CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44231/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del locale Tribunale, appellata da [OSCURATO:PERSONA] e pronunziata anche nei confronti del coimputato non appellante [OSCURATO:PERSONA], ha assolto entrambi gli imputati dal delitto loro ascritto al capo C) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Ha rideterminato la pena nella misura di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa per ciascun imputato e ha confermato nel resto. Hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione della sentenza sia in ordine all'affermazione della responsabilità per entrambi i reati ascritti all'imputato che al trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv c.p.). Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione della disciplina delle contestazioni probatorie, per avere la Corte del merito confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi A) e B), valorizzando le dichiarazioni rese in fase di indagini dalla persona offesa, che in sede dibattimentale aveva riconosciuto soltanto uno dei due imputati, ossia il Lioi. 2. Il 30 settembre 2021 è pervenuto certificato di morte di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, la sentenza impugnata, in ragione dell'estinzione del reato per la morte dell'imputato, va annullata senza rinvio nei confronti di tale ricorrente. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile. Come si legge nella sentenza impugnata, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato esteso anche a [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti è stata disposta la notifica del decreto di citazione. Le doglianze sollevate dall'appellante Lioi con riguardo ai reati di cui ai capi A) e B) non sono state accolte dal Collegio territoriale, che - quanto a tali reati - ha confermato la sentenza di primo grado. Alla luce di quanto precede deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 3, n. 10223 del 24/1/2013, Rv. 254639) ha già avuto modo di affermare che è inammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato non appellante che si sia avvalso nel giudizio di appello dell'effetto estensivo dell'impugnazione presentata dai coimputati, qualora questa non sia stata accolta. Difatti, l'art. 587 c.p.p., comma 1, che consente al coimputato non impugnante (o che abbia proposto impugnazione inammissibile) di partecipare al procedimento di impugnazione promosso da altro imputato, giovandosi dell'impugnazione di quest'ultimo, non attribuisce all'imputato non appellante un autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione, nell'ipotesi di mancato accoglimento dei motivi presentati dall'imputato ritualmente appellante; invero, l'effetto estensivo della impugnazione tende semplicemente ad assicurare la "par condìcio" degli imputati che si trovino in situazioni identiche, ma non determina una riammissione nei termini prescritti per la impugnazione (tra le altre, Sez. 2, n. 2349 del 10/01/2006, Rv. 233152; Sez. 5, n. 191 del 2000, Rv. 218068). Nel caso in esame, il mancato accoglimento dei motivi del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] determina che [OSCURATO:PERSONA] non può proporre ricorso per cassazione. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli o [OSCURATO:PERSONA]Agostini „f