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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23566/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 novembre 20121 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato ascritto al capo a) perché estinto per prescrizione e per l'inammissibilità del ricorso in relazione al c:apo b); udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di guida in stato di ebrezza (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b), dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in relazione alla contravvenzione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi. 2.1 Erronea applicazione di norma processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravame relativo alla contravvenzione di cui al capo a, avendo il ricorrente posto a fondamento dell'impugnazione la circostanza della omessa verifica da parte degli operanti che lo stesso si trovava alla guida dell'auto.

2.2. Violazione dell'art. 186 c.d.s. non essendovi certezza che il Brighetti si sia posto alla guida dell'auto e, in ogni caso, del tempo trascorso tra la guida del mezzo e l'esecuzione del test. 2.3 Violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si è limitato ad una mera resistenza passiva a fronte di un atto arbitrario posto in essere dagli operanti che hanno eseguito il test quasi due ore dopo l'ingresso in caserma dell'imputato e dell'amico e a seguito della tensione ceratasi con i due giovani. 2.4 Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione dei reati.

CONSIDERATO :IEN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo.

Ritiene, infatti, il Collegio che l'atto di appello non presentava profili di intrinseca genericità tali da non superare il vaglio di ammissibilità.

Il ricorrente, infatti, confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata, censurava specificamente il punto della sentenza relativo alla sua affermazione di responsabilità, deducendo la mancanza di prova che lo stesso fosse stato fermato alla guida del mezzo e in relazione al tempo trascorso tra tale circostanza e l'esecuzione dell'alcoltest.

A tal fine, il ricorrente aveva anche fatto richiamo ad alcuni principi di diritto affermati da questa Corte sulla nozione di "guida".

Va, al riguardo, ribadito che non è inammissibile l'appello per genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012, dep. 2013, Abbruzzese, Rv. 254090).

2. E', invece, inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto generico.

La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alle risultanze istruttorie (in particolare le dichiarazioni del teste Scarlata), ha ricostruito la reazione violenta dell'imputato al fine di opporsi al compimento dell'atto da parte dei due Carabinieri (la redazione del verbale dopo l'esecuzione dell'alcoltest).

3. L'inammissibilità del terzo motivo di ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato di cui al capo b), maturata dopo la sentenza impugnata (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, dovrebbe conseguire un annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Rileva, tuttavia, il Collegio che, come eccepito dal ricorrente, sono ormai decorsi i termini di prescrizione del reato, cosicché, non emergendo dalla sentenza elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento nel merito (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) con conseguente eliminazione della porzione di pena a questo relativa (pari a dieci giorni di arresto ed euro 1200,00 di ammenda).

Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto con conferma della pena inflitta per il residuo reato di mesi otto di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso confermando per il residuo reato la pena di mesi otto di reclusione.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29 novembre 20121 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato ascritto al capo a) perché estinto per prescrizione e per l'inammissibilità del ricorso in relazione al c:apo b); udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di guida in stato di ebrezza (capo a) e resistenza a pubblico ufficiale (capo b), dichiarando l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in relazione alla contravvenzione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo quattro motivi. 2.1 Erronea applicazione di norma processuale in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravame relativo alla contravvenzione di cui al capo a, avendo il ricorrente posto a fondamento dell'impugnazione la circostanza della omessa verifica da parte degli operanti che lo stesso si trovava alla guida dell'auto. 2.2. Violazione dell'art. 186 c.d.s. non essendovi certezza che il Brighetti si sia posto alla guida dell'auto e, in ogni caso, del tempo trascorso tra la guida del mezzo e l'esecuzione del test. 2.3 Violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si è limitato ad una mera resistenza passiva a fronte di un atto arbitrario posto in essere dagli operanti che hanno eseguito il test quasi due ore dopo l'ingresso in caserma dell'imputato e dell'amico e a seguito della tensione ceratasi con i due giovani. 2.4 Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione dei reati. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò ha una valenza assorbente rispetto all'esame del secondo motivo. Ritiene, infatti, il Collegio che l'atto di appello non presentava profili di intrinseca genericità tali da non superare il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente, infatti, confrontandosi criticamente con la sentenza impugnata, censurava specificamente il punto della sentenza relativo alla sua affermazione di responsabilità, deducendo la mancanza di prova che lo stesso fosse stato fermato alla guida del mezzo e in relazione al tempo trascorso tra tale circostanza e l'esecuzione dell'alcoltest. A tal fine, il ricorrente aveva anche fatto richiamo ad alcuni principi di diritto affermati da questa Corte sulla nozione di "guida". Va, al riguardo, ribadito che non è inammissibile l'appello per genericità dei relativi motivi quando in esso sia individuabile il "punto" che si intende devolvere alla cognizione del giudice con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, ai motivi di dissenso dalla decisione appellata e all'oggetto della diversa deliberazione sollecitata al giudice del gravame (Sez. 1, n. 471 del 04/12/2012, dep. 2013, Abbruzzese, Rv. 254090). 2. E', invece, inammissibile il terzo motivo di ricorso in quanto generico. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alle risultanze istruttorie (in particolare le dichiarazioni del teste Scarlata), ha ricostruito la reazione violenta dell'imputato al fine di opporsi al compimento dell'atto da parte dei due Carabinieri (la redazione del verbale dopo l'esecuzione dell'alcoltest). 3. L'inammissibilità del terzo motivo di ricorso impedisce di rilevare la prescrizione del reato di cui al capo b), maturata dopo la sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). 4. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, dovrebbe conseguire un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Rileva, tuttavia, il Collegio che, come eccepito dal ricorrente, sono ormai decorsi i termini di prescrizione del reato, cosicché, non emergendo dalla sentenza elementi idonei a pervenire ad un proscioglimento nel merito (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) con conseguente eliminazione della porzione di pena a questo relativa (pari a dieci giorni di arresto ed euro 1200,00 di ammenda). Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto con conferma della pena inflitta per il residuo reato di mesi otto di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione per prescrizione ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso confermando per il residuo reato la pena di mesi otto di reclusione. Così
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