CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33371/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di furto aggravato; [OSCURATO:PERSONA] che tutti e tre i motivi proposti, con i quali si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità non ,e consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà -intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante - su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo. In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Nel caso di specie, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la corte territoriale ha esplicitato adeguatamente le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità. Inoltre, sono generici i motivi che contestano la completezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato tutte le censure sollevate con i motivi di impugnazione, perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata e in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna delizicorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mjr'Cur.'