CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01517/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] liano, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cc:, peri, per mancanza di dolo, mancanza di certificazione medica delle lesioni e mancanza di rr otivazione sulla recidiva sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, essendo r I era rnente reiterativo di profili di censura esaminati e disattesi con congrua motivazione; rilevato, infatti, che il primo motivo, diretto a proporre una lettura alternativE del fatto, trova smentita nella ricostruzione del fatto descritta in sentenza e nella condotta o )bositiva e minatoria del ricorrente, a tal punto intensa da richiedere l'intervento di altri operant ; considerato che le lesioni cagionate ad un operante risultavano già dalla ricostruzione dell'azione violenta del ricorrente e ha trovato riscontro nella certificazione acquisitz , presente agli atti, ma non trasmessa dal P.m. al quale è stata richiesta (come da ordinanza in Eitti),; ritenuto che anche il motivo sulla recidiva è manifestamente infondato a f onte della motivazione resa, che dà conto dei precedenti dell'imputato, di cui uno specifico per lesioni, valutati in rapporto al reato da giudicare e ritenuti espressivi della perdurante capacità a delinquere dell'imputato e della maggiore pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con cc nseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurc tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento celle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de e ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere ensore Il