, nonché per il pagamento degli arretrati salariali. In tale sede egli ha sostenuto che il contratto di lavoro
in generale e la sua pretesa retributiva in particolare dovevano effettivamente essere disciplinati dalla legge lussemburghese,
ma la questione del licenziamento doveva invece essere disciplinata dalla legge tedesca. A sostegno della sua tesi egli ha
affermato che, essendo stato membro supplente del consiglio di fabbrica, gli era applicabile l’art. 15, punto 1, del KSchG,
che rappresenta una norma imperativa di protezione dei diritti dei lavoratori ai sensi dell’art. 6, n. 1, della convenzione
di Roma, e che non ammette quindi deroghe. Egli ha sostenuto che si doveva pertanto individuare la legge applicabile al contratto
di lavoro sulla scorta dell’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma.
22.
[OSCURATO:PERSONA] de travail lussemburghese ha stabilito con sentenza 4 marzo 2004 che la legge lussemburghese si applicava all’intera
controversia, quindi ha in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto la domanda del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Detta sentenza
è stata confermata dalla Cour d’appel con sentenza 26 maggio 2005, infine, con sentenza 15 giugno 2006 la Cour de Cassation
ha respinto l’impugnazione interposta avverso quest’ultima decisione.
23.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] d’arrondissement lussemburghese un ricorso contro il [OSCURATO:PERSONA] di
Lussemburgo affinché venisse condannato al pagamento in suo favore di EUR 168 301,77 a titolo di risarcimento danni, oltre
gli interessi legali, per il malfunzionamento dei servizi giudiziari in base alla legge lussemburghese 1º settembre 1988 sulla
responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici (
Loi du 1° septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques
(
16
)). Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che le decisioni dei giudici lussemburghesi gli avevano arrecato danno in quanto avrebbero
violato l’art. 6, nn. 1 e 2, della convenzione di Roma dal momento che esse avrebbero eluso le disposizioni imperative del
diritto tedesco relative alla tutela dei membri del consiglio di fabbrica. Inoltre, a parere del sig. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato
violato il diritto dell’Unione in ragione del rigetto della sua istanza di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia
pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] d’arrondissement ha respinto il ricorso in quanto infondato con sentenza 9 novembre 2007.
24.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello contro tale sentenza presso la Cour d’appel (in prosieguo: il «giudice del rinvio»).
25.
Il giudice del rinvio rileva che il tribunale di primo grado avrebbe dovuto dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento
danni proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la sentenza pronunciata in esito al primo procedimento, nel quale il ricorrente
faceva valere l’illegittimità del licenziamento, era divenuta definitiva. Ad avviso del giudice del rinvio, nell’ambito del
procedimento instaurato mediante ricorso per risarcimento danni, il sig. [OSCURATO:PERSONA] in realtà contesta quanto già deciso in
via definitiva nel procedimento svoltosi dinanzi al giudice del lavoro. Tuttavia, il giudice del rinvio afferma di non poter
dichiarare irricevibile l’azione risarcitoria, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo non ha sollevato l’irricevibilità dell’azione
stessa nell’ambito del procedimento d’appello e non è possibile dichiararne d’ufficio l’irricevibilità. Il giudice del rinvio,
quale giudice d’appello, è quindi vincolato da tale constatazione del giudice di primo grado ed è tenuto pertanto a pronunciarsi
in merito alla domanda del ricorrente. Esso ha perciò deciso di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
26.
Alla luce di tali circostanze, con decisione 15 gennaio 2010 il giudice del rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto
alla Corte, in base al Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione di Roma, la seguente questione pregiudiziale:
«Se la norma di diritto internazionale privato definita nella [OSCURATO:PERSONA] di Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali, ossia l’art. 6, n. 2, lett. a), che enuncia che il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge
del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, debba essere interpretata
nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente
in uno di essi, questo paese deve essere considerato come quello dove il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
27.
L’ordinanza di rinvio è pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2010. Nella fase scritta del procedimento hanno presentato osservazioni
il sig. [OSCURATO:PERSONA], il governo lussemburghese, il governo ellenico e la Commissione. All’udienza svoltasi il 26 ottobre 2010
sono intervenuti il rappresentante del sig. [OSCURATO:PERSONA], il governo lussemburghese e la Commissione, i quali hanno esposto le
loro difese orali e risposto ai quesiti della Corte.
V –
Argomenti delle parti
A –
Competenza della Corte
28.
Solamente la Commissione, nelle sue osservazioni scritte, affronta la questione relativa alla competenza della Corte a risolvere
il quesito pregiudiziale. Essa sostiene che la Corte è competente in quanto il giudice del rinvio, nella presente causa, si
pronuncia in appello, ai sensi dell’art. 2, lett. b), del Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione
di Roma.
B –
La questione pregiudiziale
29.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
afferma che ai sensi dell’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma la legge applicabile al contratto di lavoro in mancanza
di scelta delle parti è quella del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro. Considerato che la nozione
di paese/luogo in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro» è equivalente nella convenzione di Roma e nella convenzione
di Bruxelles, è necessario, ad avviso del sig. [OSCURATO:PERSONA], interpretare tale nozione in maniera corrispondente all’interpretazione
fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles. Il sig. [OSCURATO:PERSONA]
sostiene che da tale giurisprudenza emerge che, nel caso in cui il lavoratore compia il proprio lavoro in più di uno Stato
contraente, non è possibile interpretare la convenzione di Bruxelles nel senso che sono competenti i giudici di tutti gli
[OSCURATO:PERSONA] contraenti nei quali il lavoratore compie il proprio lavoro (
17
). Essa andrebbe piuttosto interpretata nel senso che è competente il giudice del luogo nel quale, o a partire dal quale, il
lavoratore svolge la parte principale dei propri obblighi nei confronti del suo datore di lavoro, ovvero del luogo in cui
il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che nel caso
dei trasporti internazionali, in cui l’autista trascorre la maggior parte del proprio tempo in uno degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti,
dal quale organizza le proprie attività professionali e nel quale ritorna sistematicamente, il centro effettivo delle sue
attività professionali si trova in tale Stato. Egli afferma che in applicazione di tali criteri il centro effettivo delle
sue attività professionali risulta essere in Germania.
30.
Il governo lussemburghese
afferma che l’art. 6 della convenzione di Roma va interpretato nel senso che la scelta delle parti non può condurre a privare
il lavoratore della tutela garantitagli dalle disposizioni imperative della legge obiettivamente applicabile. Tale legge,
ai sensi dell’art. 6 della convenzione di Roma, può essere la legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente il
suo lavoro [art. 6, n. 2, lett. a)], ovvero quella del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore
[art. 6, n. 2, lett. b)]. Il governo lussemburghese afferma che, poiché il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha compiuto abitualmente il suo
lavoro in un unico Stato, è necessario determinare la legge applicabile sulla base dell’art. 6, n. 2, lett. b), della convenzione
di Roma. Ad avviso del governo lussemburghese, nella presente causa si applica quindi al contratto di lavoro la legge lussemburghese.
31.
Il governo ellenico
osserva, per un verso, che la convenzione di Roma va interpretata tenendo in considerazione le disposizioni del regolamento
Roma I, e, per altro verso, che nell’interpretare l’art. 6 della convenzione di Roma va tenuto conto altresì della giurisprudenza
sulla convenzione di Bruxelles. Su queste basi tale governo sostiene che l’art. 6, n. 2, lett. a) della convenzione di Roma
va interpretato nel senso che, nel caso in cui il lavoratore fornisca le proprie prestazioni in vari paesi, ma ritorni sistematicamente
in uno di essi, quest’ultimo paese può essere considerato quello in cui o a partire dal quale il lavoratore compie abitualmente
il suo lavoro, a condizione che esso sia anche il paese in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività
professionali. Tale valutazione deve essere svolta, ad avviso del governo ellenico, dal giudice nazionale. Il governo ellenico
afferma inoltre che, qualora non sia possibile stabilire il luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro e
qualora il paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore [art. 6, n. 2, lett. b), della convenzione
di Roma] non abbia alcun collegamento con il contratto di lavoro, il giudice nazionale può allora ricorrere all’art. 6, n. 2,
ultimo comma, della convenzione di Roma, ai sensi del quale al contratto si applica la legge del paese con il quale il contratto
presenta il collegamento più stretto.
32.
A parere della Commissione,
per garantire un’interpretazione uniforme delle nozioni della convenzione di Roma occorre procedere ad un’interpretazione
autonoma delle stesse, vale a dire che esse vanno interpretate in maniera indipendente dalle nozioni esistenti negli ordinamenti
giuridici dei diversi [OSCURATO:PERSONA] contraenti. Inoltre la Commissione afferma che, alla luce degli stretti rapporti tra la convenzione
di Roma, per un verso, e la convenzione di Bruxelles e il regolamento n. 44/2001, per altro verso, e in considerazione del
frequente uso in tali atti di nozioni identiche, è necessario garantirne quanto più possibile la coerenza e l’interpretazione
uniforme. Essa sostiene che la modifica dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, sulla cui base è stata ivi inserita
una specifica disposizione sulla competenza in materia di contratti di lavoro, ha avuto origine dalla giurisprudenza della
Corte riguardante l’interpretazione del citato articolo nella quale la Corte stessa si è ispirata tra l’altro anche alle disposizioni
di tutela dei lavoratori contenute nell’art. 6 della convenzione di Roma.
33.
Con riferimento al concetto di «luogo cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» la Commissione osserva che,
nell’ambito della causa Mulox (
18
) e in due altre cause successive (cause Rutten (
19
) e Weber (
20
)), in merito all’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, la Corte ha stabilito che, nell’ipotesi
in cui lavoratore eserciti il proprio lavoro sul territorio di più [OSCURATO:PERSONA] contraenti, l’obbligazione contrattuale sia eseguita
nel luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore
di lavoro. Essa ritiene pertanto che l’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma debba essere interpretato nel senso
che, nell’ipotesi in cui un lavoratore compia il suo lavoro in vari [OSCURATO:PERSONA] contraenti, il luogo in cui egli compie abitualmente
il suo lavoro ai sensi di tale disposizione è quello in cui ha stabilito il centro effettivo delle sue attività. Essa sostiene
che per determinare tale luogo si deve prendere in considerazione anzitutto se il lavoratore svolge la maggior parte del suo
orario di lavoro in uno Stato, nel quale sono stazionati i veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività professionale,
a partire dal quale sono organizzati i cambi tra autisti e al quale egli ritorna dopo ciascun viaggio professionale all’estero.
VI –
Valutazione dell’avvocato generale
A –
Introduzione
34.
A titolo introduttivo osservo che dal preambolo della convenzione di Roma risulta che essa è stata conclusa per continuare
l’opera di unificazione giuridica nel settore del diritto privato internazionale, intrapresa con l’adozione della convenzione
di Bruxelles (
21
). Dal detto preambolo della convenzione di Roma risulta anche che quest’ultima è intesa a stabilire regole uniformi concernenti
la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, a prescindere dal luogo in cui la sentenza dev’essere pronunciata (
22
). Infatti, come emerge dalla relazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma (
23
), la convenzione nasce dalla necessità di sopprimere gli inconvenienti dovuti alle diversità delle norme di conflitto e di
elevare il livello di certezza del diritto e la tutela dei diritti acquisiti per l’intero diritto privato (
24
).
35.
Nel procedimento in esame si pone, per la prima volta nella giurisprudenza della Corte, la questione dell’interpretazione
dell’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma. L’art. 6, n. 2, della stessa stabilisce la legge che regola il contratto di
lavoro in mancanza di scelta ad opera delle parti contrattuali; tale articolo si applica tuttavia anche qualora – come nel
presente procedimento – la scelta della legge applicabile ad opera delle parti valga a privare il lavoratore della protezione
assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto in mancanza di scelta (art. 6, n. 1). Nell’ambito
dell’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma la regola fondamentale è l’applicazione della legge del paese in cui il lavoratore
compie abitualmente il suo lavoro [lett. a)], in via sussidiaria si applica invece la legge del paese dove si trova la sede
del datore di lavoro, qualora il lavoratore non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese [lett. b)]. In via di
eccezione si può applicare anche la legge del paese cui il contratto presenta il collegamento più stretto (art. 6, n. 2, ultimo
comma).
36.
Si deve inoltre rilevare – come correttamente osservato dalla Commissione – che le nozioni della convenzione di Roma vanno
interpretate autonomamente, a prescindere dalle relative definizioni contenute negli ordinamenti degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti; in
tale contesto è necessario prendere le mosse dal sistema e dallo scopo della convenzione stessa per garantirne l’impiego uniforme
in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti. Il principio dell’interpretazione autonoma è stato a più riprese confermato dalla Corte nell’ambito
dell’interpretazione della convenzione di Bruxelles (
25
) e nell’interpretazione del regolamento n. 44/2001 (
26
); a mio avviso, tale principio vige anche per la convenzione di Roma.
B –
Competenza della Corte
37.
Nell’ambito dell’analisi della competenza della Corte a risolvere la questione pregiudiziale si deve concordare con la Commissione,
che ne sostiene la competenza a decidere in merito a tale questione. Ai sensi dell’art. 2, lett. b), del Primo protocollo
concernente l’interpretazione della convenzione di Roma, in vigore dal 1° agosto 2004, le giurisdizioni degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti,
quando si pronunciano in appello, hanno il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione
sollevata in una causa relativa all’interpretazione della convenzione di Roma. Poiché il giudice del rinvio nella presente
causa si pronuncia in appello, la Corte è competente a risolvere la questione pregiudiziale.
C –
Sulla questione relativa al fondamento giuridico della responsabilità dello Stato nel presente procedimento
38.
È necessario considerare la circostanza che il procedimento nella causa principale si svolge tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]
di Lussemburgo. Si tratta quindi di un ricorso proposto da un individuo contro uno Stato, nel quale il primo chiede un risarcimento
a causa delle disfunzioni del sistema giudiziario nazionale. Benché il giudice del rinvio non formuli la questione pregiudiziale
con riferimento al fondamento giuridico di una siffatta responsabilità, intendo tuttavia fornire alcuni brevi chiarimenti
per evitare ogni possibile fraintendimento di tale problematica.
39.
Il giudice nazionale di primo grado, per quanto concerne la base giuridica della responsabilità dei giudici nazionali relativa
a un’eventuale erronea applicazione delle disposizioni della convenzione di Roma, si è riferito alla sentenza della Corte
nella causa Köbler (
27
), in cui la Corte ha stabilito che il principio secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono obbligati a riparare i danni causati ai
singoli dalle violazioni del diritto comunitario (ora diritto dell’Unione) che sono loro imputabili si applica anche allorché
la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di
diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata
e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese (
28
). Il giudice del rinvio invece, a differenza del giudice di primo grado, afferma che la decisione resa dalla Corte nella causa
Köbler non è trasponibile al presente procedimento.
40.
Occorre sottolineare che nel presente procedimento non è possibile fare riferimento alla causa Köbler per due ordini di ragioni.
41.
Anzitutto la convenzione di Roma non fa parte del diritto dell’Unione, ma è piuttosto un trattato internazionale stipulato
dagli [OSCURATO:PERSONA] contraenti (
29
). Pertanto non è possibile, a mio avviso, trasporre al presente procedimento i principi enucleati dalla Corte nella causa
Köbler, essendo stati sviluppati dalla Corte nel contesto del diritto dell’Unione.
42.
In secondo luogo, la competenza della Corte ad interpretare le disposizioni della convenzione di Roma non si basa sul sistema
di rinvio pregiudiziale come disciplinato dall’art. 267 TFUE. Infatti, le parti contraenti hanno trovato un accordo in tal
senso in maniera indipendente da detto sistema e mediante protocolli speciali allegati alla convenzione di Roma (
30
). A tale proposito si deve rilevare che in base al Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione di Roma
i giudici nazionali hanno solo la possibilità, ma non l’obbligo di proporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
L’art. 2 di detto [OSCURATO:PERSONA] stabilisce infatti che le giurisdizioni di cui a detto articolo «hanno il potere» di domandare
alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale (
31
). Il sistema di rinvio pregiudiziale nell’ambito della convenzione di Roma si distingue perciò sensibilmente dal sistema vigente
nell’ambito del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 267 TFUE.
43.
Ritengo pertanto che il diritto dell’Unione non obblighi gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti della convenzione di Roma a rimborsare ai singoli
il danno cagionato per le violazioni a tale convenzione. Naturalmente, tuttavia, ciò non vieta agli [OSCURATO:PERSONA] contraenti di disciplinare
in tal senso la responsabilità dei giudici nell’ambito della propria legislazione nazionale, come ha fatto ad esempio il Lussemburgo
con la legge 1° settembre 1988 sulla responsabilità civile dello Stato e degli enti pubblici (
32
).
D –
Analisi della questione pregiudiziale
44.
Nell’ambito della questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di
Roma debba essere interpretato nel senso che, qualora il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma
ritorni sistematicamente in uno di essi, questo paese debba essere considerato come quello in cui il lavoratore svolge abitualmente
il suo lavoro.
45.
Come giustamente sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte (
33
), tale questione deve essere intesa nel senso che il giudice del rinvio intende essenzialmente chiarire se sia possibile avvalersi
dell’interpretazione fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles
ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma (
34
). In tale giurisprudenza la Corte ha infatti preso in considerazione non solo il luogo
in cui
il lavoratore svolge il proprio lavoro, ma anche il luogo
a partire dal quale
egli svolge il proprio lavoro. Perciò il giudice del rinvio intende sapere se anche nell’ambito della convenzione di Roma,
ai fini dell’individuazione della legge applicabile al contratto di lavoro, possa rilevare la circostanza che il lavoratore
ritorna sistematicamente in un determinato Stato. Nell’analisi svolta nelle presenti conclusioni sostengo la tesi secondo
cui è possibile avvalersi della citata giurisprudenza ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione
di Roma, ma con una precisazione parziale dell’interpretazione proposta dal giudice del rinvio.
46.
Nell’interpretare la nozione di «paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro»
ex art. 6, n. 2, lett. a) della convenzione di Roma intendo svolgere, nell’ambito delle presenti conclusioni, un’analisi per
gradi. In primis, intendo prospettare brevemente il sistema che la convenzione di Roma istituisce a tutela del lavoratore
quale parte contrattuale più debole. Quindi, intendo esporre la giurisprudenza della Corte in merito all’art. 5, punto 1,
della convenzione di Bruxelles e, sulla base dei vari metodi interpretativi, intendo dimostrare che tale giurisprudenza è
applicabile ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma. Infine, intendo trattare
la questione dei criteri che il giudice del rinvio deve prendere in considerazione nel valutare in quale paese o da quale
paese il lavoratore compia abitualmente il suo lavoro.
1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma e tutela del lavoratore quale parte contrattuale più debole
47.
La regola fondamentale stabilita dalla convenzione di Roma per individuare la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
è data dall’autonomia della volontà delle parti nella scelta della legge applicabile al rapporto contrattuale; tale regola
è stabilita dall’art. 3 della convenzione di Roma (
35
). In mancanza di scelta da parte di queste ultime, la legge applicabile è stabilita in base all’art. 4 della convenzione stessa,
il quale prevede come criterio fondamentale l’applicazione della legge del paese con il quale il contratto presenta il collegamento
più stretto.
48.
L’art. 6 della convenzione di Roma, che disciplina la legge applicabile al contratto di lavoro, rappresenta una
lex specialis
rispetto agli artt.
3 e 4 della convenzione medesima. Per un verso, le parti contrattuali non possono, con l’accordo relativo al contratto di
lavoro, privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto
in mancanza di scelta (art. 6, n. 1, della convenzione di Roma) (
36
). Per altro verso, l’art. 6, n. 2, della convenzione in parola introduce regole particolari che si applicano in mancanza di
scelta della legge ad opera delle parti: in tal caso è applicabile la legge del paese in cui il lavoratore compie abitualmente
il suo lavoro, oppure – qualora non sia possibile individuare il paese in cui il lavoro è abitualmente compiuto – la legge
del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore. L’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma contiene
inoltre, al suo ultimo comma, una specifica clausola secondo cui, qualora il contratto di lavoro presenti un collegamento
più stretto con un altro paese, non si applica alcuna delle citate disposizioni, ma in tal caso al contratto si applica la
legge di quest’altro paese (
37
).
49.
Si deve sottolineare inoltre che nella sua giurisprudenza la Corte, riferendosi alla convenzione di Bruxelles, ha affermato
che i contratti di lavoro, rispetto agli altri contratti, anche quando questi riguardano prestazioni di servizi, hanno determinate
particolarità, in quanto creano un nesso durevole che in qualche misura inserisce il lavoratore nell’ambito di una determinata
organizzazione del datore di lavoro; il lavoratore è vincolato al luogo di esercizio dell’attività (
38
). Essa ha inoltre stabilito che nell’interpretare le disposizioni rilevanti della convenzione di Bruxelles è necessario tener
conto della necessità di garantire un’adeguata tutela al lavoratore, quale parte contraente più debole (
39
). Queste constatazioni generali in merito ai contratti di lavoro sono, a mio avviso, rilevanti anche nell’ambito dell’interpretazione
delle disposizioni della convenzione di Roma.
50.
Lo scopo dell’art. 6 della convenzione di Roma è quindi la tutela del lavoratore, quale parte contraente socialmente ed economicamente
più debole (
40
). Detta tutela si persegue applicando al contratto la legge del paese con il quale il contratto di lavoro presenta il collegamento
più stretto. In dottrina si afferma che il lavoratore, svolgendo la propria attività in un determinato paese, è influenzato
dalle circostanze politiche e professionali che caratterizzano il paese medesimo, sicché è necessario garantirgli quella tutela
che il legislatore del paese di cui trattasi ha adottato in considerazione delle citate circostanze (
41
). La convenzione di Roma adotta quindi chiaramente, da questo punto di vista, il principio del
favor laboratoris.
Risulta perciò ragionevole interpretare estensivamente la lett. a) dell’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma, in modo da
conseguire più agevolmente l’obiettivo della tutela del lavoratore quale parte contraente più debole.
2. Giurisprudenza della Corte in merito all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles
51.
Nella sua giurisprudenza vertente sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles la Corte si è
già pronunciata più volte sul caso di un lavoratore che svolgeva il proprio lavoro in più di uno Stato contraente. Lo sviluppo
di tale giurisprudenza, e con esso anche lo sviluppo dei criteri per l’individuazione del luogo in cui il lavoratore compie
abitualmente il suo lavoro, ha avuto carattere graduale; nel prosieguo è esposta la giurisprudenza relativa all’interpretazione
di tale articolo (
42
).
52.
Per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles è necessario anzitutto sottolineare
che la Corte, nell’interpretare tale articolo con riferimento ai contratti di lavoro, si è discostata dalla sua precedente
giurisprudenza, di cui alle cause [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sull’accertamento in generale della competenza in materia contrattuale (
43
). Essa ha distinto i contratti di lavoro dagli altri contratti e, nell’intento di accrescere la tutela dei lavoratori, ha
stabilito nella causa Ivenel che ai fini della determinazione della competenza nell’ambito dell’art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles è necessario prendere in considerazione l’obbligazione che caratterizza il contratto (
44
), vale a dire l’obbligazione di prestare l’attività lavorativa.
53.
Quanto all’ipotesi di un lavoratore operante in più di uno Stato contraente, la Corte si è pronunciata per la prima volta
nel 1993, nell’ambito della causa Mulox (
45
). In essa ha stabilito che l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi
di un contratto di lavoro per l’esecuzione del quale il lavoratore esercita le sue attività in più di uno Stato contraente,
il luogo di esecuzione dell’obbligazione che caratterizza il contratto è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore
adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (
46
).
54.
Nella causa Rutten, decisa nel 1997, la Corte ha dichiarato che l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles si riferisce
al luogo in cui il lavoratore ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali (
47
). Nella sua argomentazione essa ha aggiunto inoltre che si tratta del luogo nel quale, o a partire dal quale, di fatto, il
lavoratore adempie essenzialmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (
48
).
55.
Nella sentenza Weber, pronunciata nel 2002, la Corte ha invece stabilito che l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles
è da interpretarsi nel senso che il luogo dove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione,
è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto
la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (
49
). Essa ha aggiunto inoltre che, nel caso di un lavoratore che eserciti la propria attività in più [OSCURATO:PERSONA] contraenti, occorre,
in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolge
abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione, e che, in mancanza di altri criteri, tale luogo è quello
dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo (
50
).
56.
Occorre inoltre menzionare la causa Pugliese, anch’essa vertente sull’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles, ma che si distingue dalle cause Mulox, Rutten e Weber in quanto il lavoratore svolgeva la propria attività lavorativa
in un unico Stato contraente, nel quale gli era stato consentito di trasferirsi presso un secondo datore di lavoro, tuttavia,
questo luogo non era quello determinato dal contratto di lavoro concluso con il primo datore di lavoro (
51
). Nella controversia tra il lavoratore e il primo datore di lavoro la Corte ha deciso che il luogo in cui il lavoratore adempie
i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato il luogo in cui egli svolge abitualmente
la sua attività, qualora il primo datore di lavoro abbia avuto esso stesso, al momento della conclusione del secondo contratto,
un interesse all’esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore al secondo datore di lavoro in un luogo
stabilito da quest’ultimo (
52
).
57.
Benché nella giurisprudenza citata si impieghi in parte una diversa terminologia e in parte si applichino criteri diversi
ai fini della determinazione del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività ai sensi dell’art. 5, punto
1, della convenzione di Bruxelles, a mio avviso è possibile affermare tuttavia che il criterio determinante è rappresentato
dal luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei
confronti del datore di lavoro, luogo che dev’essere individuato tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.
3. Possibilità di ricorrere alla giurisprudenza vertente sulla convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione della convenzione
di Roma
58.
Il procedimento in esame solleva la questione se sia possibile ricorrere
per analogiam
all’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, fornita dalla Corte nelle cause Mulox, Rutten, Weber
e Pugliese, ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma. A mio avviso, tale questione
deve essere risolta in senso positivo e a favore dell’impiego di detta giurisprudenza si pronuncia anche la dottrina (
53
). Procederò in seguito ad analizzare la possibilità di avvalersi della giurisprudenza citata ai fini della convenzione di
Roma alla luce dei vari criteri d’interpretazione: letterale, storica, sistematica e teleologica. Infine attirerò l’attenzione
sui limiti dell’interpretazione parallela tra la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Roma.
a) Interpretazione letterale
59.
L’art. 6, n. 2, lett. a) della convenzione di Roma stabilisce che, in mancanza di scelta della legge ad opera delle parti
contraenti, il contratto di lavoro è regolato «dalla legge del paese
in cui
il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro» (
54
).
60.
È certo vero che, alla luce del mero tenore letterale della disposizione in esame, che impiega la locuzione «in cui», non
è possibile concludere che possa rilevare anche la legge del paese «a partire dal quale» il lavoratore compie il suo lavoro.
Ritengo, tuttavia, che a favore dell’interpretazione secondo cui è possibile tener conto anche del paese «a partire dal quale»
il lavoratore compie il suo lavoro depongano tre argomenti.
61.
Il primo argomento è dato dall’equivalenza della nozione oggetto di interpretazione nelle convenzioni di Bruxelles e di Roma.
Infatti, la convenzione di Bruxelles al suo art. 5, punto 1, e la convenzione di Roma al suo art. 6, n. 2, lett. a), si riferiscono
al luogo ovvero al paese in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, senza tuttavia definire la nozione
stessa (
55
). La Corte ha quindi ammesso, per quanto riguarda la convenzione di Bruxelles – a prescindere dal tenore letterale, che parla
di luogo
in cui
il lavoratore svolge abitualmente la propria attività –, la possibilità di prendere in considerazione anche il luogo
a partire dal quale
il lavoratore svolge la propria attività.
62.
Il secondo argomento riguarda le considerazioni che anche il semplice tenore letterale dell’art. 6, n. 2, lett. a), della
convenzione di Roma, o il fatto che l’articolo citato faccia riferimento alla legge del paese «in cui» il lavoratore compie
il suo lavoro, non contrasta con l’interpretazione secondo cui è rilevante altresì il paese «
a partire dal quale
» il lavoratore compie il suo lavoro. Il lavoratore può infatti compiere abitualmente il suo lavoro proprio
nel paese a partire dal quale
svolge il lavoro stesso. Il testo dell’art. 6, n. 2, lett. a) della convenzione di Roma consente, sotto questo profilo, più
interpretazioni.
63.
In terzo luogo è importante osservare che il semplice fatto che il lavoratore svolga il proprio lavoro
a partire da
un determinato Stato contraente non basta a far sì che alla questione si applichi la legge di tale Stato. Se si ricorre,
per analogia, alla giurisprudenza riguardante l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, è possibile appurare che
nella citata giurisprudenza la Corte ha individuato la necessità che, in un determinato Stato contraente o a partire da un
determinato Stato contraente, il lavoratore adempia di fatto
la parte sostanziale
delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (
56
). Il criterio di fondamentale rilevanza nell’ambito della citata giurisprudenza è quindi il centro effettivo di svolgimento
delle attività professionali del lavoratore. Se, ad esempio, il lavoratore si limita a rientrare sistematicamente in un determinato
Stato contraente, ma adempie la parte sostanziale dei suoi obblighi in un altro Stato, il primo Stato non potrà essere considerato,
a mio parere, il paese in cui, o a partire dal quale, il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.
64.
Pertanto, a mio modo di vedere, l’interpretazione letterale dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma non osta
alla possibilità di prendere in considerazione, ai fini della determinazione della legge applicabile al contratto di lavoro,
il paese in cui, o a partire dal quale, il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro.
b) Interpretazione storica
65.
Nell’ambito dell’interpretazione storica va esaminata la relazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma (
57
), segnatamente nella parte in cui tratta del rapporto tra le lett. a) e b) dell’art. 6, n. 2, della convenzione stessa. Nella
citata relazione si afferma che la lett. a) dell’articolo in esame si applica se il lavoratore svolge abitualmente il proprio
lavoro in uno stesso paese, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, mentre la lett. b) si applica se il lavoratore
non svolge abitualmente il proprio lavoro in uno stesso paese (
58
).
66.
Sulla base di tale relazione non è possibile, a mio avviso, concludere che l’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di
Roma debba essere interpretato nel senso di prevedere che il lavoratore compia abitualmente il suo lavoro anche
a partire da
un determinato Stato contraente, ma, nel contempo, non mi sembra che la relazione citata escluda un’interpretazione siffatta.
La relazione in parola, infatti, non è vincolante, ma ha piuttosto carattere accademico ed analitico, essendo stata redatta
da un gruppo di esperti e non rappresentando quindi la definitiva volontà legislativa degli [OSCURATO:PERSONA] sottoscrittori della convenzione (
59
).
67.
Si deve inoltre far menzione del fatto che anche dalla relazione [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA]
(
60
), redatta con riferimento alla convenzione di Bruxelles nella versione modificata dalla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (
61
), non emerge la possibilità di interpretare l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles nel senso che può essere rilevante,
ai fini della determinazione della competenza in materia di contratti di lavoro, anche il luogo a partire dal quale il lavoratore
svolge la propria attività (
62
). Tuttavia, ciò non ha impedito alla Corte di ammettere nella sentenza Mulox – pronunciata solo pochi anni dopo la relazione
citata – la possibilità di prendere in considerazione anche il luogo a partire dal quale il lavoratore svolge la propria attività (
63
).
68.
La giurisprudenza della Corte nelle cause Mulox, Rutten e nelle altre cause vertenti sull’interpretazione dell’art. 5, punto
1, della convenzione di Bruxelles dimostra quindi chiaramente che la Corte stessa ha adottato, riferendosi all’interpretazione
dell’articolo in esame, una posizione diversa da quella sostenuta dagli esperti nelle relazioni citate. Pertanto, a mio avviso,
è possibile giungere ad un risultato analogo anche per quanto riguarda l’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della
convenzione di Roma.
69.
Dall’interpretazione storica non si evince quindi la possibilità di avvalersi della giurisprudenza relativa all’art. 5, punto
1, della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma. Tuttavia,
a mio modo di vedere, non può neppure dirsi che l’interpretazione storica escluda il ricorso alla giurisprudenza in oggetto.
c) Interpretazione sistematica
70.
L’interpretazione sistematica depone a favore di un’interpretazione parallela degli artt. 6, n. 2, lett. a), della convenzione
di Roma e 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles. Tale interpretazione implica due aspetti. Per un verso è necessario
tener conto del fatto che in passato la formulazione dell’art. 6 della convenzione di Roma ha influenzato l’interpretazione
dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, per altro verso tuttavia si deve considerare anche la formulazione dell’art. 8,
n. 2, del regolamento Roma I, adottato successivamente.
71.
A differenza della convenzione di Roma, la convenzione di Bruxelles, all’atto della sua adozione e anche a seguito delle modifiche
del 1978 (
64
) e del 1982 (
65
), non conteneva ancora alcuna disposizione specifica relativa alla competenza in materia di contratti di lavoro, ma si limitava
a stabilire che in materia contrattuale è possibile proporre ricorso davanti al giudice del luogo d’esecuzione dell’obbligazione
contrattuale.
72.
In tale periodo la Corte si è pronunciata nella causa Ivenel (
66
), in cui doveva decidere quale fosse l’obbligazione da tenere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto
1, della convenzione di Bruxelles in materia di contratti di lavoro. Nell’interpretare l’art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles la Corte, nell’ambito della causa Ivenel, ha fatto riferimento all’art. 6 della convenzione di Roma, stabilendo
che ai sensi di tale articolo della convenzione di Roma il contratto di lavoro è disciplinato dal diritto del paese in cui
il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro, a meno che non risulti dal complesso delle circostanze che il contratto di
lavoro ha nessi più stretti con un altro paese (
67
). Alla luce di ciò essa ha stabilito che l’obbligazione da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 5,
punto 1, della convenzione di Bruxelles è quella che caratterizza il contratto (
68
) ed ha in tal modo abbandonato, con riferimento ai contratti di lavoro, la precedente giurisprudenza in materia di competenza
sulle controversie di origine contrattuale (
69
).
73.
Tale giurisprudenza e, certo, indirettamente anche la formulazione dell’art. 6 della convenzione di Roma hanno contribuito
a far sì che successivamente, nel 1989, con la convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (
70
), l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles fosse modificato in modo tale da prevedere una specifica competenza in
materia di contratti di lavoro. In tal modo, anche nella convenzione di Bruxelles è stata inserita una specifica disciplina
in materia di competenza per i contratti di lavoro (
71
).
74.
Nell’ambito dell’interpretazione sistematica si deve inoltre menzionare un’ulteriore ragione in favore dell’impiego della
giurisprudenza relativa all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2,
lett. a), della convenzione di Roma, vale a dire il fatto che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto della giurisprudenza
di cui trattasi nel procedimento di adozione del regolamento Roma I, che ha sostituito la convenzione di Roma. L’art. 8, n. 2,
del regolamento Roma I stabilisce infatti che se la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non è stata scelta
dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese
nel quale
o
a partire dal quale
il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro (
72
).
75.
La citata modifica legislativa è, a mio avviso, significativa sotto due aspetti.
76.
Per un verso essa è significativa in quanto dimostra chiaramente che il legislatore intendeva attribuire alla citata disposizione
di tale atto di diritto internazionale privato il medesimo significato attribuito, sulla scorta della giurisprudenza della
Corte, alla nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» ex art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles (
73
). La formulazione dell’art. 8, n. 2, del regolamento Roma I è certo divergente rispetto a quella dell’art. 6, n. 2, lett. a),
della convenzione di Roma e anche rispetto a quella dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, tuttavia rappresenta,
in realtà, solo una più chiara formulazione, o codificazione, della giurisprudenza esistente sull’art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles (
74
).
77.
Per altro verso, inoltre, la modifica legislativa è significativa in quanto dimostra la volontà del legislatore di attribuire
all’art. 8, n. 2, lett. a) del regolamento Roma I un’interpretazione estensiva e di far sì che la legge applicabile al contratto
di lavoro, nei limiti del possibile, sia stabilita sulla base di tale articolo (
75
). La lett. b) dell’articolo citato è destinata, secondo il legislatore dell’Unione, ad essere utilizzata più raramente (
76
). È essenziale quindi prendere in considerazione il centro delle attività del lavoratore, anche se da quel luogo egli si limiti
a organizzare la propria attività (
77
).
78.
Lo scopo della codificazione delle norme di conflitto nel regolamento Roma I è stato quello di sostituire la convenzione di
Roma (
78
) e nel contempo garantire una sostanziale continuità rispetto a tale convenzione (
79
). È perciò ragionevole interpretare le disposizioni della convenzione di Roma in modo tale da garantire siffatta continuità
e in modo da poter iniziare ad applicare il regolamento Roma I senza significative modifiche a livello interpretativo.
79.
Pertanto, a mio modo di vedere, l’interpretazione sistematica depone a favore del ricorso alla giurisprudenza riguardante
l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione
di Roma.
d) Interpretazione teleologica
80.
La ragione che, da un punto di vista teleologico, depone a favore dell’impiego della giurisprudenza riguardante l’art. 5,
punto 1, della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma
è data dallo sforzo di coordinamento tra
forum
e
ius,
in modo tale che il giudice competente a pronunciarsi sulla controversia applichi la legge del proprio paese (
80
). In circostanze ideali, le regole di competenza dovrebbero definire come competente il giudice del paese di cui si applicherà
la legge in base alle norme di diritto internazionale privato. In tal modo il giudice applicherà la legge che meglio conosce,
riducendo così il rischio di un’erronea applicazione del diritto (straniero) ed evitando nel contempo l’accertamento del diritto
straniero, impegnativo sotto il profilo temporale e spesso anche finanziario.
81.
Un’interpretazione uniforme delle nozioni di paese o di luogo in cui il lavoratore «compie abitualmente il suo lavoro», ex
art. 6, n. 2, della convenzione di Roma ed ai sensi dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, può quindi contribuire
al coordinamento tra
forum
e
ius,
poiché sulla base di una siffatta interpretazione uniforme sarà di norma competente per le controversie in materia di contratti
di lavoro il giudice del luogo in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro, e tale giudice applicherà nel contempo
la propria legge (
lex loci laboris
(
81
)). Ritengo pertanto che tali nozioni delle convenzioni di Bruxelles e di Roma debbano essere interpretate in maniera uniforme.
e) Limiti dell’interpretazione parallela
82.
Ciò nonostante desidero sottolineare che è necessaria una certa prudenza nell’interpretare parallelamente nozioni simili o
analoghe che compaiono nelle norme di conflitto e nelle norme per la determinazione della competenza giurisdizionale, in quanto
i due sistemi di norme hanno diversi obiettivi (
82
). Mentre lo scopo delle norme di conflitto è quello di individuare la legge applicabile ad un’obbligazione contrattuale (nel
caso in esame ad un contratto di lavoro), lo scopo delle norme per la determinazione della competenza giurisdizionale è quello
di individuare il giudice competente. Le norme di conflitto (vale a dire la convenzione di Roma) conducono di regola alla
determinazione della legge di
un solo
Stato, mentre sulla base dell’applicazione delle norme per la determinazione del giudice giurisdizionalmente competente il
ricorrente
può
avere – quantomeno in taluni casi – anche la possibilità di
scegliere
il foro in cui proporre ricorso (
83
).
83.
Va perciò chiarito che, nel presente procedimento, non intendo pronunciarmi in favore di una generale uniformità interpretativa
di tutte le nozioni simili o analoghe nelle convenzioni di Roma e Bruxelles. A mio avviso è importante sottolineare soprattutto
che non è possibile muovere da una generale presunzione secondo cui tutte le nozioni identiche o simili sono da interpretarsi
uniformemente, ma è invece necessario porsi sempre la questione dell’uniformità interpretativa con riferimento a ciascun caso
specifico (
84
). Si deve inoltre osservare che talvolta neppure le nozioni riconducibili ad un contesto unitario possono essere interpretate
in maniera uniforme. Così, ad esempio, nella causa C (
85
) la Corte ha stabilito, nell’interpretare il regolamento n. 2201/2003 (
86
) che la nozione di «materie civili» ai sensi di tale regolamento ha un significato autonomo; pertanto essa non si è basata
sulla definizione di tale nozione fornita dalla convenzione di Bruxelles o dal regolamento n. 44/2001. È vero tuttavia che
nei settori nei quali le norme degli atti di entrambi gli ambiti hanno lo stesso scopo di tutela (ad esempio la tutela dei
lavoratori o dei consumatori) è più probabile che vi sia un’interpretazione uniforme delle nozioni stesse (
87
).
4. Criteri che il giudice nazionale è tenuto ad osservare
84.
Il criterio del paese in cui, o a partire dal quale, il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro dipende quindi dalle
circostanze di ciascun caso specifico.
85.
Nella causa in esame il giudice nazionale deve quindi stabilire in quale Stato o a partire da quale Stato contraente il lavoratore
compia abitualmente il suo lavoro. Nel procedimento pregiudiziale, fondato su una netta separazione di funzioni tra i giudici
nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (
88
). Anche nella giurisprudenza riguardante l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles la Corte ha rilevato che è compito
del giudice nazionale determinare il luogo o il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro (
89
).La Corte è tuttavia tenuta a fornire al giudice nazionale i criteri precisi sulla cui base egli possa pronunciarsi.
86.
È possibile rilevare che, nella giurisprudenza relativa all’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, la Corte ha applicato
diversi criteri al fine di accertare se il lavoratore compia abitualmente il suo lavoro in un determinato Stato contraente,
naturalmente in funzione delle circostanze fattuali proprie della controversia.
87.
Così, nella causa Mulox il lavoratore svolgeva l’attività di direttore del marketing internazionale. Il suo ufficio era stabilito
in Francia (Aix-les-Bains) e si occupava della vendita dei prodotti in Germania, in Belgio, nei [OSCURATO:PERSONA] e nei paesi scandinavi,
successivamente, tuttavia, svolgeva la propria attività solo in Francia (
90
). In tale causa la Corte, nello stabilire il luogo in cui il lavoratore svolgeva abitualmente la propria attività ai sensi
dell’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, ha preso in considerazione il fatto che il lavoratore aveva un ufficio
sito in uno Stato contraente nel quale aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività e
nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro e che, al momento in cui è sorta la controversia, svolgeva la sua attività
esclusivamente nel territorio di detto Stato (
91
).
88.
Nella causa Rutten il lavoratore viveva nei [OSCURATO:PERSONA] ed era stato assunto presso la filiale olandese di una società inglese (
92
). Per due terzi del suo tempo lavorativo egli svolgeva il proprio lavoro nei [OSCURATO:PERSONA], dove aveva anche il suo ufficio,
per il restante terzo del proprio tempo lavorativo egli lavorava invece nel [OSCURATO:PERSONA], in Belgio, in Germania e negli [OSCURATO:PERSONA] d’America (
93
). In tale causa la Corte ha tenuto conto del fatto che il lavoratore impiegava i due terzi del proprio tempo lavorativo in
uno Stato, in cui disponeva di un ufficio a partire dal quale organizzava le proprie attività per conto del datore di lavoro
e nel quale faceva ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all’estero (
94
).
89.
La causa Weber riguardava invece un lavoratore che per molti anni aveva lavorato come cuoco a bordo di navi o su talune installazioni
al di sopra della piattaforma continentale adiacente ai [OSCURATO:PERSONA], per alcuni mesi tuttavia egli aveva lavorato anche a
bordo di una gru galleggiante situata nelle acque territoriali danesi (
95
). In tale causa la Corte ha affermato che – a differenza delle cause Mulox e Rutten – il lavoratore non disponeva in uno degli
[OSCURATO:PERSONA] contraenti di un ufficio che costituisse il centro effettivo delle sue attività professionali e a partire dal quale
egli adempisse la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro (
96
). La Corte ha quindi ritenuto decisivo il criterio temporale;: essa ha infatti preso in considerazione il paese in cui il
lavoratore aveva trascorso la maggior parte del suo tempo lavorativo (
97
).
90.
La causa Pugliese riguardava una cittadina italiana assunta presso una società italiana, che l’aveva tuttavia autorizzata
a trasferirsi presso un altro posto di lavoro nell’ambito di una società con sede in Germania, con la quale essa aveva del
pari sottoscritto un contratto di lavoro (
98
). La Corte si è quindi dovuta pronunciare in merito al caso di una lavoratrice che aveva concluso successivamente due contratti
di lavoro con due diversi datori di lavoro, ove il primo datore di lavoro era pienamente a conoscenza della conclusione del
secondo contratto ed aveva acconsentito alla sospensione del primo contratto (
99
). Per stabilire il giudice competente a pronunciarsi sulla controversia tra il lavoratore e il primo datore di lavoro si poneva
la questione di quale fosse il paese in cui il lavoratore svolgeva abitualmente il proprio lavoro. La Corte ha stabilito che
il luogo in cui il lavoratore adempie i suoi obblighi nei confronti di un secondo datore di lavoro può essere considerato
il luogo in cui egli svolge abitualmente la sua attività, qualora il primo datore di lavoro abbia esso stesso, al momento
della conclusione del secondo contratto, un interesse all’esecuzione della prestazione che deve essere fornita dal lavoratore
al secondo datore di lavoro in un luogo stabilito da quest’ultimo (
100
).
91.
Anche in dottrina si riscontrano diversi criteri per stabilire il paese o il luogo in cui il lavoratore compie abitualmente
il suo lavoro. Infatti, ad esempio, come criterio per differenziare lo svolgimento abituale o temporaneo del lavoro si indica,
in dottrina, il tempo che il lavoratore impiega per lo svolgimento del lavoro in un determinato paese e l’importanza dell’attività
stessa (
101
). Il criterio temporale, pur potendo essere rilevante, non può essere decisivo: essenziale è il fatto che il lavoratore abbia
stabilito in un determinato paese il centro effettivo delle sue attività professionali (
102
). In dottrina si indica come criterio rilevante anche l’obiettivo delle parti contraenti (
103
). Si sottolinea anche la necessità di accertare se il nucleo essenziale dello svolgimento dell’attività possa essere localizzato
in uno Stato contraente (
104
).
92.
Anche nel procedimento in esame la Corte è tenuta ad indicare al giudice nazionale i criteri da osservare per valutare in
quale paese il lavoratore abbia svolto abitualmente il suo lavoro.
93.
Con riferimento ai possibili criteri rilevanti si deve anzitutto osservare che la natura dell’attività svolta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]
è diversa dalla natura delle attività di cui alle cause sinora decise con riferimento all’art. 5, punto 1, della convenzione
di Bruxelles, ed è in particolare diversa dalla natura delle attività nelle cause Mulox e Rutten. In primis è importante rilevare
che la natura dell’attività in questione è tale da non richiedere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse un ufficio e, da questo punto
di vista, la causa in esame è comparabile alla causa Weber. Il procedimento di cui ci si occupa verte infatti su un attività
di trasporto: il sig. [OSCURATO:PERSONA] trasporta fiori e altre piante da [OSCURATO:PERSONA], in Danimarca, verso varie destinazioni in Germania
e in altri paesi. Il giudice nazionale deve quindi tener conto, nella presente causa, delle peculiarità dell’attività di trasporto,
sia con riferimento alle modalità di esecuzione dell’attività, sia con riferimento al tipo di strumenti lavorativi.
94.
Come già affermato supra (
105
), ai fini dell’applicazione della legge di un determinato Stato contraente non è sufficiente che il lavoratore rientri sistematicamente
in quel determinato Stato, ma è piuttosto necessario che egli stabilisca in tale Stato contraente anche il centro effettivo
delle sue attività professionali. Il semplice fatto che il lavoratore rientri sistematicamente in un determinato Stato contraente
non basta quindi a soddisfare i criteri riguardanti l’abituale compimento del lavoro in tale Stato ovvero la fissazione, in
tale Stato, del centro effettivo delle sue attività professionali.
95.
Tuttavia, il rientro sistematico in un paese non è l’unico elemento qui potenzialmente rilevante. Il giudice nazionale, nello
stabilire quale sia il paese in cui o partire dal quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] compie abitualmente il suo lavoro, dovrà considerare
tutti gli elementi e tutte le circostanze che caratterizzano la causa in esame.
96.
Pertanto, a mio avviso, il giudice nazionale deve tener conto, nella presente causa, soprattutto degli elementi di seguito
elencati:
– deve verificare in quali paesi il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto la propria attività di trasporto e a tal fine dovrà esaminare
minuziosamente i documenti nei quali sono annotati i suoi tragitti (
Kørselsrapport
);
– nello stabilire in quali paesi il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto la propria attività di trasporto deve accertare, per un verso,
in quali paesi il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato i trasporti senza destinazione finale (limitandosi quindi ad attraversare il
paese stesso) e, per altro verso, quali paesi hanno rappresentato la destinazione finale dei suoi viaggi, e, con riferimento
a questi ultimi, dovrà verificare se le destinazioni finali si localizzavano principalmente in un paese o se invece erano
ripartite in ugual misura in diversi paesi;
– deve individuare il luogo dal quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha organizzato la propria attività e come si è svolta l’organizzazione
dell’attività stessa;
– nell’ambito dell’organizzazione dell’attività, deve accertare dove si localizzavano gli strumenti lavorativi. Nel presente
procedimento è pertanto rilevante la circostanza che gli autocarri fossero stazionati in Germania in tre cosiddetti «luoghi
di scambio» (
Wechselstandorte
) (
106
) – Kassel, Neukirchen/Vluyn, Osnabrück – e che l’autocarro del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stazionato ad Osnabrück;
– sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività, deve considerare, tra l’altro, che i lavoratori residenti ad Osnabrück
effettuavano ivi gli scambi ai fini del trasporto;
– sotto il profilo dell’organizzazione dell’attività, è inoltre importante verificare in che luogo il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia ricevuto
istruzioni in merito allo svolgimento del percorso di viaggio;
– con riferimento all’organizzazione dell’attività, deve inoltre considerare il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] iniziava il proprio
viaggio a Osnabrück e vi ritornava dopo aver effettuato i trasporti.
97.
Nel decidere quale sia il paese in cui o partire dal quale il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro il giudice nazionale
deve quindi tener conto tanto dei criteri sostanziali quanto dei criteri temporali (
107
).
98.
In tal senso, si deve precisare che per stabilire il paese in cui o partire dal quale il lavoratore compie abitualmente il
suo lavoro non rileva la circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno a Lussemburgo un’infrastruttura ovvero un
recapito postale. A mio avviso, non è neppure rilevante il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricevesse istruzioni dalla [OSCURATO:PERSONA]
con sede in Lussemburgo o direttamente dalla società [OSCURATO:PERSONA] con sede in Danimarca. Ciò infatti non aiuta ad
accertare, nel presente procedimento, dove il lavoratore abbia svolto i propri obblighi nei confronti del datore di lavoro.
E –
Conclusione
99.
Il procedimento in esame è di rilievo cruciale ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione
di Roma, in quanto, alla luce dell’esigenza di un alto livello di tutela dei lavoratori, la portata di tale articolo viene
ampliata in modo tale che, nello stabilire il paese in cui il lavoratore compie abitualmente il suo lavoro ai sensi di tale
articolo, non rileva solo il paese
in cui
il lavoratore svolge di fatto tale attività, bensì anche il paese
a partire dal quale
tale attività è svolta. Ai fini dell’interpretazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma ci si avvale
quindi, per analogia, dell’interpretazione fornita dalla Corte nella sua giurisprudenza in merito all’art. 5, punto 1, della
convenzione di Bruxelles.
100.
Alla luce delle constatazioni che precedono ritengo pertanto che si debba risolvere la domanda di pronuncia pregiudiziale
affermando che l’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma deve essere interpretato nel senso che, qualora il lavoratore
compia il suo lavoro in più [OSCURATO:PERSONA] contraenti, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente
il suo lavoro ai sensi di tale articolo è il paese in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del
caso di specie, il lavoratore adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro,
e che tale valutazione deve essere svolta dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto.
VII –
Conclusioni
101.
In base alle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione posta dalla Cour d’appel:
L’art. 6, n. 2, lett. a), della [OSCURATO:PERSONA] sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma
il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, qualora il lavoratore compia il suo lavoro in più [OSCURATO:PERSONA] contraenti,
il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro ai sensi di tale articolo è
il paese in cui, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, il lavoratore adempie di
fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Tale valutazione deve essere svolta
dal giudice nazionale tenendo conto di tutte le circostanze di fatto della causa sottopostagli.
1
– Lingua originale delle conclusioni: lo sloveno.
Lingua processuale: il francese.
2
– GU L 266 del 9.10.1980, pag. 1.
3
– GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
4
– In dottrina ad esempio Ferrari, F., «[OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] via Brussels: remarks on the law applicable to contractual obligations
absent a choice by the parties», in
[OSCURATO:PERSONA] für ausländisches und internationales [OSCURATO:PERSONA]
, n. 4/2009, afferma che lo scopo di tale nuovo strumento legislativo non è tanto quello di introdurre nuove regole, quanto
piuttosto di trasformare la convenzione esistente in un regolamento. V., ad esempio, anche [OSCURATO:PERSONA], P., Tenenbaum, A. «De
la convention de [OSCURATO:PERSONA] au règlement [OSCURATO:PERSONA] I», in
Revue critique de droit international privé
, n. 4/2008, pag. 727 e segg.
5
– V. art. 28 del regolamento Roma I.
6
– La prima sentenza in cui la Corte ha interpretato la convenzione di Roma è la sentenza 6 ottobre 2009, causa C-133/08,
ICF (Racc. pag. I-9687), vertente sull’interpretazione dell’art. 4 della convenzione stessa, che contiene le regole per stabilire
la legge applicabile in mancanza di scelta delle parti.
7
– Aggiungo che in data 29 luglio 2010 alla Corte è stata sottoposta una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione
dell’art. 6, n. 2, lett. b), della convenzione di Roma; si tratta della causa C-384/10, Voogsgeerd. La causa è incentrata
sull’interpretazione della nozione di «paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore» ai sensi di
tale articolo, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese. Alla data di presentazione di queste
conclusioni la Corte non si è ancora pronunciata in merito a tale causa.
8
– V. sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox (Racc. pag. I‑4075); 9 gennaio 1997, causa C-383/95, Rutten (Racc. pag. I-57);
27 febbraio 2002, causa C-37/00, Weber (Racc. pag. I‑2013), e 10 aprile 2003, causa C‑437/00, Pugliese (Racc. pag. I-3573).
9
– GU C 27 del 26.1.1998, pag. 47.
10
– [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni e materia civile e commerciale (firmata
il 27 settembre 1968) (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32), come modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione
del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 1,
e, rettifica, pag. 77), dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388 del
31.12.1982, pag. 1), dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese
(GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1), e dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU C 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 1).
11
– Sottolineo che nella versione originaria della convenzione di Bruxelles non vi erano specifiche disposizioni sulla competenza
in materia di contratti di lavoro; esse vi sono state introdotte solo nel 1989 con la convenzione relativa all’adesione del
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale (c.d. convenzione di [OSCURATO:PERSONA] GU L 285 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 1).
12
– Nelle presenti conclusioni si impiega la nozione di «diritto dell’Unione» quale nozione complessiva che comprende il diritto
comunitario e il diritto dell’Unione. Nell’esporre le disposizioni di diritto primario il riferimento è alle dispozioni applicabili
ratione temporis.
13
– GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
14
– Il contratto di lavoro disponeva al suo art. 2 che, se alla scadenza del periodo di prova il contratto non veniva risolto
da una delle parti contraenti, esso si sarebbe trasformato in un contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge 24 maggio
1989; si tratta della legge lussemburghese sul contratto di lavoro (
Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
,
Journal officiel du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA]
, n. 35, del 5.6.1989, pag. 611).
15
– Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alla sentenza della Corte federale del lavoro tedesca (
Bundesarbeitsgericht
) del 17 marzo 1988 (2 AZR 576/87).
16
–
Journal officiel du Grand-Duché de [OSCURATO:PERSONA]
, n. 51, del 26.9.1988, pag. 1000.
17
– In tal senso il sig. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce alle sentenze Mulox (punti 21-23); Rutten (punto 18) e Weber (punto 42), citate
alla nota 8.
18
– Sentenza Mulox, cit. alla nota 8.
19
– Sentenza Rutten, cit. alla nota 8.
20
– Sentenza Weber, cit. alla nota 8.
21
– V. sentenza ICF, cit. alla nota 6 (punto 22).
22
– V. anche le conclusioni dell’avvocato generale Bot presentate nella causa ICF, sentenza 6 ottobre 2009, causa C-133/08
(Racc. pag. I-9687, paragrafo 35).
23
– [OSCURATO:PERSONA] relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del prof. [OSCURATO:PERSONA] e del prof. [OSCURATO:PERSONA]
(GU 1980, C 282, pag. 1; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma»).
24
– V. sentenza ICF, cit. alla nota 6 (punto 23).
25
– V., ad esempio, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand (Racc. pag. 1431, punti 14‑16); 19 gennaio 1993, causa
C-89/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-139, punto 13); 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa (Racc. pag. I-3767,
punto 12); 11 luglio 2002, causa C‑96/00, Gabriel (Racc. pag. I-6367, punto 37), e 20 gennaio 2005, causa C-27/02, Engler
(Racc. pag. I-481, punto 33).
26
– V., ad esempio, sentenze 13 luglio 2006, causa C-103/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6827, punto 29); 2 ottobre 2008,
causa C-372/07, Hassett e Doherty (Racc. pag.I‑7403, , punto 17), e 23 aprile 2009, causa C-167/08, Draka NK Cables e a. (Racc. pag. I-3477,
punto 19).
27
– Sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01 (Racc. pag. I-10239).
28
– Sentenza Köbler, cit. alla nota 27 (punto 1 del dispositivo).
29
– In dottrina, in tal senso, ad esempio Rigaux, F., «Quelques problèmes d’interprétation de la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]», in
L’européanisation du droit international privé
(Série de publications de l’Académie de droit européen de Trèves, vol. 8), 1996, pag. 33.
30
– V. il Primo protocollo concernente l’interpretazione della convenzione di Roma (cit. alla nota 9), e il [OSCURATO:PERSONA]
che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l’interpretazione della convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU C 27 del 26.1.1998, pag. 52).
31
– In dottrina ciò è affermato ad esempio anche da Plender, R.,
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] on the Choice of Law for [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1991, pag. 42, punto 2.25.
32
– Cit. alla nota 16.
33
– V. punto 27 delle osservazioni scritte della Commissione.
34
– V. sentenze Mulox, Rutten, Weber e Pugliese, citate alla nota 8.
35
– V. conclusioni dell’avvocato generale Bot presentate nella causa ICF (paragrafo 36), cit. alla nota 22.
36
– Per un approfondimento sulle norme imperative nella convenzione di Roma v. Wojewoda, M., «Mandatory rules in private international
law: with special reference to the mandatory system under the [OSCURATO:PERSONA] on the law applicable to contractual obligations»,
in
Maastricht journal of [OSCURATO:PERSONA] and comparative law
, n. 2/2000, pag. 183 e segg. Tale autore sostiene, in merito al riferimento alle norme imperative effettuato nell’art. 6,
n. 1, della convenzione di Roma (pag. 201), che il procedimento per l’accertamento della sussistenza di disposizioni imperative
siffatte è assai complesso: il giudice nazionale deve in primis accertare quale legge sarebbe applicabile al contratto di
lavoro se le parti non avessero effettuato alcuna scelta, quindi deve verificare se tale legge contenga norme imperative a
tutela dei diritti dei lavoratori, e infine deve applicare le disposizioni che risultano essere più favorevoli al lavoratore
rispetto alle disposizioni della legge scelta dalle parti. Cfr. anche Fletcher, I.F.,
Conflict of Laws and [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA] on private international
law
, North-Holland, Amsterdam, 1982, pag. 168; Morse, R.C.G.J., «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA]»,
in
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, n. 1/1992, pag. 14-16; Salvadori, M.M., «La protezione del contraente debole (consumatori e lavoratori) nella convenzione
di Roma», in Sacerdoti, G., Frigo, M. (a cura di),
La convenzione di Roma sul diritto applicabile ai contratti internazionali
, [OSCURATO:PERSONA], Milano, 1993, pagg. 62 e 63.
37
– Mentre il regolamento Roma I contiene una clausola simile all’art. 8, n. 4, né l’art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles
né l’art. 19 del regolamento n. 44/2001 contengono una clausola siffatta. In dottrina, ad esempio, Ofner, H., «Neuregelung
des internationalen Vertragsrechts: [OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] der Wirtschaft
, n. 1/1999, pag. 7, sostiene che a motivo di tale clausola l’art. 6, n. 2, della convenzione di Roma è concepito come una
presunzione che è possibile superare qualora il contratto di lavoro presenti un collegamento più stretto con un altro paese.
38
– V. sentenza 15 gennaio 1987, causa 266/85, Shenavai (Racc. pag. 239, punto 16).
39
– V. sentenze Mulox (punto 18), Rutten (punto 22), Weber (punto 40) e Pugliese (punto 18), tutte citate alla nota 8. V. anche
sentenza Ivenel, cit. alla nota 44, (punto 14), nella quale la Corte ha fatto riferimento all’art. 6 della convenzione di
Roma per argomentare in favore di tale obiettivo di tutela nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della convenzione
di Bruxelles.
40
– V. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma, cit. alla nota 23, commento all’art. 6 della convenzione di Roma
(punto 1). In dottrina v., ad esempio, Rudisch, B., Czernich, D., Heiss, H.,
EVÜ. [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Vienna, 1999, pag. 155; Plender, R., Wilderspin, M.,
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] on the Choice of Law for [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001, pag. 159, punto 8-01; Clerici, R., «Quale favor per il lavoratore nel [OSCURATO:PERSONA] I?»,
in Venturini, G., Bariatti, S.,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 2, [OSCURATO:PERSONA], Milano, 2009, pagg. 216 e 217; Knez, R., «Rimska konvencija o uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih
razmerjih in njen pomen za [OSCURATO:PERSONA]», in
Pravnik
, n. 1-3/1994, pagg. 52 e 53. V. anche, per quanto riguarda la tutela del lavoratore quale parte contraente debole nel regolamento
Roma I, Lein, E., «[OSCURATO:PERSONA] I / [OSCURATO:PERSONA] II / Brussels I Synergy», in
Yearbook of [OSCURATO:PERSONA]
, 2008, pag. 187.
41
– Plender, R., Wilderspin, M.,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 316, punto 11-043.
42
– Per un commento su tale giurisprudenza in dottrina v. ad esempio Pataut, É., «L’office du juge communautaire dans le contentieux
international du travail», in
Procès du travail, travail du procès
, L.G.D.J., Parigi, 2008, pag. 326 e segg.; Gaudemet-Tallon, H., «Compétence et exécution des jugements en [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]
44/2001, [OSCURATO:PERSONA] de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)», in
Librairie générale de droit et de jurisprudence
, Parigi, 2010, pag. 305 e segg.
43
– Le norme generali di competenza in materia di rapporti contrattuali sono state sviluppate dalla Corte in due sentenze,
ossia nella sentenza 6 ottobre 1976, causa 14/76, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1497), e 6 ottobre 1976, causa 12/76, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1473).
Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (punto 13) essa ha stabilito che la nozione di «obbligazione» ai sensi di tale articolo si riferisce
all’obbligazione contrattuale su cui s’impernia l’azione dell’attore, quindi all’obbligazione controversa, che è oggetto del
procedimento esistente tra le parti contrattuali. Nella causa [OSCURATO:PERSONA] (punto 13) ha invece deciso che il luogo in cui l’obbligazione
controversa dev’essere eseguita va determinato in base alla legge da applicare al rapporto giuridico in esame in conformità
al diritto internazionale privato del giudice adito.
44
– V. sentenza 26 maggio 1982, causa 133/81, Ivenel (Racc. pag. 1891, dispositivo e punto 20).
45
– Sentenza Mulox, cit. alla nota 8. Osservo che in realtà già nel 1989 la Corte si era pronunciata, nella sentenza 15 febbraio
1989, causa 32/88, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 341), in merito al caso di un lavoratore che svolgeva il proprio lavoro in
più [OSCURATO:PERSONA], tuttavia non si trattava di [OSCURATO:PERSONA] contraenti della convenzione di Bruxelles (punto 4 della sentenza). Essa ha quindi
stabilito che l’art. 5, punto 1, della convenzione non può trovare applicazione e che la competenza del giudice si determina,
in tal caso, in funzione del luogo del domicilio del convenuto, conformemente all’art. 2 della convenzione (punto 2 del dispositivo).
46
– V. sentenza Mulox, cit. alla nota 8 (dispositivo). V. anche punti 24 e 26 di tale sentenza. In lingua francese, che in
tale causa era anche la lingua processuale, il criterio era così definito: «lieu où ou à partir duquel le travailleur s’acquitte
principalement de ses obligations à l’égard de son employeur».
47
– V. sentenza Rutten, cit. alla nota 8 (dispositivo). V. anche punti 23, 26 e 27 di tale sentenza.
48
– V. sentenza Rutten, cit. alla nota 8 (punto 23). In francese i criteri di cui alla sentenza Rutten sono così formulati:
«lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles et où ou à partir duquel il s’acquitte en
fait de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur», nella lingua processuale (olandese) invece: «de plaats
waar de werknemer het werkelijke centrum van zijn beroepswerkzaamheden heeft gevestigd en waar of van waaruit hij e feite
het belangrijkste deel van zijn verplichtingen jegens zijn werkgever vervult»
49
– V. sentenza Weber, cit. alla nota 8 (punto 2 del dispositivo e punto 58). In francese si tratta del seguente criterio:
«l’endroit où, ou à partir duquel, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, il s’acquitte en fait de l’essentiel
de ses obligations à l’égard de son employeur», e nella lingua processuale (olandese) del seguente: «de plaats is waar of
van waaruit hij, rekening houdend met alle omstandigheden van het concrete geval, feitelijk het belangrijkste deel van zijn
verplichtingen jegens zijn werkgever vervult».
50
–
Ibidem
51
– V. sentenza Pugliese, cit. alla nota 8 (punto 20).
52
– Ibidem, punto 1 del dispositivo e punto 26. In francese si tratta del seguente criterio: «le lieu où le salarié s’acquitte
de ses obligations vis-à-vis d’un second employeur peut être considéré comme le lieu où il accomplit habituellement son travail,
dès lors que le premier employeur (…) a lui-même, au moment de la conclusion du second contrat, un intérêt à l’exécution de
la prestation à fournir par le salarié au second employeur dans un lieu décidé par ce dernier»; nella lingua processuale (tedesco)
si tratta invece di «der Ort, an dem der Arbeitnehmer seine Verpflichtungen gegenüber einem zweiten Arbeitgeber erfüllt, als
der Ort angesehen werden kann, an dem er gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, wenn der erste Arbeitgeber (…) zum Zeitpunkt
des Abschlusses des zweiten Vertrages selbst ein Interesse an der Erfüllung der vom Arbeitnehmer für den zweiten Arbeitgeber
an einem von diesem bestimmten Ort zu erbringenden Leistung hatte».
53
– V., ad esempio, Wurmnest, W., in: Basedow, J., Hopt, K.J., Zimmermann, R.,
Handwörterbuch des [OSCURATO:PERSONA]
, vol. I, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2009, pag. 93. Junker, A., «[OSCURATO:PERSONA] und vorübergehende Entsendung im internationalen
[OSCURATO:PERSONA]», in: Lorenz, S.,
Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] zum 70. Geburtstag
, Beck, [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2005, pag. 722, afferma che la convenzione di Roma è stata adottata quale convenzione complementare
rispetto a quella di Bruxelles e che la giurisprudenza della Corte riguardante l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, della
convenzione di Bruxelles è trasponibile anche alle norme di conflitto in materia di contratti di lavoro. V., ad esempio, anche
Deinert, O., «Neues internationales Arbeitsvertragsrecht», in
[OSCURATO:PERSONA] der Arbeit
, n. 3/2009, pag. 145.
54
– Il corsivo è mio. La versione francese dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma parla di «loi du pays où
le travailleur (...) accomplit habituellement son travail», la versione inglese di «law of the country in which the employee
habitually carries out his work», quella tedesca di «[OSCURATO:PERSONA] des Staates, in dem der Arbeitnehmer (...) gewöhnlich seine Arbeit
verrichtet», quella spagnola di «país en que el trabajador (...) realice habitualmente su trabajo».
55
– Va sottolineato che la formulazione dell’art. 6, n. 2, lett. a), della convenzione di Roma e quella dell’art. 5, punto 1,
della convenzione di Bruxelles divergono per il fatto che la convenzione di Roma parla di «paese», mentre quella di Bruxelles
parla di «luogo» di abituale compimento del lavoro. Tale divergenza non comporta tuttavia, a mio parere, l’impossibilità di
trasporre la giurisprudenza riguardante l’art. 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles ai fini dell’interpretazione dell’art. 6,
n. 2, lett. a), della convenzione di Roma. In dottrina v. su tale divergenza, ad esempio, Junker, op. cit. (nota 53), pag. 724.
56
– V. paragrafi 53-57 delle presenti conclusioni.
57
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma, cit. alla nota 23.
58
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Roma, cit. alla nota 23, commento all’art. 6 della convenzione di Roma
(punto 3).
59
– Si deve inoltre osservare che l’interpretazione di una determinata norma in base al solo metodo storico non può prevalere
sull’interpretazione basata su altri metodi. V. per analogia sul diritto dell’Unione Pechstein, M., Drechsler, C., «[OSCURATO:PERSONA]
und Fortbildung des Primärrechts», in: Riesenhuber, K.,
[OSCURATO:PERSONA]: Handbuch für Ausbildung und Praxis
, de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pagg. 172 e 173. Nonostante il presunto significato ridotto dell’interpretazione storica,
il ricorso alla stessa non è escluso nella giurisprudenza della Corte; così, ad esempio, nella sentenza 7 ottobre 2010, causa
C-162/09, Lassal (Racc. pag. I-9217, punto 55), essa ha impiegato tale metodo interpretativo.
60
– [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], elaborata da M. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA] e P. [OSCURATO:PERSONA] (GU C 189 del
28.7.1990, pag. 35; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»).
61
– Cit. alla nota 11.
62
–
A fortiori
neppure nella [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Bruxelles elaborata da P. [OSCURATO:PERSONA] (GU C 59 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pag. 18; in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di Bruxelles») – quindi la prima relazione su tale convenzione – si prevedeva la possibilità
di una simile interpretazione dell’art. 5, punto 1, della stessa, in quanto all’epoca la convenzione di Bruxelles non conteneva
ancora nessuna disposizione specifica per determinare la competenza in materia di contratti di lavoro.
63
– Sentenza Mulox, cit. alla nota 8 (punto 26).
64
– [OSCURATO:PERSONA] del 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale, cit. alla nota 10.
65
– [OSCURATO:PERSONA] del 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, cit. alla nota 10.
66
– V. sentenza Ivenel, cit. alla nota 44.
67
– Ibidem, punto 13.
68
– Ibidem, punto 20.
69
– V. paragrafo 52 delle presenti conclusioni.
70
– Cit. alla nota 11.
71
– Su tale sviluppo v. in dottrina, ad esempio, Junker, op. cit. (nota 53), pagg. 722 e 723; Sinay‑Cytermann, A., «La protection
de la partie faible en droit international privé: les exemples du salarié et du consommateur», in
Le droit international privé: mélanges en l’honneur de [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Parigi, 2005, pagg. 739 e 740. Cfr. anche la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA], cit.
alla nota 60, punto 23; Gaudemet‑Tallon, op. cit. (nota 42), pag. 302 e segg.
72
– In dottrina v.,ad esempio, Mankowski, P., in: Ferrari, F., Leible, S.,
[OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] in
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2009, pag. 177, che sostiene si tratti della più importante modifica dell’art. 6, n. 2, lett. a)
della convenzione di Roma.
73
– V. la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I) [COM(2005) 650 def.], commento all’art. 6. In dottrina, in tal senso, v. ad esempio Wurmnest, op. cit. (nota 53),
pag. 94; Plender e Wilderspin, op. cit. (nota 41), pag. 315, punto 11-041; Gaudemet-Tallon, H., «Le principe de proximité
dans le [OSCURATO:PERSONA] I», in
Revue hellénique de droit international
, 2008, pag. 195; Marquette, V., «[OSCURATO:PERSONA] I sur la loi applicable aux contrats internationaux», in
Revue de droit commercial belge
, n. 6/2009, pag. 532, nota 91; Kenfack, H., «Le règlement (CE) no. 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (‚[OSCURATO:PERSONA] I’), navire stable aux instruments efficaces de navigation?», in
Journal du droit international
, n. 1/2009, pag. 65.
74
– In dottrina cfr. Magnus, U., «[OSCURATO:PERSONA]Verordnung», in
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts (IPRax)
, n. 1/2010, pagg. 40 e 41; Mauer, R., «[OSCURATO:PERSONA] komplexer grenzüberschreitender Arbeitsverhältnisse nach der EG-Verordnung
ROM I», in
[OSCURATO:PERSONA] der internationalen Wirtschaft
, n. 2/2007, pag. 93; Boskovic, O., «La protection de la partie faible dans le règlement [OSCURATO:PERSONA] I», in
[OSCURATO:PERSONA]
, n. 31/2008, pag. 2175 e segg.; Corneloup, S., «La loi applicable aux obligations contractuelles: transformation de la [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] en règlement communautaire [OSCURATO:PERSONA] I», in
La semaine juridique. Édition générale
, n. 44/2008, pag. 26, nota 34; Zilinsky, M., «[OSCURATO:PERSONA] I en arbeidsovereenkomst», in
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie
, n. 6824/2009, pag. 1034.
75
– V. in tal senso, ad esempio, Boskovic, op. cit. (nota 74), pag. 2175 e segg.; Hansen, L.L., «[OSCURATO:PERSONA] employment law
after [OSCURATO:PERSONA] I: the draft [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] and its importance for employment contracts», in
[OSCURATO:PERSONA] business law review
, n. 4/2008, pag. 768.
76
– V. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
(Roma I) [COM(2005) 650 def.], commento all’art. 6. V. in tal senso anche Magnus, op. cit. (nota 74), pag. 41.
77
– V. Mankowski (2009), op. cit
.
(nota 72), pag. 177, che definisce tale regola come «base rule», in quanto considera la base o il centro da cui il lavoratore
svolge la propria attività.
78
– L’art. 24, n. 1, del regolamento Roma I stabilisce che il regolamento stesso sostituisce la convenzione di Roma negli [OSCURATO:PERSONA]
membri, salvo per quanto riguarda i territori degli [OSCURATO:PERSONA] membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale
convenzione e ai quali il presente regolamento non è applicabile.
79
– L’art. 24, n. 2, del regolamento Roma I afferma infatti che nella misura in cui il regolamento stesso sostituisce le disposizioni
della convenzione di Roma, ogni riferimento a tale convenzione si intende fatto al regolamento medesimo. V. anche la dottrina
citata alla nota 4.
80
– Sul coordinamento tra
forum
e
ius
v., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], C., [OSCURATO:PERSONA], G., in: Magnus, U., Mankowski P. (a cura di),
Brussels I [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2007, pag. 334, punto 7; Mankowski, P., in: Rauscher, T. (a cura di),
Europäisches Zivilprozeβrecht. Kommentar
, 2ª ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Baviera, 2006, pag. 319, punto 4. V. anche la [OSCURATO:PERSONA] sulla
convenzione di Bruxelles, cit. alla nota 62, pag. 24, in cui si auspica che nelle controversie in materia di contratti di
lavoro decida, se possibile, il giudice del paese il cui diritto è applicabile al contratto.
81
– Sull’impiego di tale nozione v. ad esempio Salvadori, op. cit. (nota 36), pag. 66; Gamillscheg, F., «Conflitti di leggi
nei contratti di lavoro e nelle relazioni industriali», in: Biagi, M., Blanpain, R.,
Diritto del lavoro e relazioni industriali nei paesi industrializzati ad economia di mercato
, vol. I, [OSCURATO:PERSONA], Rimini, 1991, pag. 544.
82
– In dottrina v., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], W., «[OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] to [OSCURATO:PERSONA] and
[OSCURATO:PERSONA] (1980)», in: Blanpain, R.,
Freedom of services e the [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], L’Aia, 2006, pag. 170.
83
– Cfr. in tal senso in dottrina Mankowski, P., «[OSCURATO:PERSONA] und anwendbares [OSCURATO:PERSONA]: Parallelen und Divergenzen»,
in: Lorenz, S.,
Festschrift für [OSCURATO:PERSONA] zum 70. Geburtstag
, Beck, München 2005, pagg. 868 e 869; Lüttringhaus, J.D., J. Weber, «Aussonderungsklagen an der Schnittstelle von EuGVVO
und EuInsVO», in
[OSCURATO:PERSONA] der internationalen Wirtschaft
, n. 1-2/2010, pag. 49; «[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]: Comments on the [OSCURATO:PERSONA] for a [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] and the Council on the law applicable to contractual obligations ([OSCURATO:PERSONA]
I)», in
[OSCURATO:PERSONA] für ausländisches und internationales [OSCURATO:PERSONA]
, n. 2/2007, pag. 238; Lein, op. cit. (nota 40), pag. 196; Kropholler, J.,
[OSCURATO:PERSONA]: einschließlich der Grundbegriffe des internationalen [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 612.
84
– V. anche le mie conclusioni presentate il 27 gennaio 2009 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 23 aprile 2009, causa
C‑533/07, Racc. pag. I-3327), in cui ho segnalato i limiti dell’intrerpretazione uniforme dei concetti impiegati in diversi
atti giuridici e, segnatamente, la possibilità solo parziale di analogia tra la nozione di «servizi» di cui al regolamento
n. 44/2001 e di cui al diritto primario (paragrafi 60 e segg.) nonché l’impossibilità di un’analogia fra tale nozione del
regolamento n. 44/2001 e le disposizioni dell’Unione in materia di IVA.
85
– Sentenza 27 novembre 2007, causa C-435/06 (Racc. pag. I-10141).
86
– [OSCURATO:PERSONA] (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000
(GU L 338, pag. 1).
87
– Cfr. Lüttringhaus, J., «[OSCURATO:PERSONA] im vergemeinschafteten IZVR und IPR nach der Entscheidung EuGH VersR 2009, 1512
([OSCURATO:PERSONA])», in
Versicherungsrecht
, n. 4/2010, pag. 189. Cfr. anche Lein, op. cit
.
(nota 40), pagg. 186 e 187, che parla di tutela della parte contrattuale più debole (quindi anche del lavoratore) nel regolamento
Roma I e nel regolamento n. 44/2001.
88
– V. in tal senso, ad esempio, sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval un Partneri (Racc. pag. I-11767, punto 45);
22 ottobre 2009, cause riunite C-261/08 e C-348/08, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑10143, punto 34), e 16 luglio 2009 causa
C-537/07, Gómez-[OSCURATO:PERSONA]Camacho (Racc. pag. I‑6525, punto 24).
89
– V. sentenze Mulox (punto 25), Rutten (punto 25), Weber (punto 55) e Pugliese (punto 25), tutte citate alla nota 8. Cfr.
in dottrina, riguardo alla valutazione di ciascun caso specifico sulla base dell’analogo criterio del «luogo in cui il lavoratore
svolge abitualmente la propria attività» ai sensi del regolamento n. 44/2001, Mankowski (2006), op. cit. (nota 80), pag. 320,
punto 4.
90
– V. sentenza Mulox, cit.alla nota 8 (punto 3).
91
– Ibidem, punto 25.
92
– V. sentenza Rutten, cit. alla nota 8 (punto 2).
93
– Ibidem, punto 5.
94
– Ibidem, punto 25.
95
– V. sentenza Weber, cit. alla nota 8 (punti 17-21).
96
– Ibidem, punto 48.
97
– Ibidem, punto 58.
98
– V. sentenza Pugliese, cit. alla nota 8 (punti 4, 5 e 7).
99
– Ibidem, punto 13.
100
– Ibidem, punto 26.
101
– V., ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], op. cit
.
(nota 82), pagg. 169 e 170.
102
– V. Plender e Wilderspin,
op. cit.
(nota 41), pag. 315, punto 11-039.
103
– V. ,ad esempio, [OSCURATO:PERSONA], op. cit. (nota 82), pag. 170; sull’art. 8, n. 2, del regolamento Roma I v. Mankowski (2009),
op. cit. (nota 72), pag. 178.
104
– V. Wurmnest, op. cit. (nota 53), pag. 93.
105
– V. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.
106
– Come risulta chiaramente dall’ordinanza di rinvio, in ciascuno di tali luoghi erano stazionati tre autocarri; quello del
sig. [OSCURATO:PERSONA] era parcheggiato ad Osnabrück.
107
– Così anche Junker, op. cit. (nota 53), pag. 733.