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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 24048/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13647-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente 2022 contro N.R.G. 13647/2020 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4355/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019 R.G.N. 336/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza nr. 4355 del 2019, la Corte di appello di Napoli ha annullato, con rimessione della causa al primo N.R.G. 13647/2020 giudice, ex art. 353 cod.proc.civ., la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale -in contumacia dell'INPS- era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato l'INPS al pagamento della somma di Euro 191.690,24, a titolo di rivalutazione pensionistica, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato che la notifica del ricorso di primo grado all'INPS era nulla perché effettuata presso l'Agenzia dell'INPS di via [OSCURATO:PERSONA], in Napoli, e presso la sede, in Roma, dell'Istituto e non, invece, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dell'INPS, come previsto ai sensi del D.L. nr. 326 del 2003, art. 44, comma 3.

3. Per la Corte di merito, la notifica alle Agenzie territoriali (come quella di via [OSCURATO:PERSONA]) era possibile solo nell caso in cui, nel territorio del Tribunale, non vi fosse altra sede dell'Ente di natura sovraordinata (id est: sede della [OSCURATO:PERSONA]).

3. Avverso la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha resistito l'INPS, con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria nr. 29121 del 2021, la causa è stata rimessa dinanzi a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 [OSCURATO:PERSONA]

6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza N.R.G. 13647/2020 l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

7. Con l'unico articolato motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il criterio per la individuazione della struttura presso cui notificare l'atto introduttivo del giudizio deve essere unicamente quello della vicinanza territoriale alla residenza del ricorrente, come del resto specificato nella Circolare nr. 84 del 2004 dell'Istituto, di talché la notifica effettuata in via Guantai ad Orsolona nr. 4, in considerazione del luogo di residenza (Napoli via [OSCURATO:PERSONA] 150), è da considerare corretta.

8. Il ricorso è fondato, ancorché per ragioni diverse da quelle esplicitate dal ricorrente.

9. La questione da esaminare riguarda la regolarità o meno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, pacificamente effettuata sia in Roma, presso la sede (legale) dell'Istituto, sia in Napoli, presso l'Agenzia territoriale dell'Inps, di via [OSCURATO:PERSONA].

10. Secondo la sentenza impugnata, come già riportato nello storico di lite, la notifica, così effettuata, sarebbe nulla, poiché, nel caso concreto, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.L. r. 269 del 2003, era possibile (e dunque necessario) procedere alla notifica del ricorso di primo grado presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dell'INPS, sede sovraordinata rispetto all'indicata Agenzia.

11. Deve premettersi che, nella fattispecie in esame, non si verte in materia di invalidità civile, ai cui giudizi si applicano le N.R.G. 13647/2020 disposizioni speciali dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 2005, conv. con L. n. 248 del 2005 .

12. L'attuale giudizio ha, infatti, ad oggetto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione pensionistica, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e di condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze, a tale titolo, maturate.

13. Pertanto, secondo la ricostruzione del Giudice di merito, verrebbe in rilievo l'art. 44, comma 3, del D.L. n. 326 del 2003 nella parte in cui stabilisce che: «gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignorarnento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati».

13. In particolare, la norma, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di appello, imporrebbe di individuare la «struttura territoriale dell'ente pubblico» nella sede della [OSCURATO:PERSONA] e/o sub Provinciale clell'INPS e, solo subordinatamente, nelle Agenzie territoriali dell'Istituto, quando, nella località sede del Tribunale, difetti altro Ufficio sovraorclinato dell'Ente.

14. L'interpretazione della disposizione è censurata dall'odierno ricorrente che, tuttavia, non mette in discussione che l'art. 44 cit. (recte: l'art. 14 del D.L. nr. 669 del 1996 come modificato dal cit. art. 44) rappresenti la regola di disciplina del caso concreto.

15. La riferibilità della disposizione a «qualsiasi atto che introduca il giudizio nei confronti dell'INPS» è stata sostenuta anche da questa Corte (v.

Cass. nr. 21040 del 2011; in seguito, v.

Cass. nr. 22856 del 2020).

16. A tale riguardo, si è valorizzata la «genericità della formula» e «l'utilizzazione del plurale», per ricavare una regola N.R.G. 13647/2020 di carattere generale, in materia di notifica degli atti introcluttivi del giudizio nei confronti di enti pubblici, avente lo scopo «di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti».

17. Reputa il Collegio che l'orientamento indicato, condivisibile nella individuazione della ratio legislativa, vada, invece, rimeditato in punto di individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione.

18. L'art. 44, comma 3, del D.L. nr. 369 del 2003, convertito nella legge nr. 326 del 2003, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ha apportato modifiche all'art. 14 del D.L. nr. 669 del 1996 (convertito, con modificazioni, in legge nr. 30 del 1997), sostituendo il secondo periodo del comma 1 e, interamente, il comma 1 bis.

19. In particolare, per effetto dell'indicato intervento normativo, l'art. 14, rubricato «esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni», stabilisce, al primo comma, che: «Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto» e, al comma 1 bis, nella parte di maggiore interesse, che: «Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione N.R.G. 13647/2020 risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio [...]».

20. Con un successivo intervento (art. 44, comma 1, legge nr. 183 del 2010), all'art. 14 cit., è stato aggiunto il comma i- ter che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ai pignoramenti mobiliari di cui agli artt. 513 e ss. cod.proc.civ., promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale.

21. La disciplina è completata dai successivi commi 2 e 3, che dettano disposizioni di dettaglio in relazione ai pagamenti degli Enti non coperti da disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa e in riferimento a determinati fondi, non pignorabili.

22. Osserva la Corte come la precisa collocazione della disposizione in esame (id est: del comma 1 bis), nel contesto cioè di una norma che disciplina l'esecuzione .forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, renda evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso queste ultime.

23. Coerentemente, il richiamo «agli atti introduttivi del giudizio di cognizione» va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V dei libro III del cod.proc.civ.

24. E' dunque agli atti «di cognizione, esecutivi e cautelari» del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit.

25. Al di fuori di tale contesto e fermi -chiaramente- altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del D.L. n. 203 del 2005 conv. con L. n. 248 del N.R.G. 13647/2020 2005, già sopra richiamato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito.

26. Nello specifico, per ciò che riguarda l'Inps, la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 cod.proc.civ.

27. A tale principio non si è, invece, conformata la impugnata sentenza che avrebbe dovuto ritenere valida la notifica effet:tuata alla sede legale dell'Istituto convenuto, in Roma, senza pretendere quella presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Inps.

28. La pronuncia va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. nr. 4290 del 2015).

29. Il giudice designato provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13647-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente 2022 contro N.R.G. 13647/2020 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4355/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019 R.G.N. 336/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, coma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza nr. 4355 del 2019, la Corte di appello di Napoli ha annullato, con rimessione della causa al primo N.R.G. 13647/2020 giudice, ex art. 353 cod.proc.civ., la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale -in contumacia dell'INPS- era stato accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condannato l'INPS al pagamento della somma di Euro 191.690,24, a titolo di rivalutazione pensionistica, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8. 2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato che la notifica del ricorso di primo grado all'INPS era nulla perché effettuata presso l'Agenzia dell'INPS di via [OSCURATO:PERSONA], in Napoli, e presso la sede, in Roma, dell'Istituto e non, invece, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dell'INPS, come previsto ai sensi del D.L. nr. 326 del 2003, art. 44, comma 3. 3. Per la Corte di merito, la notifica alle Agenzie territoriali (come quella di via [OSCURATO:PERSONA]) era possibile solo nell caso in cui, nel territorio del Tribunale, non vi fosse altra sede dell'Ente di natura sovraordinata (id est: sede della [OSCURATO:PERSONA]). 3. Avverso la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha resistito l'INPS, con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria nr. 29121 del 2021, la causa è stata rimessa dinanzi a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza. 5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 [OSCURATO:PERSONA] 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza N.R.G. 13647/2020 l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale. 7. Con l'unico articolato motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 3, sostenendo che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello, il criterio per la individuazione della struttura presso cui notificare l'atto introduttivo del giudizio deve essere unicamente quello della vicinanza territoriale alla residenza del ricorrente, come del resto specificato nella Circolare nr. 84 del 2004 dell'Istituto, di talché la notifica effettuata in via Guantai ad Orsolona nr. 4, in considerazione del luogo di residenza (Napoli via [OSCURATO:PERSONA] 150), è da considerare corretta. 8. Il ricorso è fondato, ancorché per ragioni diverse da quelle esplicitate dal ricorrente. 9. La questione da esaminare riguarda la regolarità o meno della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, pacificamente effettuata sia in Roma, presso la sede (legale) dell'Istituto, sia in Napoli, presso l'Agenzia territoriale dell'Inps, di via [OSCURATO:PERSONA]. 10. Secondo la sentenza impugnata, come già riportato nello storico di lite, la notifica, così effettuata, sarebbe nulla, poiché, nel caso concreto, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.L. r. 269 del 2003, era possibile (e dunque necessario) procedere alla notifica del ricorso di primo grado presso la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli dell'INPS, sede sovraordinata rispetto all'indicata Agenzia. 11. Deve premettersi che, nella fattispecie in esame, non si verte in materia di invalidità civile, ai cui giudizi si applicano le N.R.G. 13647/2020 disposizioni speciali dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 2005, conv. con L. n. 248 del 2005 . 12. L'attuale giudizio ha, infatti, ad oggetto la domanda di accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione pensionistica, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8, e di condanna dell'Istituto previdenziale al pagamento delle differenze, a tale titolo, maturate. 13. Pertanto, secondo la ricostruzione del Giudice di merito, verrebbe in rilievo l'art. 44, comma 3, del D.L. n. 326 del 2003 nella parte in cui stabilisce che: «gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignorarnento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati». 13. In particolare, la norma, secondo l'interpretazione resa dalla Corte di appello, imporrebbe di individuare la «struttura territoriale dell'ente pubblico» nella sede della [OSCURATO:PERSONA] e/o sub Provinciale clell'INPS e, solo subordinatamente, nelle Agenzie territoriali dell'Istituto, quando, nella località sede del Tribunale, difetti altro Ufficio sovraorclinato dell'Ente. 14. L'interpretazione della disposizione è censurata dall'odierno ricorrente che, tuttavia, non mette in discussione che l'art. 44 cit. (recte: l'art. 14 del D.L. nr. 669 del 1996 come modificato dal cit. art. 44) rappresenti la regola di disciplina del caso concreto. 15. La riferibilità della disposizione a «qualsiasi atto che introduca il giudizio nei confronti dell'INPS» è stata sostenuta anche da questa Corte (v. Cass. nr. 21040 del 2011; in seguito, v. Cass. nr. 22856 del 2020). 16. A tale riguardo, si è valorizzata la «genericità della formula» e «l'utilizzazione del plurale», per ricavare una regola N.R.G. 13647/2020 di carattere generale, in materia di notifica degli atti introcluttivi del giudizio nei confronti di enti pubblici, avente lo scopo «di mettere in grado gli uffici più vicini al privato interessato di rispondere alle richieste giudiziarie, evitando inutili passaggi dalla sede centrale degli enti». 17. Reputa il Collegio che l'orientamento indicato, condivisibile nella individuazione della ratio legislativa, vada, invece, rimeditato in punto di individuazione dell'ambito di applicazione della disposizione. 18. L'art. 44, comma 3, del D.L. nr. 369 del 2003, convertito nella legge nr. 326 del 2003, recante: «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ha apportato modifiche all'art. 14 del D.L. nr. 669 del 1996 (convertito, con modificazioni, in legge nr. 30 del 1997), sostituendo il secondo periodo del comma 1 e, interamente, il comma 1 bis. 19. In particolare, per effetto dell'indicato intervento normativo, l'art. 14, rubricato «esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni», stabilisce, al primo comma, che: «Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto» e, al comma 1 bis, nella parte di maggiore interesse, che: «Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione N.R.G. 13647/2020 risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio [...]». 20. Con un successivo intervento (art. 44, comma 1, legge nr. 183 del 2010), all'art. 14 cit., è stato aggiunto il comma i- ter che ha esteso l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis ai pignoramenti mobiliari di cui agli artt. 513 e ss. cod.proc.civ., promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale. 21. La disciplina è completata dai successivi commi 2 e 3, che dettano disposizioni di dettaglio in relazione ai pagamenti degli Enti non coperti da disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo di spesa e in riferimento a determinati fondi, non pignorabili. 22. Osserva la Corte come la precisa collocazione della disposizione in esame (id est: del comma 1 bis), nel contesto cioè di una norma che disciplina l'esecuzione .forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, renda evidente la riferibilità della stessa esclusivamente al processo esecutivo, intrapreso verso queste ultime. 23. Coerentemente, il richiamo «agli atti introduttivi del giudizio di cognizione» va inteso come circoscritto agli atti che, nell'ambito del giudizio esecutivo, introducono procedimenti incidentali di cognizione, occasionati dal processo di esecuzione forzata, ovvero i giudizi di opposizione di cui al titolo V dei libro III del cod.proc.civ. 24. E' dunque agli atti «di cognizione, esecutivi e cautelari» del processo di esecuzione che si riferisce il particolare regime di notifica agli uffici periferici introdotto dall'art. 44, comma 3, cit. 25. Al di fuori di tale contesto e fermi -chiaramente- altri regimi speciali, come quello in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, di cui all'art. 10, comma 6, del D.L. n. 203 del 2005 conv. con L. n. 248 del N.R.G. 13647/2020 2005, già sopra richiamato, la notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione soggiace alle regole generali del codice di rito. 26. Nello specifico, per ciò che riguarda l'Inps, la notifica deve effettuarsi presso la sede legale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 145 cod.proc.civ. 27. A tale principio non si è, invece, conformata la impugnata sentenza che avrebbe dovuto ritenere valida la notifica effet:tuata alla sede legale dell'Istituto convenuto, in Roma, senza pretendere quella presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Inps. 28. La pronuncia va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio c.d. restitutorio (Cass. nr. 4290 del 2015). 29. Il giudice designato provvederà, altresì, sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l