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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 24454/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza Tribunale di Genova del 17 maggio 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 100 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Valbrevenna dal 4 al 12 marzo 2022.

Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti dei C.C. della Stazione di Savignone, sia le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che i filmati estratti dal sistema di videosorveglianza privata; da tali prove, tra loro convergenti, è emerso che, in un contesto di rapporti di vicinato deteriorati, la Bertocchi si è resa autrice di vari episodi di sversamento di liquami maleodoranti davanti l'ingresso dell'uscio della proprietà di Tassara, nei cui confronti il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in mille euro.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza Tribunale di Genova del 17 maggio 2024, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, alla pena di euro 100 di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 674 cod. pen., commesso in Valbrevenna dal 4 al 12 marzo 2022. Osservato che i tre motivi di ricorso, con cui la difesa censura, in termini sovrapponibili, la conferma del giudizio di responsabilità nei confronti dell'imputata, sono manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dal giudice di merito, il quale ha ragionevolmente valorizzato sia gli accertamenti dei C.C. della Stazione di Savignone, sia le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che i filmati estratti dal sistema di videosorveglianza privata; da tali prove, tra loro convergenti, è emerso che, in un contesto di rapporti di vicinato deteriorati, la Bertocchi si è resa autrice di vari episodi di sversamento di liquami maleodoranti davanti l'ingresso dell'uscio della proprietà di Tassara, nei cui confronti il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in mille euro. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 24454/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris