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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 20228/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza in data 8 luglio 2021 (dep. il 12 luglio 2021) il Tribunale di Ragusa, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA (e [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA), ha confermato il decreto in data 12 maggio 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa con il quale è stato disposto il sequestro preventivo degli immobili indicati nello stesso decreto, in relazione ai reati previsti dagli artt. 110 e 491 e 489 cod. pen. per cui si procede nei confronti delle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA (e segnatamente in ordine alla contraffazione e, comunque, all'utilizzo del testamento olografo riferito a Emanuela DISTEFANO).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico morivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la «violazione dell'art.321 c.p.p. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti ex artt. 491 e 489 c.p.» e la mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, nei termini di seguito esposti.

1. La ricorrente ha assunto che l'ordinanza impugnata si sarebbe discostata dai consolidati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU in ordine alla verifica che deve compiere il giudice allorché esamina una richiesta di sequestro preventivo, rispetto alla quale non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria: in particolare, il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente, perché ricorra il fumus CDMMiSSi delicti, l'astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato senza tenere in debita considerazione le prospettazioni difensive sulla sussistenza della fattispecie, così rendendo una decisione erronea e in violazione di legge.

Inoltre, la difesa ha censurato l'ordinanza, adducendo che il Tribunale: - avrebbe attribuito portata indiziaria al risultato della consulenza del pubblico ministero sulla scheda testamentaria già richiamata (che ha negato l'appartenenza della sottoscrizione alla DISTEFANO), riponendo un'eccessiva fiducia nella prova scientifica e, comunque, non considerando le argomentazioni a discarico, e segnatamente quelle della consulente grafologica della difesa (la quale ha confutato quanto rilevato del consulente del pubblico ministero); - e non avrebbe considerato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto al perito (mai nominato nella specie) e quel ne consegue sotto il profilo dell'onere di motivazione del giudice che intenda aderire a quanto esposto dai primi (come chiarito in particolare da Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909 - 01; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 2016, Minichini, Rv. 267566 - 01).In conclusione, in presenza di due consulenze difformi, difetterebbe il fumus, che non potrebbe trarsi neppure dalle congetture del Tribunale sulle donazioni e le elargizioni effettuate in vita dalla DISTEFANO in favore dei nipoti, tenuto conto peraltro che il dott. [OSCURATO:PERSONA] CAMPO (medico che assistenza la DISTEFANO) ha escluso qualsivoglia decadimento mentale della donna.

1.1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali — ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.

Nel caso in esame, anzitutto, non si ravvisa la violazione di legge prospettata dalla ricorrente nella parte in cui ha assunto che il Tribunale avrebbe ravvisato il fumus facendo riferimento soltanto all'astratta sussumibilità del fatto contestato negli illeciti ipotizzati dal Pubblico ministero.

Ad avviso del Collegio, come già affermato dal questa Corte, «il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagéito» (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 -dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01); e nell'apprezzamento di esso il giudice non può limitarsi «alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa» (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01), fermo restando che tale valutazione «è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza» (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018 - dep. 2019, Pollaccia, IRv. 276283 - 01).

Nel caso in esame il Tribunale ha provveduto con evidenza in ossequio a tali princìpi.

Al di là del richiamo di essi nel corpo dell'ordinanza impugnata (che ha correttamente indicato come la verifica della sussistenza del fumus richieda «una valutazione in concreto, anche allo stato degli atti, che tenga in debita considerazione le contestazioni svolte dalla difesa ed espliciti le ragioni per cui gli elementi di fatto indicati dall'accusa risultino congrui rispetto al fatto di reato ipotizzato»), la quale tuttavia - allorché ha escluso che sotto il profilo in discorso occorra ravvisare gravi indizi di colpevolezza - ha pure indicato come sufficiente «la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (rectius: per cui si procede), quel che rileva è che in effetti il Collegio del riesame ha disatteso il gravame dando conto sia degli elementi offerti dal Pubblico ministero a sostegno della domanda cautelare sia di quanto addotto dalla difesa (in particolare, di quanto rassegnato dai soggetti escussi a sommarie informazioni e delle risultanze degli elaborati redatti dai consulenti grafologi del Pubblico ministero, del denunciante Orazio DISTEFANO e della difesa), esponendo le ragioni per cui - alla luce dell'apprezzamento di tale compendio - ha ritenuto il fumus.

Dunque, non si ravvisa l'asserita violazione di legge poiché il Tribunale ha compiuto un apprezzamento del concreto quadro indiziario in relazione all'intero compendio in atti.In secondo luogo, con le allegazioni relative all'apprezzamento degli elaborati dei consulenti e alle argomentazioni spese dal Tribunale a proposito delle elargizioni di Emanuela DISTEFANO (tenuto conto del suo stato di mente, come rappresentato dal medico che l'assisteva) è stata prospettata - sia pure de fumo - una carente ricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, un vizio di motivazione (cfr. .Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01) che, si è già rilevato, non può essere ritualmente denunciato in questa sede, senza che occorra irnmorare oltre.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di nnpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2)00; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI RAGUSAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché per la ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;[OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza in data 8 luglio 2021 (dep. il 12 luglio 2021) il Tribunale di Ragusa, a seguito del riesame proposto ex art. 324 cod. proc. pen) nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA (e [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA), ha confermato il decreto in data 12 maggio 2021 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa con il quale è stato disposto il sequestro preventivo degli immobili indicati nello stesso decreto, in relazione ai reati previsti dagli artt. 110 e 491 e 489 cod. pen. per cui si procede nei confronti delle stesse [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA (e segnatamente in ordine alla contraffazione e, comunque, all'utilizzo del testamento olografo riferito a Emanuela DISTEFANO). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] BATTAGLIA ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico morivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) con il quale ha dedotto la «violazione dell'art.321 c.p.p. in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti ex artt. 491 e 489 c.p.» e la mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato e proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, nei termini di seguito esposti. 1. La ricorrente ha assunto che l'ordinanza impugnata si sarebbe discostata dai consolidati principi posti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU in ordine alla verifica che deve compiere il giudice allorché esamina una richiesta di sequestro preventivo, rispetto alla quale non può limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria: in particolare, il Tribunale avrebbe ritenuto sufficiente, perché ricorra il fumus CDMMiSSi delicti, l'astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato senza tenere in debita considerazione le prospettazioni difensive sulla sussistenza della fattispecie, così rendendo una decisione erronea e in violazione di legge. Inoltre, la difesa ha censurato l'ordinanza, adducendo che il Tribunale: - avrebbe attribuito portata indiziaria al risultato della consulenza del pubblico ministero sulla scheda testamentaria già richiamata (che ha negato l'appartenenza della sottoscrizione alla DISTEFANO), riponendo un'eccessiva fiducia nella prova scientifica e, comunque, non considerando le argomentazioni a discarico, e segnatamente quelle della consulente grafologica della difesa (la quale ha confutato quanto rilevato del consulente del pubblico ministero); - e non avrebbe considerato la diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto al perito (mai nominato nella specie) e quel ne consegue sotto il profilo dell'onere di motivazione del giudice che intenda aderire a quanto esposto dai primi (come chiarito in particolare da Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269909 - 01; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 - dep. 2016, Minichini, Rv. 267566 - 01).In conclusione, in presenza di due consulenze difformi, difetterebbe il fumus, che non potrebbe trarsi neppure dalle congetture del Tribunale sulle donazioni e le elargizioni effettuate in vita dalla DISTEFANO in favore dei nipoti, tenuto conto peraltro che il dott. [OSCURATO:PERSONA] CAMPO (medico che assistenza la DISTEFANO) ha escluso qualsivoglia decadimento mentale della donna. 1.1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., avverso le ordinanze in tema di misure cautelari reali — ivi comprese quelle emesse a seguito di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. — il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Nel caso in esame, anzitutto, non si ravvisa la violazione di legge prospettata dalla ricorrente nella parte in cui ha assunto che il Tribunale avrebbe ravvisato il fumus facendo riferimento soltanto all'astratta sussumibilità del fatto contestato negli illeciti ipotizzati dal Pubblico ministero. Ad avviso del Collegio, come già affermato dal questa Corte, «il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagéito» (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019 -dep. 2020, Gheri, Rv. 278152 - 01); e nell'apprezzamento di esso il giudice non può limitarsi «alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa» (Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 - dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927 - 01), fermo restando che tale valutazione «è contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto, che va esaminato nella sua interezza» (Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018 - dep. 2019, Pollaccia, IRv. 276283 - 01). Nel caso in esame il Tribunale ha provveduto con evidenza in ossequio a tali princìpi. Al di là del richiamo di essi nel corpo dell'ordinanza impugnata (che ha correttamente indicato come la verifica della sussistenza del fumus richieda «una valutazione in concreto, anche allo stato degli atti, che tenga in debita considerazione le contestazioni svolte dalla difesa ed espliciti le ragioni per cui gli elementi di fatto indicati dall'accusa risultino congrui rispetto al fatto di reato ipotizzato»), la quale tuttavia - allorché ha escluso che sotto il profilo in discorso occorra ravvisare gravi indizi di colpevolezza - ha pure indicato come sufficiente «la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (rectius: per cui si procede), quel che rileva è che in effetti il Collegio del riesame ha disatteso il gravame dando conto sia degli elementi offerti dal Pubblico ministero a sostegno della domanda cautelare sia di quanto addotto dalla difesa (in particolare, di quanto rassegnato dai soggetti escussi a sommarie informazioni e delle risultanze degli elaborati redatti dai consulenti grafologi del Pubblico ministero, del denunciante Orazio DISTEFANO e della difesa), esponendo le ragioni per cui - alla luce dell'apprezzamento di tale compendio - ha ritenuto il fumus. Dunque, non si ravvisa l'asserita violazione di legge poiché il Tribunale ha compiuto un apprezzamento del concreto quadro indiziario in relazione all'intero compendio in atti.In secondo luogo, con le allegazioni relative all'apprezzamento degli elaborati dei consulenti e alle argomentazioni spese dal Tribunale a proposito delle elargizioni di Emanuela DISTEFANO (tenuto conto del suo stato di mente, come rappresentato dal medico che l'assisteva) è stata prospettata - sia pure de fumo - una carente ricostruzione della fattispecie concreta e, dunque, un vizio di motivazione (cfr. .Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 — 01) che, si è già rilevato, non può essere ritualmente denunciato in questa sede, senza che occorra irnmorare oltre. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di nnpugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2)00; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
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