Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37608/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen., a lui contestato in rubrica; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputao formulando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione in relazione all'ipotizzato vantaggio perseguito dal ricorrente dalla falsificazione del tagliando di revisione dell'autovettura e alla riferibilità del falso al ricorrente; - che entrambi i motivi sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, comunque, la diversa pattuizione contrattuale è rimasta allo stato di mera allegazione e il pacifico utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente concretizza, in sé, il vantaggio perseguito (circolare con l'autovettura); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2025 Il C nsig e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 482, 477 cod. pen., a lui contestato in rubrica; - che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputao formulando due motivi di censura, a mezzo dei quali deduce vizio di motivazione in relazione all'ipotizzato vantaggio perseguito dal ricorrente dalla falsificazione del tagliando di revisione dell'autovettura e alla riferibilità del falso al ricorrente; - che entrambi i motivi sono indeducibili per difetto di specificità in quanto meramente reiterativi delle medesime censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate e rigettate con corrette argomentazioni (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), considerando che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, comunque, la diversa pattuizione contrattuale è rimasta allo stato di mera allegazione e il pacifico utilizzo dell'autovettura da parte del ricorrente concretizza, in sé, il vantaggio perseguito (circolare con l'autovettura); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025 Il C nsig e estensore
Sentenza Cassazione n. 37608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris