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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15419/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, asseritamente travisate); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4-5 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, posta in essere durante le fasi dell'accertamento, come indicato a pag. 3); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5, anche in relazione alla ritenuta recidiva reiterata e specifica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier7 estensore [OSCURATO:PERSONA] t (21 [OSCURATO:PERSONA] C uolo Angelo C s anzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, non è consentito in sede di legittimità perché consistente in mere doglianze in punto di fatto (solo formalmente si deduce l'erronea applicazione della legge e la manifesta illogicità della motivazione, in realtà, si propone una lettura alternativa del fatto e delle prove, asseritamente travisate); considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4-5 sulla ricostruzione del fatto e sulla sussistenza del reato, dimostrata dall'evoluzione della condotta, posta in essere durante le fasi dell'accertamento, come indicato a pag. 3); ritenuto che anche il motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5, anche in relazione alla ritenuta recidiva reiterata e specifica); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consiglier7 estensore [OSCURATO:PERSONA] t (21 [OSCURATO:PERSONA] C uolo Angelo C s anzo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris