CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Roma, che ha archiviato il procedimento promosso dall'odierna ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'at. 595 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta l'abnormità del provvedimento - è indeducibile per genericità perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - che il motivo è, comunque, manifestamente infondato, in quanto l'atto impugnato è espressione di un potere esplicitamente riconosciuto dal nostro ordinamento e non è stato emesso in carenza, in concreto, dei relativi presupposti applicativi (e, quindi, difetta l'abnormità strutturale) e, sotto il profilo funzionale, non determina alcuna stasi del processo, né l'impossibilità di proseguirlo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM P.Q.M