CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15285/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta [OSCURATO:PERSONA] SoftGun, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Rappa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.879/2023depositata il 16/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25632/2023Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15285/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] antistataria.Così deciso in Roma, il 19/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino