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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2024

Cassazione n. 15792/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3461/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (alfioantonio.corsaro@ pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1384/2021 depositata il 24/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 564/2020 dell’11 febbraio 2020 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2011, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] RitaZuccarello, consegnatagli per “trattare e compromessare” per conto della stessa l’acquisto di un appartamento; dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle ulteriori somme di euro 12.500,00 ed euro 11.000,00; rigettava la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il compenso dovuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta a favore della Zuccarello, e condannava l’opponente Brucchieri al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

2. Avverso la suddetta sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendone la riforma e dunque la conseguente revoca o annullamento del decreto ingiuntivo, l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della controparte a corrispondergli gli onorari e compensi pari ad euro 15.220,00, oltre spese generali, IVA e CPA, o pari ad altra somma maggiore o minore da liquida re, ed interessi dalla domanda al soddisfo, dovuti per l’espletamento del mandato di acquisto dell’appartamento sito in Catania viale [OSCURATO:PERSONA], per la redazione del preliminare e per la successiva risoluzione dello stesso; chiedeva altresì di dichiarare che la somma come sopra liquidata andava trattenuta e compensata con la provvista di euro 25.000,00 fornita dalla Zuccarello per l’acquisto dell’appartamento e di condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme corrisposte a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo all’accoglimento del primo motivo di appello in ordine all’annullamento della condanna fatta dal primo giudice – il Tribunale aveva condannato l’avvocato al pagamento, oltre a quanto indicato dal decreto ingiuntivo, anche delle ulteriori somme di euro 12.500,00 ed euro 11.000,00 in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso da parte della Zuccarello – in quanto pronunciata ultra petita ; per il resto , chiedeva il rigetto dell’impugnazione perché infondata.

Con sentenza n. 1384/2021 del 24 giugno 2021 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado , accogliendo in parte l’appello.

In particolare, la Corte di merito 1) annullava il capo di condanna al pagamento delle ulteriori somme (su accordo delle parti); 2) revocavail decreto ingiuntivo opposto, dichiara va che il Brucchieri era tenuto alla restituzione dei 25.000 euro ma aggiungeva che egli aveva diritto ai suoi compensi professionali per l’attività svolta, liquidati in euro 11.413; 3) operata la compensazione, condannava il Brucchieri al pagamento della minore somma di euro 13.587, più il carico di un terzo delle spese dei due gradi, compensate quanto ai due terzi residui.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Le partihanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Errata qualificazione del rapporto – Retribuzione ai sensi del d.m. n. 127/2004 – Violazione legge n. 39/1989 e r.d.l. n. 1578/1933 – Falsa applicazione dell’art. 1709 cod. civ.” Sostiene che l’attività di trattare e stipulare il compromesso di un immobile sarebbero attività precluse agli avvocati, essendo necessario per il loro svolgimento l’iscrizione all’albo degli agenti di mediazione mobiliare.

Invece, l’impugnata sentenza erroneamente riconduce il rapporto tra la signora Zuccarello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del mandato, senza considerare la sua riconducibilità all’attività di mediazione immobiliare, come puntualmente eccepito dalla Zuccarello, e per tale ragione sarebbe motivata in modo inesistente o apparente e conseguentemente nulla.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione della normativa sul mandato ex artt. 1710 e ss. cod. civ.”.

Lamenta che l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che l’operazione condotta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (risoluzione del preliminare, a causa della mancata concessione del mutuo, e stipula di un successivo preliminare) non era stata concordata con la mandante e perciò esorbitava dai poteri del mandatario; l’avvocato avrebbe inoltre omesso la comunicazione dell’esecuzione del mandato e non avrebbe regolarmente reso il rendiconto.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione del d.m. n. 127 del 2004 (tariffe forensi) – Falsa applicazione dell’art. 1709 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte d’appello liquidato il compenso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle tariffe forensi, non considerando che la Zuccarello aveva chiesto al Brucchieri di gestire un affare per suo conto, per cui non potevano essere assunti come parametri i compensi di avvocato.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 66 r.d. n. 1578/1933 e v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1721 cod. civ. -divieto di ritenzione- in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ”.

Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto lecito quello che, invero, è un indebito trattenimento di somme, appartenenti alla mandante, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perché ha erroneamente applicato l’art. 1721 cod. civ. ed ha riconosciuto al mandatario il diritto di ritenzione.

Deduce invece che al professionista avvocato non spetta alcun diritto di ritenzione, nel caso di specie vieppiù da escludere, dato che l’incarico neppure è stato fedelmente eseguito.

5. Con un unico motivo di ricorso incidentale il resistente denuncia “Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Lamenta che la C orte etnea lo avrebbe illegittimamente condannato, anche se solo per un terzo, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pur risultando egli vittorioso su tutti i motivi di appello.

6. Il primo motivo delricorso principale è infondato.

Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare (sentenza 17/11/2005 , n. 23239 ), il divieto di svolgimento dell’attività mediatoria sussiste, financo essendo preclusa all’avvocato la semplice iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione ed è positivamente sancito dall’art. 3 della legge professionale forense di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, nella legge n. 36 del 1934.

Nel caso di specie, tuttavia, il motivo trascura la analitica motivazione dell’impugnata sentenza, che, da un lato, assume che l’avvocato abbia assolto alle attività che erano oggetto del mandato, intercorso tra le parti, finalizzato a trattare e a redigere il contratto preliminare ed a ricercare l’erogazione di un mutuo - poi non concesso per ragioni che prescindono da fatto e colpa dell’avvocato mandatario, e piuttosto riconducibili al fatto che la Zuccarello non aveva fornito adeguate garanzie-, dall’altro espressamente rileva che l’attività di mediazione immobiliare non fu svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], bensì da tale [OSCURATO:PERSONA], per conto dei venditori, il quale poi reperì il nuovo acquirente (v. p. 9 della sentenza impugnata).

La sentenza ha dunque spiegato le ragioni per cui ha escluso lo svolgimento dell’attività di mediatore, svolgendo una valutazione di fatto, sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici, il cui riesame è precluso in sede di legittimità (per il consolidato e pluridecennale orientamento in tal senso, v.

Cass., n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass., n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass., n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass., n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Cass., n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Cass., n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Cass., n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Cass., n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione").

7. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato.

Esso, infatti, sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità, ed omette di considerare che l’impugnata sentenza ha illustrato le ragioni per le quali ha affermato che erastata la venditrice Zuccarello a disinteressarsi della vicenda, e non l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva prontamente risposto alle richieste di chiarimenti ed aveva regolarmente provveduto al rendiconto (p. 11 della sentenza).

8. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato.

La Corte territoriale, con una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici, ha escluso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività di mediazione, per poi affermare che egli avev a regolarmente adempiuto al mandato conferitogli; per cui, sul rilievo dell’avere l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolto attività legale, correttamente gli ha liquidato i compensi in riferimento al capitolo III, tabella D, che contempla la tariffa per l’attività stragiudiziale, di cui al citato d.m. 127/2004 (v. pp. 12,13 della sentenza).

9. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato.

La censura ivi formulata non si correla alla motivazione dell’impugnata sentenza (sotto tale profilo, v.

Cass., 22/04/2020, n. 8036) e trascura di considerare che, come detto in sede di scrutinio del motivo precedente, la Corte d’appello ha escluso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività di mediazione, ha affermato che egli ha regolarmente adempiuto al mandato conferitogli e, conseguentemente, ha operato una compensazione tra le somme trattenute dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e quanto a lui dovuto per compensi dalla mandante Zuccarello.

Ciò è conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in caso di debiti e crediti derivanti da un rapporto unitario tra le parti, è possibile procedere alla cd. compensazione impropria o atecnica, che si risolve in una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, accertamento al quale il giudice può procedere d’ufficio, anche in sede di appello, purché sulla base di circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v.

Cass., 15/11/2023, n. 21850; Cass., 33872/2022).

Il che è esattamente quanto ha fatto la Corte di merito.

Non deve essere dimenticato, d’altra parte, che la norma dell’art. 66 r.d. n. 1578/1933 prevede, in caso di mancato pagamento di onorari e spese, unicamente il divieto all’avvocato di ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, sicché èinfondata l’invocata violazione dell’art. 66 ora citato.

10. L’unico motivo di ricorso incidentale è infondato.

La sentenza impugnata, nel liquidare le spese dell’intero giudizio tenendo presente l’esito complessivo della lite e valutando la soccombenza parziale anche dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in particolare là dove ha evidenziato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “non contesta il credito della controparte, ma lo ritiene solo per una forma di autotutela pur eventualmente non legittima”, si è pienamente conformata agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (v.

Cass., Sez.

Un., 08/11/2022, n. 32906, che richiama Cass., 15506/2018, Cass., 20289/2015 e Cass., 2634/2007; va inoltre ricordata Cass., Sez.

Un., 31/10/2022, n. 32061, ove si precisa che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.”).

Resta in ogni caso fermo e ribadito il principio per cui è precluso a questa Corte valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vittorioso (Cass., 22381/2009 e successive conformi).

11. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

12. Va infine esaminata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dall’odierno controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla C orte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod. proc. civ., dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass., 31/08/2020, n. 18079; Cass. 20/10/2015, n. 21198).

Nella specie, risulta essere stata notificata alla controparte Zuccarello l'istanza con i documenti relativi al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., per cui è possibile procedere alla liquidazione delle relative spese, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e c ompensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3461/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (alfioantonio.corsaro@ pec.ordineavvocaticatania.it), giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1384/2021 depositata il 24/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 564/2020 dell’11 febbraio 2020 il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 1033/2011, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 25.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] RitaZuccarello, consegnatagli per “trattare e compromessare” per conto della stessa l’acquisto di un appartamento; dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle ulteriori somme di euro 12.500,00 ed euro 11.000,00; rigettava la domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il compenso dovuto all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’attività professionale svolta a favore della Zuccarello, e condannava l’opponente Brucchieri al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. 2. Avverso la suddetta sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, chiedendone la riforma e dunque la conseguente revoca o annullamento del decreto ingiuntivo, l’accoglimento della domanda riconvenzionale e la condanna della controparte a corrispondergli gli onorari e compensi pari ad euro 15.220,00, oltre spese generali, IVA e CPA, o pari ad altra somma maggiore o minore da liquida re, ed interessi dalla domanda al soddisfo, dovuti per l’espletamento del mandato di acquisto dell’appartamento sito in Catania viale [OSCURATO:PERSONA], per la redazione del preliminare e per la successiva risoluzione dello stesso; chiedeva altresì di dichiarare che la somma come sopra liquidata andava trattenuta e compensata con la provvista di euro 25.000,00 fornita dalla Zuccarello per l’acquisto dell’appartamento e di condannare la controparte alla restituzione di tutte le somme corrisposte a seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], aderendo all’accoglimento del primo motivo di appello in ordine all’annullamento della condanna fatta dal primo giudice – il Tribunale aveva condannato l’avvocato al pagamento, oltre a quanto indicato dal decreto ingiuntivo, anche delle ulteriori somme di euro 12.500,00 ed euro 11.000,00 in assenza di qualsivoglia domanda in tal senso da parte della Zuccarello – in quanto pronunciata ultra petita ; per il resto , chiedeva il rigetto dell’impugnazione perché infondata. Con sentenza n. 1384/2021 del 24 giugno 2021 la Corte d’Appello di Catania riformava la sentenza di primo grado , accogliendo in parte l’appello. In particolare, la Corte di merito 1) annullava il capo di condanna al pagamento delle ulteriori somme (su accordo delle parti); 2) revocavail decreto ingiuntivo opposto, dichiara va che il Brucchieri era tenuto alla restituzione dei 25.000 euro ma aggiungeva che egli aveva diritto ai suoi compensi professionali per l’attività svolta, liquidati in euro 11.413; 3) operata la compensazione, condannava il Brucchieri al pagamento della minore somma di euro 13.587, più il carico di un terzo delle spese dei due gradi, compensate quanto ai due terzi residui. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le partihanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Errata qualificazione del rapporto – Retribuzione ai sensi del d.m. n. 127/2004 – Violazione legge n. 39/1989 e r.d.l. n. 1578/1933 – Falsa applicazione dell’art. 1709 cod. civ.” Sostiene che l’attività di trattare e stipulare il compromesso di un immobile sarebbero attività precluse agli avvocati, essendo necessario per il loro svolgimento l’iscrizione all’albo degli agenti di mediazione mobiliare. Invece, l’impugnata sentenza erroneamente riconduce il rapporto tra la signora Zuccarello e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del mandato, senza considerare la sua riconducibilità all’attività di mediazione immobiliare, come puntualmente eccepito dalla Zuccarello, e per tale ragione sarebbe motivata in modo inesistente o apparente e conseguentemente nulla. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione della normativa sul mandato ex artt. 1710 e ss. cod. civ.”. Lamenta che l’impugnata sentenza non avrebbe considerato che l’operazione condotta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (risoluzione del preliminare, a causa della mancata concessione del mutuo, e stipula di un successivo preliminare) non era stata concordata con la mandante e perciò esorbitava dai poteri del mandatario; l’avvocato avrebbe inoltre omesso la comunicazione dell’esecuzione del mandato e non avrebbe regolarmente reso il rendiconto. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione del d.m. n. 127 del 2004 (tariffe forensi) – Falsa applicazione dell’art. 1709 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”, per avere la Corte d’appello liquidato il compenso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle tariffe forensi, non considerando che la Zuccarello aveva chiesto al Brucchieri di gestire un affare per suo conto, per cui non potevano essere assunti come parametri i compensi di avvocato. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 66 r.d. n. 1578/1933 e v iolazione e falsa applicazione dell’art. 1721 cod. civ. -divieto di ritenzione- in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ”. Lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto lecito quello che, invero, è un indebito trattenimento di somme, appartenenti alla mandante, da parte dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], perché ha erroneamente applicato l’art. 1721 cod. civ. ed ha riconosciuto al mandatario il diritto di ritenzione. Deduce invece che al professionista avvocato non spetta alcun diritto di ritenzione, nel caso di specie vieppiù da escludere, dato che l’incarico neppure è stato fedelmente eseguito. 5. Con un unico motivo di ricorso incidentale il resistente denuncia “Violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360 numero 3 c.p.c.-Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. Lamenta che la C orte etnea lo avrebbe illegittimamente condannato, anche se solo per un terzo, alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, pur risultando egli vittorioso su tutti i motivi di appello. 6. Il primo motivo delricorso principale è infondato. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare (sentenza 17/11/2005 , n. 23239 ), il divieto di svolgimento dell’attività mediatoria sussiste, financo essendo preclusa all’avvocato la semplice iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione ed è positivamente sancito dall’art. 3 della legge professionale forense di cui al r.d.l. n. 1578 del 1933, convertito, con modificazioni, nella legge n. 36 del 1934. Nel caso di specie, tuttavia, il motivo trascura la analitica motivazione dell’impugnata sentenza, che, da un lato, assume che l’avvocato abbia assolto alle attività che erano oggetto del mandato, intercorso tra le parti, finalizzato a trattare e a redigere il contratto preliminare ed a ricercare l’erogazione di un mutuo - poi non concesso per ragioni che prescindono da fatto e colpa dell’avvocato mandatario, e piuttosto riconducibili al fatto che la Zuccarello non aveva fornito adeguate garanzie-, dall’altro espressamente rileva che l’attività di mediazione immobiliare non fu svolta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], bensì da tale [OSCURATO:PERSONA], per conto dei venditori, il quale poi reperì il nuovo acquirente (v. p. 9 della sentenza impugnata). La sentenza ha dunque spiegato le ragioni per cui ha escluso lo svolgimento dell’attività di mediatore, svolgendo una valutazione di fatto, sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici, il cui riesame è precluso in sede di legittimità (per il consolidato e pluridecennale orientamento in tal senso, v. Cass., n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Cass., n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Cass., n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Cass., n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Cass., n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Cass., n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Cass., n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Cass., n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione"). 7. Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Esso, infatti, sollecita un riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità, ed omette di considerare che l’impugnata sentenza ha illustrato le ragioni per le quali ha affermato che erastata la venditrice Zuccarello a disinteressarsi della vicenda, e non l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva prontamente risposto alle richieste di chiarimenti ed aveva regolarmente provveduto al rendiconto (p. 11 della sentenza). 8. Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte territoriale, con una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua e scevra da vizi logico giuridici, ha escluso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività di mediazione, per poi affermare che egli avev a regolarmente adempiuto al mandato conferitogli; per cui, sul rilievo dell’avere l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolto attività legale, correttamente gli ha liquidato i compensi in riferimento al capitolo III, tabella D, che contempla la tariffa per l’attività stragiudiziale, di cui al citato d.m. 127/2004 (v. pp. 12,13 della sentenza). 9. Il quarto motivo del ricorso principale è infondato. La censura ivi formulata non si correla alla motivazione dell’impugnata sentenza (sotto tale profilo, v. Cass., 22/04/2020, n. 8036) e trascura di considerare che, come detto in sede di scrutinio del motivo precedente, la Corte d’appello ha escluso che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] abbia svolto attività di mediazione, ha affermato che egli ha regolarmente adempiuto al mandato conferitogli e, conseguentemente, ha operato una compensazione tra le somme trattenute dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e quanto a lui dovuto per compensi dalla mandante Zuccarello. Ciò è conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in caso di debiti e crediti derivanti da un rapporto unitario tra le parti, è possibile procedere alla cd. compensazione impropria o atecnica, che si risolve in una mera verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti, accertamento al quale il giudice può procedere d’ufficio, anche in sede di appello, purché sulla base di circostanze di fatto tempestivamente acquisite al processo (v. Cass., 15/11/2023, n. 21850; Cass., 33872/2022). Il che è esattamente quanto ha fatto la Corte di merito. Non deve essere dimenticato, d’altra parte, che la norma dell’art. 66 r.d. n. 1578/1933 prevede, in caso di mancato pagamento di onorari e spese, unicamente il divieto all’avvocato di ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, sicché èinfondata l’invocata violazione dell’art. 66 ora citato. 10. L’unico motivo di ricorso incidentale è infondato. La sentenza impugnata, nel liquidare le spese dell’intero giudizio tenendo presente l’esito complessivo della lite e valutando la soccombenza parziale anche dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in particolare là dove ha evidenziato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “non contesta il credito della controparte, ma lo ritiene solo per una forma di autotutela pur eventualmente non legittima”, si è pienamente conformata agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale (v. Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906, che richiama Cass., 15506/2018, Cass., 20289/2015 e Cass., 2634/2007; va inoltre ricordata Cass., Sez. Un., 31/10/2022, n. 32061, ove si precisa che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.”). Resta in ogni caso fermo e ribadito il principio per cui è precluso a questa Corte valutare la legittimità del ricorso alla compensazione delle spese, essa unicamente vigilando sull’impossibilità di procedere alla condanna alle spese nei confronti del soggetto totalmente vittorioso (Cass., 22381/2009 e successive conformi). 11. In conclusione, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere rigettati e le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti. 12. Va infine esaminata la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dall’odierno controricorrente avvocato [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla C orte d'appello per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione, ex art. 373 cod. proc. civ., dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull'istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto (Cass., 31/08/2020, n. 18079; Cass. 20/10/2015, n. 21198). Nella specie, risulta essere stata notificata alla controparte Zuccarello l'istanza con i documenti relativi al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., per cui è possibile procedere alla liquidazione delle relative spese, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale e c ompensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., che liquida in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambi i
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