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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24109/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione nella fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterativo di profili di censura - non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; osservato, per contro, che la Corte ha speso congrue e logiche argomentazioni, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; lette, in particolare, le pagg. 6-7 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello - dopo avere richiamato il principio secondo cui la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può essere manifestata in modi e forme differenti, essendo soltanto necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo - spiega come, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei testimoni e dai fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza emerga chiaramente il comportamento aggressivo e intimidatorio dell'odierno ricorrente, nonché la sua consapevolezza dell'ingiusto profitto, anche alla luce dell'esito favorevole alla persona offesa nel contenzioso civile relativo al sinistro stradale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato di tentata estorsione nella fattispecie di cui all'art. 392 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché reiterativo di profili di censura - non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso - già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; osservato, per contro, che la Corte ha speso congrue e logiche argomentazioni, oltre ad avere fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità; lette, in particolare, le pagg. 6-7 dell'impugnata sentenza, dove la Corte d'appello - dopo avere richiamato il principio secondo cui la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, può essere manifestata in modi e forme differenti, essendo soltanto necessario che sia idonea ad incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo - spiega come, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei testimoni e dai fotogrammi estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza emerga chiaramente il comportamento aggressivo e intimidatorio dell'odierno ricorrente, nonché la sua consapevolezza dell'ingiusto profitto, anche alla luce dell'esito favorevole alla persona offesa nel contenzioso civile relativo al sinistro stradale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24109/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris