CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 00439/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha confermato in parte, assolvendo l’imputato dal reato di cui all’art. 187, comma8, cod. strada , la sentenza di primo grado che aveva condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per aver condotto l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] essere in possesso, perché revocata, della patente di guida e per il reato di guida in stato di ebbrezza, rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti intesi averificare il tasso alcolemico. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, fondata sugli atti irripetibili acquisiti al processo, per come precisato dal Tribunale, gli operanti di p.g. avevano raccolto le di chiarazioni del teste Rotondi , dopo che la moglie dell’imputatoaveva riconosciuto che il marito fosse alla guida. Inoltre, viste le circostanzedell’incidente, era giustificata la richiesta di sottoporsi ad alcoltest. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motiv i , con i quali afferma che la sentenza non sia basata su effettivae logica motivazione in relazione all’accertamento che alla guida del mezzo fosse proprio l’imputato, che invece era scivolato sul lato posteriore.Inoltre si duole del fatto che , una volta assolto l’imputato per il rifiuto di sottoporsi a narcotest, sia stata confermata la condanna per il rifiuto dell’alcoltest. I motivi non sono deducibili in sede di legittimità. I medesimi sono palesemente versati in fatto. La motivazione della sentenza impugnata, letta unitamente a quella di primo grado perchédoppie conformi sul punto, è congrua e del tutto coerente. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 Il