Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47066/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20335/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico (insistendo sulla ininfluente circostanza della presentazione della querela), omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata e di criticare tutte le altre argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale a validare il giudizio di riconducibilità del fatto all'imputato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in relazione alle ragioni dell'aumento per le circostanze aggravanti - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il ricorrente non spiega perché, al di là di una individuazione omnibus della pena per le due aggravanti, il trattamento sanzionatorio che ne discende sarebbe censurabile.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnmende.

Così deciso in Roma, 1'8 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 20335/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala di condanna per il delitto di lesioni personali aggravate; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione delle prove - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico (insistendo sulla ininfluente circostanza della presentazione della querela), omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata e di criticare tutte le altre argomentazioni che hanno condotto la Corte territoriale a validare il giudizio di riconducibilità del fatto all'imputato (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in relazione alle ragioni dell'aumento per le circostanze aggravanti - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che il ricorrente non spiega perché, al di là di una individuazione omnibus della pena per le due aggravanti, il trattamento sanzionatorio che ne discende sarebbe censurabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnmende. Così deciso in Roma, 1'8 nov
Sentenza Cassazione n. 47066/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris