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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 18225/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 21/05/2018, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, li condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa.

Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 26/10/2020, ha applicato la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sempre in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti„ ha ridotto la pena irrogata a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 56, 625, primo comma, n. 7, e 131-bis cod. pen., in quanto la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non si applica quando il supermercato nel quale è stato commesso il fatto è dotato di dispositivi "anti-taccheggio" e di apposito personale preposto al controllo, sicché.

Riqualificato il fatto a norma degli artt. 56, 624 e 625, primo comma„ n. 2), cod. proc. pen., punibile nel massimo con la pena di quattro anni, sarebbe stata applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt- 56, 69, 131-bis, 132 e 133 cod. pen.

Anche ammettendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, e 131-bis cod. pen., qualora come nel caso di specie il giudizio di comparazione non abbia sancito la prevalenza dell'aggravante ad effetto speciale, la pena base non deve tener conto di tale aggravante, ma ricondurre ai limiti del reato-base non aggravato, il che avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto l'offerta reale di risarcimento formulata alla persona offesa è stata effettuata con raccomandata ricevuta dalla stessa il 13/02/2018 e, in ogni caso, la mancata comparizione della persona offesa costituisce evidenza di mancanza di interesse alla contestazione della serietà dell'offerta, con conseguente configurabilità dell'attenuante invocata.3.

Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non meritano accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha puntualmente richiamato il principio di diritto in forza del quale sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663).

Rileva il Collegio che il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata deducendo il costante monitoraggio di Fileccia, ma la doglianza è, in buona sostanza, versata in fatto e, comunque, non sorretta dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto è lo stesso art. 131-bis, quarto comma, ultimo periodo„ che stabilisce che, ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., tanto più che le attenuanti applicate non sono ad effetto speciale.

4. Il terzo motivo è infondato.

Rileva il Collegio come, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso che la lettera raccomandata con l'offerta riparatoria sia stata ricevuta dalla persona offesa, i ricorrenti non deducano che la Corte distrettuale sia incorsa in un travisamento della prova, allegando, con la necessaria specificità, l'esistenza del documento esibito con il ricorso già agli atti del processo, sicché la deduzione circa l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non risulta sorretta dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).

5. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 21/05/2018, il Tribunale di Palermo dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso, del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, li condannava, con la diminuente per il rito, alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa. Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Palermo, con sentenza deliberata il 26/10/2020, ha applicato la circostanza attenuante della particolare tenuità del danno ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., sempre in regime di equivalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti„ ha ridotto la pena irrogata a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 100 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 56, 625, primo comma, n. 7, e 131-bis cod. pen., in quanto la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non si applica quando il supermercato nel quale è stato commesso il fatto è dotato di dispositivi "anti-taccheggio" e di apposito personale preposto al controllo, sicché. Riqualificato il fatto a norma degli artt. 56, 624 e 625, primo comma„ n. 2), cod. proc. pen., punibile nel massimo con la pena di quattro anni, sarebbe stata applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt- 56, 69, 131-bis, 132 e 133 cod. pen. Anche ammettendo la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, e 131-bis cod. pen., qualora come nel caso di specie il giudizio di comparazione non abbia sancito la prevalenza dell'aggravante ad effetto speciale, la pena base non deve tener conto di tale aggravante, ma ricondurre ai limiti del reato-base non aggravato, il che avrebbe consentito l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 61, primo comma, n. 6, cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto l'offerta reale di risarcimento formulata alla persona offesa è stata effettuata con raccomandata ricevuta dalla stessa il 13/02/2018 e, in ogni caso, la mancata comparizione della persona offesa costituisce evidenza di mancanza di interesse alla contestazione della serietà dell'offerta, con conseguente configurabilità dell'attenuante invocata.3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. La Corte distrettuale ha puntualmente richiamato il principio di diritto in forza del quale sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati - in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del "self service" - la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663). Rileva il Collegio che il ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata deducendo il costante monitoraggio di Fileccia, ma la doglianza è, in buona sostanza, versata in fatto e, comunque, non sorretta dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto è lo stesso art. 131-bis, quarto comma, ultimo periodo„ che stabilisce che, ai fini della determinazione della pena, non si tiene conto del giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., tanto più che le attenuanti applicate non sono ad effetto speciale. 4. Il terzo motivo è infondato. Rileva il Collegio come, a fronte della motivazione della sentenza impugnata, che ha escluso che la lettera raccomandata con l'offerta riparatoria sia stata ricevuta dalla persona offesa, i ricorrenti non deducano che la Corte distrettuale sia incorsa in un travisamento della prova, allegando, con la necessaria specificità, l'esistenza del documento esibito con il ricorso già agli atti del processo, sicché la deduzione circa l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non risulta sorretta dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). 5. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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