Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:43
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 febbraio 2011 (
1
)
Cause riunite C‑403/08 e C‑429/08
[OSCURATO:PERSONA] e a.
contro
[OSCURATO:PERSONA] e a.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Trasmissione via satellite di partite di calcio – Commercializzazione di schede di decodificazione lecitamente immesse sul mercato in altri [OSCURATO:PERSONA] membri – Direttiva 98/84/CE – Tutela dei servizi ad accesso condizionato – Dispositivi illeciti di accesso – Direttiva 2001/29/CE – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Comunicazione al pubblico – Direttiva 93/83/CEE – Coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite
e alla ritrasmissione via cavo – Libera circolazione delle merci – Libera prestazione dei servizi – Concorrenza – Art. 101, n. 1, TFUE – Pratica concordata – Pratica che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza – Criteri di valutazione del carattere anticoncorrenziale»
Indice
I – Introduzione
II – Contesto normativo
A – Diritto internazionale
1. [OSCURATO:PERSONA] di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche
2. L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
3. Il trattato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore
4. [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione
B – Diritto dell’Unione
1. La tutela dei servizi ad accesso condizionato
2. La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
3. La proprietà intellettuale e la radiodiffusione via satellite
III – Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale
A – [OSCURATO:PERSONA] trasmissione di partite di calcio
B – [OSCURATO:PERSONA] causa C‑403/08
C – [OSCURATO:PERSONA] causa C‑429/08
IV – Analisi giuridica
A – [OSCURATO:PERSONA] direttiva 98/84
B – [OSCURATO:PERSONA] direttiva 2001/29
1. Sul diritto alla riproduzione
a) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. a), nella causa C‑403/08 – diritto nazionale o diritto dell’Unione
b) Sull’applicazione del diritto di riproduzione alle trasmissioni in diretta
c) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. b), nella causa C‑403/08 – riproduzione nella memoria di cache del destinatario
d) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. c), nella causa C‑403/08 – riproduzione tramite rappresentazione sullo schermo
2. [OSCURATO:PERSONA] quinta questione nella causa C‑403/08 – limitazione del diritto alla riproduzione
3. Sull’ulteriore comunicazione al pubblico
a) [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della questione
b) [OSCURATO:PERSONA] questione
i) Sulle opere protette
ii) Sull’applicabilità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29
C – [OSCURATO:PERSONA] direttiva 93/83
D – Sulle libertà fondamentali
a) [OSCURATO:PERSONA] libertà fondamentale applicabile
b) [OSCURATO:PERSONA] restrizione alla libera prestazione dei servizi
c) [OSCURATO:PERSONA] giustificazione della restrizione
d) [OSCURATO:PERSONA] giustificazione in caso di false dichiarazioni all’atto dell’acquisto delle schede di decodificazione
e) Effetti della restrizione sull’uso privato o domestico
f) [OSCURATO:PERSONA] nona questione nella causa C‑403/08
g) [OSCURATO:PERSONA] settima questione nella causa C‑429/08
h) Conclusione sulle questioni sesta e settima nella causa C‑429/08, nonché sulle questioni settima, ottava, lett. c), e nona
nella causa C‑403/08
E – Sul diritto della concorrenza
V – Conclusione
I –
Introduzione
1.
La tutela degli interessi economici degli autori assume un’importanza via via crescente. Le prestazioni creative devono essere
adeguatamente compensate.
2.
A tal fine la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «FAPL»), l’organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] (campionato
di calcio di serie A britannico), si occupa della commercializzazione delle partite della detta federazione per ottimizzare
lo sfruttamento dei diritti sulla trasmissione in diretta degli incontri. Essa concede ai suoi concessionari, in linea di
principio, il diritto esclusivo di trasmettere le partite nel rispettivo territorio, coincidente per lo più con il rispettivo
Stato, e di sfruttarle economicamente. Proprio allo scopo di garantire l’esclusiva degli altri concessionari, essi sono tenuti,
nel contempo, ad impedire che le loro trasmissioni possano essere viste al di fuori del detto territorio.
3.
Le fattispecie di cui alle cause principali che hanno dato origine alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono
sul tentativo di eludere tale esclusiva. Talune imprese importano nel [OSCURATO:PERSONA] schede di decodificazione dall’estero, nel
caso di specie dalla Grecia e dai Paesi arabi, e possono offrire ai locali pubblici prezzi più competitivi di quelli dell’emittente
televisiva operante in tale Stato. La FAPL tenta di inibire a tale pratica.
4.
I provvedimenti finalizzati al rispetto dei diritti esclusivi di trasmissione si pongono in un rapporto di possibile contrasto
con il principio del mercato interno. Occorre pertanto esaminare se essi violino le libertà fondamentali o il diritto della
concorrenza dell’Unione.
5.
Si pongono, tuttavia, anche questioni inerenti a diverse direttive. La direttiva 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso condizionato (
2
), è rilevante nella specie in quanto l’esclusiva sulle trasmissioni via satellite viene assicurata attraverso la codifica
del segnale. La FAPL sostiene che la direttiva vieterebbe l’uso di schede di decodificazione al di fuori del territorio assegnato.
Dal punto di vista degli importatori, invece, la direttiva legittimerebbe la libera circolazione delle dette schede.
6.
Ulteriori questioni riguardano la portata dei diritti di trasmissione ai sensi della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (
3
), nel senso se la comunicazione delle trasmissioni incida sul diritto alla riproduzione delle opere e se la comunicazione
nei locali pubblici costituisca una comunicazione al pubblico.
7.
Sorgono, infine, anche questioni relative agli effetti di una licenza concessa in base alla direttiva 93/83/CEE, per il coordinamento
di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione
via cavo (
4
). Occorrerà verificare se il consenso alla ritrasmissione via satellite in uno Stato membro attribuisca il diritto alla ricezione
della trasmissione in un altro Stato membro e a mostrarla su uno schermo.
II –
Contesto normativo
A –
Diritto internazionale
1. [OSCURATO:PERSONA] di Berna per la tutela delle opere letterarie e artistiche
8.
Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi
del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Berna»),
gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla convenzione stessa hanno il diritto esclusivo di autorizzare la
riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
9.
L’art. 11 bis, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Berna stabilisce:
«Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare:
i) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere
senza filo segni, suoni od immagini;
ii) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente
diverso da quello originario;
iii) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini,
dell’opera radiodiffusa».
2. L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
10.
L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato 1 C dell’Accordo
di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, è stato approvato con la decisione del Consiglio 22 dicembre
1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi
dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986‑1994) (
5
) (in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»).
11.
Nell’art. 9, n. 1, dell’Accordo TRIPs è contenuta una norma sul rispetto degli accordi internazionali sulla protezione del
diritto d’autore:
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno
diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6 bis della medesima convenzione
o ai diritti da esso derivanti».
12.
L’art. 14, n. 3, dell’Accordo TRIPs contiene norme sulla protezione dei programmi televisivi:
«Gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto di vietare, salvo proprio consenso, le seguenti azioni: la fissazione,
la riproduzione di fissazioni e la riemissione delle loro emissioni, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni
televisive. Se i [OSCURATO:PERSONA] non accordano tali diritti agli organismi di radiodiffusione, danno ai titolari del diritto d’autore
sull’oggetto delle emissioni la possibilità di impedire le azioni suddette, fatte salve le disposizioni della convenzione
di Berna (1971)».
3. Il trattato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore
13.
L’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») ha adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996
il trattato sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e il trattato sul diritto d’autore. Questi due trattati sono
stati approvati a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 16 marzo 2000, 2000/278/CE (
6
), in riferimento ai settori rientranti nella sua competenza.
14.
Ai sensi dell’art. 1, n. 4, del trattato [OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore, le parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a
21 e all’annesso della [OSCURATO:PERSONA] di Berna.
15.
L’art. 8 del trattato [OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore stabilisce quanto segue:
«Fermo il disposto degli articoli 11, n. 1, punto 2, 11 bis, n. 1, punti 1 e 2, 11 ter, n. 1, punto 2, 14, n. 1, punto 2 e
14 bis, n. 1 della convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare
ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro
opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
4. [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione
16.
Nell’art. 13 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi
e degli organismi di radiodiffusione del 26 ottobre 1961 (
7
) sono stabiliti alcuni diritti minimi degli organismi di radiodiffusione:
«Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:
a) la riemissione delle loro emissioni;
b) la fissazione sopra un supporto materiale delle loro emissioni;
c) la riproduzione:
i) delle fissazioni, fatte senza il loro consenso, delle loro emissioni;
ii) delle fissazioni delle loro emissioni fatte a norma delle disposizioni dell’articolo 15 e riprodotte a fini diversi da quelli
previsti nelle predette disposizioni;
d) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento
di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la
determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso».
17.
È pur vero che l’Unione europea non è parte contraente della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ma le parti dell’accordo sullo Spazio economico
europeo (
8
) si obbligano, a termini dell’art. 5 del protocollo n. 28 al detto accordo, concernente la proprietà intellettuale dell’Accordo
SEE, ad aderire, entro il 1° gennaio 1995, alle seguenti convenzioni multilaterali nel settore della proprietà industriale,
intellettuale e commerciale:
«(…)
b) [OSCURATO:PERSONA] di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi, 1971);
c) [OSCURATO:PERSONA] internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli
organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);
(…)».
B –
Diritto dell’Unione
1. La tutela dei servizi ad accesso condizionato
18.
La direttiva 98/84, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato, ha un ruolo centrale
nelle questioni pregiudiziali.
19.
L’art. 1 descrive l’oggetto della direttiva 98/84:
«L’oggetto della presente direttiva è il ravvicinamento delle disposizioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti misure contro i
dispositivi illeciti che forniscono l’accesso non autorizzato a servizi protetti».
20.
L’art. 2 della direttiva 98/84 definisce le nozioni di riferimento. Hanno particolare importanza le nozioni di dispositivo
per l’accesso condizionato, di dispositivo illecito e di settore coordinato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) (…)
c) dispositivo per l’accesso condizionato, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine
di consentire l’accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto;
d) (…)
e) dispositivo illecito, apparecchiature o programmi per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile
l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza l’autorizzazione del prestatore del servizio;
f) settore coordinato dalla presente direttiva, quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite
di cui all’articolo 4».
21.
L’art. 3 della direttiva 98/84 stabilisce quali misure debbano essere adottate nel mercato interno per quanto riguarda i servizi
ad accesso condizionato e i dispositivi di controllo:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie a vietare sul loro territorio le attività di cui all’articolo 4 ed a prevedere
le sanzioni e i mezzi di tutela di cui all’articolo 5.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono:
a) limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro; oppure
b) limitare la libera circolazione dei dispositivi per l’accesso condizionato, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla
presente direttiva».
22.
L’art. 4 della direttiva 98/84 indica quali attività devono essere vietate:
«[OSCURATO:PERSONA] membri vietano sul loro territorio le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso a fini commerciali di dispositivi
illeciti;
b) l’installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi illeciti;
c) l’impiego di comunicazioni commerciali per promuovere dispositivi illeciti».
2. La proprietà intellettuale nella società dell’informazione
23.
La fattispecie in esame verte su due aspetti della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore
e dei diritti connessi nella società dell’informazione: il diritto di riproduzione e il diritto di comunicazione al pubblico.
24.
Il diritto di riproduzione è sancito nell’art. 2 della direttiva 2001/29:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta
o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate
su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
25.
L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 prevede una limitazione per talune riproduzioni determinate da una funzione tecnica:
«Sono esentati dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2
privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico,
eseguiti all’unico scopo di consentire:
a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o
b) un utilizzo legittimo
di un’opera o di altri materiali».
26.
L’art. 3 della direttiva 2001/29 disciplina i diritti connessi con la comunicazione al pubblico:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico,
su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione
del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate
su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa
a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
27.
Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 così recita:
«La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico.
Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo
in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico,
su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti».
28.
La direttiva 2001/29 integra la preesistente direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto
di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (
9
), consolidata dalla direttiva 2006/115/CE (
10
). Quest’ultima contiene, nell’art. 8, n. 3, un ulteriore diritto relativo alla comunicazione al pubblico della trasmissione:
«[OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione
via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili
al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».
3. La proprietà intellettuale e la radiodiffusione via satellite
29.
La gestione della proprietà intellettuale nel settore della radiodiffusione via satellite è oggetto della direttiva 93/83.
Ai fini dell’interpretazione di tale direttiva taluni ‘considerando’ rivestono particolare importanza:
«(1) Gli scopi della Comunità stabiliti dal trattato comprendono il raggiungimento di un’unione sempre più stretta per i popoli
europei, più stretti rapporti tra gli [OSCURATO:PERSONA] della Comunità, nonché la realizzazione, mediante un’azione comune, del progresso
economico e sociale dei paesi della Comunità eliminando le barriere che dividono l’Europa.
(...)
(3) La diffusione di programmi oltre frontiera all’interno della Comunità, effettuata in particolare via satellite e via cavo,
rappresenta uno dei principali mezzi per il conseguimento di tali obiettivi della Comunità che sono al tempo stesso di ordine
politico, economico, sociale, culturale e giuridico.
(...)
(5) Tuttavia, il conseguimento di questi obiettivi nei due settori della diffusione transfrontaliera via satellite e della ritrasmissione
via cavo di programmi provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri è ancora ostacolato sia da differenze che sussistono fra le leggi
nazionali sul diritto d’autore che da alcune incertezze sul piano giuridico; che i titolari dei diritti sono quindi esposti
al rischio che le loro opere vengano utilizzate senza compenso o che ne venga bloccata l’utilizzazione in alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri
ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; che tale incertezza normativa rappresenta un ostacolo diretto alla
libera circolazione dei programmi all’interno della Comunità.
(...)
(7) La libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico
in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono essere ricevuti
direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti
in tutti i paesi in cui avviene la ricezione.
(...)
(14) L’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi
via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno
della Comunità; che questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; che tale
definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi
nazionali; che una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui
i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione,
in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; che normali procedure
tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione.
(15) L’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della
normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico
via satellite.
(16) Il principio dell’autonomia contrattuale, sul quale si fonda la presente direttiva, permetterà di continuare a limitare lo
sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni
linguistiche.
(17) (…) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli
aspetti dell’emissione di radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione
linguistica dell’emissione.
(…)».
30.
Per la fattispecie in esame rilevano, in particolare, le definizioni di cui all’art. 1, n. 2, lett. a), b) e c), della direttiva
93/83.
«a) Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è l’atto di inserire, sotto il controllo e la
responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico
in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità
dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra.
c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione
che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso.
(…)».
31.
L’art. 2 della direttiva 93/83 riconosce, inoltre, uno specifico diritto dell’autore in relazione alla comunicazione via satellite:
«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare
la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».
III –
Fatti e domande di pronuncia pregiudiziale
A –
[OSCURATO:PERSONA] trasmissione di partite di calcio
32.
La strategia perseguita dalla FAPL consiste nell’offrire al pubblico di tutto il mondo la visione delle partite della [OSCURATO:PERSONA] inglese massimizzando, in tal modo, a favore dei club membri, il valore dei loro diritti radiotelevisivi.
33.
Il settore di attività della FAPL comprende l’organizzazione delle riprese video delle partite della [OSCURATO:PERSONA] e la cessione
dei diritti di licenza per la loro trasmissione. I diritti esclusivi per la trasmissione in diretta delle partite sono concessi
su base territoriale e, di volta in volta, per la durata di tre anni. Del pacchetto contrattuale fanno parte un accordo di
esclusiva ai sensi del quale la FAPL designerà una sola emittente televisiva per ciascun territorio, nonché le restrizioni
alla circolazione delle schede di decodificazione al di fuori del territorio oggetto della concessione.
34.
La concessione dei diritti di trasmissione delle manifestazioni sportive sulla base di un’esclusiva territoriale corrisponde
ad una prassi commerciale costante e consolidata ovunque in Europa tra titolari dei diritti ed emittenti televisive. Al fine
di garantire tale esclusiva, ogni emittente televisiva si obbliga, nell’accordo di licenza stipulato con la FAPL, a trasmettere
il proprio segnale satellitare codificato.
35.
Nel periodo controverso ogni incontro della [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso dalla BBC o da Sky. Le immagini selezionate nonché
i rumori di sottofondo della partita (tra cui talvolta l’inno della [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«inno») costituiscono
il «clean live feed» (segnale live pulito). Una volta aggiunti i loghi, le sequenze video, i grafici sullo schermo, la musica
(incluso l’inno) ed il commento in inglese, si ottiene come risultato il «[OSCURATO:PERSONA]» (segnale live mondiale). Esso viene
compresso e codificato e quindi trasmesso via satellite alle emittenti televisive estere titolari di licenza. L’emittente
decodifica e decomprime il [OSCURATO:PERSONA], aggiunge il proprio logo e i commenti, comprime e codifica nuovamente il segnale e
lo trasmette via satellite agli abbonati nel territorio alla medesima assegnato. Gli abbonati possono decodificare e decomprimere
tramite un’antenna parabolica ed un decodificatore che necessita di una scheda di decodificazione. L’intero processo di trasmissione
dal campo di gioco all’abbonato dura circa cinque secondi.
36.
I frammenti delle diverse opere video, l’opera musicale e la registrazione sonora vengono memorizzate in sequenza nel decodificatore
prima di essere riprodotte e successivamente cancellate.
B –
[OSCURATO:PERSONA] causa C‑403/08
37.
I procedimenti dai quali è scaturita la causa C‑403/08 traggono origine dai ricorsi presentati dalla FAPL unitamente alle
imprese responsabili della trasmissione delle partite in Grecia.
38.
Il subconcessionario in Grecia era (ed è tuttora) la NetMed [OSCURATO:PERSONA] SA, cui era stato per contratto praticamente vietato di
fornire le relative schede di decodificazione al di fuori della Grecia. Le partite sono trasmesse sui canali «SuperSport»
della piattaforma NOVA, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] SA che provvede altresì alla sua gestione. Entrambe le imprese
greche appartengono, in definitiva, al medesimo proprietario e sono indicate congiuntamente come NOVA. I canali SuperSport
possono essere ricevuti con una scheda di decodificazione satellitare NOVA.
39.
I ricorsi vertono sull’uso nel [OSCURATO:PERSONA] di carte estere, che consentono l’accesso alle trasmissioni estere delle partite
di calcio della [OSCURATO:PERSONA] in diretta via satellite. I ricorrenti sostengono che il commercio e l’uso di tali carte nel
[OSCURATO:PERSONA] violerebbero i loro diritti conferiti dalle norme nazionali di trasposizione della direttiva 98/84, nonché i diritti
d’autore su diverse opere artistiche e musicali, video e registrazioni sonore, che costituirebbero una parte della cronaca
delle partite della [OSCURATO:PERSONA].
40.
Due dei ricorsi sono stati proposti contro i fornitori di accessori e schede di decodificazione satellitare per ristoranti
e bar che consentono di ricevere canali satellitari diversi da Sky (compresi i canali di NOVA) che trasmettono in diretta
le partite della [OSCURATO:PERSONA]. Il terzo ricorso è diretto contro concessionari o esercenti di quattro ristoranti, c.d. pubs
(in prosieguo: i «gestori»), che avevano proiettato nei loro locali trasmissioni in diretta di partite della [OSCURATO:PERSONA]
sui canali di un’emittente araba.
41.
Nel procedimento da cui trae origine la causa C‑403/08, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«A. Sull’interpretazione della direttiva 98/84
1. Dispositivo illecito
a) Se, nel caso in cui un dispositivo di accesso condizionato venga elaborato da o col consenso di un prestatore del servizio
e venduto subordinatamente ad un’autorizzazione limitata ad utilizzare il dispositivo solo per ottenere l’accesso al servizio
protetto in circostanze particolari, tale dispositivo diventi un “dispositivo illecito” ai sensi dell’art. 2, lett. e), della
direttiva 98/84/CE, qualora esso venga usato per dare accesso a questo servizio protetto in un luogo o in un modo o da parte
di un soggetto al di fuori dell’autorizzazione del prestatore del servizio.
b) Cosa si intenda per «concepiti o adattati» ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva.
2. Legittimazione ad agire
Nel caso in cui un primo prestatore del servizio trasmetta il contenuto di un programma in forma codificata a un secondo prestatore
del servizio il quale ritrasmetta tale contenuto mediante un sistema di accesso condizionato, quali elementi debbano essere
presi in considerazione nel determinare se gli interessi del primo prestatore di un servizio protetto vengano pregiudicati,
ai sensi dell’art. 5 della direttiva 98/84/CE.
In particolare:
Nel caso in cui una prima impresa trasmetta il contenuto di un programma (compreso immagini, rumori di sottofondo e commento
in inglese) sotto forma codificata ad una seconda impresa la quale a sua volta ritrasmetta al pubblico il contenuto del programma
(al quale abbia aggiunto il suo logo e, eventualmente, un commento audio aggiuntivo):
a) se la trasmissione da parte della prima impresa costituisca un servizio protetto di “trasmissioni televisive” ai sensi dell’art. 2,
lett. a), della direttiva 98/84/CE e dell’art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE
[
(
11
)
]
;
b) se sia necessario che la prima impresa sia un’emittente ai sensi dell’art. 1, lett. b), della direttiva 89/552 affinché si
possa considerare che fornisca un servizio protetto di “trasmissioni televisive” ai sensi del primo trattino dell’art. 2,
lett. a), della direttiva 98/84/CE;
c) se l’art. 5 della direttiva 98/84/CE debba essere interpretato nel senso che conferisca alla prima impresa la legittimazione
ad agire relativamente al dispositivo illecito che dà accesso al programma come ritrasmesso dalla seconda impresa, o:
i) perché si deve ritenere che tale dispositivo dia accesso attraverso il segnale di trasmissione al servizio proprio della prima
impresa; o
ii) perché la prima impresa è il prestatore di un servizio protetto i cui interessi sono pregiudicati da un’attività illecita
(in quanto tali dispositivi conferiscono un accesso non autorizzato al servizio protetto fornito dalla seconda impresa).
d) se sulla soluzione della questione c) incida il fatto che il primo e il secondo prestatore del servizio usino differenti sistemi
di decodificazione e dispositivi di accesso condizionati differenti.
3. Fini commerciali
Se il “possesso a fini commerciali” di cui all’art. 4, lett. a), della direttiva si riferisca solo al possesso finalizzato
al commercio (ad esempio, la vendita) di dispositivi illeciti, o si estenda al possesso di un dispositivo da parte di un utilizzatore
finale nel corso di un’attività di qualsiasi tipo.
B. Sull’interpretazione della direttiva 2001/29
4. Diritti di riproduzione
Nel caso in cui frammenti sequenziali di un film, di un’opera musicale o di una registrazione sonora (nella specie, composizioni
di audio e video digitali) vengano creati i) all’interno della memoria di un decodificatore o ii) nel caso di un film su uno
schermo televisivo, e l’intera opera venga riprodotta, qualora i frammenti sequenziali vengano considerati nel loro insieme
ma solo un numero limitato di frammenti sussista contemporaneamente in un dato momento:
a) se la questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte in tutto o in parte debba essere risolta in base
alle norme del diritto d’autore nazionale relative a cosa costituisca un’illecita riproduzione di un’opera tutelata dal diritto
d’autore, o se dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE.
b) qualora dipenda dall’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29/CE, se il giudice nazionale debba prendere in considerazione
tutti i frammenti di ciascuna opera nella sua totalità o solo il numero limitato di frammenti che esistono contemporaneamente.
In quest’ultimo caso, a quale test il giudice nazionale debba sottoporre la questione intesa ad accertare se le opere siano
state riprodotte parzialmente ai sensi di tale articolo.
c) se il diritto di riproduzione di cui al detto art. 2 si estenda alla creazione di immagini transitorie su uno schermo televisivo.
5. Rilievo economico proprio
a) Se si debba ritenere che copie transitorie di un’opera create all’interno di un decodificatore televisivo satellitare o su
uno schermo televisivo collegato al decodificatore, e il cui unico intento sia di consentire un uso dell’opera non altrimenti
limitato dalla legge, abbiano un “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29/CE per il
fatto che tali copie forniscano l’unica base dalla quale il titolare dei diritti possa derivare un compenso per l’uso dei
suoi diritti.
b) Se sulla soluzione della questione 5 a) incida il fatto che i) le copie transitorie abbiano un valore intrinseco; o ii) le
copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri materiali che altrimenti potrebbero
essere usati senza violare il diritto d’autore; o iii) il licenziatario esclusivo del titolare dei diritti in un altro Stato
membro abbia già ricevuto un compenso per l’uso dell’opera in tale Stato membro.
6. Comunicazione al pubblico, su filo o senza filo
a) Se un’opera tutelata dal diritto d’autore venga comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva
2001/29/CE, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio, un bar) e comunicata o
mostrata in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
b) Se sulla soluzione della questione 6 a) incida il fatto che:
i) il pubblico presente costituisca un nuovo pubblico non contemplato dall’emittente (in questo caso perché una scheda di decodificazione
nazionale che deve essere utilizzata in uno Stato membro viene utilizzata per un ascolto commerciale in un altro Stato membro);
ii) il pubblico non costituisca un pubblico pagante in base al diritto nazionale;
iii) il segnale televisivo venga ricevuto da un’antenna o da un ricevitore satellitare sul tetto dei locali dove si trova il televisore
o nelle loro adiacenze.
c) In caso di soluzione affermativa di uno dei quesiti b), quali elementi debbano essere presi in considerazione nel determinare
se vi sia una comunicazione dell’opera che ha avuto origine da un luogo in cui il pubblico non è presente.
C. Sull’interpretazione della direttiva 93/83
7. Strumenti di difesa ai sensi della direttiva 93/83
Se sia compatibile con la direttiva 93/83/CEE o con gli artt. 28 CE, 30 CE o 49 CE il fatto che la normativa nazionale in
materia di diritto d’autore preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione via satellite vengano
create all’interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, sussista una violazione del diritto d’autore
in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Se abbia un’incidenza il fatto che la trasmissione venga
decodificata mediante una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un servizio di trasmissione via
satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione satellitare venga autorizzata
solo perché sia usata in tale altro Stato membro.
D. Sull’interpretazione delle norme del Trattato relative alla libera circolazione delle merci e dei servizi enunciate agli
artt. 20 CE, 30 CE e 49 CE nel contesto della direttiva 98/84
8. Strumenti di difesa ai sensi degli artt. 28 CE e/o 49 CE
a) Nel caso in cui la soluzione della questione 1 sia nel senso che un dispositivo per l’accesso condizionato elaborato dal prestatore
del servizio o con il suo consenso divenga un “dispositivo illecito” ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE
allorché venga usato al di là dell’autorizzazione concessa dal prestatore del servizio a dare accesso ad un servizio protetto,
quale sia l’oggetto specifico del diritto con il riferimento alla sua funzione essenziale conferita dalla direttiva sull’accesso
condizionato.
b) Se gli artt. 28 CE o 49 CE si oppongano all’esecuzione di una disposizione del diritto nazionale in un primo Stato membro
che renda illecita l’importazione o la vendita di una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore di un
servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro subordinatamente alla condizione che la carta di decodificazione
satellitare venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
c) Se sulla soluzione di tale questione incida il fatto che la scheda di decodificazione satellitare sia autorizzata solo per
uso privato e nazionale in questo altro Stato membro ma venga utilizzata per fini commerciali nel primo Stato membro.
9. [OSCURATO:PERSONA] questione se la tutela dell’inno possa essere più ampia di quella prevista per la restante parte della trasmissione
Se gli artt. 28 CE e 30 CE o 49 CE ostino all’attuazione di una disposizione della normativa nazionale in materia di diritto
d’autore che renda illecito eseguire o rappresentare in pubblico un’opera musicale allorché tale opera sia inserita in un
servizio protetto cui sia consentito l’accesso – e che [l’opera] venga rappresentata in pubblico – mediante una scheda di
decodificazione satellitare allorché tale scheda sia stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro subordinatamente
alla condizione che la scheda di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro. Se
abbia una certa incidenza il fatto che l’opera musicale sia un elemento irrilevante del servizio complessivamente protetto
e il diritto nazionale d’autore non si opponga alla rappresentazione e all’esecuzione in pubblico degli altri elementi del
servizio.
E. Sull’interpretazione delle norme del Trattato relative alla concorrenza, dettate dall’art. 81 CE
10. Strumenti di difesa ai sensi dell’art. 81 CE
Allorché un fornitore di contenuti di un programma rilasci una serie di licenze esclusive ciascuna per il territorio di uno
o più [OSCURATO:PERSONA] membri in base alle quali l’emittente sia autorizzato a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito
di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e in ogni licenza sia contenuto un obbligo contrattuale in base
al quale l’emittente debba evitare che le sue schede di decodificazione satellitare, che consentono la ricezione dei programmi
oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare
il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale sia
incompatibile con il divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE.
In particolare:
a) se l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che debba ritenersi
che esso abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) in tal caso, se si debba anche dimostrare che l’obbligo contrattuale per poter ricadere nel divieto imposto dall’art. 81,
n. 1, CE impedisca, restringa o falsi considerevolmente il gioco della concorrenza».
C –
[OSCURATO:PERSONA] causa C‑429/08
42.
Tale domanda di pronuncia pregiudiziale si fonda su un procedimento penale a carico della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un
pub, la quale aveva mostrato partite della [OSCURATO:PERSONA] usando una scheda di decodificazione greca. [OSCURATO:PERSONA] promuoveva un procedimento nei suoi confronti e otteneva, in due gradi di giudizio, l’irrogazione di una sanzione
pecuniaria, costituendo tale scheda un dispositivo illecito ai sensi delle norme di trasposizione della direttiva 98/84. Avverso
tale condanna la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA].
43.
Nel detto procedimento la [OSCURATO:PERSONA] solleva le seguenti questioni:
«Sull’interpretazione della direttiva 98/84
1) Quali siano le circostanze in cui un dispositivo per l’accesso condizionato costituisca un “dispositivo illecito” ai sensi
dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84/CE.
2) In particolare, se un dispositivo per l’accesso condizionato costituisca un “dispositivo illecito” ove sia stato acquisito
in circostanze in cui:
i) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia
stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere
ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto ricevuto
in un altro Stato membro, e/o
ii) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia
stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le
limitazioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro,
e/o
iii) il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso e sia
stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non
per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel [OSCURATO:PERSONA]
per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.
3) In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l’art. 3, n. 2, di detta direttiva osti a che uno
Stato membro invochi una disposizione nazionale che impedisca l’uso di tali dispositivi per l’accesso condizionato nelle circostanze
di cui alla summenzionata questione 2).
4) In caso di risposta negativa a qualsiasi quesito della questione 2), se l’art. 3, n. 2), della direttiva medesima sia invalido:
a) in quanto discriminatorio e/o sproporzionato; e/o
b) in quanto in contrasto con i diritti alla libera circolazione sanciti dal Trattato
e/o
c) per qualsivoglia altra ragione.
5) In caso di risposta affermativa alla questione 2), se gli artt. 3, n. 1, e 4 della direttiva stessa siano invalidi, in quanto
impongono agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre restrizioni all’importazione di “dispositivi illeciti” da altri [OSCURATO:PERSONA] membri e ad altre
operazioni con dispositivi medesimi, anche nel caso in cui siffatti dispositivi possano essere legittimamente importati e/o
utilizzati per ricevere servizi di diffusione via satellite transfrontalieri in forza delle norme sulla libera circolazione
delle merci ai sensi degli artt. 28 CE e 30 CE e/o sulla libertà di fornire e ricevere servizi ai sensi dell’art. 49 CE.
Sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 28 CE, 30 CE e 49 CE
6) Se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all’applicazione di una disposizione nazionale quale [l’art. 297 della legge inglese
del 1988 in materia di diritto d’autore, modelli e brevetti – Copyright, Designs and [OSCURATO:PERSONA] 1988], che qualifichi come
reato la ricezione fraudolenta di un programma nell’ambito di un servizio di trasmissione fornito da un luogo situato nel
[OSCURATO:PERSONA] con l’intento di evitare il pagamento di qualsiasi diritto applicabile alla ricezione del programma, in una qualsiasi
delle seguenti circostanze:
i) qualora il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso
e sia stato originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per
accedere ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro e sia stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto
ricevuto in un altro Stato membro (in questo caso, il [OSCURATO:PERSONA]), e/o
ii) qualora il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso
e sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo nome e residenza falsi nel primo Stato membro, eludendo in tal
modo le limitazioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato
membro, e/o
iii) qualora il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato realizzato da un prestatore di servizi ovvero con il suo consenso
e sia stato originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato
e non per un uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato), ma sia stato utilizzato nel [OSCURATO:PERSONA] per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico.
7) Se l’applicazione della disposizione nazionale in questione possa essere in ogni caso esclusa per violazione del divieto di
discriminazione di cui all’art. 12 CE o in quanto la legislazione nazionale è applicabile ai programmi trasmessi nell’ambito
di un servizio di radiodiffusione fornito da una località nel [OSCURATO:PERSONA] ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato
membro.
Sull’interpretazione dell’art. 81 CE
8) Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno
o più [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alle quali l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito
di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale
l’emittente deve evitare che le sue schede di decodificazione satellitari, che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi
oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, quale criterio giuridico debba applicare
il giudice nazionale e quali circostanze debba prendere in considerazione nel decidere se la restrizione contrattuale violi
il divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE.
In particolare:
a) se l’art. 81, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si applichi a tale obbligo per il solo motivo che debba ritenersi
che esso abbia per oggetto impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,
b) in caso affermativo, se debba essere altresì dimostrato che l’obbligo contrattuale impedisca, restringa o falsi sensibilmente
il gioco della concorrenza per poter rientrare nel divieto imposto dall’art. 81, n. 1, CE».
44.
La FAPL, la QC [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord, la Repubblica francese, l’autorità di vigilanza AELS, il [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio europeo e la [OSCURATO:PERSONA]
europea hanno presentato osservazioni scritte. All’udienza, dette parti, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], hanno presentato osservazioni
orali, unitamente alla Repubblica ceca, al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e alla Repubblica italiana.
IV –
Analisi giuridica
45.
Le fattispecie di cui alle cause principali traggono origine dalla prassi di restringere territorialmente l’accesso a trasmissioni
sportive codificate trasmesse via satellite in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Le domande di pronuncia pregiudiziale affrontano il problema
se ciò sia compatibile con il mercato interno da molti punti di vista differenti che portano ad un elevato numero di questioni
diverse.
46.
In limine va osservato che il diritto dell’Unione rispetta le caratteristiche specifiche dello sport ma lo sport non è sottratto
all’applicazione del diritto dell’Unione (
12
). In particolare, la circostanza che un’attività economica sia attinente allo sport non osta all’applicazione delle regole
dei Trattati (
13
).
47.
Pur ritenendo che la soluzione della fattispecie di cui alle cause principali – per quanto attiene all’utilizzazione di schede
di decodificazione greche – si fondi, in sostanza, sull’applicazione della libera prestazione dei servizi e che, per il resto,
sia di accresciuto interesse anzitutto la questione della comunicazione al pubblico (art. 3 della direttiva 2001/29), articolerò
le mie conclusioni secondo l’ordine delle questioni esposto nella causa C‑403/08. Esaminerò quindi dapprima la direttiva 98/84,
sulla tutela dei dispositivi per l’accesso ai servizi ad accesso condizionato (sub A), quindi la direttiva 2001/29, sul diritto
d’autore nella società dell’informazione (sub B), la direttiva 93/83, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto
d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (sub C), solo successivamente
l’applicazione delle libertà fondamentali (sub D) e, infine, il diritto della concorrenza (sub E).
A –
[OSCURATO:PERSONA] direttiva 98/84
48.
La direttiva 98/84 disciplina la tutela dei dispositivi per l’accesso a servizi ad accesso condizionato, nonché la libera
circolazione di siffatti dispositivi nel mercato interno. Le parti ne fanno discendere due premesse, tra loro divergenti,
che sono alla base delle questioni relative alla detta direttiva.
49.
Secondo l’art. 4 della direttiva 98/84, la fabbricazione, l’importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio o il possesso
a fini commerciali di dispositivi illeciti devono essere vietati e sanzionati in modo proporzionato. La FAPL ritiene che una
scheda di decodificazione venduta legalmente in uno Stato membro diverrebbe un dispositivo illecito qualora venisse usata
in un altro Stato membro contro la volontà dell’impresa che trasmette il servizio protetto. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece,
che un siffatto uso di una scheda di decodificazione regolarmente commercializzata non potrebbe trasformarla in un dispositivo
illecito. Tale utilizzazione sarebbe piuttosto lecita secondo la direttiva, in quanto l’art. 3, n. 2, vieterebbe ogni limitazione
del commercio di schede legali.
50.
Propongo alla Corte di non soffermarsi a lungo su tale questione, in quanto entrambe le premesse appaiono evidentemente erronee.
51.
A termini dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, si intende per «dispositivo illecito», apparecchiature o programmi
per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile
senza l’autorizzazione del prestatore del servizio.
52.
Ad avviso della FAPL è sufficiente che le schede di decodificazione vengano utilizzate nel [OSCURATO:PERSONA] al fine di ricevere
le trasmissioni effettuate da parte dell’emittente greca, sebbene esse non possano essere ivi ricevute conformemente alla
volontà del titolare dei diritti.
53.
Il tenore letterale dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84 non mira, tuttavia, ad impedire l’
utilizzazione
di un dispositivo di accesso contro la volontà del prestatore del servizio. Esso prevede un’
apparecchiatura
concepita o adattata al fine di rendere possibile l’accesso senza l’autorizzazione del prestatore del servizio. Questa definizione
include, dunque, le apparecchiature fabbricate o modificate a tale scopo.
54.
La scheda di decodificazione è invece concepita proprio per rendere possibile l’accesso con l’autorizzazione del prestatore
del servizio. Proprio a tal fine la scheda viene immessa sul mercato da parte dell’emittente greca, prestatore del servizio,
e, con la distribuzione nel [OSCURATO:PERSONA], la scheda non subisce alcuna modifica di adattamento.
55.
Solo tale logica interpretazione appare compatibile con l’obiettivo prioritario della direttiva 98/84 la quale, in base al
secondo e terzo ‘considerando’, mira a promuovere la prestazione transfrontaliera di servizi. Alla luce di tale finalità
sarebbe difficilmente compatibile che la semplice vendita transfrontaliera di dispositivi per l’accesso condizionato potesse
essere sufficiente per dichiararli illeciti.
56.
Inoltre, il principio della certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, il quale esige,
segnatamente, che la normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti
ed obblighi e regolarsi di conseguenza (
14
). Quando siano previste norme penali si deve altresì rispettare il principio della legalità dei reati e delle pene (nullum
crimen, nulla poena sine lege), il quale implica che le disposizioni comunitarie definiscano chiaramente i reati e le pene
che li reprimono (
15
). Se il legislatore dell’Unione avesse inteso proteggere effettivamente la ripartizione geografica dei mercati televisivi
e scansionare la mera elusione di tale ripartizione realizzata attraverso la vendita di schede di decodificazione legali nello
Stato di origine negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, avrebbe dovuto conseguentemente esprimersi in maniera molto più chiara.
57.
La prima questione posta nella causa C‑403/08 e le prime due questioni sollevate nella causa C‑429/08 devono essere risolte
nel senso che, ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, il concepire o l’adattare consista nella fabbricazione
o nella modifica di un’apparecchiatura, al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile
senza l’autorizzazione del prestatore del servizio. In tal modo, un dispositivo per l’accesso condizionato, fabbricato dal
prestatore del servizio ovvero con il suo consenso e venduto con un’autorizzazione ristretta in modo che il dispositivo possa
essere utilizzato solo per accedere, a determinare condizioni, al servizio protetto, non diventa un «dispositivo illecito»
ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, qualora venga impiegato per consentire l’accesso al detto servizio
protetto in un luogo, con modalità ovvero da parte di una persona non contemplati nell’autorizzazione del prestatore del servizio.
58.
Non ne consegue, tuttavia, che la terza questione della causa C‑429/08 sia da risolvere nel senso che l’art. 3, n. 2, della
direttiva 98/84 vieti ogni limitazione del commercio di schede di decodificazione legali.
59.
L’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 98/84 vieta, in effetti, di limitare la prestazione di servizi protetti o di servizi
connessi aventi origine in un altro Stato membro, la lett. b) vieta le limitazioni della libera circolazione dei dispositivi
per l’accesso condizionato. Tali divieti di restrizione vengono peraltro precisati: inammissibili sono solo le limitazioni
per motivi riguardanti il settore coordinato dalla presente direttiva. In base alla definizione di cui all’art. 2, lett. f),
si intende per tale settore quello disciplinato da qualunque disposizione concernente le attività illecite di cui all’art. 4,
vale a dire gli svariati divieti concernenti i dispositivi illeciti. A norma dell’art. 3, n. 2, non sono pertanto escluse
limitazioni per motivi diversi.
60.
La violazione di accordi contrattuali sull’accessibilità di programmi in determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, l’acquisto di dispositivi
di accesso effettuato fornendo nomi e/o indirizzi falsi ovvero l’utilizzazione a fini commerciali di schede di decodificazione
destinate ad uso privato o domestico non costituiscono misure contro i dispositivi illeciti e non rientrano, pertanto, nel
settore coordinato dalla direttiva 98/84.
61.
La terza questione della causa C‑429/08 deve essere quindi risolta nel senso che l’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non
impedisce ad uno Stato membro l’applicazione di una disposizione nazionale che vieti l’uso di un dispositivo per l’accesso
condizionato in violazione di accordi contrattuali sull’accessibilità di programmi in determinati [OSCURATO:PERSONA] membri e con acquisto
effettuato fornendo nomi e/o indirizzi falsi ovvero l’uso a fini commerciali di un dispositivo per l’accesso destinato ad
uso privato o domestico.
62.
Poiché la quarta questione della causa C‑429/08 relativa alla validità dell’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 si fonda,
alla luce della motivazione contenuta nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sull’assunto che tale disposizione osti ad
eventuali limitazioni per i motivi indicati, non occorre procedere alla sua soluzione. È altresì superflua una soluzione delle
questioni seconda, terza e ottava, lett. a), della causa C‑403/08, nonché della quinta questione della causa C‑429/08.
B –
[OSCURATO:PERSONA] direttiva 2001/29
1. Sul diritto alla riproduzione
63.
Con le questioni quarta e quinta della causa C‑403/08 la [OSCURATO:PERSONA] chiede se la comunicazione digitale di trasmissioni pregiudichi
inevitabilmente il diritto degli autori sulla riproduzione delle loro opere. Per motivi tecnici la comunicazione di programmi
digitali presuppone, infatti, che brevi frammenti della trasmissione vengano caricati nella memoria di cache dell’apparecchio
di riproduzione. Secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale, conformemente allo standard applicabile, vengono memorizzate
nella cache del ricevitore in ciascun momento quattro immagini del flusso video e la parte corrispondente della traccia sonora.
64.
Ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29, diversi soggetti – tra cui gli autori, per quanto riguarda le loro opere, e
gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni – devono avere il diritto
esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma,
in tutto o in parte.
a) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. a), nella causa C‑403/08 – diritto nazionale o diritto dell’Unione
65.
Il giudice del rinvio solleva, anzitutto, la questione se la qualificazione della memorizzazione nella cache come riproduzione
costituisca una questione di diritto nazionale o risulti esclusivamente dalla direttiva 2001/29. Il detto giudice dubita,
infatti, che sussista una riproduzione ai sensi del diritto nazionale.
66.
La Corte ha tuttavia già avuto modo di affermare che la nozione di «riproduzione in parte» costituisce una nozione di diritto
dell’Unione da interpretare in maniera uniforme (
16
).
67.
Di conseguenza, la questione se le opere siano state riprodotte nel loro insieme o in parte deve essere risolta alla luce
dell’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29.
b) Sull’applicazione del diritto di riproduzione alle trasmissioni in diretta
68.
Prima di risolvere le questioni relative alla riproduzione, occorre chiarire se il diritto di riproduzione sia in generale
applicabile alle trasmissioni in diretta.
69.
L’art. 2, lett. e), della direttiva 2001/29 prevede, per gli organismi di diffusione radiotelevisiva, il diritto alla riproduzione
delle fissazioni delle loro trasmissioni. Il corrispondente diritto dei produttori di pellicole riguarda, ai sensi dell’art. 2,
lett. d), l’originale e le copie delle loro pellicole.
70.
La QC [OSCURATO:PERSONA] e a. dubitano che esistano, in una trasmissione in diretta, una fissazione, un originale ovvero una copia da
riprodurre. Tale tesi si fonda presumibilmente sulla circostanza che il processo di produzione illustrato nella domanda di
pronuncia pregiudiziale non prevede alcuna fissazione permanente della trasmissione a partire dalla quale venga trasmesso
il video.
71.
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea invece persuasivamente che anche una trasmissione in diretta si basa, in pratica, su una prima fissazione
ovvero sulla registrazione dell’originale a partire dalla quale le immagini vengono nuovamente trasmesse. Tale fissazione
si verifica quantomeno nelle memorie di cache nelle quali vengono assemblate le diverse prospettive della videocamera per
la produzione dell’emissione quindi trasmessa.
72.
La tesi della QC [OSCURATO:PERSONA] e a. determinerebbe uno svantaggio eccessivo per le trasmissioni in diretta rispetto alla trasmissione
di opere già fissate. Una siffatta limitazione del diritto di riproduzione sarebbe altresì semplice da eludere poiché gli
organismi di radiodiffusione, senza incorrere in particolari problemi, potrebbero inserire nel processo di produzione una
prima fissazione permanente del segnale.
73.
Il diritto di riproduzione risulta pertanto applicabile anche ad una trasmissione in diretta.
c) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. b), nella causa C‑403/08 – riproduzione nella memoria di cache del destinatario
74.
[OSCURATO:PERSONA] chiede anzitutto, con riguardo all’art. 2 della direttiva 2001/29, se debba prendere in considerazione i frammenti
della trasmissione di volta in volta esistenti ovvero il loro insieme.
75.
L’art. 2 della direttiva 2001/29 prevede un diritto di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea
o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte.
76.
A favore della rilevanza di tutti i frammenti brevemente memorizzati depone il fatto che essi vengono riprodotti esclusivamente
per rendere possibile una comunicazione ininterrotta dell’intera trasmissione. Tuttavia sono presenti nella memoria di cache,
in base allo standard, in ciascun momento, solo quattro immagini e una traccia sonora molto breve corrispondente alle dette
immagini. Pertanto, non si può ritenere che venga realizzata una riproduzione completa della trasmissione. Ma anche tali frammenti
molto limitati costituiscono una riproduzione parziale di una trasmissione.
77.
La QC [OSCURATO:PERSONA] e a. sostengono che le immagini e i frammenti della traccia sonora non possano essere considerati come una riproduzione
della trasmissione. Per aversi riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29 occorrerebbe piuttosto che
venisse riprodotta una parte sostanziale dell’opera. Questa argomentazione si fonda sulla nozione di riproduzione elaborata
nel diritto interno e sulla sua interpretazione.
78.
Medio tempore la Corte ha però già avuto modo di interpretare la nozione di riproduzione di cui all’art. 2, lett. a), della
direttiva 2001/29 in riferimento ad un articolo di giornale, affermando che il diritto d’autore comprende tutte quelle parti
dell’opera che costituiscono espressione della creazione intellettuale del suo autore (
17
). Ha invece escluso dalla tutela le singole parole, in quanto la creazione intellettuale risulta solo dalla scelta, dalla
disposizione e dalla combinazione di esse (
18
). Questa giurisprudenza può essere trasposta al caso di specie.
79.
Differentemente da parole qualsiasi, le immagini e i frammenti della traccia sonora brevemente memorizzati nella cache presentano,
nel caso di specie, natura individuale. Ogni immagine deriva da una specifica selezione da parte dell’operatore video ovvero
del regista e può essere evidentemente riferita alla rispettiva trasmissione. Sebbene possa non sussistere un particolare
interesse per gran parte di tali immagini, queste costituiscono tuttavia parte della creazione intellettuale in cui consiste
l’emissione trasmessa.
80.
Può essere invece paragonata alle singole parole, in tale processo, l’informazione isolata circa il colore dei singoli pixel.
Dall’assemblaggio delle dette informazioni scaturiscono le immagini che hanno il carattere di una vera e propria creazione
intellettuale.
81.
Sussistono, pertanto, atti di riproduzione nel caso in cui frammenti di composizioni di audio e video digitali vengano creati
all’interno della memoria del decodificatore, in quanto tali frammenti costituiscono parte dell’opera dell’ingegno propria
dell’autore.
d) [OSCURATO:PERSONA] quarta questione, lett. c), nella causa C‑403/08 – riproduzione tramite rappresentazione sullo schermo
82.
Il giudice del rinvio chiede, infine, se anche la rappresentazione di una trasmissione sullo schermo costituisca una riproduzione.
83.
Sebbene una simile questione a prima vista susciti sorpresa, la QC [OSCURATO:PERSONA], la FAPL e la [OSCURATO:PERSONA] concordano giustamente
sul fatto che tale rappresentazione costituisce effettivamente una riproduzione.
84.
In linea di principio, ciò risulta dagli stessi argomenti sui quali si fonda la presunzione della sussistenza di una riproduzione
nel caso della memorizzazione nella cache di immagini e frammenti della traccia sonora. Sullo schermo viene rappresentata
di volta in volta per un periodo ancora più breve un’immagine della trasmissione, mentre viene riprodotta la corrispondente
parte della traccia sonora.
85.
In tal senso anche la rappresentazione di una trasmissione sullo schermo televisivo costituisce una riproduzione.
2. [OSCURATO:PERSONA] quinta questione nella causa C‑403/08 – limitazione del diritto alla riproduzione
86.
La quinta questione nella causa C‑403/08 è intesa ad accertare se le riproduzioni individuate nella soluzione della quarta
questione siano escluse dal diritto dell’autore sulla riproduzione in forza dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.
87.
L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 esclude dal diritto di riproduzione taluni processi determinati da una funzione tecnica.
Tale eccezione richiede tre condizioni cumulative, nel senso che il mancato rispetto di una sola di esse implica che l’atto
di riproduzione ricade sotto il diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della direttiva (
19
).
88.
In primo luogo, si deve trattare di atti di riproduzione temporanea, transitori o accessori, i quali formano parte integrante
ed essenziale di un procedimento tecnologico. Un atto può essere qualificato come «transitorio», nel senso di cui all’art. 5,
n. 1, della direttiva 2001/29, esclusivamente qualora la sua durata sia limitata a quanto necessario per il buon funzionamento
del procedimento tecnico in questione, restando inteso che tale procedimento deve essere automatizzato in modo tale da sopprimere
tale atto in maniera automatica, senza intervento umano, nel momento in cui è esaurita la sua funzione tesa a consentire la
realizzazione di un siffatto procedimento (
20
). Ciò è quanto si verifica nel caso di specie. Le riproduzioni effettuate all’interno della memoria e sullo schermo sono transitorie
e temporanee. Esse formano altresì parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, che consente la comunicazione
di una trasmissione.
89.
In secondo luogo, l’unico scopo dell’atto deve consistere in una trasmissione in rete tra terzi tramite un mediatore ovvero
un utilizzo legittimo. Come già esposto dal giudice del rinvio, la legittimità ovvero la sua mancanza non può, al riguardo,
dipendere dalla questione se il titolare del diritto abbia consentito alle riproduzioni come tali. Infatti, per una riproduzione
autorizzata dal titolare del diritto non dovrebbe essere necessario prevedere alcuna eccezione. Decisiva su questo aspetto
è, pertanto, la soluzione delle restanti questioni, segnatamente se le libertà fondamentali e/o la direttiva 93/83 conferiscano
un diritto alla ricezione della trasmissione [nel prosieguo sub C) e D)], nonché se rilevi nella specie, il diritto alla comunicazione
al pubblico [in prosieguo, sub 3)].
90.
In terzo luogo, gli atti di riproduzione possono non avere alcuna rilevanza economica propria. Se le riproduzioni specificate
nella quarta questione possiedano una siffatta rilevanza è oggetto della quinta questione nella causa C‑403/08.
91.
L’eccezione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 deve essere interpretata restrittivamente, in quanto costituisce
una deroga al principio generale sancito dall’art. 2 (
21
). Ciò vale a maggior ragione alla luce dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, secondo cui tutte le esenzioni contenute
dal medesimo art. 5 possano essere applicate esclusivamente in determinati casi speciali in cui non risulti pregiudicato lo
sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali protetti e che non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi
interessi del titolare (
22
).
92.
Tutti i requisiti previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 mirano a consentire gli atti di riproduzione che costituiscono
il presupposto del vero e proprio sfruttamento. Ciò è stato illustrato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella relazione esplicativa della
proposta di direttiva con l’esempio della trasmissione di un video su richiesta da una banca dati situata in [OSCURATO:PERSONA] ad un
computer domestico situato in [OSCURATO:PERSONA], la quale richiederebbe almeno cento atti di stoccaggio provvisorio (
23
).
93.
Atti di riproduzione di tal genere non hanno, in via di principio, alcun valore proprio al di là della rilevanza economica
dello sfruttamento. Essi presentano, eventualmente, una rilevanza economica corrispondente allo sfruttamento, poiché qualora,
ad esempio, un atto di riproduzione finalizzato della trasmissione venga meno, alla fine della sequenza di trasmissione non
risulta possibile neanche lo sfruttamento. Tale rilevanza economica è dunque del tutto dipendente dal previsto sfruttamento
cosicché non può dirsi
propria
.
94.
Di conseguenza, le riproduzioni create all’interno della memoria del decodificatore non possiedono alcuna rilevanza economica
propria.
95.
La riproduzione effettuata sullo schermo presenta, invece, certamente una rilevanza economica propria. Essa costituisce infatti
l’oggetto dello sfruttamento della trasmissione. Lo sfruttamento dei diritti su una trasmissione si collega, in effetti, dal
punto di vista del diritto d’autore, al diritto di radiodiffusione, in quanto gli autori conservano il diritto di opporsi
alla trasmissione. La rilevanza economica di una trasmissione dipende peraltro, di norma, dalla sua ricezione. Ciò è ovviamente
evidente per le trasmissioni in abbonamento di cui al caso di specie, ma vale altresì per le trasmissioni finanziate dalla
pubblicità. Le stesse emittenti di diritto pubblico finanziate da canoni o tramite fondi statali devono giustificare in concreto
il loro finanziamento quantomeno anche mediante adeguati indici di ascolto.
96.
Le copie transitorie di un’opera, create su uno schermo televisivo collegato ad un decodificatore, presentano pertanto una
rilevanza economica propria.
97.
Il giudice del rinvio chiede in dettaglio, con la quinta questione, sub b), se incida il fatto che i) le copie transitorie
abbiano un valore intrinseco; ii) le copie transitorie comprendano una piccola parte di una raccolta di opere e/o di altri
materiali che altrimenti potrebbero essere utilizzati senza violare il diritto d’autore; ovvero iii) il concessionario esclusivo
del titolare dei diritti in un altro Stato membro abbia già percepito un compenso per l’uso dell’opera in tale Stato membro.
98.
Il punto i) è stato già risolto: le copie transitorie realizzate nella memoria di cache non hanno alcun valore intrinseco,
a differenza di quelle effettuate su uno schermo televisivo.
99.
Il punto ii) riguarda la possibilità di limitare la protezione solo ad alcune parti della trasmissione. Tale tesi appare plausibile
con riguardo alla comunicazione al pubblico (
24
), ma è invece discutibile rispetto al diritto di riproduzione oggetto della presente analisi (
25
). Se il giudice del rinvio dovesse pervenire ugualmente alla conclusione che sono protette solo alcune parti della trasmissione,
ciò sarebbe irrilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. Verrebbero piuttosto in considerazione
le norme interne di trasposizione dell’art. 5, n. 3, lett. i), della direttiva 2001/29. In base a quest’ultimo, gli [OSCURATO:PERSONA]
membri possono disporre eccezioni o limitazioni del diritto di riproduzione in caso di inclusione occasionale di opere o materiali
protetti di altro tipo in altri materiali.
100.
Il punto iii) mette in luce, infine, l’elemento decisivo di entrambe le domande di pronuncia pregiudiziale, segnatamente il
compenso per l’uso dell’opera in un altro Stato membro. Poiché la rilevanza economica propria della riproduzione di un’emissione
su uno schermo coincide con l’interesse alla ricezione di tale emissione, si pone la questione se il compenso prestato per
la ricezione dell’emissione in uno Stato membro attribuisca il diritto di riceverla in un altro Stato membro. Questo è l’oggetto
delle seguenti questioni relative alla direttiva 93/83 [in prosieguo sub C)] ed alle libertà fondamentali [in prosieguo sub
D)]. L’applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 resta tuttavia impregiudicata.
101.
In sintesi, sulla quinta questione nella causa C‑403/08, va tenuto fermo che le copie transitorie di un’opera, create su uno
schermo televisivo collegato ad un decodificatore, possiedono una rilevanza economica propria ai sensi dell’art. 5, n. 1,
della direttiva 2001/29, laddove le copie create all’interno della memoria del decodificatore, invece, non ne possiedono alcuna.
3. Sull’ulteriore comunicazione al pubblico
102.
Con la sesta questione nella causa C‑403/08 si chiede di precisare se il fatto di mostrare in locali pubblici le partite di
calcio trasmesse in diretta violi il diritto esclusivo alla comunicazione al pubblico di opere protette ai sensi dell’art. 3
della direttiva 2001/29.
a) [OSCURATO:PERSONA] ricevibilità della questione
103.
Si potrebbe dubitare della pertinenza e, quindi, della ricevibilità di tale questione. Infatti, secondo il giudice del rinvio,
l’art. 72 del Copyright, Designs and [OSCURATO:PERSONA] consente, in via di principio, di mostrare in pubblico il programma televisivo
qualora chi vi provveda non riceva alcun compenso. Quand’anche la presentazione del programma dovesse risultare incompatibile
con l’art. 3 della direttiva 2001/29, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può essere
invocata, in quanto tale, nei confronti del medesimo (
26
).
104.
Secondo consolidata giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali, spetta
esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia
pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull’interpretazione del diritto comunitario la Corte,
in via di principio, è tenuta a statuire
(
27
) e si applica quindi una presunzione di rilevanza (
28
) a favore delle questioni sottoposte alla Corte da parte dei giudici nazionali. Essa può essere esclusa, però, in casi eccezionali,
qualora risulti manifestamente che la sollecitata interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione considerate in
tali questioni abbia natura ipotetica (
29
). In tal caso la questione sarebbe irricevibile.
105.
Se è pur vero che, nella specie, sembri sussistere, dal punto di vista nazionale, un ampio diritto di mostrare in pubblico
gratuitamente il programma televisivo, tale diritto non comprende peraltro tutti gli elementi del programma. Ne restano escluse,
in particolare, le opere musicali. Non si può escludere, inoltre, che un’interpretazione di tale normativa in senso conforme
all’art. 3 della direttiva 2001/29 consenta un’ulteriore compressione di tale diritto.
106.
La questione non è dunque manifestamente irrilevante ai fini della definizione della controversia ed è pertanto ricevibile.
b) [OSCURATO:PERSONA] questione
107.
Occorre quindi esaminare se sussista una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29 nel caso in
cui una partita di calcio trasmessa in diretta venga mostrata in un locale pubblico. Occorre, anzitutto, circoscrivere il
novero delle opere protette e verificare quindi l’applicabilità dell’art. 3, n. 1.
i) Sulle opere protette
108.
L’art. 3 della direttiva 2001/29 prevede l’introduzione di diritti esclusivi volti ad autorizzare o vietare determinati atti
sulle opere. Il n. 1 concerne i diritti degli autori, il n. 2 i diritti di determinati altri soggetti, in particolare dei
produttori di pellicole [lett. c)] e degli organismi di diffusione radiotelevisiva [lett. d)].
109.
I due paragrafi non contemplano i medesimi diritti. Il n. 1 conferisce il diritto di comunicazione al pubblico, su filo o
senza filo, delle loro opere,
compresa
la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Il diritto di cui al n. 2 si applica
solo
per tale ultima forma di accesso, vale a dire quando ciascuno possa avere accesso alle opere contemplate dal luogo e nel momento
scelti individualmente.
110.
Si può dedurre dalla relazione esplicativa alla proposta di direttiva 2001/29 che la locuzione «messa a disposizione del pubblico
(...) in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente» è volta ad includere
la trasmissione a richiesta, non rilevante nel caso di specie (
30
). Le trasmissioni non interattive, vale a dire la tradizionale ricezione del programma televisivo, non dovrebbero rientrare
nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 2. Per queste continuerebbero ad essere applicabili le norme esistenti, ossia
l’art. 8 della direttiva 2006/115 e l’art. 4 della direttiva 93/83 (
31
).
111.
Ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2006/115, gli organismi di radiodiffusione hanno il diritto esclusivo di autorizzare
o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione
avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. Nei casi oggetto dei procedimenti a
quo non era richiesto però alcun diritto d’ingresso.
112.
Non risulta l’esistenza di una normativa specifica relativa alla comunicazione non interattiva di film. Nella misura in cui
la trasmissione di una partita di calcio dovesse essere considerata un film, rileverebbe tutt’al più la normativa nazionale
concernente il diritto di comunicazione al pubblico.
113.
Allo stato attuale del diritto dell’Unione non sussiste quindi alcun pieno diritto di tutela relativo alla comunicazione al
pubblico di un’emissione senza diritto d’ingresso. L’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 conferisce piuttosto solo diritti
relativi ad opere protette sul piano del diritto d’autore, comunicate tramite l’emissione. Nel caso in esame, ad esempio,
si potrebbe pensare all’inno della [OSCURATO:PERSONA], trasmesso con l’emissione, ma anche a diverse altre opere menzionate nella
domanda di pronuncia pregiudiziale.
114.
La protezione di tali opere, in base all’art. 12, n. 2, della direttiva 2001/29, ma anche all’art. 14 della direttiva 2006/115,
non risulta peraltro compromessa dalla protezione dei diritti connessi al diritto d’autore prevista nelle rispettive direttive.
Il giudice del rinvio dovrà tuttavia accertare se tali opere rientrino eventualmente nell’ambito di applicazione delle misure
nazionali adottate ai fini della trasposizione dell’art. 5, n. 3, lett. i), della direttiva 2001/29, in base al quale gli
[OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre eccezioni o limitazioni del diritto di comunicazione al pubblico in caso di inclusione occasionale
di opere o materiali di altro tipo in altri materiali.
115.
Conseguentemente, l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 è rilevante solo nel senso che, con le partite di calcio mostrate
nei locali pubblici, vengono comunicate opere per le quali la normativa del [OSCURATO:PERSONA] non dispone alcuna deroga all’applicazione
delle norme che hanno recepito l’art. 3, n. 1.
ii) Sull’applicabilità dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29
116.
Per quanto riguarda le opere rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, occorre verificare
se la trasmissione in un locale pubblico costituisca una «comunicazione al pubblico, su filo o senza filo».
117.
Già la trasmissione via satellite costituisce, in linea di principio, una comunicazione al pubblico di opere protette. Si
deve peraltro ritenere che i rispettivi titolari dei diritti abbiano prestato il loro consenso. È dubbio, peraltro, se la
rappresentazione della trasmissione in un locale pubblico, invece che per un uso domestico o privato, costituisca un’
ulteriore
trasmissione al pubblico, che esiga un ulteriore – nel caso di specie mancante – consenso dei titolari del diritto.
118.
La Corte, in casi che risultano analoghi, vale a dire nella trasmissione di emissioni televisive all’interno di un albergo (
32
) ha già riconosciuto la sussistenza di un’ulteriore comunicazione al pubblico. È plausibile, in linea di principio considerare
i clienti di un locale pubblico analogamente ai clienti di un albergo come un numero indeterminato di telespettatori potenziali
che costituisce un pubblico nuovo rispetto ai destinatari privati (
33
). La Corte ha sottolineato, inoltre, che la comunicazione al pubblico, nel caso degli alberghi, ha carattere lucrativo (
34
). Anche i gestori dei locali pubblici perseguono sicuramente tali scopi quando mostrano le trasmissioni di partite di calcio.
Gli autori hanno quindi interesse a partecipare agli utili derivanti dall’utilizzo commerciale delle loro opere.
119.
La prassi della commercializzazione delle schede di decodificazione segue tale logica in quanto gli organismi di diffusione
radiotelevisiva esigono dai locali pubblici un corrispettivo più alto per l’utilizzo delle schede di decodificazione, mentre
consentono ai clienti privati un esclusivo uso domestico o privato.
120.
Nondimeno occorre accertare se possa ritenersi effettivamente sussistente una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3,
n. 1, della direttiva 2001/29. A favore di tale tesi depone un’interpretazione fondata sul diritto internazionale. Dal ventitreesimo
‘considerando’ emerge, però, alla luce dei lavori preparatori dell’art. 3, n. 1, che il legislatore dell’Unione non ha espressamente
inteso creare alcun diritto degli autori in riferimento alla rappresentazione gratuita in pubblico di una trasmissione televisiva.
[OSCURATO:PERSONA] di Berna
121.
Elementi utili per la definizione della comunicazione al pubblico possono essere ricavati, in linea di massima, dall’art. 11 bis,
n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Berna. Tale disposizione, sub i)‑iii), conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare
tre diverse forme di comunicazione al pubblico delle loro opere:
i) la radiodiffusione delle loro opere o la comunicazione al pubblico di esse mediante qualsiasi altro mezzo atto a diffondere
senza filo segni, suoni od immagini;
ii) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente
diverso da quello originario;
iii) la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini,
dell’opera radiodiffusa.
122.
In base alla guida dell’[OSCURATO:PERSONA] (
35
) – documento interpretativo elaborato dall’[OSCURATO:PERSONA] il quale, senza avere forza giuridica vincolante, contribuisce tuttavia all’interpretazione
della detta convenzione – è applicabile l’art. 11 bis, n. 1, punto iii): la comunicazione al pubblico, mediante altoparlante
o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini, dell’opera radiodiffusa. Tale disposizione
dovrebbe appunto comprendere la rappresentazione del programma radiotelevisivo in ambiti in cui le persone si incontrano:
caffè, ristoranti, alberghi, centri commerciali, treni o aerei (
36
).
123.
La comunicazione al pubblico consisterebbe, in quest’ottica, nel fatto che la trasmissione comprendente le opere protette
venga mostrata sullo schermo al pubblico presente.
124.
È pur vero che l’Unione non è parte della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, ma si è invero obbligata, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri, tramite
l’art. 9, n. 1, dell’Accordo TRIPs e l’art. 1, n. 4, del trattato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore, ad osservare gli artt. 1-21
della [OSCURATO:PERSONA] di Berna ovvero di conformarsi alle dette disposizioni. Pertanto, la trasposizione nel diritto dell’Unione
l’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna risponderebbe agli obblighi giuridici internazionali dell’Unione.
125.
Inoltre, l’art. 14, n. 3, dell’Accordo TRIPs prevede espressamente per gli organismi di radiodiffusione il diritto di vietare
la comunicazione al pubblico di loro emissioni televisive effettuata senza il loro consenso. [OSCURATO:PERSONA] che non prevedono per
gli organismi di radiodiffusione diritti del genere, devono quantomeno assicurare ai titolari del diritto d’autore sull’oggetto
delle emissioni radiofoniche la possibilità di impedire la comunicazione, fatta salva la [OSCURATO:PERSONA] di Berna.
126.
Alla luce delle suesposte considerazioni, nei casi in esame dovrebbe ritenersi l’esistenza di una comunicazione al pubblico.
[OSCURATO:PERSONA] volontà del legislatore dell’Unione
127.
Sebbene la proposta di direttiva 2001/29 della [OSCURATO:PERSONA] mirasse a trasporre nel diritto dell’Unione anche l’art. 11 bis,
n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] si sono discostati su quest’aspetto. Essi non hanno
inteso, piuttosto, creare diritti degli autori sulla rappresentazione gratuita in pubblico di opere costituenti parte di un’emissione
televisiva.
128.
Se è pur vero che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 non è espressamente destinato a trasporre l’art. 11 bis della [OSCURATO:PERSONA]
di Berna, dalla relazione esplicativa alla proposta di direttiva della [OSCURATO:PERSONA] emerge peraltro che l’art. 8 del trattato
dell’[OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore, formulato in modo sostanzialmente identico all’art. 3 della direttiva, doveva essere trasposto (
37
). L’art. 8 non tratta espressamente la comunicazione al pubblico attraverso la rappresentazione in pubblico. Proprio perché
il detto trattato esige il rispetto dell’art. 11 bis della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, sarebbe peraltro ragionevole intendere la
nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8 del trattato dell’[OSCURATO:PERSONA] sul diritto d’autore e, quindi, di cui all’art 3
della direttiva 2001/29 nel medesimo senso di quella contemplata nell’art. 11 bis della [OSCURATO:PERSONA] di Berna.
129.
Dalla relazione esplicativa alla proposta della [OSCURATO:PERSONA] di direttiva risulta, pertanto, che l’art. 3, n. 1, della direttiva
2001/29 dovrebbe comprendere
tutte
le forme di comunicazione al pubblico (
38
). In tal senso sarebbero incluse le tre forme di comunicazione al pubblico di cui all’art. 11 bis della [OSCURATO:PERSONA] di Berna.
130.
[OSCURATO:PERSONA] e la QC [OSCURATO:PERSONA] sostengono tuttavia che l’art. 3 della direttiva 2001/29
non
costituirebbe attuazione dell’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna. A tal riguardo si richiamano, correttamente,
alle discussioni sulla proposta della [OSCURATO:PERSONA] che hanno portato alla formulazione del ventitreesimo ‘considerando’.
131.
[OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto in prima lettura che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 non comprendesse «la rappresentazione
o esecuzione dirette» (
39
). [OSCURATO:PERSONA] modificava conformemente la propria proposta (
40
). Mentre il Consiglio non si adeguava alla proposta modificata della [OSCURATO:PERSONA], alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri hanno previsto, invece,
la limitazione contenuta nei periodi 2‑4 del ventitreesimo ‘considerando’ (
41
), al quale fa riferimento anche il giudice del rinvio.
132.
Ai sensi del secondo periodo del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, il diritto d’autore applicabile alla
comunicazione al pubblico deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente
nel luogo in cui esse hanno origine. Il terzo periodo precisa che tale diritto deve applicarsi a qualsiasi trasmissione o
ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. Il quarto e ultimo periodo precisa
che detto diritto non deve applicarsi ad altri atti.
133.
In sintesi, da tali tre periodi emerge che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 è inteso a trasporre solo l’art. 11 bis,
n. 1, punti i) e ii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, vale a dire le disposizioni concernenti la radiodiffusione e la comunicazione
eseguita da un ente diverso da quello originario. Nelle dette fattispecie vengono in considerazione luoghi diversi, nonché
una trasmissione con o senza filo.
134.
La comunicazione al pubblico, mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni, suoni od immagini,
dell’opera radiodiffusa di cui all’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna si verifica, invece, di regola
nel luogo in cui la comunicazione ha origine. Resta pertanto esclusa la sussistenza di una trasmissione.
135.
Tali effetti restrittivi del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 hanno altresì costituito oggetto delle discussioni
del Consiglio e, conseguentemente, il legislatore ne era a conoscenza. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio riteneva che non fossero
compresi atti diversi da quelli menzionati nel ‘considerando’, in particolare la messa a disposizione di computer connessi
a internet negli Internet café ovvero nelle biblioteche (
42
). La delegazione italiana sollevava a tal proposito persino la questione se fosse opportuno escludere dall’art. 3, n. 1, della
direttiva 2001/29 l’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna (
43
).
136.
La limitazione della portata dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 viene confermata dal fatto che diverse normative internazionali,
europee e nazionali suscitano l’impressione che sia consentito mostrare nei locali pubblici il programma televisivo, in linea
di principio, a prescindere da specifico consenso dei titolari dei diritti.
137.
Sul piano del diritto dell’Unione occorre richiamare anzitutto l’art. 8, n. 3, della direttiva 2006/115 che prevede l’opposizione
degli organismi di radiodiffusione solo nel caso in cui venga richiesto un diritto d’ingresso. Tale norma non è un caso isolato,
ma corrisponde all’art. 13, lett. d), della [OSCURATO:PERSONA] di Roma del 26 ottobre 1961, relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. Sebbene l’Unione non sia parte
della detta convenzione che prevede all’art. 24 la partecipazione dei soli [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri, ai sensi dell’art. 5,
n. 1, lett. c), del protocollo n. 28 concernente la proprietà intellettuale dell’Accordo SEE (
44
), devono peraltro aderirvi (
45
).
138.
Analogamente, l’art. 72 del Copyright, Designs and [OSCURATO:PERSONA] consente, in linea di principio, nel [OSCURATO:PERSONA] di mostrare
il programma televisivo qualora non venga richiesto un diritto d’ingresso. [OSCURATO:PERSONA] vige un’analoga norma sui diritti degli
organismi di diffusione radiotelevisiva (
46
), mentre, per quanto riguarda gli autori, l’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna è stato attuato tramite
l’art. 22 della legge sul diritto d’autore (
47
).
139.
Il legislatore dell’Unione non ha finora inteso attuare l’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, né l’art. 14,
n. 3, dell’Accordo TRIPs come parte del diritto dell’Unione. Tale scelta va rispettata in quanto, in particolare, i diritti
degli autori conferiti dall’art. 11 bis, n. 1, punto iii), non si rivolgono contro le autorità pubbliche, ma limitano in maniera
cogente i diritti di altri soggetti nell’ambito di un rapporto di diritto privato.
140.
Non costituisce oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale la questione se siano direttamente applicabili l’art. 11 bis,
n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna ovvero l’art. 14, n. 3, dell’Accordo TRIPs; del resto, le disposizioni dell’Accordo
TRIPs non sono idonee a creare, in capo ai singoli, diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai
sensi del diritto dell’Unione (
48
) e neppure è stata finora presa in considerazione una diretta applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Berna come parte del diritto
dell’Unione (
49
).
141.
Il caso degli alberghi viene però inteso da alcune parti del procedimento nel senso che la Corte, nonostante quanto affermato,
considererebbe l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 come una trasposizione dell’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA]
di Berna. In particolare, la Corte si è basata sulle osservazioni relative al detto punto contenute nella guida dell’[OSCURATO:PERSONA] (
50
), rilevando che la direttiva 2001/29 sarebbe applicabile ad ogni comunicazione al pubblico di opere protette (
51
).
142.
Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 non ha tuttavia costituito oggetto delle controversie riguardanti
gli alberghi. Tali decisioni riguardavano però, in primo luogo, una fattispecie diversa, vale a dire una comunicazione ai
sensi dell’art. 11 bis, n. 1, punto ii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, vale a dire una comunicazione effettuata da un’emittente
diversa da quella originaria (
52
). Una siffatta comunicazione si rivolge per sua natura ad un pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine. Di conseguenza,
la Corte, nei detti casi, non si è pronunciata sulla questione se l’art. 11 bis, n. 1, punto iii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna
sia stato attuato tramite l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
143.
L’art. 3, n. 1, in combinato disposto con il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, deve essere inteso nel
senso che esso concerne solo la comunicazione di opere ad un pubblico non presente nel luogo in cui essa ha origine.
Sull’applicazione alla comunicazione delle trasmissioni nei locali pubblici
144.
Nel caso in cui un gestore mostri ai suoi clienti il programma su un televisore posto nel locale pubblico, si deve ritenere,
in linea di principio, che il pubblico di riferimento si trovi nel luogo in cui la comunicazione ha origine. È lo schermo
televisivo l’origine della comunicazione.
145.
Il giudice del rinvio chiede, sub b), punto iii), della sesta questione, se incida il fatto che il segnale televisivo venga
ricevuto tramite un’antenna o una parabola sul tetto dei locali dove il televisore si trova o nelle loro adiacenze. La circostanza
non è, in effetti, rilevante. In pratica, ogni forma di comunicazione comporta trasmissioni di questo tipo tra l’antenna,
il decodificatore e lo schermo, nonché all’interno delle stesse apparecchiature. Sarebbe invero capzioso prendere in considerazione
la lunghezza del cavo (
53
). Tali presupposti tecnici di qualsiasi comunicazione sono pertanto da riferire alla radiodiffusione originaria.
146.
La situazione sarebbe probabilmente diversa se il segnale venisse trasmesso non solo su un apparecchio di ricezione, ma –
come nei casi degli alberghi – venisse distribuito su diversi ulteriori ricevitori. L’apparecchio di distribuzione potrebbe
allora essere considerato come l’origine della detta comunicazione e la ricezione si verificherebbe in un luogo diverso. Ciò
costituirebbe – analogamente a quanto avvenuto nel caso degli alberghi – un’ulteriore trasmissione su filo o senza filo che
il legislatore non ha inteso escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
147.
La sesta questione nella causa C‑403/08 va dunque risolta nel senso che un’opera tutelata dal diritto d’autore viene comunicata
al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29, qualora una trasmissione satellitare venga
ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e rappresentata o proiettata in quei locali mediante un singolo schermo
televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
C –
[OSCURATO:PERSONA] direttiva 93/83
148.
La settima questione della causa C‑403/08 consiste, nella sua prima parte, nello stabilire se sia compatibile con la direttiva
93/83 il fatto che il diritto d’autore nazionale preveda che, qualora copie transitorie di opere inserite in una trasmissione
via satellite vengano create all’interno di un decodificatore satellitare o su uno schermo televisivo, sussista una violazione
del diritto d’autore in base alla normativa del paese di ricezione della trasmissione. Il giudice chiede altresì se rilevi
il fatto che la trasmissione venga decodificata mediante una scheda di decodificazione satellitare rilasciata dal prestatore
di un servizio di trasmissione via satellite in un altro Stato membro, subordinatamente alla condizione che la scheda di decodificazione
satellitare venga autorizzata solo perché sia usata in tale altro Stato membro.
149.
L’art. 2 della direttiva 93/83 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la comunicazione
al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore.
150.
Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 93/83, la comunicazione al pubblico via satellite ha luogo unicamente
nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di
programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
151.
Lo Stato interessato sarebbe, nella specie, la Grecia. I segnali sono stati trasmessi da questo Paese al satellite e ivi nuovamente
inviati. Per quanto attiene all’utilizzazione di schede di decodificazione arabe, la direttiva 93/83 resta, invece, irrilevante.
152.
Tali disposizioni sembrano non riguardare affatto la ricezione transfrontaliera di trasmissioni via satellite, in particolare
la ricezione del segnale greco da parte dei locali pubblici situati nel [OSCURATO:PERSONA]. Dal quattordicesimo ‘considerando’ della
direttiva 93/83 emerge, peraltro, che tale norma mira ad evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente
applicate più leggi nazionali.
153.
Come indicato dal settimo ‘considerando’ della direttiva 93/83, prima dell’adozione della direttiva sussistevano incertezze
sul piano giuridico in relazione alla necessità di stabilire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali
possono essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel paese di emissione ovvero se debbano
essere acquisiti in tutti i paesi in cui ha luogo la ricezione. Un acquisto cumulativo comporterebbe non solo la simultanea
applicazione di diversi ordinamenti giuridici. I diritti sulla diffusione potrebbero inoltre spettare a diversi titolari nei
diversi [OSCURATO:PERSONA] membri. Un acquisto cumulativo potrebbe pertanto rendere significativamente più difficile o persino impossibile
la diffusione di programmi via satellite.
154.
La direttiva 93/83 mira, pertanto, a garantire, ai sensi del quindicesimo ‘considerando’, che i diritti sulle emissioni di
radiodiffusione devono essere assegnati nel rispetto del diritto di un solo Stato membro, vale a dire dello Stato in cui ha
luogo l’emissione conformemente all’art. 1, n. 2, lett. b). Tale principio del paese d’origine (diciottesimo ‘considerando’)
implica che il diritto di emissione di radiodiffusione per tale Stato includa il diritto di diffusione anche in altri [OSCURATO:PERSONA]
membri.
155.
Per contro, la tesi della FAPL, secondo cui la direttiva 93/83 non consentirebbe di violare altri diritti sulle opere trasmesse,
è, in linea di principio, corretta. Ai sensi dell’art. 5, la protezione dei diritti connessi al diritto d’autore a norma della
direttiva lascia del tutto impregiudicata la tutela del diritto d’autore (
54
).
156.
La direttiva 93/83 non mette esplicitamente in questione, nello specifico, il diritto alla riproduzione dell’emissione. Il
giudice del rinvio e diverse parti del procedimento sostengono, di conseguenza, che il diritto di radiodiffusione nulla prevede
sul diritto di creare copie transitorie dell’emissione all’atto della sua ricezione e della sua comunicazione (
55
).
157.
La direttiva 93/83 si applica però espressamente, in forza dell’art. 1, n. 2, lett. a), solo ai segnali destinati ad essere
ricevuti dal pubblico. Il consenso alla trasmissione dell’emissione deve quindi includere anche il diritto agli atti di riproduzione
necessari per la sua ricezione.
158.
La FAPL si richiama d’altra parte al sedicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83, secondo cui il principio dell’autonomia
contrattuale, sul quale si fonda la direttiva, consente di limitare lo sfruttamento dei diritti, con particolare riferimento
a determinati metodi tecnici di trasmissione o a determinate versioni linguistiche.
159.
Il menzionato ‘considerando’ riguarda, tuttavia, le limitazioni imposte in via contrattuale che, per loro natura, producano
solo effetti inter partes. Pertanto vengono ivi menzionate, indicativamente, solo misure che le parti contrattuali possono
adottare, vale a dire specifiche tecniche dell’emissione di radio diffusione, come ad esempio la codifica e la versione linguistica
dell’emissione. Dal detto ‘considerando’ non possono essere quindi derivati diritti che possano essere fatti valere nei confronti
di destinatari di emissioni non vincolati in via contrattuale.
160.
Il diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 corrobora tale interpretazione. In base ad esso, all’atto dell’acquisto
dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di
radiodiffusione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori e la versione linguistica dell’emissione.
Il legislatore ha pertanto ritenuto che nella diffusione di un’emissione via satellite sia inclusa anche la sua ricezione
e che il compenso debba tener conto di tale sfruttamento, coprendo evidentemente anche la ricezione al di fuori dello Stato
di emissione, ove tale ricezione sia prevista, in particolare, in considerazione della versione linguistica dell’emissione.
161.
È pertanto incluso nel diritto sulla comunicazione via satellite di opere protette dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 2
della direttiva 93/83 il diritto del destinatario di ricevere e seguire tali emissioni di radiodiffusione.
162.
È dubbio se le osservazioni fin qui svolte si estendano anche alle emissioni codificate via satellite. Dato che la codifica
consente un accesso condizionato, si potrebbe immaginare che il diritto di radiodiffusione sia limitato al territorio di ricezione
concordato tra il titolare dei diritti e l’organismo di radiodiffusione. L’art. 1, n. 2, lett. c), della direttiva 93/83 dispone,
tuttavia, che vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso. Se
ricorrono le condizioni, come nel caso di specie, l’emissione codificata via satellite equivale ad un’emissione non codificata.
La codifica non incide, pertanto, sulla portata del diritto di radiodiffusione che legittima la ricezione.
163.
Il diritto di radiodiffusione non è limitato neanche dalle condizioni applicabili all’emissione di schede di decodificazione.
Tali condizioni possono tutt’al più produrre effetti vincolanti sul piano contrattuale, ma non impongono obblighi a carico
di terzi.
164.
Per quanto riguarda la direttiva 93/83, suggerisco, per i detti motivi, di risolvere la settima questione nella causa C‑403/08
nel senso che il diritto sulla comunicazione via satellite di opere protette dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della
direttiva 93/83, comprende il diritto di ricevere e seguire tale emissione anche all’estero.
D –
Sulle libertà fondamentali
165.
L’importanza delle libertà fondamentali con riguardo all’utilizzazione delle schede di decodificazione greche viene affrontata,
in particolare, nelle questioni sesta e settima della causa C‑429/08, ma anche nelle questioni settima e ottava, lett. b)
e c), della causa C‑403/08. [OSCURATO:PERSONA] chiede se gli artt. 28 CE, 30 CE e/o 49 CE ostino all’applicazione di una disposizione
nazionale che sanzioni ovvero consideri violazione del diritto d’autore la ricezione di un programma facente parte di un servizio
di trasmissione fornito da un luogo nel [OSCURATO:PERSONA] con l’intento di evitare il pagamento di qualsiasi diritto applicabile
alla ricezione del programma. A tal riguardo, ad avviso del detto giudice, nella causa C‑429/08 si configurano tre fattispecie
che possono sussistere alternativamente ovvero cumulativamente:
i) il dispositivo per l’accesso condizionato è stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, sia stato
originariamente fornito subordinatamente ad autorizzazione contrattuale limitata di utilizzo del dispositivo per accedere
ad un servizio protetto solo in un primo Stato membro. Tuttavia esso è stato utilizzato per accedere a tale servizio protetto
ricevuto in un secondo Stato membro, in questo caso il [OSCURATO:PERSONA] [in tal senso anche l’ottava questione, lett. b), della
causa C‑403/08];
ii) il dispositivo per l’accesso condizionato è stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, ed è stato
originariamente ottenuto e/o attivato fornendo falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal
modo le restrizioni territoriali contrattuali imposte all’esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato
membro;
iii) il dispositivo per l’accesso condizionato è stato elaborato da un prestatore di servizi, o con il suo consenso, ed è stato
originariamente fornito subordinatamente alla condizione contrattuale di un esclusivo uso domestico o privato e non per un
uso commerciale (per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato). Esso è stato tuttavia utilizzato nel [OSCURATO:PERSONA]
per scopi commerciali, e precisamente per trasmettere partite di calcio in diretta in un locale pubblico [in tal senso anche
l’ottava questione, lett. c), della causa C‑403/08].
166.
Mi soffermerò anzitutto sulla prima ipotesi e di seguito discuterò se le altre due ipotesi conducano ad una diversa conclusione.
a) [OSCURATO:PERSONA] libertà fondamentale applicabile
167.
Dato che le schede di decodificazione sono importate dalla Grecia nel [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere applicabile la libera circolazione
delle merci sancita dall’art. 34 TFUE (ex art. 28 CE) (
56
). In concreto, tali carte costituiscono però un mezzo, in un certo qual modo la chiave, per accedere nel [OSCURATO:PERSONA] ad un
programma televisivo trasmesso dalla Grecia. La messa a disposizione di tale programma costituisce una prestazione di servizi
ai sensi dell’art. 56 TFUE (ex art. 49 CE) (
57
).
168.
Qualora un provvedimento nazionale costituisca una restrizione sia alla libera prestazione dei servizi sia alla libera circolazione
delle merci, la Corte, in realtà, procede al suo esame, in linea di principio, solamente con riguardo ad una delle due dette
libertà fondamentali qualora risulti che, alla luce delle circostanze della specie, una delle due sia del tutto secondaria
rispetto all’altra e possa essere a questa ricollegata (
58
).
169.
Per quanto riguarda la vendita di
decodificatori
per le trasmissioni codificate via satellite, la Corte, in effetti – come giustamente messo in luce dalla [OSCURATO:PERSONA] –,
ha già avuto modo di affermare che non si può accertare in termini generali se prevalga l’aspetto della libera circolazione
delle merci o quello della libera prestazione dei servizi (
59
). Il caso in questione riguardava però restrizioni specificamente concernenti il commercio di apparecchiature di decodificazione
che dunque, nel contempo, rendevano indirettamente più gravoso l’accesso al servizio di trasmissione televisiva via satellite.
170.
Nel caso in esame, invece, non è controverso in primo luogo il commercio delle schede, ma piuttosto il loro utilizzo finalizzato
ad ottenere l’accesso nel [OSCURATO:PERSONA] a programmi soggetti a codifica. Del resto, se solo si confronta il valore materiale
delle schede con i prezzi pagati per l’accesso al programma, la scheda risulta avere un rilievo del tutto secondario. Occorre
pertanto valutare le domande di pronuncia pregiudiziale alla luce della libera prestazione dei servizi.
b) [OSCURATO:PERSONA] restrizione alla libera prestazione dei servizi
171.
La libertà di prestazione dei servizi impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi,
anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, quando sia tale
da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce
legittimamente servizi analoghi. Inoltre, la libertà di prestazione dei servizi è a favore tanto del fornitore quanto del
destinatario degli stessi (
60
).
172.
Nel caso di specie non si pone la questione se i fornitori di programmi televisivi siano obbligati ad assicurare agli interessati
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri l’accesso a condizioni analoghe a quelle dei residenti. Un siffatto obbligo presupporrebbe un effetto
verso terzi della libera prestazione dei servizi che la Corte – almeno in tale forma (
61
) – non ha ancora affermato.
173.
Non si tratta neppure di stabilire se i fornitori di programmi televisivi possano limitare in via contrattuale a determinati
territori l’accesso ai loro programmi (
62
). Clausole contrattuali di questo tipo possono produrre effetti solo inter partes. Nel caso di specie, non sussiste alcun
rapporto contrattuale tra i titolari dei diritti e i fornitori delle schede di decodificazione nel [OSCURATO:PERSONA] ovvero i gestori
dei locali.
174.
È anzi controverso se la libertà di prestazione dei servizi consenta di riconoscere ed affermare diritti sulle trasmissioni
via satellite in forza dei quali i rispettivi titolari possano impedire per contratto a terzi con cui non abbiano rapporti
di vedere e mostrare tali programmi in [OSCURATO:PERSONA] membri diversi da quelli previsti. Per effetto di diritti del genere verrebbe
proibita la prestazione di servizi da parte di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, segnatamente l’accesso alle emissioni televisive.
175.
Tale pregiudizio alla libertà di prestazione dei servizi è particolarmente intenso, dato che i diritti in questione non solo
ne rendono più gravosa l’attuazione, ma producono una compartimentazione del mercato interno in mercati nazionali separati
l’uno dall’altro. Analoghi problemi sussistono con riguardo all’accesso ad altre prestazioni, quali la vendita via internet
di programmi per computer, opere musicali, libri elettronici o film.
176.
Sussiste dunque un grave pregiudizio della libertà di prestazione dei servizi.
c) [OSCURATO:PERSONA] giustificazione della restrizione
177.
Essendo la libera prestazione dei servizi un principio fondamentale dell’Unione, una restrizione a tale libertà può essere
ammessa soltanto se essa persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative
di interesse generale. In tal caso, la restrizione deve essere inoltre idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo
perseguito e non può andare al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo (
63
).
178.
L’art. 52, n. 1, TFUE (ex art. 46, n. 1, CE), che, ai sensi dell’art. 62 TFUE (ex art. 55 CE), si applica alla libera prestazione
dei servizi, ammette restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Inoltre,
la giurisprudenza della Corte ha individuato un certo numero di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare
restrizioni alla libera prestazione dei servizi (
64
).
[OSCURATO:PERSONA] tutela della proprietà industriale e commerciale
179.
Nel caso di specie viene in considerazione anzitutto la tutela della proprietà industriale e commerciale (
65
). Essa giustifica le restrizioni necessarie a garantire l’oggetto specifico del diritto in questione (
66
). Va dunque esaminato se sussistano diritti sulle trasmissioni via satellite di partite di calcio il cui specifico oggetto
esiga una ripartizione del mercato interno.
180.
Nel settore della circolazione delle merci ha un’importanza primaria lo sfruttamento di diritti attraverso la vendita di copie
dell’opera. Tale sfruttamento si basa sul diritto esclusivo di riprodurre l’opera e di mettere in circolazione le copie. Detto
diritto esclusivo si esaurisce nel momento in cui un prodotto sul mercato di uno Stato membro sia stato immesso legittimamente
in circolazione dallo stesso titolare del diritto o con il suo consenso (
67
). A prescindere da particolari ipotesi, come il diritto di seguito dell’autore di un’opera d’arte originale (
68
), non esistono diritti che ostino alla rivendita di siffatte merci nel mercato interno (
69
). Il titolare del diritto invero ha già realizzato, tramite la vendita, il valore economico della proprietà intellettuale
in questione (
70
).
181.
I diritti d’autore sui dischi immessi legittimamente in circolazione in uno Stato membro, pertanto, non ostano alla loro vendita
in un altro Stato membro (
71
). La QC [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] invocano tale giurisprudenza per giustificare le loro pratiche commerciali.
182.
La FAPL sostiene, invece, che nel settore della libera prestazione dei servizi non ci sia alcun esaurimento paragonabile alla
libera circolazione delle merci.
183.
Ciò sorprende in quanto, in via di principio, le restrizioni alle libertà fondamentali devono essere giustificate sulla base
dei medesimi principi.
184.
Come si è detto, talune prestazioni di servizi si differenziano dalle merci per il fatto che non possono essere ulteriormente
utilizzate come tali, si pensi ad esempio ai servizi dei parrucchieri. Il valore economico viene realizzato tramite il compenso
per la prestazione, ma il servizio, di per sé, non può essere ulteriormente ceduto. In tal senso, non è possibile un «esaurimento»
del diritto sulla prestazione di servizi.
185.
Altre prestazioni di servizi non si differenziano invece in maniera netta dalle merci. I programmi per computer, le opere
musicali, i libri elettronici, i film ecc., che si scaricano da internet, possono essere trasferiti in forma elettronica senza
problemi. Ciò si evince anche dalla circostanza che, per impedirne il trasferimento, sono necessarie ulteriori misure di gestione
dei diritti digitali. Nei detti settori una separazione così severa di entrambe le libertà fondamentali risulterebbe arbitraria.
186.
Gli esempi citati – musica, film o libri – mostrano, inoltre, che la questione in esame assume un’importanza significativa
per il funzionamento del mercato interno che va al di là delle fattispecie di cui alle cause principali. Una compartimentazione
dei mercati fondata sui diritti di proprietà intellettuale comporta, nella migliore delle ipotesi, che l’accesso ai beni in
questione venga consentito a condizioni diverse, in particolare con riguardo ai prezzi o alla gestione dei diritti digitali.
Spesso, però, può avvenire che l’accesso a tali beni su taluni mercati venga del tutto precluso, sia perché vengono offerte
determinate versioni linguistiche solo a clienti di determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, sia perché i clienti di certi [OSCURATO:PERSONA] membri non
possono acquistare affatto il prodotto. Così, ad esempio, i commercianti del [OSCURATO:PERSONA] hanno annunciato, nell’autunno 2010,
di non poter più vendere libri elettronici a clienti al di fuori del detto Stato membro (
72
). Per molti libri in lingua inglese non sussiste un’offerta comparabile in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
187.
Nel contempo, a fronte di offerte basate su un accesso condizionato, come nel caso delle cause principali, o effettuate solo
via internet, una compartimentazione del mercato può essere realizzata in maniera considerevolmente più efficace rispetto
ai beni materiali, come ad esempio i libri o i CD. Infatti, questi ultimi possono essere commercializzati in ragione dell’esaurimento
nel mercato interno. Siffatte barriere incentivano i consumatori a procurarsi illegalmente i relativi beni, segnatamente senza
alcun compenso per i titolari dei diritti.
188.
Va pertanto esaminato accuratamente se il principio dell’esaurimento si applichi ugualmente nel caso di specie, vale a dire
se l’oggetto specifico dei diritti in questione richieda una ripartizione del mercato interno.
189.
La FAPL si richiama, per ciascuna trasmissione, ai suoi diritti su circa venticinque opere, tra cui video, opere artistiche,
registrazioni e musica. La tutela di tali opere deriva, in parte, dal diritto dell’Unione, in parte dal diritto nazionale.
190.
Sebbene i diritti su singole prestazioni, coesistenti nell’emissione, siano controversi nel procedimento in esame, può soprassedersi
all’approfondimento di tale questione. Ai fini della presente analisi si può parlare, in sintesi, di diritti sull’emissione.
Da una parte, esistono incontestabilmente quantomeno taluni diritti sull’emissione, dall’altra si deve ritenere che l’emissione
venga diffusa con il consenso di tutti i titolari interessati. L’oggetto specifico di tali diritti aggregati risulta – a ogni
modo per quanto rileva nella specie – dal loro sfruttamento economico (
73
).
191.
La trasmissione delle partite di calcio viene sfruttata commercialmente attraverso il canone relativo alle schede di decodificazione.
Tale sfruttamento non viene eluso tramite l’utilizzazione delle carte greche, poiché, per tali carte, sono stati pur sempre
corrisposti canoni.
192.
È pur vero che tali canoni non sono di importo così elevato come quelli richiesti nel [OSCURATO:PERSONA], ma non esiste alcun diritto
specifico di poter praticare in ciascuno Stato membro prezzi diversi per la stessa prestazione. Risponde, piuttosto, alla
logica del mercato interno che le differenze di prezzi tra [OSCURATO:PERSONA] membri diversi vengano compensate tramite il commercio (
74
). La possibilità di commercializzare i diritti di radiodiffusione sulla base di un’esclusiva territoriale richiesta dalla
FAPL è intesa a conseguire utili dall’eliminazione del mercato interno. In tal senso, il caso in esame ricade, contrariamente
a quanto affermato dalla FAPL, nella giurisprudenza sull’esaurimento dei diritti sulle merci.
193.
La FAPL sostiene peraltro che, alla luce del caso Coditel I (
75
), i diritti da essa vantati siano compatibili con la libera prestazione dei servizi. Tale causa verteva sulla diffusione della
televisione tedesca attraverso la rete via cavo belga. In tale contesto, in particolare, veniva trasmesso un film diffuso
in [OSCURATO:PERSONA] con il consenso dei titolari dei relativi diritti. Vi si opponeva, peraltro, un’impresa che aveva acquisito i
diritti di trasmissione del detto film in Belgio sia nei cinema sia in televisione.
194.
La Corte ha sottolineato in tale occasione che la possibilità spettante al titolare del diritto d’autore di richiedere un
compenso per ogni rappresentazione di una pellicola cinematografica ricade nel contenuto sostanziale del diritto d’autore (
76
). Compartimentare territorialmente l’ambito del detto sfruttamento – magari facendolo persino coincidere con i confini nazionali
– non potrebbe essere, in linea di principio, contestato (
77
).
195.
Ciò non può però inficiare le considerazioni finora esposte con riguardo al caso in esame. L’emissione è stata infatti trasmessa
come concordato tra il titolare dei diritti e l’organismo di radiodiffusione greco. D’altra parte, l’emissione è stata remunerata
per ogni sua trasmissione, quand’anche in base ai canoni greci.
196.
La causa Coditel I non concerneva, peraltro, direttamente la proiezione al cinema non autorizzata e non remunerata, quanto
piuttosto la ritrasmissione di una legittima trasmissione in televisione. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che la trasmissione
televisiva possa pregiudicare lo sfruttamento dei diritti sulla proiezione nei cinema ed è pertanto ovvio che una trasmissione
televisiva possa essere consentita soltanto dopo un certo lasso di tempo. In una prospettiva degli anni ‘70 la Corte ha aggiunto
che le trasmissioni televisive sarebbero già possibili, in pratica, solo nell’ambito di monopoli nazionali (
78
). [OSCURATO:PERSONA] base delle specifiche condizioni del mercato televisivo e cinematografico di allora, la Corte è pervenuta alla conclusione
che fosse giustificato ripartire territorialmente i diritti televisivi.
197.
Tale controversia non può essere paragonata a quella in questione. La compartimentazione del mercato interno relativamente
alle trasmissioni in diretta delle partite di calcio non mira affatto a proteggere una diversa forma di sfruttamento della
partita trasmessa. Piuttosto, si tratta proprio di ottimizzare lo sfruttamento della medesima prestazione nei diversi mercati.
198.
Si deve altresì considerare lo sviluppo compiuto medio tempore del diritto dell’Unione: il diritto sulla trasmissione via
satellite in uno Stato membro include, ai sensi della direttiva 93/83, l’emissione in altri [OSCURATO:PERSONA] membri oltre a quello di
origine e deve essere inoltre adeguatamente remunerato. Giacché l’accesso all’emissione, nel caso di specie, presuppone anche
l’acquisto di una scheda di decodificazione, ogni singolo destinatario paga un compenso.
199.
Quale ulteriore elemento – implicito – la sentenza Coditel I ha riguardato, infine, l’utilizzo nella rete cablata belga della
pellicola cinematografica già diffusa nella televisione tedesca, senza che fosse stato corrisposto alcun compenso. Ciò potrebbe
essere oggi qualificato come (ulteriore) comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 (
79
) nonché dell’art. 8, n. 3, della direttiva 2006/115, alla quale il titolare dei diritti può opporsi. Sarebbe pertinente la
comunicazione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione (
80
). Nell’ipotesi di una semplice comunicazione non è tuttavia necessaria una limitazione della libera prestazione dei servizi
per tutelare l’oggetto specifico del diritto alla detta comunicazione al pubblico.
200.
In sintesi va tenuto fermo che non è necessaria una compartimentazione del mercato interno della ricezione di trasmissioni
via satellite allo scopo di tutelare l’oggetto specifico dei diritti sulle trasmissioni in diretta delle partite di calcio.
201.
Contro tale soluzione si potrebbe infine ancora eccepire che essa potrebbe rendere più gravoso l’accesso alla trasmissione
delle partite di calcio. Qualora la FAPL non sia in condizione di impedire l’uso di schede di decodificazione meno costose
provenienti da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, non è da escludere che essa possa offrire in futuro i diritti di trasmissione solo sul
mercato più redditizio dell’Unione europea, cioè nel [OSCURATO:PERSONA], ovvero collegare l’offerta sugli altri mercati alla condizione
di fissare prezzi analoghi a quelli praticati nel [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe insomma più difficile, in [OSCURATO:PERSONA] membri come la Grecia,
accedere alle trasmissioni.
202.
Ciò costituirebbe, tuttavia, una scelta economica che spetta al titolare dei diritti. Essa dipenderà in ultima analisi da
come il titolare riuscirà a far fruttare nel complesso al meglio i suoi diritti. A tal riguardo, potrebbe, in particolare,
risultare determinante la possibilità di sviluppo di modelli alternativi di distribuzione, come chiede la [OSCURATO:PERSONA], ovvero
una compartimentazione pratica del mercato sufficientemente efficace determinata da un’offerta selettiva del commento della
partita solo in determinate versioni linguistiche, che consenta di servire i diversi mercati nazionali a prezzi diversi.
Sui periodi di interdizione
203.
Quale ulteriore causa di giustificazione, che non costituisce tuttavia oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, la
FAPL invoca il fatto che le federazioni calcistiche possono fissare una fascia protetta di due ore e mezza, durante la quale
non deve essere trasmessa alcuna partita. Si tratta della fascia oraria centrale in cui viene disputata la maggior parte delle
partite delle maggiori serie. La fascia protetta è differente da Paese a Paese, in quanto dipende dalle diverse consuetudini
di fissazione delle date di svolgimento delle partite. La ripartizione territoriale dei diritti di trasmissione può garantire
alle società e alle emittenti televisive che nessuna trasmissione violi la fascia protetta fissata a livello nazionale.
204.
La FAPL osserva, in maniera persuasiva, che l’importazione di schede di decodificazione rende più difficile l’applicazione
di tale periodo di interdizione quando addirittura non la renda impossibile. Nel paese di origine della scheda possono, infatti,
essere protette fasce orarie diverse da quelle vigenti nel luogo in cui la scheda viene utilizzata o può persino non essere
prevista una siffatta protezione. Nel contempo, la concorrenza tra i locali pubblici risulterebbe compromessa. Gli utilizzatori
di schede di decodificazione nazionali non possono mostrare alcuna partita durante i periodi di interdizione, quelli di schede
importate invece sì. L’eliminazione di una siffatta distorsione della concorrenza costituisce parimenti un legittimo interesse.
205.
Tuttavia, i periodi di interdizione in tanto possono giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto
siano idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito senza esorbitare da quanto è necessario per il raggiungimento
dello stesso (
81
). Inoltre, i provvedimenti di attuazione di tale politica non possono in nessun caso essere sproporzionati rispetto a tale
obiettivo (
82
).
206.
Il periodo di interdizione è diretto ad impedire che gli spettatori siano dissuasi dall’andare ad assistere alle partite di
calcio locali e/o dal partecipare a partite a livello dilettantistico e giovanile, a causa delle concomitanti trasmissioni
di incontri di calcio (
83
). La pratica dello sport del calcio e il suo carattere di spettacolo dal vivo non devono essere compromessi dalle trasmissioni
televisive.
207.
Contrariamente a quanto sostenuto da QC [OSCURATO:PERSONA], non si tratta di un interesse individuale di tipo commerciale, ma di un interesse
primariamente sportivo che deve essere riconosciuto, in via di principio, nel diritto dell’Unione. Ciò si evince già dalle
competenze di promozione dell’Unione nel settore della politica dello sport introdotte con il Trattato di Lisbona [artt. 6,
lett. e), e 165 TFUE]. Esse obbligano, in particolare, a tener conto delle specificità dello sport e delle sue strutture fondate
sull’impegno volontario (
84
). Dal punto di vista economico sarebbe sicuramente più attraente consentire la trasmissione in diretta (
85
).
208.
Il legittimo ricorso a tale obiettivo come giustificazione della compartimentazione del mercato interno risulta però messo
in discussione, nel caso in esame, dai concomitanti interessi economici alla compartimentazione del mercato. È pur vero che
le federazioni calcistiche sono chiamate a valutare la necessità dei periodi di interdizione e dovrebbero disporre al riguardo,
in linea di principio, di un ampio potere discrezionale. Non può tuttavia essere escluso a priori che la scelta della federazione
calcistica inglese relativa alla determinazione di un periodo di interdizione si basi quantomeno anche sull’esigenza di garantire
l’interesse economico dei più importanti membri dell’associazione alla compartimentazione del mercato interno in riferimento
alle trasmissioni in diretta delle partite di calcio. Occorre quindi applicare parametri particolarmente severi alla valutazione
della necessità di periodi di interdizione.
209.
Già la stessa idoneità dei periodi di interdizione ad incentivare l’affluenza del pubblico agli incontri e la partecipazione
a partite di calcio risulta dubbia. Entrambe le attività hanno una natura completamente diversa dal seguire in televisione
una trasmissione in diretta. Non è stato sufficientemente dimostrato dinanzi alla Corte che i periodi di interdizione promuovano
effettivamente l’affluenza del pubblico negli stadi e la partecipazione alle partite. Esistono piuttosto elementi che contraddicono
tale affermazione: la [OSCURATO:PERSONA] ha accertato, nel corso di un’indagine sui periodi di interdizione, riferita al diritto
della concorrenza, che solo dieci federazioni su ventidue hanno fissato un periodo di interdizione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
Italia e Spagna, ma anche nell’[OSCURATO:PERSONA] del Nord, vale a dire nell’orbita di influenza del calcio inglese, non era stato determinato
alcun periodo di interdizione (
86
). [OSCURATO:PERSONA] vengono attualmente trasmesse in diretta tutte le partite della Bundesliga senza che l’affluenza del pubblico
agli incontri delle due maggiori federazioni ne abbia risentito (
87
).
210.
Ciò non esime dalla dimostrazione nel procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], che nel calcio inglese si applichino condizioni
diverse che impongano la protezione tramite il ricorso ai periodi di interdizione. Tali prove dovrebbero però evidenziare
che le trasmissioni in diretta incidano in senso considerevolmente negativo sull’assistere agli incontri dal vivo e/o sulla
partecipazione a partite di calcio, affinché l’applicazione di periodi di interdizione possa prevalere sul pregiudizio arrecato
al mercato interno.
Conclusione provvisoria
211.
Pertanto, né lo specifico oggetto dei diritti sulla trasmissione delle partite di calcio né – in base alle informazioni a
disposizione della Corte – i periodi di interdizione di trasmissioni in diretta giustificano una compartimentazione del mercato
interno.
d) [OSCURATO:PERSONA] giustificazione in caso di false dichiarazioni all’atto dell’acquisto delle schede di decodificazione
212.
La domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C‑429/08 solleva inoltre la questione se la conclusione sin qui raggiunta
possa cambiare qualora il dispositivo per l’accesso condizionato sia stato originariamente ottenuto e/o attivato fornendo
falso nome e indirizzo di residenza nel primo Stato membro, eludendo in tal modo le limitazioni territoriali contrattuali
imposte all’esportazione di tali dispositivi per uso al di fuori del primo Stato membro.
213.
Tali circostanze non sono divenute evidentemente oggetto del procedimento alla base della causa C‑403/08 (
88
). La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] espone di non averne avuto alcuna conoscenza.
214.
Come correttamente rilevato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tali circostanze non possono incidere sull’applicazione delle libertà fondamentali
con riguardo all’acquirente finale di schede di decodificazione. Gli accordi tra i singoli e le relative circostanze non possono
limitare l’esercizio delle libertà fondamentali da parte di terzi – poiché si tratterebbe altrimenti di contratti che impongono
obblighi a carico di terzi. Questi ultimi, inoltre, non possono, di norma, essere a conoscenza di come siano state acquisite
le schede, e non avrebbero alcuna possibilità di valutare la possibilità di invocare le libertà fondamentali nel caso in cui
tali accordi fossero rilevanti.
215.
È dunque irrilevante la circostanza se le schede di decodificazione siano state ottenute e/o attivate fornendo falso nome
e indirizzo di residenza.
e) Effetti della restrizione sull’uso privato o domestico
216.
Infine, si chiede sia nella causa C‑429/08 [sesta questione, punto iii)], sia nella causa C‑403/08 [ottava questione, lett. c)]
di accertare la rilevanza di una limitazione contrattuale di un uso esclusivamente domestico o privato delle schede di decodificazione
nello Stato di origine e non per un uso commerciale, per il quale è dovuto un canone di abbonamento più elevato.
217.
Tale pratica può parimenti produrre effetti, come tale, solo inter partes.
218.
Come rilevato in precedenza, neanche l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 impone in tal senso la costituzione di diritti
opponibili ai terzi (
89
).
219.
Il giudice del rinvio nella causa C‑403/08 ritiene però possibile che, in base al diritto nazionale, possano esistere analoghi
diritti, in particolare con riguardo all’inno della [OSCURATO:PERSONA] suonato nell’ambito delle emissioni. Le disposizioni di
diritto d’autore dell’Unione, in particolare la direttiva 2001/29, non osterebbero ad una siffatta disciplina in quanto essa
si limiterebbe a stabilire un quadro normativo. Come sottolineato in particolare dal settimo ‘considerando’ della direttiva
citata, non è necessario eliminare o prevenire le differenze tra le norme nazionali che non incidono negativamente sul funzionamento
del mercato interno.
220.
Pertanto, occorre verificare se la libera prestazione dei servizi osti ai corrispondenti diritti nazionali
221.
Se le schede possono essere usate in Grecia esclusivamente per fini domestici o privati, impedirne l’utilizzo nei locali pubblici
britannici non sarebbe discriminatorio. Si tratterebbe tuttavia di una restrizione alla libera prestazione dei servizi in
quanto i locali pubblici non potrebbero ricorrere a tale servizio.
222.
Tale restrizione risulterebbe giustificata se nel mercato interno venisse riconosciuto il diritto di limitare il consenso
relativo alla ricezione di trasmissioni televisive alla sola ricezione domestica o privata. In linea di principio, gli autori
sono interessati a partecipare agli utili ottenuti sulla base di un utilizzo redditizio delle loro opere. Se è pur vero che
l’Unione non tutela tale interesse, essa lo ha però riconosciuto sul piano del diritto internazionale (
90
). Qualora il legislatore nazionale riconosca, per quanto riguarda un siffatto utilizzo, un diritto degli autori avente un
oggetto specifico corrispondente, tale diritto potrebbe giustificare una limitazione della libera prestazione dei servizi.
223.
Sebbene una restrizione contrattuale dell’uso di schede di decodificazione nello Stato di origine ad esclusivi fini domestici
o privati non possa giustificare una restrizione territoriale della libera prestazione dei servizi, lo Stato membro interessato
può tuttavia consentire agli autori, in linea di principio, di opporsi alla comunicazione delle loro opere nei locali pubblici.
f) [OSCURATO:PERSONA] nona questione nella causa C‑403/08
224.
Dalle considerazioni suesposte deriva la soluzione alla nona questione nella causa C‑403/08.
225.
[OSCURATO:PERSONA] chiede, anzitutto, se la libera prestazione dei servizi osti all’applicazione di una disposizione del diritto
d’autore nazionale che vieti l’esecuzione o la rappresentazione in pubblico di un’opera musicale qualora tale opera sia inserita
in un servizio protetto cui possa accedersi e che possa essere rappresentato in pubblico mediante una scheda di decodificazione
satellitare qualora tale scheda sia stata emessa dal prestatore del servizio in un altro Stato membro subordinatamente alla
condizione che la scheda di decodificazione venga autorizzata solo affinché sia usata in tale altro Stato membro.
226.
Valgono al riguardo le osservazioni svolte al resto dell’emissione: da un lato, la libera prestazione dei servizi osta ad
una siffatta compartimentazione del mercato interno, dall’altro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono disporre una protezione più estesa
dei titolari di diritti per quanto riguarda la comunicazione al pubblico, ad esempio delle opere musicali.
227.
Maggiori difficoltà presenta la seconda parte di tale questione, vale a dire se abbia una certa incidenza il fatto che l’opera
musicale rappresenti un elemento irrilevante del servizio protetto nel suo insieme e il diritto nazionale d’autore non si
opponga alla rappresentazione e all’esecuzione in pubblico degli altri elementi del servizio.
228.
La tutela di tali diritti, affidata esclusivamente al diritto nazionale, determina, nella fattispecie oggetto delle cause
principali, una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Essa può essere giustificata ove risulti proporzionata con
riguardo alla tutela dei diritti in questione (
91
).
229.
Un divieto di ricezione sarebbe evidentemente adeguato se sussistessero diritti sull’emissione nel suo insieme, ovvero su
parti sostanziali di essa, che consentissero di opporsi alla loro comunicazione in un locale pubblico.
230.
Se si trattasse, invece, di elementi accessori il cui valore economico costituisca solo una minima parte del valore complessivo
dell’emissione e che abbiano un’importanza molto minore o addirittura nulla per i telespettatori, sarebbe sproporzionato vietasse,
ai fini della loro tutela, la ricezione dell’intera emissione (
92
). Ciò non esclude di garantire un adeguato compenso in altro modo. Si potrebbe immaginare, ad esempio, un versamento forfettario
alla società di gestione collettiva da parte dei titolari dei locali in cui vengono proiettati i programmi televisivi (
93
).
231.
Quale dei due casi sussista deve essere accertato dal giudice del rinvio.
232.
La libera prestazione dei servizi non osta pertanto a disposizioni di diritto nazionale che permettano al titolare di diritti
su un’emissione – ad esempio in attuazione dell’art. 14, n. 3, dell’Accordo TRIPs – di opporsi alla comunicazione dell’emissione
in un locale pubblico, a condizione che la restrizione alla libera prestazione dei servizi conseguente all’esercizio di tale
diritto non risulti sproporzionata rispetto ai diritti sull’emissione oggetto di tutela.
g) [OSCURATO:PERSONA] settima questione nella causa C‑429/08
233.
Tale questione riguarda il divieto di discriminazione in base alla cittadinanza ai sensi dell’art. 18 TFUE (ex art. 12 CE).
Una discriminazione del genere potrebbe consistere nel fatto che la norma penale contestata alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] si applichi
solo ai programmi forniti dal [OSCURATO:PERSONA], mentre i programmi forniti da un qualsiasi altro Stato membro non beneficerebbero
di protezione. Sembra che, ai fini dell’applicazione di tale disposizione di diritto interno, non si faccia riferimento all’emittente
greca, bensì al fatto che il programma sia stato prodotto originariamente nel [OSCURATO:PERSONA].
234.
Tale questione rileva solo nella misura in cui la libera prestazione dei servizi e la direttiva 93/83/CEE non ostino già alla
disposizione di diritto interno.
235.
[OSCURATO:PERSONA] osserva giustamente che l’art. 18 TFUE, in via di principio, non ha una portata autonoma oltre a sancire la
libera prestazione dei servizi (
94
). Occorre pertanto esaminare tale questione dalla prospettiva della libera prestazione dei servizi.
236.
Il menzionato pregiudizio potrebbe derivare dal fatto che i fornitori di servizi operanti nel [OSCURATO:PERSONA] beneficino di una
protezione, diversamente da quelli operanti negli altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Questi ultimi dovrebbero temere che nel [OSCURATO:PERSONA]
i loro servizi vengano usati senza corrispettivo o quantomeno che, per effetto dell’importazione di schede di decodificazione
da altri [OSCURATO:PERSONA] membri, i loro canoni vengano elusi. Non si ravvisa una giustificazione per il pregiudizio subito dai fornitori
stranieri. Ciò non dovrebbe però costituire oggetto di ulteriore analisi da parte della Corte nel presente procedimento.
237.
La questione non riguarda, infatti, diritti dei fornitori stranieri, bensì di stabilire se i fornitori nazionali possano invocare
tali norme di protezione. Anche qualora la conformazione della protezione discriminasse i fornitori stranieri, ciò non potrebbe
escludere che i fornitori nazionali invochino la protezione loro conferita dal diritto interno. Occorrerebbe piuttosto chiedersi
se la protezione possa estendersi anche ai fornitori stranieri (
95
).
238.
È dunque irrilevante ai fini della presente domanda di pronuncia pregiudiziale la questione se la legislazione nazionale violi
la libera prestazione dei servizi in quanto applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da
una località nel [OSCURATO:PERSONA], ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.
h) Conclusione sulle questioni sesta e settima nella causa C‑429/08, nonché sulle questioni settima, ottava, lett. c), e nona
nella causa C‑403/08
239.
A titolo di conclusione intermediaria va tenuto fermo che la libera prestazione dei servizi di cui all’art. 56 TFUE osta a
disposizioni che vietino, per motivi di tutela della proprietà intellettuale, di usare in uno Stato membro per le trasmissioni
televisive codificate via satellite dispositivi per l’accesso condizionato, che siano stati commercializzati in un altro Stato
membro con il consenso del titolare del diritto. È irrilevante se tali dispositivi siano stati ottenuti e/o attivati fornendo
falso nome e indirizzo di residenza nell’altro Stato membro. Neanche un accordo risultante da un contratto individuale relativo
all’uso delle schede di decodificazione esclusivamente per fini domestici o privati, può giustificare una restrizione territoriale
alla libera prestazione dei servizi.
240.
La libera prestazione dei servizi non osta a disposizioni nazionali che consentono al titolare di diritti su un’emissione
di opporsi alla sua comunicazione in un locale pubblico, subordinatamente alla condizione che la restrizione alla libera prestazione
dei servizi conseguente all’esercizio di tale diritto non risulti sproporzionata in rapporto ai diritti sull’emissione oggetto
di tutela.
241.
Non è rilevante, ai fini delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, accertare se la disposizione nazionale violi la
libera prestazione dei servizi in quanto applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una
località nel [OSCURATO:PERSONA] ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.
242.
Infine occorre osservare che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] sulla vendita congiunta su base esclusiva dei diritti di trasmissione
alla FA [OSCURATO:PERSONA] (
96
) non può inficiare la conclusione qui formulata. Quand’anche la decisione venisse intesa nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] considera
la compartimentazione territoriale del mercato interno come un presupposto dell’autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe
stabilire limitazioni della libera prestazione dei servizi che esorbitino dai Trattati (
97
).
E –
Sul diritto della concorrenza
243.
La decima questione nella causa C‑403/08 e l’ottava questione nella causa C‑429/08 sono identiche. Ai fini dell’applicazione
del divieto di comportamenti anticoncorrenziali di cui all’art. 101, n. 1, TFUE (ex art. 81, n. 1, CE), i giudici del rinvio
chiedono se sia sufficiente che un accordo di licenza avente ad oggetto la diffusione, territorialmente limitata, di un programma
sia volto ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ovvero se debba essere dimostrato un effettivo pregiudizio
della concorrenza.
244.
Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE qualora, in ragione del suo tenore
nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea
ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia
effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio (
98
). Non occorre esaminare gli effetti di una pratica concordata una volta che ne sia stato accertato l’oggetto anticoncorrenziale (
99
).
245.
Nel caso di specie va accertato se gli accordi di licenza abbiano un oggetto anticoncorrenziale allorché un fornitore di contenuti
di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alle quali
l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito di tale territorio (compresa la trasmissione
via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale l’emittente deve evitare che le sue schede
di decodificazione satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al
di fuori del territorio cui si riferisce la licenza.
246.
Al fine di valutare il carattere anticoncorrenziale di un accordo, occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle
sue disposizioni, agli obiettivi dallo stesso perseguiti nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca (
100
).
247.
Un accordo tra produttore e distributore allo scopo di ristabilire le barriere nazionali nel commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri può
essere tale da impedire il perseguimento dell’obiettivo del Trattato diretto a realizzare l’integrazione dei mercati nazionali
tramite la creazione di un mercato unico. In tal senso, la Corte ha ripetutamente qualificato gli accordi diretti a compartimentare
i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali o rendendo più ardua l’integrazione dei mercati nazionali, segnatamente
quelli diretti a vietare o a limitare le esportazioni parallele, come accordi aventi ad oggetto la limitazione della concorrenza
ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE (
101
).
248.
Un obbligo contrattuale previsto in una licenza di trasmissione, in base al quale l’emittente deve evitare che le sue schede
di decodificazione satellitari che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi oggetto di licenza vengano usate al
di fuori del territorio oggetto della licenza, produce lo stesso effetto degli accordi volti ad evitare o limitare le esportazioni
parallele. Il detto obbligo mira ad escludere ogni concorrenza tra emittenti attraverso una compartimentazione dei territori
oggetti delle licenze. Licenze di tal genere, che prevedono una tutela territoriale assoluta, risultano incompatibili con
il mercato unico (
102
). Di conseguenza, non sussiste alcun elemento per trattare siffatti accordi diversamente da quelli diretti contro il commercio
parallelo.
249.
L’esame della libera prestazione dei servizi (
103
) conferma questa conclusione in quanto, in linea di principio, non devono esistere valutazioni contraddittorie tra le libertà
fondamentali e il diritto della concorrenza (
104
).
250.
Inoltre, va sottolineato che un accordo anticoncorrenziale, ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE, può essere giustificato in
base al n. 3 della detta norma. Tuttavia, il soggetto che si avvalga di tale disposizione deve dimostrare, sulla base di argomenti
ed elementi di prova convincenti, la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione (
105
). A tal riguardo, potrebbero valere considerazioni analoghe a quelle relative all’esame se la restrizione alla libera prestazione
dei servizi sia giustificata.
251.
La decima questione della causa C‑403/08, nonché l’ottava questione della causa C‑429/08 devono essere pertanto risolte nel
senso che, allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio
di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alle quali l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito
di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale
l’emittente deve evitare che le sue schede di decodificazione satellitari, che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi
oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, tali accordi di licenza sono idonei
a impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza. Essi non sono pertanto compatibili con l’art. 101, n. 1, TFUE;
non è necessaria la prova che siffatti effetti si siano concretamente verificati.
V –
Conclusione
252.
Propongo pertanto alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei termini seguenti:
1. [OSCURATO:PERSONA] prima questione della causa C‑403/08
Ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, il «concepire» o l’«adattare» consiste nella fabbricazione o nella
modifica di un’apparecchiatura, al fine di rendere possibile l’accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile senza
l’autorizzazione del prestatore del servizio. In tal modo, un dispositivo per l’accesso condizionato, fabbricato dal prestatore
del servizio ovvero con il suo consenso e venduto con un’autorizzazione ristretta in modo che il dispositivo possa essere
utilizzato solo per accedere, a determinare condizioni, al servizio protetto, non diviene un «dispositivo illecito» ai sensi
dell’art. 2, lett. e), della direttiva 98/84, qualora venga impiegato per consentire l’accesso al detto servizio protetto
in un luogo, con modalità ovvero da parte di una persona non contemplati nell’autorizzazione del prestatore del servizio.
2. [OSCURATO:PERSONA] terza questione nella causa C‑429/08
L’art. 3, n. 2, della direttiva 98/84 non impedisce ad uno Stato membro l’applicazione di una disposizione nazionale che vieti
l’uso di un dispositivo per l’accesso condizionato in violazione di accordi contrattuali sull’accessibilità di programmi in
determinati [OSCURATO:PERSONA] membri, il suo acquisto effettuato fornendo nomi e/o indirizzi falsi ovvero l’uso a fini commerciali di
un dispositivo per l’accesso destinato ad uso privato o domestico.
3. [OSCURATO:PERSONA] quarta questione nella causa C‑403/08
a) La questione intesa ad accertare se tali opere siano state riprodotte nel loro insieme o in parte deve essere risolta alla
luce dell’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29.
b) Sussistono atti di riproduzione nel caso in cui frammenti di composizioni di audio e video digitali vengano creati all’interno
della memoria del decodificatore, in quanto tali frammenti costituiscono parte dell’opera dell’ingegno propria dell’autore
c) Anche la rappresentazione di una trasmissione sullo schermo costituisce una riproduzione.
4. [OSCURATO:PERSONA] quinta questione nella causa C-403/08
Le copie transitorie di un’opera, create su uno schermo televisivo collegato ad un decodificatore, presentano una rilevanza
economica propria ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, le copie create all’interno della memoria del decodificatore,
invece, non ne possiedono alcuna.
5. [OSCURATO:PERSONA] sesta questione nella causa C-403/08
Un’opera tutelata dal diritto d’autore viene comunicata al pubblico su filo o senza filo ai sensi dell’art. 3 della direttiva
2001/29, qualora una trasmissione satellitare venga ricevuta in locali commerciali (ad esempio un bar) e rappresentata o proiettata
in quei locali mediante un singolo schermo televisivo e altoparlanti al pubblico ivi presente.
6. [OSCURATO:PERSONA] settima questione nella causa C-403/08
Il diritto sulla comunicazione via satellite di opere protette dal diritto d’autore, ai sensi dell’art. 2 della direttiva
93/83, comprende il diritto di ricevere e seguire tale trasmissione all’estero.
7. Sulle questioni sesta e settima nella causa C‑429/08, nonché sulle questioni settima, ottava, lett. c), e nona nella causa
C‑403/08
a) La libera prestazione dei servizi ai sensi dell’art. 56 TFUE (ex art. 49 CE) osta a disposizioni che vietino, per motivi di
tutela della proprietà intellettuale, di usare in uno Stato membro per le trasmissioni televisive codificate via satellite
dispositivi per l’accesso condizionato, che siano stati commercializzati in un altro Stato membro con il consenso del titolare
del diritto. È irrilevante se tali dispositivi siano stati ottenuti e/o attivati fornendo falso nome e indirizzo di residenza
nell’altro Stato membro. Neanche un accordo contenuto in un contratto individuale relativo all’uso delle schede di decodifica
esclusivamente per fini domestici o privati è idoneo ad inficiare tale conclusione.
b) La libera prestazione dei servizi non osta a disposizioni nazionali che consentano al titolare di diritti su un’emissione
di opporsi alla sua comunicazione in un locale pubblico, subordinatamente alla condizione che la restrizione alla libera prestazione
dei servizi conseguente all’esercizio di tale diritto non risulti sproporzionata in rapporto ai diritti sull’emissione oggetto
di tutela.
c) Non è rilevante ai fini delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale accertare se la disposizione nazionale violi la
libera prestazione dei servizi in quanto applicabile ai programmi inclusi in un servizio di radiodiffusione fornito da una
località nel [OSCURATO:PERSONA] ma non a servizi forniti da un qualsiasi altro Stato membro.
8. [OSCURATO:PERSONA] decima questione nella causa C-403/08 e sull’ottava questione nella causa C-429/08
Allorché un fornitore di contenuti di programmi rilasci una serie di licenze esclusive, ciascuna per il territorio di uno
o più [OSCURATO:PERSONA] membri, in base alle quali l’emittente è autorizzata a trasmettere il contenuto del programma solo nell’ambito
di tale territorio (compresa la trasmissione via satellite) e ogni licenza preveda un obbligo contrattuale in base al quale
l’emittente deve evitare che le sue schede di decodificazione satellitari, che consentono la ricezione dei contenuti dei programmi
oggetto di licenza, vengano usate al di fuori del territorio cui si riferisce la licenza, tali accordi di licenza sono idonei
a impedire, restringere e falsare il gioco della concorrenza. Essi non sono pertanto compatibili con l’art. 101, n. 1, TFUE;
non è necessaria la prova che siffatti effetti si siano concretamente verificati.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 20 novembre 1998 (GU L 320, pag. 54).
3
– Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 22 maggio 2001 (GU L 167, pag. 10).
4
– Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993 (GU L 248, pag. 15).
5
– GU L 336, pag. 1.
6
– GU L 89, pag. 6.
7
– Secondo la versione pubblicata nel
Bundesgesetzblatt
tedesco 1965 II, pag. 1245.
8
– GU 1994, L 1, pag. 194.
9
– GU L 346, pag. 61.
10
– Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito
e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28).
11
– Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), codificata
dalla direttiva 2010/13/UE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi
(GU L 95, pag. 1).
12
– V. artt. 6 e 165 TFUE, nonché ancora la dichiarazione n. 29 adottata dalla conferenza governativa relativamente al Trattato
di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997 (GU C 340, pag. 136) e la «Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche
dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni», Consiglio europeo
di Nizza (7, 8 e 9 dicembre 2000), conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] (punto 52 e allegato IV; v., in particolare, i nn. 1, 7 e
17 della dichiarazione ivi riportata).
13
– Sentenza 1° luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE (Racc. pag. I‑4863, punto 22 e la giurisprudenza ivi citata).
14
– Sentenza 3 giugno 2008, causa C‑308/06, Intertanko e a. (Racc. pag. I‑4057, punto 69).
15
– Sentenza Intertanko e a., cit. supra alla nota 14 (punti 70 e seg.).
16
– Sentenza 16 aprile 2009, causa C‑5/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6569, punti 27 e segg.); v. in generale sulla
direttiva 2001/29 anche la sentenza 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan (Racc. pag. I-10055, punti 32 e 35).
17
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (in particolare punti 37 e segg.).
18
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (punto 45).
19
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (punto 55).
20
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (punto 64).
21
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (punti 56 e seg.).
22
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 16 (punto 58).
23
– COM(97) 628, art. 5, punto 3 (pag. 35 della versione italiana).
24
– V. infra, paragrafi 105 e 108 e segg.
25
– V. supra, paragrafi 68 e segg.
26
– [OSCURATO:PERSONA] 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall (Racc. pag. 723, punto 48); 14 luglio 1994, causa C‑91/92, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑3325, punto 20), nonché 19 gennaio 2010, causa C‑555/07, Kücükdeveci (Racc. pag. I-365, punto 46).
27
– V., inter alia, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, Bosman (Racc. pag. I‑4921, punto 59), e 13 luglio 2006, cause
riunite da C‑295/04 a C‑298/04, Manfredi e a. (Racc. pag. I‑6619, punto 26).
28
– [OSCURATO:PERSONA] 16 giugno 2005, causa C‑105/03, Pupino (Racc. pag. I‑5285, punto 30); 9 ottobre 2008, causa C‑404/07, Katz (Racc. pag. I‑7607,
punto 31), nonché 22 aprile 2010, causa C‑82/09, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3649, punto 15).
29
– V., inter alia, sentenze Bosman, cit. supra alla nota 27 (punto 61), e 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403,
punto 24).
30
– COM(97) 628, art. 3, punti 2 e seg. (pagg. 30 e seg. della versione italiana).
31
– COM(97) 628, art. 3, punto 3 (pag. 31 della versione italiana).
32
– Sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519), e ordinanza 18 marzo 2010, causa C‑136/09, [OSCURATO:PERSONA] kai [OSCURATO:PERSONA].
33
– V. sentenza SGAE, cit. supra alla nota 32 (punti 37 e segg.).
34
– Sentenza SGAE, cit. supra alla nota 32 (punto 44).
35
–
Guide to the [OSCURATO:PERSONA]
(Ginevra, 1978).
36
– Guida dell’[OSCURATO:PERSONA], note 11 bis e segg.
37
– COM(97) 628, art. 3, punto 1 (pag. 30 della versione italiana).
38
– COM(97) 628, art. 3, punto 1 (pag. 30 della versione italiana).
39
– Documento A4-0026/99, emendamento 13 (GU 1999, C 150, pagg. 171, 174).
40
– Proposta modificata di direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, COM(1999) 250 def. (GU 1999, C 180, pag. 6, sedicesimo ‘considerando’).
41
– V. i documenti del Consiglio 22 dicembre 1999, n. 14238/99, pag. 5, note 6 e 7; 10 gennaio 2000, n. 5168/00, pag. 4, nonché
24 gennaio 1999, n. 5499/00, pagg. 2 e seg.
42
– Documento del Consiglio 10 gennaio 2000, n. 5168/00, pag. 4, punto 9.
43
– Documento del Consiglio 10 gennaio 2000, n. 5168/00, pag. 4, punto 11.
44
– GU 1994, L 1, pag. 194.
45
– V. sull’efficacia del detto protocollo le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 9 settembre 1999,
causa C‑293/98, Egeda (Racc. pag. I‑629, paragrafo 17).
46
– V. art. 87, n. 1, punto 3, della legge tedesca sul diritto d’autore e ancora Wandtke/Bullinger-Erhard,
Urheberrecht
, terza edizione 2009, paragrafo 23, e Diesbach/Bormann/Vollrath, «Public-Viewing» als Problem des Urheber- und Wettbewerbsrechts,
Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
2006, pagg. 265 (266 e segg.).
47
– Sembra tuttavia sufficiente che un locale pubblico corrisponda una percentuale ad una società di gestione collettiva per
adempiere gli obblighi posti da tale norma; v. il prospetto delle tariffe della Gesellschaft für musikalische Aufführungs-
und mechanische Vervielfältigungsrechte, http://www.gema.de/fileadmin/inhaltsdateien/musiknutzer/tarife/tarife_ad/tarifuebersicht_gaststaetten.pdf.
48
– V., da ultimo, sentenza 6 luglio 2010, causa C‑428/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6765, punto 71).
49
– V. sentenza 3 febbraio 2000, causa C‑293/98, Egeda (Racc. pag. I‑629) in rapporto con le conclusioni dell’avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 45 (paragrafi 17 e segg.), e 30 giugno 2005, causa C‑28/04, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc.
pag. I‑5781, punto 14).
50
– Sentenza SGAE, cit. supra alla nota 32 (punto 41).
51
– Sentenza SGAE, cit. supra alla nota 32 (punto 30).
52
– Sentenza SGAE, cit. supra alla nota 32 (punto 40).
53
– V. le conclusioni dell’avvocato generale Sharpston presentate il 13 luglio 2006, causa C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519,
paragrafo 63).
54
– V. sul contenuto normativo della direttiva 93/83 con riguardo alla comunicazione al pubblico, sentenze Egeda, cit. supra
alla nota 49 (punto 25), e SGAE, cit. supra alla nota 32 (punto 30).
55
– V. supra, paragrafi 82 e segg. e 95 e segg.
56
– Sull’applicazione delle disposizioni del Trattato di Lisbona v. le mie conclusioni presentate l’11 novembre 2010, causa
C‑379/09, Casteels (non ancora pubblicata nella Raccolta, paragrafo 25).
57
– Sentenza 29 novembre 2001, causa C‑17/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9445, punto 28).
58
– Sentenza 14 ottobre 2004, causa C‑36/02, Omega (Racc. pag. I‑9609, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
59
– Sentenza 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑607, punto 32).
60
– [OSCURATO:PERSONA] 8 settembre 2009, causa C‑42/07, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7633,
punto 51 e la giurisprudenza ivi citata), nonché 8 luglio 2010, cause riunite C‑447/08 e C‑448/08, Sjöberg (Racc. pag. I-6921,
punto 32).
61
– V. tuttavia le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi presentate il 23 maggio 2007, causa C‑341/05, Laval un Partneri
(Racc. pag. I‑11767, paragrafi 156 e segg., in particolare paragrafo 159), e la giurisprudenza ivi citata in riferimento alla
regolamentazione collettiva.
62
– Questa è una questione di diritto della concorrenza, che esaminerò nei paragrafi 243 e segg. delle presenti conclusioni.
63
– V. ad esempio sentenza 18 dicembre 2007, causa C‑341/05, Laval un Partneri (Racc. pag. I‑11767, punto 101 e la giurisprudenza
ivi citata).
64
– Sentenza Sjöberg, cit. supra alla nota 60 (punto 36).
65
– [OSCURATO:PERSONA] 6 ottobre 1982, causa 262/81, Coditel e a. II (Racc. pag. 3381, punto 13), e 11 maggio 1999, causa C‑255/97, Pfeiffer
(Racc. pag. I‑2835, punto 21).
66
– Sentenza Pfeiffer, cit. supra alla nota 65 (punto 22) e, sulla libera circolazione delle merci, sentenze 31 ottobre 1974,
causa 16/74, Centrafarm e de Peijper (Racc. pag. 1183, punto 7); 17 ottobre 1990, causa C‑10/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3711,
punto 12), nonché 23 ottobre 2003, causa C‑115/02, Rioglass e Transremar (Racc. pag. I‑12705, punto 23).
67
– [OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 1976, causa 119/75, Terrapin (Overseas) (Racc. pag. 1039, punto 6); 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80
e 57/80, [OSCURATO:PERSONA]‑Vertrieb membran e K‑tel [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 147, punto 10), nonché 28 aprile 1998, causa C‑200/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1953, punto 14).
68
– Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera
d’arte sulle successive vendite dell’originale (GU L 272, pag. 32), v., inoltre, sentenza 15 aprile 2010, causa C‑518/08,
Gala-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Gestión de [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-3091).
69
– La Corte non ha invece riconosciuto, nelle sentenze 16 luglio 1998, causa C‑355/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4799,
punto 22), e 30 novembre 2004, causa C‑16/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11313), un esaurimento internazionale attraverso
l’immissione in commercio al di fuori del mercato interno.
70
– V., sul diritto dei marchi, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 69 (punto 40).
71
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Vertrieb membran e K‑tel [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 67 (punto 10).
72
– Gallagher,
Waterstone’s halts overseas e-book sales
, notizia del 26 ottobre 2010, http://www.thebookseller.com/news/132290-waterstones-halts-overseas-e-book-sales.html, visitato
il 9 novembre 2010.
73
– V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]‑Vertrieb membran e K‑tel [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 67 (punti 12 e seg.), e 17 maggio 1988,
causa 158/86, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2605, punti 13 e seg.).
74
– V. ancora la sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Vertrieb membran e K‑tel [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 67 (punto 24), per quanto attiene
alla circolazione delle merci.
75
– Sentenza 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a. I (Racc. pag. 881).
76
– Sentenza Coditel I, cit. supra alla nota 75 (punto 14).
77
– Sentenza Coditel I, cit. supra alla nota 75 (punto 16), analogamente per il diritto di noleggio v. le conclusioni dell’avvocato
generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 maggio 1998 nella causa C‑61/97, FDV (Racc. pag. I‑5171, paragrafo 15).
78
– Sentenza Coditel I, cit. supra alla nota 75 (punto 16).
79
– Per quanto attiene alla valutazione del caso in esame in base alla detta disposizione, v. supra, paragrafi 107 e segg.
80
– L’obiettivo della domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa Coditel I era l’affermazione di tale diritto, sancito
dall’art. 11 bis, n. 1, punto ii), della [OSCURATO:PERSONA] di Berna, v. il verbale di udienza relativo alla detta sentenza, cit.
supra alla nota 75 (pag. 884).
81
– V. sentenze 25 luglio 1991, causa C‑76/90, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4221, punto 15); 8 settembre 2010, causa C‑46/08, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-8149, punto 60), nonché 7 ottobre 2010, causa C‑515/08, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-9133,
punto 45).
82
– [OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 81 (punto 17); 11 settembre 2007, causa C‑318/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6957,
punti 133 e 136), e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑11135, punto
44).
83
– V., inoltre, il decimo ‘considerando’ della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 aprile 2001 in un procedimento ai sensi dell’art. 81
del Trattato CE e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso n. 37.576 – regolamento UEFA in materia di trasmissione radiotelevisiva,
GU L 171, pag. 12).
84
– V. anche le dichiarazioni, citate supra alla nota 12, sul Trattato di Amsterdam e del Consiglio europeo.
85
– Come già si evince dal reclamo da parte di diverse emittenti televisive che ha portato alla decisione della [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra alla nota 83.
86
– V. la decisione cit. supra alla nota 83, cinquantacinquesimo ‘considerando’ e allegato II.
87
– Per quanto riguarda i dati relativi all’affluenza del pubblico negli stadi, cfr., DFL Deutsche Fußball [OSCURATO:PERSONA] GmbH, Bundesliga
2010,
Die wirtschaftliche Situation im Lizenzfußball
, pagg. 20 e seg.
88
– V. punto 66 della domanda di pronuncia pregiudiziale.
89
– V. supra, paragrafi 107 e segg.
90
– V. supra, paragrafi 121 e segg.
91
– V. i riferimenti indicati supra alla nota 82.
92
– V. sentenza 20 settembre 1988, causa 302/86, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (Racc. pag. 4607, punto 21).
93
– V. il prelievo esaminato nella sentenza Padawan, cit. supra alla nota 16.
94
– [OSCURATO:PERSONA] 6 febbraio 2003, causa C‑92/01, Stylianakis (Racc. pag. I‑1291, punto 18); 11 settembre 2007, causa C‑76/05, Schwarz
e Gootjes-Schwarz (Racc. pag. I‑6849, punto 34), nonché 20 maggio 2010, causa C‑56/09, Zanotti (Racc. pag. I-4517, punto 24).
95
– V. sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C‑92/92 e C‑326/92, [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑5145, punti 34 e seg.).
96
– Allegato 23 alla memoria della FAPL, v. comunicazione in GU 2004, C 115, pag. 3, nonché il comunicato stampa IP/06/356
del 22 marzo 2006.
97
– V. sentenza 26 ottobre 2010, causa C-97/09, Schmelz (Racc. pag. I-10465, punto 50). V. anche artt. 13, n. 2, TUE, e 17,
n. 1, secondo periodo, TUE.
98
– Sentenza 4 giugno 2009, causa C‑8/08, T‑[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑4529, punto 43).
99
– [OSCURATO:PERSONA] T‑[OSCURATO:PERSONA] e a., cit. supra alla nota 98 (punto 30); 3 settembre 2009, causa C‑534/07 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7415, punto 81), e 6 ottobre 2009, cause riunite C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P e C‑519/06 P,
GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑9291, punto 55).
100
– Sentenza GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 99 (punto 58).
101
– [OSCURATO:PERSONA] 16 settembre 2008, cause riunite da C‑468/06 a C‑478/06, Sot. Lélos kai Sia (Racc. pag. I‑7139, punto 65 e la
giurisprudenza ivi citata), nonché GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 99 (punti 59 e segg.).
102
– Sentenza 8 giugno 1982, causa 258/78, Nungesser e Eisele/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 2015, punto 61).
103
– V. supra, paragrafi 177 e segg.
104
– V. in tal senso, le mie conclusioni presentate il 2 luglio 2009, nella causa C‑169/08, Presidente del Consiglio dei Ministri
(Racc. pag. I‑10821, paragrafi 134 e seg.).
105
– Sentenza GlaxoSmithKline [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra alla nota 99 (punto 82).