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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06535/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CUOMO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e di lesioni, assolvendolo da quello di atti persecutori.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione ii difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni in ordine agli atti persecutori e credibili quelle relative alla rapina ed alle lesioni; il referto e l'esito della perquisizione non sarebbero sufficienti a confermare la testimonianza dell'offesa; si deduceva inoltre che non era stato considerato che l'episodio contestato si sarebbe consumato nell'ambito di un incontro voluto proprio dalla persona offesa;

2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la rapina non sarebbe sussistente in quanto non sarebbe emerso alcun atto di violenza o minaccia; mancherebbe anche il dolo tenuto conto che dalle prove raccolte sarebbe emerso che il ricorrente intendeva solo rientrare n possesso del cellulare.

2.3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per le lesioni che sarebbe insufficientemente basata solo sulle dichiarazioni dell'offesa e sul referto medico. 2.4.

Violazione di legge (art. 162 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non erano state concesse nonostante il buon comportamento tenuto dal ricorrente successivamente al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il collegio rileva che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento in assenza di richiesta di trattazione orale è inammissibile per carenza di interesse: la rinuncia alla presenza implicita nella mancata richiesta di trattazione ordinaria rende irrilevante la presenza e, dunque, anche la richiesta di rinvio

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui ritiene è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggia, rv. 249200).

Nel caso in esame, la Corte di appello rilevava che la carenza di credibilità che inficiava le dichiarazioni dell'offesa in relazione al reato di atti persecutori non incideva sulla attendibilità delle dichiarazioni relative alle lesioni ed alla rapina, ritenute puntuali, dettagliate e confermate da molteplici elementi esterni al dichiarato (pag. 7 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti dei processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione dei processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, ribadito che le dichiarazioni dell'offeso, ove sottoposte ad un attento vaglio di credibilità, possono esser poste anche da sole alla base dell'accertamento di responsabilità (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214); il collegio rileva che dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge con chiarezza la univoca direzione dimostrativa delle prove raccolte.

Sia la violenza e la minaccia che il relativo spossessamento, come anche le lesioni risultano accertate con motivazione accurata e persuasiva, che non risulta incisa dalle censure difensive che, invero, appaiono dirette ad invocare una nuova valutazione delle prova, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Entrambe le sentenze di merito ritengono provata la condotta violenta consistita nello strattonare e sbattere contro un muro la persona offesa) funzionale all'impossessamento del telefono (pag. 7 della sentenza impugnata) In conclusione: la motivazione offerta dalla Corte territoriale si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Cassazione che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

2.3. L'ultimo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 dei 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva non concedibili le attenuanti atipiche in relazione alla gravità della condotta, tenuto anche conto della mancata emersione di elementi positivi (pag. 7 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] CUOMO ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per i reati di rapina e di lesioni, assolvendolo da quello di atti persecutori. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione ii difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa: la Corte di appello avrebbe contraddittoriamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni in ordine agli atti persecutori e credibili quelle relative alla rapina ed alle lesioni; il referto e l'esito della perquisizione non sarebbero sufficienti a confermare la testimonianza dell'offesa; si deduceva inoltre che non era stato considerato che l'episodio contestato si sarebbe consumato nell'ambito di un incontro voluto proprio dalla persona offesa; 2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione: la rapina non sarebbe sussistente in quanto non sarebbe emerso alcun atto di violenza o minaccia; mancherebbe anche il dolo tenuto conto che dalle prove raccolte sarebbe emerso che il ricorrente intendeva solo rientrare n possesso del cellulare. 2.3. Violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per le lesioni che sarebbe insufficientemente basata solo sulle dichiarazioni dell'offesa e sul referto medico. 2.4. Violazione di legge (art. 162 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non erano state concesse nonostante il buon comportamento tenuto dal ricorrente successivamente al fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare il collegio rileva che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento in assenza di richiesta di trattazione orale è inammissibile per carenza di interesse: la rinuncia alla presenza implicita nella mancata richiesta di trattazione ordinaria rende irrilevante la presenza e, dunque, anche la richiesta di rinvio 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso non si confronta con la condivisa e consolidata giurisprudenza secondo cui ritiene è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto (Sez. 6 n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160; Sez. 6 n. 3015 del 20/12/2010, dep. 2011, Farruggia, rv. 249200). Nel caso in esame, la Corte di appello rilevava che la carenza di credibilità che inficiava le dichiarazioni dell'offesa in relazione al reato di atti persecutori non incideva sulla attendibilità delle dichiarazioni relative alle lesioni ed alla rapina, ritenute puntuali, dettagliate e confermate da molteplici elementi esterni al dichiarato (pag. 7 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 2.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze processuali, e non individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti dei processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione dei processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, ribadito che le dichiarazioni dell'offeso, ove sottoposte ad un attento vaglio di credibilità, possono esser poste anche da sole alla base dell'accertamento di responsabilità (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Dell'[OSCURATO:PERSONA]. 253214); il collegio rileva che dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito emerge con chiarezza la univoca direzione dimostrativa delle prove raccolte. Sia la violenza e la minaccia che il relativo spossessamento, come anche le lesioni risultano accertate con motivazione accurata e persuasiva, che non risulta incisa dalle censure difensive che, invero, appaiono dirette ad invocare una nuova valutazione delle prova, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Entrambe le sentenze di merito ritengono provata la condotta violenta consistita nello strattonare e sbattere contro un muro la persona offesa) funzionale all'impossessamento del telefono (pag. 7 della sentenza impugnata) In conclusione: la motivazione offerta dalla Corte territoriale si presenta priva di vizi logici manifesti e decisivi e si presenta coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Cassazione che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 2.3. L'ultimo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile in quanto non si confronta con la consolidata giurisprudenza secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 dei 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva non concedibili le attenuanti atipiche in relazione alla gravità della condotta, tenuto anche conto della mancata emersione di elementi positivi (pag. 7 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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