CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34199/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna e rigettarsi il ricorso nel resto; lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e condannare lo stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile;[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 16 settembre 2012che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui agli artt. 640 e 61 n.7 cod.pen. 1.1 Al riguardo il difensore, premesso che non si era in presenza di una c.d "doppia conforme" in quanto la Corte di appello non aveva condiviso la pronuncia assolutoria resa nei confronti degli originari coimputati, eccepisce la mancanza della prova del dolo inziale e che la Corte di appello aveva errato anche in ordine alla valutazione della prova della successiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], e dunque della sussistenza del dolo in esecuzione; rileva che nella sentenza impugnata era illogica o contraddittoria la motivazione relativa al dolo: il ragionamento seguito dalla Corte di appello secondo cui la mancanza di fatture del CO.MA.BA . per i canoni scaduti non determinava necessariamente l'insorgenza del debito era errata, visto che all'epoca dell'insorgenza delle trattative nessun mendacio vi era da parte dell'imputato sulla situazione contabile; neppure era condivisibile l'affermazione secondo cui l'inadempimento nei confronti di CO.MA.BA . era l'unico che esponeva la Geris al rischio di paralisi della propria attività, visto che era stata l'inerzia dei soci (compresa la parte offesa [OSCURATO:PERSONA]) a determinare quella fase di stallo che aveva reso impossibile il proseguimento della vita sociale. La Corte di appello aveva errato -prosegue il difensore- anche nella valutazione della prova della successiva condotta di [OSCURATO:PERSONA], avendo ricondotto il contratto stipulato tra le parti nel contratto di quelli ad esecuzione prolungata e da ciò traendo la sussistenza della condotta truffaldina di [OSCURATO:PERSONA]: innanzitutto era stato soltanto ipotizzato (non essendovi alcuna prova) che l'operazione negoziale di finanziamento soci era stata trasfusa solo in parte nella scrittura privata, ed inoltre la Corte di appello aveva dimostrato di non conoscere la nozione civilistica del conferimento in società di capitali, in quanto il conferimento soci non era oggetto di alcun contratto ad esecuzione differita, non rappresentando una prestazione contrattuale, bensì una normale operazione per finanziare la società, prevista dallo statuto; errava poi la Corte nel ritenere il conferimento soci quale oggetto di un contratto intervenuto tra le parti contestualmente alla scrittura privata per la cessione di quote sociali, e non erano state specificate le tipiche condotte artificiose che avrebbe posto in essere l'imputato, senza considerare le prove documentali prodotte dalla difesa. 2 • Il difensore osserva che la Corte di appello aveva omesso di valutare il giudicato assolutorio della coimputata [OSCURATO:PERSONA] ed aveva espresso una motivazione solo apparente in ordine alla prova del profitto. 1.2 Il difensore eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla graduazione della pena ed alla non menzione della condanna. 2.11 Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva annullarsi la sentenza impugnata relativamente alla mancata concessione della non menzione della condanna e rigettarsi il ricorso nel resto. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso dell'imputato e condannare lo stesso alla refusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili 1.1 Come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, è stata omessa qualsiasi motivazione sulla richiesta di non menzione presentata dall'imputato, per cui non si può dire che il ricorso sia manifestamente infondato; pertanto, poiché soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), essendo decorso il termine di prescrizione, deve essere dichiarata l'estinzione del reato. Dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell'art. 578 cod.proc.pen., questa Corte è chiamata a decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili in quanto, come precisato da Corte Cost. n. 182/2021, l'imputato ha diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile ha diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria; nella motivazione della citata sentenza, la Suprema Consulta ha precisato che "il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto." Ciò premesso, si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: premesso che l'imputazione si riferisce al fatto che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico della Geris s.r.I., che aveva in gestione dal CO.MA.B0. ([OSCURATO:PERSONA]) la spiaggia pubblica di Bagnoli e che, malgrado i versamenti effettuati dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva acquistato il 50% delle quote sociali), non aveva provveduto al pagamento dei canoni causando la risoluzione del contratto con CO.MA.B0 e stipulato così un nuovo contratto con altra società da lui gestita, la Corte di appello ha espresso, con una motivazione maniera congrua e coerente con le risultanze processuali alle pag.9 e seguenti della sentenza impugnata i motivi per cui ha ritenuto sussistente il dolo nella condotta dell'imputato, osservando che l'accordo negoziale tra le parti prevedeva che la Caiazzo non aveva soltanto acquistato il 50% delle quote della Geris s.r.I., ma si era anche impegnata a sostenere i costi della stessa in vista della ripresa dell'attività di ristorazione, contando sul fatto che la società aveva in gestione dalla CO.MA.BA ([OSCURATO:PERSONA]) la spiaggia pubblica di Bagnoli; invece, nessuna somma era stata versata al Consorzio e, una volta risolto il contratto di fitto d'azienda, altra società gestita sempre da [OSCURATO:PERSONA] (la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), la cui sede operativa coincideva con quella della Geris, aveva stipulato un nuovo contratto con il Consorzio, avvalendosi delle stesse strutture della Geris e svolgendo le stesse attività di intrattenimento e ristorazione; inoltre, i versamenti della Caiazzo erano continuati anche dopo la risoluzione del contratto tra Geris e CO.MA.B0. Correttamente, pertanto, è stata ravvisata la sussistenza del dolo, avendo la Corte di appello correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto." (Sez. 2, Sentenza n. 5046 del 17/11/2020, Cantone, Rv. 280563 - 02); la Corte ha anche valutato l'assoluzione della coimputata [OSCURATO:PERSONA], osservando che gli elementi di prova avrebbero dovuto portare ad una soluzione diversa dall'assoluzione della stessa. Devono pertanto essere confermate le statuizioni civili contenute in sentenza; in virtù del principio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz