CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44981/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella con la quale il giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva applicato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gerolamo, la misura della custodia cautelare in carcere per partecipazione g?associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per due reati fine ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. 2. Contro l'ordinanza, la difesa dell'indagato ha proposto ricorso e formulato tre motivi. Con il primo, ha dedotto vizio motivazionale, anche per travisamento della prova, quanto alla sussistenza del reato associativo e alla valutazione degli elementi indiziari, assumendo che la relativa contestazione sarebbe stata frettolosa, avuto riguardo al lunghissimo arco temporale considerato, a fronte di indagini che, con il contributo dichiarativo dei collaboratori, risalirebbero al 2018 e solo dopo il maggio 2019 avrebbero consentito l'acquisizione dei riscontri a conferma della esistenza del sodalizio. Sotto altro profilo, la difesa rileva che le stesse propalazioni dei collaboratori sarebbero generiche e, pertanto, a tal fine inidonee. Parimenti, quanto alla condotta di partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], la difesa osserva che la stessa trova completa giustificazione nei rapporti tra il predetto e MANNOLO Rocco, ad essi dovendosi ricondurre la presenza dell'indagato nelle occasioni contestate. Dalle conversazioni intercettate, a parere della difesa e contrariamente a quanto asserito dai giudici territoriali, non emergerebbero infatti rapporti con altri sodali e l'aiuto apprestato dall'indagato si sarebbe risolto sempre in un aiuto prestato al solo MANNOLO. Con il secondo motivo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riferimento ai reati-fine, osservando, quanto al capo 66), che il Tribunale avrebbe evocato il complessivo tessuto investigativo a dimostrazione della sicura ascrivibilità della vicenda al ricorrente, ma che da tale dato generale non potrebbe inferirsi il fatto illecito contestato ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Lo stesso il deducente oppone, quanto al capo 104), la presenza del [OSCURATO:PERSONA] al bivio, dopo esser giunto sul luogo insieme al MANNOLO, non costituendo elemento che possa connotare quella presenza in termini di concorso nel reato contestato. Infine, con il terzo motivo, la difesa ha dedotto violazione dell'art. 274 lett. cod. proc. pen., non potendosi cogliere, nell'ordinanza impugnata / l'analisi invocata in sede di riesame, con riferimento alle diversificate condizioni soggettive del ricorrente che avrebbero dovuto orientare la scelta dei giudici territoriali e ciò sia con riferimento al suo ritenuto inserimento in ambiti criminali, tenuto conto della sua incensuratezza, sia quanto alla sussistenza di comportamenti concreti particolarmente allarmanti. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Tribunale ha ritenuto la gravità del quadro indiziario alla stregua degli esiti dell'attività di intercettazione ambientale e telefonica (avviata a seguito di un incontro verificatosi nel 2018 presso un bar del capoluogo calabrese tra alcuni soggetti, tra i quali 9., vertice associativo MANNOLO Rocco) e dei riscontri costituiti da plurimi sequestri di droga e dagli arresti di alcuni indagati, nonché dalle dichiarazioni convergenti di più collaboratori di giustizia. Richiamati, anche mediante trascrizione di stralci dei dialoghi ritenuti di particolare valore investigativo e la descrizione dell'attività di osservazione della PG, gli elementi probatori disponibili, quel giudice ne ha tratto conferma della gravità sia in ordine alla esistenza dell'associazione contestata, che avuto riguardo al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. In merito al primo aspetto, ha ritenuto che da tali elementi fossero emersi la natura del sodalizio, a base familiare, i rapporti tra i sodali, parenti, affini o uomini di fiducia, tra cui per l'appunto il [OSCURATO:PERSONA]; i suoi legami con altre realtà associative operanti in aree diverse della stessa regione; il ruolo svolto dai singoli sodali, disvelando tali elementi un sistema operativo e organizzativo rilevante, con stabile distribuzione della droga e sistematicità del modus operandi (anche grazie ai servizi di osservazione effettuati per il tramite di sistemi di videosorveglianza)/ e la disponibilità di risorse economiche ingenti. Per confortare detta conclusione ha fatto rinvio a numerosi dialoghi il cui contenuto ha spiegato in termini coerenti con i riscontri acquisiti e parimenti indicati, evidenziando il volume d'affari del gruppo, la diversificazione del tipo di droga trattata e la manifestata volontà di proseguire nell'illecito traffico anche dopo le prime incursioni degli inquirenti l che avevano costretto i sodali a adottare una maggiore prudenza e a trovare altri, sicuri nascondigli, ma non a rinunciare a perseguire l'illecito programma criminoso. Quanto al ruolo associativo del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ne ha valorizzato la diretta collaborazione con il MANNOLO Rocco, il figlio Francesco, la moglie [OSCURATO:PERSONA], sia nell'imballaggio della droga (le cui operazioni erano seguite in dirette)tramite il predisposto controllo ambientale), che nella pulizia dei locali dopo tali operazioni, la descrizione degli imballaggi corrispondendo, infine, a quella dei contenitori rinvenuti interrati a seguito di perquisizione in data 8/6/2019. Anche i collaboratori avevano indicato il [OSCURATO:PERSONA] come uomo del MANNOLO/ che aiutava soprattutto nello spaccio sulla piazza crotonese (cfr. propalazioni di MANNOLO Dante a pag. 12 dell'ordinanza impugnata). Egli, inoltre era stato presente alla riunione organizzativa del 28/5/2019 insieme al citato MANNOLO Rocco, ma anche a MANNOLO Ivan, RIBECCO Emanuel e Natale, in cui si discuteva, per l'appunto, del confezionamento della droga e della sua qualità, oltre che delle perplessità del MANNOLO Rocco nel vendere la sostanza/stante il prezzo troppo alto; era poi investito anche di compiti di vedetta, mentre il sodale MANNOLO Francesco provvedeva a interrare la sostanza. Quanto ai capi 66) e 104), inoltre, il Tribunale ha provveduto a elencare i singoli elementi dimostrativi del ruolo avuto dal [OSCURATO:PERSONA] in quelle transazioni di droga, culminate peraltro con il controllo e l'arresto degli acquirenti. Quanto all'episodio della cessione a MANCUSO Giuseppe e SCERBO Antonio della droga sequestrata poi a SENATORE Luca e MARTINO [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] era stato presente in occasione dell'incontro tra MANNOLO Rocco e MANCUSO Giuseppe, inteso a preparare la successiva cessione (il modus operandi ricostruito dagli investigatori dando conto del fatto che le cessioni erano precedute da incontri nei quali si concordavano, per l'appunto, i termini della cessione); quanto a quello del 16/3/2019, il [OSCURATO:PERSONA] si era recato sul luogo dell'incontro con il CENERINI, incaricato dal MACCHIONE (uno dei partecipi all'incontro del 2018 che aveva dato avvio all'indagine) insieme a MANNOLO Rocco, presente nell'occorso anche MANNOLO Fabio e, in quell'occasione, il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto di vedetta, mentre MANNOLO Rocco si dirigeva con il CENERINI verso il luogo in cui sarebbe avvenuta la cessione. Infine, quanto al quadro cautelare, lo stesso è stato ritenuto sulla scorta del riscontrato pericolo di reiterazione criminosa, direttamente ricollegato alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, avuto riguardo alla natura del reato associativo, tale da far scattare la operatività della doppia presunzione relativa di esistenza delle stesse e di idoneità della sola misura infra muraria. Tuttavia, il Tribunale è andato oltre la presunzione relativa e la rilevata insussistenza di elementi atti a superarla, argomentando sia in ordine alla esistenza delle esigenze che alla inidoneità di una misura gradata, anche elettronicamente presidiata, a scongiurare il compimento di azioni criminose analoghe da parte dell'indagato. Quanto al primo elemento,' ha motivatamente valorizzato i connotati dell'associazione, come sopra già richiamati, tra cui la stabile base economica e la ramificazione territoriale, nonché la circostanza che l'attività illecita era stata portata avanti a onta dei primi arresti di sodali e dei primi sequestri, il canale di cessione della droga essendosi protratto fino al 2020, il che confermava anche l'attualità del pericolo. Inoltre, ha valorizzato la propensione al crimine del [OSCURATO:PERSONA], testimoniata dalla non occasionalità della condotta e dal suo inserimento in ambiti criminali, nei quali si muove con dimestichezza, sia sul fronte dell'approvvigionamento della droga, che su quello della sua commercializzazione. La misura domiciliare, anche elettronicamente presidiata, inoltre, non è stata ritenuta idonea alla salvaguardia delle ravvisate esigenze cautelari, avuto riguardo alla necessità di impedire la ripresa dei contatti con il sodalizio e la sua riorganizzazione, (stante la già evidenziata indifferenza dimostrata dai sodali al sequestro della sostanza e agli arresti dei corrieri) e alla tipologia dei reati posti in essere, parte delle condotte essendo a carattere sostanzialmente "domestico" 3. I motivi sono tutti manifestamente infondati. Parte ricorrente ha omesso un effettivo confronto con í motivi della decisione e si è limitata a contestarla opponendovi una difforme lettura dei dati probatori, in questa sede tuttavia non consentita a fronte di una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, basata su elementi di prova specificamente indicati e sottoposti ad accurato vaglio (quanto al contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, pare sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, rinviandosi sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv.254584, in motivazione; Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3.1. Ciò vale innanzitutto per la decisione avente a oggetto l'apprezzamento degli elementi indiziari: sia con riferimento alla sussistenza del sodalizio, che avuto riguardo al ruolo di sodale dell'indagato, deve intanto tenersi conto della tipologia del materiale probatorio che sta alla base della ordinanza impugnata, rispetto al quale la difesa ha del tutto ignorato l'insegnamento secondo cui, proprio in ipotesi di compendio probatorio rappresentato da intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Sez. U. n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Tale interpretazione e valutazione costituisce per l'appunto questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (cfr. sez. 2 n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). Peraltro, il Tribunale ha dato conto del significato dei rifgrimenti incriminanti, indicando anche i rilevanti riscontri acquisiti e rispetto a essi la difesa non ha svolto una critica effettiva al percorso motivazionale seguito, ma ha espresso un inammissibile dissenso circa la valutazione operata. Ciò vale anche per i reati satellite, rispetto ai quali il Tribunale ha dato conto dell'apporto del [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle due operazioni di cessione di droga e, con motivazione del tutto congrua e logica, ne ha ricavato un quadro gravemente indiziante la sua correità nelle cessioni stesse, avendo la difesa - ancora una volta - opposto una inammissibile, divergente lettura di quei dati probatori. 4. Infine, la motivazione rinvenibile nell'ordinanza censurata, nei termini sopra riassunti, non può dirsi seriamente aggredita dalle censure difensive in ordine alle ritenute esigenze cautelari e al giudizio di idoneità e adeguatezza della misura applicata. Essa, infatti, è coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure coercitive, infatti, allorquando si proceda per un delitto per il quale opera là doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura carceraria, ai fini della prova contraria occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza (cfr. sez. 2 n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273434). Nel caso all'esame, il giudice ha fornito una motivazione rafforzata, avendo operato, pur in difetto di allegazioni difensive rilevanti, la concreta verifica della pericolosità dell'indagato, mettendone in risalto la pervicace dedizione al narcotraffico e l'attitudine dimostrata a non arretrare neppure di fronte a provvedimenti restrittivi e di sequestro.Inoltre, ha dato rilievo alle caratteristiche proprie del sodalizio e alla attualità della condotta criminosa. La circostanza che la condotta sia stata posta in essere anche in ambito domiciliare e l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel contesto criminoso dedito al narcotraffico, infine, rappresentano idonea giustificazione in ordine alla ritenuta inidoneità 'della sola autocustodia a prevenire il pericolo di reiterazione criminosa. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria