CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 35311/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Nola visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 15 dicembre 2022, il Tribunale di Noia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato continuato di cui all'art.515 cod. pen., la pena di 2.000 euro di multa, disponendo la confisca e la distruzione della merce in sequestro. 2. Avverso l'indicata sentenza, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale e la carenza di motivazione quanto alla disposta confisca, non oggetto dell'accordo e nella specie relativa ai prodotti oggetto della contestazione di frode in commercio. Allegando trattarsi di prodotti di cui non è vietata la vendita - attenendo la contestazione ad un mero difetto formale della relativa etichetta che si sarebbe potuto rimediare - il ricorrente lamenta l'illegittimità della sentenza per non aver in alcun modo spiegato le ragioni della disposta confisca. 3. Il ricorso è ammissibile e fondato, come ritenuto pure dal Procuratore generale. 3.1. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Posto che quest'ultima non era stata nella specie oggetto di accordo, il ricorso per cassazione sul punto può essere proposto per i consueti motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., e quindi anche per vizio di motivazione, come confermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione (S.U. 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-01). 3.2. Con riguardo al vizio dedotto, va ribadito che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081). Occorre, tuttavia, che il giudice indichi il fondamento normativo della misura disposta e che dia conto della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.3.3. Nel caso di specie, richiamando il disposto di cui all'art. 240 cod. pen. - senza indicazione del comma e senza argomentarne le ragioni - la sentenza impugnata si limita invece a disporre la confisca e la distruzione della merce in sequestro. Dall'imputazione si ricava che la merce fatta oggetto della contestazione di frode in commercio consisteva in n. 10.717 flaconi da 500 ml di igienizzante riportante in etichetta l'indicazione di un utilizzo senza risciacquo laddove, per il tipo di miscela impiegata, quest'ultimo è invece previsto come obbligatorio dal reg. CE 1233/2009 sui prodotti cosmetici. Non essendo dato sapere se il giudice abbia inteso fare applicazione dell'ipotesi di confisca facoltativa di cui al primo comma della citata disposizione, ovvero dell'ipotesi di confisca obbligatoria delineata nel secondo comma, e non essendo le ragioni della decisione evincibili dal tenore del provvedimento, ricorre dunque un assoluto difetto di motivazione che impone l'annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola in diversa persona fisica per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal