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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 17843/2026

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i RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 21 luglio 2025, su richiesta delle parti civili GiorgioLorenzo [OSCURATO:PERSONA] era imputato del reato di autoriciclaggio in relazione ai proventi deireati di truffa ed appropriazione indebita ai danni delle suddette parti civili,disponeva il sequestro conservativo sui beni, conti correnti e sui rapporti finanziaririferibili all’imputato; con provvedimento del 13 ottobre 2025, il Tribunaledisponeva l’estensione del sequestro conservativo in esame ai beni, ai conticorrenti ed ai rapporti finanziari riferibili, per quanto qui di interesse, alla madredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale provvedimento proponeva riesameDonatella [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di Ravenna confermava il decreto di estensione delsequestro; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diVinci eccependo:1.1 erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 316 cod. proc. pen.ed ai principi in materia di sequestro conservativo su beni di terzi: l’ordinanzaimpugnata violava l'art 316 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva disottoporre a sequestro conservativo i beni di un soggetto terzo estraneo al reato,sulla base di una presunzione di interposizione fittizia fondata su elementi inidoneie su una interpretazione distorta del concetto di disponibilità, finendo perconfondere la solidarietà familiare con la commistione patrimoniale; il Tribunale,pur dando atto della lecita provenienza di ingenti somme di denaro della ricorrente(in particolare, il ricavato della vendita di un immobile di una sua esclusivaproprietà), aveva erroneamente qualificato tale circostanza “di rilievo secondario”,privilegiando una visione d’insieme in cui la madre avrebbe svolto un ruolo insostanza servente rispetto all’attività posta in essere dal figlio;1.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: era manifestamenteillogico ritenere secondaria la prova che il terzo disponga di un patrimonioautonomo e di provenienza lecita; era contraddittorio da un lato valorizzare il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] fosse socia unica e amministratrice di società per sostenere il suo ruoloservente e dall’altro interpretare i pagamenti da lei effettuati con il suo patrimoniopersonale per adempiere a obbligazioni di tali società o per sanare posizionidebitorie del figlio come prova della disponibilità dei beni da parte del figlio stesso;inoltre, il Tribunale affermava che l’imputato poteva disporre in modo autonomodel patrimonio materno, ma non indicava un solo elemento concreto da cui sievinceva tale potere: non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse deleghe sui conti, accessoagli home banking o che impartisse ordini diretti o indiretti alla madre; difettavain senso assoluto un potere gestorio di sorta da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulpatrimonio della madre; vi era poi contraddittorietà della motivazione in ordine alpatrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA] ed a quello delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; si eraconfuso il patrimonio personale della terza [OSCURATO:PERSONA] con quello delle tre societàmenzionate, tutte società di capitale e dunque dotate di perfetta autonomiapatrimoniale rispetto al patrimonio personale della ricorrente; né si eraargomentato in alcun modo sulla esistenza di flussi patrimoniali dalle predettesocietà al patrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA], per il semplice motivo che detti flussinon esistevano come risultava dalla perizia del dottor Reverberi; vi eracontraddittorietà della motivazione anche in ordine alla origine del patrimonio dellaterza [OSCURATO:PERSONA] e, nel dettaglio, del conto corrente acceso presso Mediolanum: evidenteera il travisamento del fatto dove si affermava che si trattava di conto corrente“dedicato” ad operazioni a favore dell'imputato e nella parte in cui si facevanosorgere dubbi sulla provenienza di parte delle somme, somme la cui provenienzaera tutta tracciata dall'estratto conto 2022-2024, che si allegava per il principio diautosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 –Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentementeproposto per violazione di legge, ma è reiterativo delle censure già proposte insede di riesame, alle quali il Tribunale ha già risposto; in particolare, non vi è alcunconfronto con la considerazione del Tribunale secondo cui la ricorrente era sociounico nelle società che secondo l’accusa erano gestite dal figlio ben prima dellavendita dell’immobile, e che sui conti di quelle società venivano sia versate sommeincassate da [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di broker che fatti pagamenti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],quali il pagamento delle rate di leasing di una autovettura Porsche utilizzata dallostesso, per cui la somma proveniente dalla predetta vendita correttamente è stataritenuta irrilevante.Analogamente, irrilevante è anche il lamentato errore sul conto sul qualeviene accreditata la pensione della ricorrente, posto che ciò che rileva è che nonsi spiega come una persona che percepisce una pensione di € 2.000,00 possamovimentare somme ben più ingenti; quanto alla “confusione” tra il patrimoniodella [OSCURATO:PERSONA] e le società di cui è legale rappresentante, si deve rilevare come nonrisulta che le società abbiano proposto ricorso per cassazioneRibadito, pertanto, che “il sequestro conservativo, avendo la funzione digarantire l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico dellapersona dell'imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneoal reato, salva la prova dell'intestazione fittizia” (Sez.2, n. 57829 del 14/11/2018,Rv. 274460), si deve rilevare che il Tribunale ha ampiamente motivato sul fattoche i conti correnti intestati alla ricorrente venivano invece gestiti da [OSCURATO:PERSONA], conconseguente legittimità dell’ordinanza impugnata.Quanto alla allegazione dell’estratto conto 2022-2024, si deve ribadire che“nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez. 2., n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609 – 01), per cui il suddetto estratto conto non può esserevalutato nella presente sede.2.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qualeha insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 21 luglio 2025, su richiesta delle parti civili GiorgioLorenzo [OSCURATO:PERSONA] era imputato del reato di autoriciclaggio in relazione ai proventi deireati di truffa ed appropriazione indebita ai danni delle suddette parti civili,disponeva il sequestro conservativo sui beni, conti correnti e sui rapporti finanziaririferibili all’imputato; con provvedimento del 13 ottobre 2025, il Tribunaledisponeva l’estensione del sequestro conservativo in esame ai beni, ai conticorrenti ed ai rapporti finanziari riferibili, per quanto qui di interesse, alla madredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale provvedimento proponeva riesameDonatella [OSCURATO:PERSONA] e il Tribunale di Ravenna confermava il decreto di estensione delsequestro; avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore diVinci eccependo:1.1 erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 316 cod. proc. pen.ed ai principi in materia di sequestro conservativo su beni di terzi: l’ordinanzaimpugnata violava l'art 316 cod. proc. pen. nella parte in cui consentiva disottoporre a sequestro conservativo i beni di un soggetto terzo estraneo al reato,sulla base di una presunzione di interposizione fittizia fondata su elementi inidoneie su una interpretazione distorta del concetto di disponibilità, finendo perconfondere la solidarietà familiare con la commistione patrimoniale; il Tribunale,pur dando atto della lecita provenienza di ingenti somme di denaro della ricorrente(in particolare, il ricavato della vendita di un immobile di una sua esclusivaproprietà), aveva erroneamente qualificato tale circostanza “di rilievo secondario”,privilegiando una visione d’insieme in cui la madre avrebbe svolto un ruolo insostanza servente rispetto all’attività posta in essere dal figlio;1.2 manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: era manifestamenteillogico ritenere secondaria la prova che il terzo disponga di un patrimonioautonomo e di provenienza lecita; era contraddittorio da un lato valorizzare il fattoche la [OSCURATO:PERSONA] fosse socia unica e amministratrice di società per sostenere il suo ruoloservente e dall’altro interpretare i pagamenti da lei effettuati con il suo patrimoniopersonale per adempiere a obbligazioni di tali società o per sanare posizionidebitorie del figlio come prova della disponibilità dei beni da parte del figlio stesso;inoltre, il Tribunale affermava che l’imputato poteva disporre in modo autonomodel patrimonio materno, ma non indicava un solo elemento concreto da cui sievinceva tale potere: non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse deleghe sui conti, accessoagli home banking o che impartisse ordini diretti o indiretti alla madre; difettavain senso assoluto un potere gestorio di sorta da parte di [OSCURATO:PERSONA] sulpatrimonio della madre; vi era poi contraddittorietà della motivazione in ordine alpatrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA] ed a quello delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; si eraconfuso il patrimonio personale della terza [OSCURATO:PERSONA] con quello delle tre societàmenzionate, tutte società di capitale e dunque dotate di perfetta autonomiapatrimoniale rispetto al patrimonio personale della ricorrente; né si eraargomentato in alcun modo sulla esistenza di flussi patrimoniali dalle predettesocietà al patrimonio personale della [OSCURATO:PERSONA], per il semplice motivo che detti flussinon esistevano come risultava dalla perizia del dottor Reverberi; vi eracontraddittorietà della motivazione anche in ordine alla origine del patrimonio dellaterza [OSCURATO:PERSONA] e, nel dettaglio, del conto corrente acceso presso Mediolanum: evidenteera il travisamento del fatto dove si affermava che si trattava di conto corrente“dedicato” ad operazioni a favore dell'imputato e nella parte in cui si facevanosorgere dubbi sulla provenienza di parte delle somme, somme la cui provenienzaera tutta tracciata dall'estratto conto 2022-2024, che si allegava per il principio diautosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1 Si deve infatti ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio èammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere siagli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimentodel tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (tra le tante: Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 –Nel caso in esame, si deve rilevare che il ricorso è stato apparentementeproposto per violazione di legge, ma è reiterativo delle censure già proposte insede di riesame, alle quali il Tribunale ha già risposto; in particolare, non vi è alcunconfronto con la considerazione del Tribunale secondo cui la ricorrente era sociounico nelle società che secondo l’accusa erano gestite dal figlio ben prima dellavendita dell’immobile, e che sui conti di quelle società venivano sia versate sommeincassate da [OSCURATO:PERSONA] per l’attività di broker che fatti pagamenti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],quali il pagamento delle rate di leasing di una autovettura Porsche utilizzata dallostesso, per cui la somma proveniente dalla predetta vendita correttamente è stataritenuta irrilevante.Analogamente, irrilevante è anche il lamentato errore sul conto sul qualeviene accreditata la pensione della ricorrente, posto che ciò che rileva è che nonsi spiega come una persona che percepisce una pensione di € 2.000,00 possamovimentare somme ben più ingenti; quanto alla “confusione” tra il patrimoniodella [OSCURATO:PERSONA] e le società di cui è legale rappresentante, si deve rilevare come nonrisulta che le società abbiano proposto ricorso per cassazioneRibadito, pertanto, che “il sequestro conservativo, avendo la funzione digarantire l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato a carico dellapersona dell'imputato, non può estendersi ai beni appartenenti al terzo estraneoal reato, salva la prova dell'intestazione fittizia” (Sez.2, n. 57829 del 14/11/2018,Rv. 274460), si deve rilevare che il Tribunale ha ampiamente motivato sul fattoche i conti correnti intestati alla ricorrente venivano invece gestiti da [OSCURATO:PERSONA], conconseguente legittimità dell’ordinanza impugnata.Quanto alla allegazione dell’estratto conto 2022-2024, si deve ribadire che“nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito” (Sez. 2., n. 42052 del19/06/2019, Rv. 277609 – 01), per cui il suddetto estratto conto non può esserevalutato nella presente sede.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiarainammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannataal pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore dellaCassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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