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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 1967

Cassazione n. 32685/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa CESENA il 21/07/1967 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .9. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale — giudicando in sede di rinvio - veniva confermata quella pronunciata il giorno 23 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì (che aveva condannato la predetta alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per furto aggravato commesso il 13 luglio 2019).

2. A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduceva, in particolare, i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 131- bis cod. pen., 511 e 546 del codice di rito per la mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità.

3. Con atto depositato telematicamente in data 10 settembre 2025, la difesa della ricorrente ha trasmesso il verbale redatto presso la stazione dei Carabinieri di Forlì il 29 agosto 2025, con cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], personalmente, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione.

La difesa della ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estinto per remissione di querela con le conseguenziali determinazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Alla luce dell'intervenuta remissione della querela effettuata dalla persona offesa (accettata dalla odierna ricorrente), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen. 2.

È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato (che prevale su eventuali cause di inammissibilità) e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto.4.

Parimenti è pacifico che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635).

3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. la condanna della querelata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico della querelata.

Così deciso in Roma, 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natqa CESENA il 21/07/1967 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .9. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale — giudicando in sede di rinvio - veniva confermata quella pronunciata il giorno 23 marzo 2022 dal Tribunale di Forlì (che aveva condannato la predetta alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per furto aggravato commesso il 13 luglio 2019). 2. A sostegno della propria impugnazione la ricorrente deduceva, in particolare, i seguenti motivi: - vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge ex artt. 131- bis cod. pen., 511 e 546 del codice di rito per la mancata qualificazione del fatto come di particolare tenuità. 3. Con atto depositato telematicamente in data 10 settembre 2025, la difesa della ricorrente ha trasmesso il verbale redatto presso la stazione dei Carabinieri di Forlì il 29 agosto 2025, con cui la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], personalmente, rimetteva la querela in ordine al procedimento in questione. La difesa della ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per essere il reato estinto per remissione di querela con le conseguenziali determinazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alla luce dell'intervenuta remissione della querela effettuata dalla persona offesa (accettata dalla odierna ricorrente), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a mente dell'art. 152 cod. pen. 2. È, infatti, principio di diritto pacifico quello secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato (che prevale su eventuali cause di inammissibilità) e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr., Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681), travolgendo le statuizioni civili collegate al reato estinto.4. Parimenti è pacifico che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr., Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; conf., Sez. 5, n. 588 del 04/10/2013, Zambonini, Rv. 258670; Sez. 5, n. 21201 del 26/02/2009, Faraon, Rv. 244635). 3. All'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata segue, ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen. la condanna della querelata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così deciso in Roma, 1'11
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