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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 37175/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12 dicembre 2019, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari datata 17 maggio 2014, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 116 comma 13 C.d.s. -capo B)- e lo condannava per il reato di cui all'art 75 D.Igs. 159/2011 -capo A)- (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, veniva trovato alla guida di un'autovettura), ritenuta l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi.

Al primo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 156 cod. proc. pen..

Si censura la mancata notifica della fissazione dell'udienza all'imputato ristretto in carcere, essendo stata effettuata erroneamente, anche in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio, nelle forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011.

Alla luce della sentenza della Corte Cost. nr. 291/2013, applicabile al caso di specie per via della detenzione di lunga durata che ha sospeso il primo decreto di sottoposizione datato 3 febbraio 2005 (nuovo decreto del 19 luglio 2013), ai fini dell'efficacia della misura, si sarebbe dovuta verificare nuovamente l'attuale pericolosità del preposto per il fatto avvenuto ben nove anni dopo (in data 16 maggio 2014).

Per questi motivi si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, la questione in rito non è stata oggetto di eccezione in secondo grado e ciò comporta la sanatoria della nullità, trattandosi di nullità a regime intermedio (v.

Sez.

U n. 12778 del 27.2.2020, rv 278869).

Quanto alle modalità della sottoposizione a misura di prevenzione, aspetto anche questo non dedotto in secondo grado, va in ogni caso rilevato che la stessa è avvenuta (il 19 luglio 2013) prima della pubblicazione della sentenza n.291 del 2013 della Corte Cost. e, pertanto, non può ritenersi affetta da vizi invalidanti (v.

Sez.

I n. 31214 del 18.9.2020, rv 279799).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12 dicembre 2019, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Bari datata 17 maggio 2014, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 116 comma 13 C.d.s. -capo B)- e lo condannava per il reato di cui all'art 75 D.Igs. 159/2011 -capo A)- (perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, veniva trovato alla guida di un'autovettura), ritenuta l'equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. Al primo violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 156 cod. proc. pen.. Si censura la mancata notifica della fissazione dell'udienza all'imputato ristretto in carcere, essendo stata effettuata erroneamente, anche in presenza di elezione o dichiarazione di domicilio, nelle forme di cui all'art. 157 cod. proc. pen. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dell'art. 75 comma 2 D.Igs. 159/2011. Alla luce della sentenza della Corte Cost. nr. 291/2013, applicabile al caso di specie per via della detenzione di lunga durata che ha sospeso il primo decreto di sottoposizione datato 3 febbraio 2005 (nuovo decreto del 19 luglio 2013), ai fini dell'efficacia della misura, si sarebbe dovuta verificare nuovamente l'attuale pericolosità del preposto per il fatto avvenuto ben nove anni dopo (in data 16 maggio 2014). Per questi motivi si chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, la questione in rito non è stata oggetto di eccezione in secondo grado e ciò comporta la sanatoria della nullità, trattandosi di nullità a regime intermedio (v. Sez. U n. 12778 del 27.2.2020, rv 278869). Quanto alle modalità della sottoposizione a misura di prevenzione, aspetto anche questo non dedotto in secondo grado, va in ogni caso rilevato che la stessa è avvenuta (il 19 luglio 2013) prima della pubblicazione della sentenza n.291 del 2013 della Corte Cost. e, pertanto, non può ritenersi affetta da vizi invalidanti (v. Sez. I n. 31214 del 18.9.2020, rv 279799).Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2021 Il Consigliere estenso