CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Caltanissetta, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato tentato di furto contestato al capo 2) dell'imputazione, tuttavia dichiarando non doversi procedere per il delitto di cui al capo 1) per difetto di querela e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello Sciuto, con il quale si lamentano vizi di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 co. 1 lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi, in maniera del tutto assertiva, a dedurne l'apoditticità e, dunque, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Considerato che il secondo motivo del ricorso relativo alla posizione dello Sciuto, speculare al primo di quello proposto nell'interesse del Raciti, con il quale si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è indeducibile in questa sede in quanto, oltre a non essere stata la questione oggetto di censura in sede di appello da parte dello Sciuto, la Corte territoriale ha in ogni caso dato atto, con motivazione esente da vizi logici, delle ragioni per cui l'istituto in esame non può trovare applicazione nel caso di specie, valorizzando, tra l'altro, le particolari modalità della condotta; in questo senso, va ribadito che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (ex multis Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044). Considerato che l'ultimo motivo di entrambi i ricorsi, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena detentiva irrogata nella corrispondente pena pecuniaria è indeducibile in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte territoriale che, facendo buon uso delle regole di giudizio applicabili nel caso di specie, ha correttamente valutato elementi quali l'essere gli imputati gravati da numerosi precedenti penali come ostativi all'applicazione dell'istituto invocato. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa