CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17350/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
75H64H769T), con domicilio digitale ex lege- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1606 del 6 no-vembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 aprile2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del ricorrente;[OSCURATO:PERSONA]:− con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la società C.M.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della complessiva somma di€ 32.659,58, oltre accessori di legge;− con successivo atto di precetto, [OSCURATO:PERSONA] intimava ilpagamento dell’importo di € 36.046,51 dapprima alla società debitrice e,poi, appresa la notizia dell’avvenuta cancellazione della stessa dalregistro delle imprese, agli ex soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edElena [OSCURATO:PERSONA] ex art. 2495 c.c.;− gli intimati proponevano opposizione a precetto ex art. 615,comma 1, c.p.c., deducendo l’insussistenza del presupposto della lororesponsabilità, in quanto, per effetto della cancellazione della società, glistessi erano divenuti successori solo entro i limiti di quantoeventualmente riscosso in sede di riparto finale e che, nella specie, nonavevano percepito utili/somme in base al bilancio finale;− [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto dell’opposizione e spiegavadomanda riconvenzionale, chiedendo l’accertamento della responsabilitàdegli ex soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. e del liquidatore [OSCURATO:PERSONA] violazione dei doveri ex art. 2489 c.c. e, più in generale, per condottedolose/colpose idonee a cagionare il mancato soddisfacimento delcredito;− all’esito dell’istruttoria (produzioni documentali e C.T.U.), ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 5 del 7 gennaio 2019,accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda riconvenzionale;− [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello;− in esito al giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Ancona,con la sentenza n. 1606 del 6 novembre 2023, respingeval’impugnazione e confermava la sentenza di primo grado; in particolare,affermava che il titolo esecutivo formatosi nei confronti della societàcancellata può spiegare efficacia verso gli ex soci, ma che la lorosuccessione è condizionata alla riscossione di somme in base al bilanciofinale, nel caso non dimostrata, date anche le conclusioni del C.T.U. circaNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’impossibilità di accertare, sulla base della documentazione disponibile,l’avvenuta attribuzione di importi/beni ai soci in sede di riparto finale;confermava altresì il rigetto dell’impugnazione, non avendo l’appellanteassolto gli oneri di allegazione e prova circa il danno cagionato dallecondotte del liquidatore;− avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso percassazione, basato su sette motivi;− [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] non svolgevanodifese nel giudizio di legittimità;− il ricorrente depositava memoria ex art. 380-bis.1, comma 1,c.p.c.;− all’esito della camera di consiglio del 9 aprile 2026, il Collegio si èriservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, anorma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;[OSCURATO:PERSONA]:− col primo motivo il ricorrente deduce «Error in procedendo e nullitàdella sentenza per violazione e /o falsa applicazione dell’art. 345, 3°comma, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.», per essere stata di-sposta estromissione, in appello, di documenti ritenuti decisivi (atti/prov-vedimenti penali), da reputarsi ammissibili ex art. 345, comma 3, c.p.c.e rilevanti per la domanda riconvenzionale contro il liquidatore;− il motivo è inammissibile;− nel denunciare l’asserita violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c.per la «estromissione» del decreto di citazione diretta a giudizio e dell’an-notazione della polizia giudiziaria, il ricorrente non assolve l’onere (su dilui gravante) di dimostrare la decisività della produzione documentalepretermessa e, cioè, di chiarire a questa Corte, in modo specifico e nonassertivo, per quali ragioni l’acquisizione di quel documento avrebbeNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026avuto attitudine concreta a determinare un esito diverso del giudizio digravame;− infatti, la Corte d’appello, oltre che considerare la produzione tar-diva, l’ha comunque ritenuta irrilevante ai fini del decidere;− nonostante la carenza del ricorso, la decisività del documento in-vocato risulta in ogni caso radicalmente esclusa alla luce delle ragioniposte a fondamento del rigetto della domanda riconvenzionale propostanei confronti del liquidatore: il diniego della tutela risarcitoria si fonda,infatti, sul rilievo che, per far valere la responsabilità del liquidatore versoil creditore insoddisfatto, sarebbe stato necessario dedurre e dimostrareil mancato soddisfacimento di un credito esistente e il danno conse-guente, quale effetto dell’inadempimento del liquidatore, con riferimentoanche al grado di priorità rispetto ad altri crediti soddisfatti; inoltre, taleonere probatorio gravava sul creditore, tenuto ad allegare in modo cir-costanziato i presupposti dell’azione, anche in ordine alle condotte con-cretamente lesive e al rapporto causale (la questione sarà esaminata an-che nel prosieguo, decidendo il quarto, il quinto e il sesto motivo);− col secondo motivo si lamenta «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in materia di efficacia del titolo esecutivo ex art. 477c.p.c., opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e in materia di ripar-tizione dell’onere probatorio, con particolare riferimento all’art. 2697c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»: si censura la ripartizionedell’onere della prova nell’opposizione de qua, sostenendo che l’oppo-nente (debitore) deve provare i fatti impeditivi/modificativi (in partico-lare il limite ex art. 2495 c.c.) e che la Corte d’appello avrebbe erronea-mente gravato il creditore di un onere probatorio non esigibile;− il motivo è infondato;− contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’onere di pro-vare che l’azione esecutiva è stata minacciata (o diretta) nei confrontidel “successore” nel titolo esecutivo ex parte debitoris spetta al creditoreNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026opposto, non già all’opponente, non trattandosi di un fatto modifica-tivo/estintivo del diritto di agire in executivis, bensì di un fatto costitutivodell’azione esecutiva e, anzi, di una vera e propria condizione di dettaazione;− infatti, come statuito da Cass. Sez. U., 12/02/2025, n. 3625 (sen-tenza che si occupa della responsabilità dei soci ex art. 36 d.P.R. n. 602del 1973, ma che afferma principî anche in ordine all’art. 2495 c.c.), nellesocietà di capitali la riscossione della quota in forza del bilancio finale diliquidazione non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socioquanto al debito sociale, ma anche la condizione per la sua successionenel processo già instaurato contro la società; sicché il socio (diversa-mente dall’erede della persona fisica) non è di per sé successore univer-sale della società, ma lo diviene, ex lege, se ed in quanto vi sia stataquesta riscossione (nel qual caso egli risponde intra vires del debito so-ciale), con la conseguenza che quest’ultimo evento deve essere allegatoe dimostrato quale presupposto della condizione dell’azione costituitadall’interesse ad agire: «… quella di cui all’articolo 2495 secondo comma(percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali) è condi-zione dell’azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam)bensì all’interesse ad agire, con la precisazione però che la mancata per-cezione di somme di per sé non esclude l’interesse ad agire del creditoresociale in vista, ad esempio, dell’escussione di garanzie o della soprav-venienza di beni destinati a confluire in un regime di contitolarità o co-munione indivisa. E vertendosi appunto di condizione dell’azione, in casodi contestazione è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto laveste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui all’articolo2495 secondo comma. … il fatto consistente nella percezione di sommerinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misurao tetto massimo dell’esposizione debitoria del socio (“fino alla concor-Numero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026renza”, come si legge nell’art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, an-che ed in primo luogo ad una condizione dell’azione, come tale deman-data alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazionema dell’interesse ad agire.»;− col terzo motivo il ricorrente denuncia la «Nullità della sentenza aisensi dell’art. 360 n. 4 per travisamento della prova in violazione degliartt. 113, 115 e 116 c.p.c. e comunque per difetto assoluto di motiva-zione e/o motivazione inesistente e/o solamente apparente in violazionedell’art. 111 della Costituzione.»: si deduce il travisamento o l’omessoesame della prova documentale, nonché il vizio di motivazione appa-rente, lamentando che la Corte d’appello avrebbe ignorato elementiistruttori (anche in tema di inattendibilità del bilancio) e avrebbe fondatola decisione su un percorso argomentativo illogico o privo di adeguatagiustificazione;− il motivo è inammissibile;− il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per il travisamentodel contenuto oggettivo della prova, il quale, però, «ricorre in caso disvista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio» e «trovail suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per erroredi fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c.,mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sulquale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio vafatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale» (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n.5792, Rv. 670391-01);− nel caso in esame, la censura non individua una specifica “svista”(ossia l’erronea percezione di un contenuto documentale “obiettivo”, in-controvertibilmente diverso da quello riportato in sentenza), ma tende aNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026contrapporre alla ricostruzione operata dal giudice di merito una letturaalternativa del materiale istruttorio, sollecitando un riesame del meritoprobatorio, operazione estranea al giudizio di legittimità;− la Corte d’appello ha fondato il rigetto della domanda riconvenzio-nale (e più in generale l’esito del giudizio) su un percorso argomentativoche considera l’assenza di allegazioni/prove idonee a integrare i presup-posti dell’azione risarcitoria verso il liquidatore (necessità di dedurre ilmancato soddisfacimento del credito e il danno conseguente, con riferi-mento anche alla natura del credito e priorità rispetto ad altri), rilevandoche «nulla dicono gli atti» sul punto e che le deduzioni risultano generi-che, sicché non emerge «il complesso dei presupposti necessari» perl’azione;− a fronte di tale ratio decidendi, il terzo motivo non denuncia unerrore percettivo sul contenuto oggettivo di una prova, ma mira, nellasostanza, a contestare la ponderazione del compendio istruttorio e la te-nuta logica della motivazione in base ad una diversa ricostruzione fat-tuale;− col quarto motivo si lamenta la «Violazione e /o falsa applicazionedi norme di diritto in materia di redazione del bilancio, con particolareriferimento all’art. 2423 c.c. e all’art. 2621 c.c. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.»; il ricorrente contesta la qualificazione come «mere irregola-rità» delle violazioni contabili, sostenendo che la non veridicità del bilan-cio integra violazione di norme cogenti (oltre che potenziale rilevanza exart. 2621 c.c.), con ricadute sulla prova del riparto e della responsabilitàdegli ex soci;− col quinto motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in materia di responsabilità degli amministratori di so-cietà nei confronti dei creditori sociali ed in materia di ripartizionedell’onere probatorio con particolare riferimento all’art. 2476 c.c. edell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.», per avere la CorteNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026d’appello erroneamente applicato le regole sulla responsabilità degli am-ministratori (e sull’onere di dimostrare la finalità liquidatoria degli atticompiuti dopo lo scioglimento), con conseguente erroneo rigetto delladomanda risarcitoria verso il liquidatore;− col sesto motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto in materia di responsabilità del liquidatore nei confrontidei creditori sociali e in materia di ripartizione dell’onere probatorio conparticolare riferimento all’art. 2495 c.c. ed all’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.»: si censura l’affermazione secondo cui il creditoreavrebbe dovuto provare specificamente pagamenti preferenziali o con-dotte lesive tipizzate, sostenendo invece che il liquidatore, per vicinanzadella prova, deve dimostrare la corretta ricognizione dei debiti e la ge-stione diligente della liquidazione, mentre al creditore spetta la dedu-zione del mancato pagamento e del danno;− i suesposti motivi possono essere esaminati congiuntamente, poi-ché tutti si appuntano - pur sotto rubriche differenti - sulla medesimaratio decidendi della sentenza impugnata, relativa al rigetto della do-manda riconvenzionale risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del liquidatore [OSCURATO:PERSONA];− secondo il principio richiamato dallo stesso provvedimento impu-gnato ed espresso da Cass., Sez. 3, 15 gennaio 2020, n. 521, Rv.656629-02, «In tema di liquidazione di società di capitali, la responsabi-lità verso i creditori sociali prevista dall’art. 2495 c.c. ha natura aquiliana,gravando sul creditore rimasto insoddisfatto di dedurre ed allegare chela fase di pagamento dei debiti sociali non si è svolta nel rispetto delprincipio della “par condicio creditorum”. In particolare, quanto alla di-mostrazione della lesione patita, il medesimo creditore, qualora facciavalere la responsabilità “illimitata” del liquidatore, affermando di esserestato pretermesso nella detta fase a vantaggio di altri creditori, devededurre il mancato soddisfacimento di un diritto di credito, provato comeNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026esistente, liquido ed esigibile al tempo dell’apertura della fase di liquida-zione, e il conseguente danno determinato dall’inadempimento del liqui-datore alle sue obbligazioni, astrattamente idoneo a provocarne la le-sione, con riferimento alla natura del credito e al suo grado di prioritàrispetto ad altri andati soddisfatti; grava, invece, sul liquidatore l’oneredi dimostrare l’adempimento dell’obbligo di procedere a una corretta efedele ricognizione dei debiti sociali e di averli pagati nel rispetto della“par condicio creditorum”, secondo il loro ordine di preferenza, senzaalcuna pretermissione di crediti all’epoca esistenti. Diversamente, ove visia stata una ripartizione dell’attivo a favore dei soci e il creditore agiscafacendo valere la loro responsabilità “limitata”, l’attore è tenuto a pro-vare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quelloriscosso dal socio in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio,poiché è attraverso la vicenda successoria “ex lege” che il medesimo so-cio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale, divenendo la per-cezione della quota dell’attivo sociale elemento della fattispecie costitu-tiva del diritto azionato.»;− la Corte d’appello si è espressamente rifatta a tale criterio, chia-rendo che il creditore che invoca la responsabilità del liquidatore devededurre e provare il danno e il nesso causale tra l’inadempimento/con-dotta del liquidatore e la lesione del credito, anche in relazione alla dina-mica dei pagamenti nella fase liquidatoria;− in particolare, la sentenza impugnata ha correttamente inquadratola responsabilità del liquidatore verso il creditore sociale ex art. 2495,comma 2, c.c. in termini aquiliani, individuato l’onere, gravante sul cre-ditore attore in riconvenzionale, di articolare allegazioni non generichecirca le condotte concretamente lesive e, soprattutto, di indicare il nessoeziologico tra tali condotte e il danno lamentato, rilevato in fatto che «alriguardo nulla dicono gli atti (che in effetti deducono genericamente gliNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026asseriti comportamenti colposi)», sicché «non emerge il complesso deipresupposti necessari per fondare un’azione risarcitoria»;− i motivi in esame sono inammissibili, perché non si confrontanoutilmente con la ratio decidendi e tendono, piuttosto, a sostituire allavalutazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio diallegazioni e prove (o a postulare che determinate irregolarità contabilipossano, di per sé, fondare la responsabilità), senza però colmare ilpunto decisivo evidenziato dalla Corte territoriale: la carenza di allega-zione/prova del danno-conseguenza e del nesso causale, nei termini ri-chiesti dal paradigma sopra richiamato;− la decisione si fonda su un ulteriore accertamento in fatto, logica-mente coerente con l’impostazione degli oneri probatori: la Corte di me-rito ha evidenziato che, sulla base degli atti e delle conclusioni del CTU,«non è stato possibile … accertare se vi siano state somme versate dallasocietà ai soci o beni ad essi ceduti in sede di ripartizione finale», osser-vando che l’accertamento avrebbe richiesto documentazione non pre-sente in atti, e traendo da ciò conseguenze sul piano dell’insufficienzadimostrativa delle allegazioni attoree;− alla luce di tale snodo motivazionale, le doglianze del ricorrente -incentrate sul bilancio, sulle violazioni contabili, sul principio di vicinanzadella prova (che, anche per la sua eccezionalità, non può essere fraintesocome una relevatio ab onere probandi) o, in generale, sull’asserita con-dotta inadempiente del liquidatore - si infrangono contro (i) la correttaricostruzione giuridica della responsabilità ex art. 2495 c.c. e (ii) la ri-scontrata carenza di allegazione (in primis) e, soprattutto, probatoriaquanto all’esistenza di “fuoriuscite” patrimoniali, preferenze di paga-mento o comunque elementi fattuali capaci di rendere specifico il nessoeziologico tra condotte imputate e danno da insoddisfazione del credito;− col settimo motivo si deduce la «Violazione e/o falsa applicazionedi norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 92Numero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026comma 2 c.p.c.», sussistendo i presupposti per la compensazione dellespese di lite (complessità/novità della questione e quadro fattuale);− va ribadito che è granitico l’approdo giurisprudenziale secondo cuinon esiste, in capo alla parte, un diritto soggettivo alla compensazionedelle spese processuali, neppure in presenza di soccombenza reciprocao di altri presupposti astrattamente idonei a legittimarla;− secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, la com-pensazione delle spese costituisce espressione di un potere discrezionaledel giudice di merito, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione, salvoche ricorra una violazione del principio di soccombenza ovvero una liqui-dazione delle spese in contrasto con i parametri normativi o tariffari (exmultis, Cass. Sez. L, 20/02/2023, n. 5261);− la doglianza, che pretende di trasformare l’art. 92 c.p.c. in unafonte di diritto alla compensazione, risulta manifestamente infondata e,come tale, inammissibile;− in conclusione, il ricorso va respinto;− non occorre provvedere sulle spese, attesa la indefensio degliintimati;− va dato atto, però, della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;p. q. m.la Corterigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dàNumero registro generale 3476/2024Numero sezionale 1290/2026Numero di raccolta generale 17350/2026Data pubblicazione 01/06/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mi-sura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 9 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])