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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 38992/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/2/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di credito.2.

Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p. in relazione al reato di furto.

In tal senso il ricorrente eccepisce che l'aggravante in questione, diversamente da quella di cui all'art. 112 comma 1 c.p., richiederebbe che le persone che rispondono del furto abbiano tutte fornito un contributo materiale alla sua consumazione, circostanza di cui difetterebbe prova per stessa ammissione dei giudici del merito, poiché le riprese dell'impianto di videosorveglianza non hanno registrato il momento in cui il portafoglio della persona offesa è stato sottratto, dovendosi invece escludere qualsivoglia rilevanza probatoria al fatto che l'imputata non abbia fornito una spiegazione alternativa del suo comportamento ritenuto anomalo dalla Corte

3. Il 7 settembre 2022 il difensore dell'imputata ha presentato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente disatteso la tesi di origine dottrinale per cui, ai fini dell'integrazione dell'aggravante speciale del numero delle persone prevista dall'art. 625, n. 5) c.p.p., sarebbe necessario che ognuno degli agenti partecipi all'esecuzione materiale del furto, rilevando come in tal modo si finisca per far perdere di significato all'elemento specializzante evocato in altre fattispecie aggravanti come quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., ossia quello dell'azione condotta da più persone riunite, che effettivamente implica che il numero minimo di agenti richiesto per la configurabilità della circostanza sia presente nel luogo di consmazione del reato e concorra nella sua esecuzione materiale (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169; Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845).

Né la differenza lessicale con la formula utilizzata nell'analoga aggravante comune contemplata dall'art. 112 c.p. assume la valenza discriminante che il ricorrente gli attribuisce, giacchè anche il concorrente morale nel reato commette il fatto, mentre il concorrente materiale può anche non realizzare la condotta tipica, ossia quella di sottrazione.

Appare dunque ultroneo limitare l'operatività della fattispecie di cui si tratta all'ipotesi in cui i tre o più autori siano concorsi materialmente nella consumazione del furto, tanto più che la ratio dell'aggravante si identifica nella maggior pericolosità, capacità criminale ed efficacia rivelata dagli agenti nel realizzare un'impresa criminosa organizzata.3.

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante stabilire quale sia stato il ruolo effettivamente svolto da ognuna delle concorrenti nell'esecuzione materiale del furto, desumendo invece in maniera logica la loro partecipazione al reato da una serie di elementi fattuali.

Né il riferimento operato dalla sentenza al fatto che l'imputata non abbia fornito una spiegazione alternativa del suo agire nei limiti in cui lo stesso è stato registrato dall'impianto di videosorveglianza ha la pretesa di ricavare la prova della responsabilità dall'incapacità dell'accusato di offrire quella contraria.

Più semplicemente la Corte ha inteso evidenziare come sia logico ritenere che l'imputata e le sue sodali siano state le autrici del furto visto che non sono stati acquisiti elementi idonei a spiegare in maniera alternativa il suddetto comportamento, non essendo emersi dagli atti, né avendoli indicati la difesa.

Certamente i giudici del merito si sono espressi in termini eccessivamente sintetici, ma non per questo ne risulta compromessa la tenuta del ragionamento probatorio, tanto più che, anche se epurato dall'appendice oggetto di critica, lo stesso conserva la sua capacità dimostrativa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/2/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto aggravato ed utilizzo indebito di carte di credito.2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 5) c.p. in relazione al reato di furto. In tal senso il ricorrente eccepisce che l'aggravante in questione, diversamente da quella di cui all'art. 112 comma 1 c.p., richiederebbe che le persone che rispondono del furto abbiano tutte fornito un contributo materiale alla sua consumazione, circostanza di cui difetterebbe prova per stessa ammissione dei giudici del merito, poiché le riprese dell'impianto di videosorveglianza non hanno registrato il momento in cui il portafoglio della persona offesa è stato sottratto, dovendosi invece escludere qualsivoglia rilevanza probatoria al fatto che l'imputata non abbia fornito una spiegazione alternativa del suo comportamento ritenuto anomalo dalla Corte 3. Il 7 settembre 2022 il difensore dell'imputata ha presentato memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente disatteso la tesi di origine dottrinale per cui, ai fini dell'integrazione dell'aggravante speciale del numero delle persone prevista dall'art. 625, n. 5) c.p.p., sarebbe necessario che ognuno degli agenti partecipi all'esecuzione materiale del furto, rilevando come in tal modo si finisca per far perdere di significato all'elemento specializzante evocato in altre fattispecie aggravanti come quella di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p., ossia quello dell'azione condotta da più persone riunite, che effettivamente implica che il numero minimo di agenti richiesto per la configurabilità della circostanza sia presente nel luogo di consmazione del reato e concorra nella sua esecuzione materiale (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169; Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Passarella, Rv. 173845). Né la differenza lessicale con la formula utilizzata nell'analoga aggravante comune contemplata dall'art. 112 c.p. assume la valenza discriminante che il ricorrente gli attribuisce, giacchè anche il concorrente morale nel reato commette il fatto, mentre il concorrente materiale può anche non realizzare la condotta tipica, ossia quella di sottrazione. Appare dunque ultroneo limitare l'operatività della fattispecie di cui si tratta all'ipotesi in cui i tre o più autori siano concorsi materialmente nella consumazione del furto, tanto più che la ratio dell'aggravante si identifica nella maggior pericolosità, capacità criminale ed efficacia rivelata dagli agenti nel realizzare un'impresa criminosa organizzata.3. Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante stabilire quale sia stato il ruolo effettivamente svolto da ognuna delle concorrenti nell'esecuzione materiale del furto, desumendo invece in maniera logica la loro partecipazione al reato da una serie di elementi fattuali. Né il riferimento operato dalla sentenza al fatto che l'imputata non abbia fornito una spiegazione alternativa del suo agire nei limiti in cui lo stesso è stato registrato dall'impianto di videosorveglianza ha la pretesa di ricavare la prova della responsabilità dall'incapacità dell'accusato di offrire quella contraria. Più semplicemente la Corte ha inteso evidenziare come sia logico ritenere che l'imputata e le sue sodali siano state le autrici del furto visto che non sono stati acquisiti elementi idonei a spiegare in maniera alternativa il suddetto comportamento, non essendo emersi dagli atti, né avendoli indicati la difesa. Certamente i giudici del merito si sono espressi in termini eccessivamente sintetici, ma non per questo ne risulta compromessa la tenuta del ragionamento probatorio, tanto più che, anche se epurato dall'appendice oggetto di critica, lo stesso conserva la sua capacità dimostrativa. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
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