CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 474, comma 2, cod.pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui è stata prospettata la violazione della legge penale, lungi dal contenere effettive censure di legittimità è del tutto privo della necessaria specificità e, comunque, versato in fatto, poiché non contiene un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) ma ne contesta la correttezza con assunti generici prospettando un'alternativa lettura del compendio in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso