CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37679/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo, con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del diniego delle circostanze attenuanti generiche (da riconoscersi con giudizio di prevalenza), è del tutto generico poiché: assume in maniera assertiva la mancanza di una prova certa del coinvolgimento dell'imputato nel furto, dovendo al più qualificarsene il fatto sub specie dell'art. 648 cod. pen., senza muovere effettivamente censure di legittimità alla decisione impugnata (che ha indicato gli elementi di fatto dai quali ha tratto che il ricorrente abbia preso parte al furto in abitazione, facendo riferimento in particolare, alla vicinanza temporale tra il fatto e il rinvenimento della merce sul furgone dell'imputato nonché anche alla presenza, all'interno del veicolo, di strumenti atti allo scasso; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); e, quanto alle circostanze attenuanti generiche, contiene enunciati provi di specificità, senza confrontarsi con la motivazione spesa dalla Corte di merito (che ha evidenziato il difetto di elementi passibili di favorevole apprezzamento, neppure addotti con il gravame); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso