Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1971

Cassazione n. 06275/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/07/2016 del TRIB.

SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l’ordinanza che ha disposto l’affidamento in prova terapeutico applicato il 21 luglio 2016 e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità del provvedimento nella parte in cui non ha disposto la revoca di ogni misura, è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 21/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l’ordinanza che ha disposto l’affidamento in prova terapeutico applicato il 21 luglio 2016 e ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il ricorso, con il quale si deduce l’erroneità del provvedimento nella parte in cui non ha disposto la revoca di ogni misura, è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06275/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris