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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17979/2026

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rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];2367- controricorrente -avverso la sentenza n. 348/2025 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 26/05/2025 R.G.N. 1063/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato conclusioni scritte.Numero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda dell’Inpsvolta a far accertare che l’odierno controricorrente nonpossedeva il requisito contributivo necessario alprepensionamento previsto dalla l. n.416/81, avendoegli indebitamente fruito dei contributi figurativi correlatiad un periodo di [OSCURATO:PERSONA] GuadagniStraordinaria, sicché era legittima la revoca deltrattamento pensionistico disposta dall’ente.Secondo la Corte d’appello, il lavoratore, che prima dellaCIGS era stato distaccato presso altra società del gruppodatoriale, aveva legittimamente fruito del trattamento diintegrazione salariale, come previsto dall’accordo diristrutturazione aziendale siglato con le organizzazionisindacali, dovendo perciò escludersi qualsiasi intentofraudolento in capo al lavoratore.Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.Il lavoratore resiste con controricorso.L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo il rigetto del ricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.Ragioni della decisionecon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.35 e 37 l. n.416/81, per avere la Corte reputatoche l’odierno controricorrente rientrasse nel novero deilavoratori ammessi alla CIGS, quando, al contrario,questa concerneva i soli lavoratori addetti alla sede diMilano e non coloro che, come il controricorrente, eranoin quel momento distaccati presso altra società.Numero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.21 nonies l. n.241/90 e 52 l. n.88/89, per averela Corte d’appello reputato che la revoca della pensionenon fosse comunque praticabile oltre il terminedell’art.21 nonies l. n.241/90.Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione dell’art.1 bis d.l. n.108/02, conv. conmodif. in l. n.172/02, per avere la Corte d’appelloreputato che, in caso di assenza di comportamentiillegittimi dei lavoratori beneficiari della CIGS,quest’ultima non possa essere revocata e quindi nonpossa venir meno la contribuzione figurativa necessariaai fini del prepensionamento.Il primo motivo è inammissibile.Con esso si fa valere una questione di fatto, ovvero se ilnominativo dell’odierno controricorrente fosse o menotra i lavoratori inclusi nel provvedimento diautorizzazione alla CIGS, in base al testo del verbale diaccordo siglato in sede ministeriale il 4.8.2011.

Secondol’Inps, detto accordo prevedeva la messa in CIGS dei solilavoratori addetti alla società (distaccante) [OSCURATO:SOCIETA]. avente sede in Milano, e non anche i lavoratoridella stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che, in quel momento,lavoravano non a Milano ma, per effetto del distacco,presso una diversa società.Trattasi di questione interpretativa dell’accordo che nonviene dedotta per mezzo di violazione dei canoniinterpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.),risultando in tal modo inammissibile (Cass.8592/25,Cass.27541/20, Cass.13717/06).Dal canto suo, la Corte ha accertato che l’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il successivo accordo delNumero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/20265.12.2011 prevedevano la ristrutturazione aziendale conData pubblicazione 04/06/2026fruizione di CIGS e possibilità di distacco di alcunilavoratori, rispetto ai quali era affermato l’interesse aduna futura fuoriuscita mediante pensionamentoanticipato.

Da ciò la Corte ha concluso che ilpensionamento anticipato riguardasse anche i lavoratoridistaccati, rispetto ai quali la collocazione in CIGS,finalizzata al prepensionamento, valeva come revoca deldistacco per fatti concludenti.Rispetto a tale assetto interpretativo degli accordisindacali, il motivo non adduce alcuna specificaviolazione di uno dei parametri legali interpretativi postidagli artt.1362 ss. c.c.Il secondo e terzo motivo divengono inammissibili stantel’inammissibilità del primo, poiché presuppongono lafondatezza del primo motivo e tendono ad attaccare leulteriori affermazioni della sentenza impugnata asostegno della decisione in caso di fondatezza di quello.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibilecon condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in €200,00 peresborsi, €5000,00 per compensi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.5.26La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LIDIACARCAVALLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]2026ZINCONE, [OSCURATO:PERSONA];2367- controricorrente -avverso la sentenza n. 348/2025 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 26/05/2025 R.G.N. 1063/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato conclusioni scritte.Numero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia diprimo grado che aveva respinto la domanda dell’Inpsvolta a far accertare che l’odierno controricorrente nonpossedeva il requisito contributivo necessario alprepensionamento previsto dalla l. n.416/81, avendoegli indebitamente fruito dei contributi figurativi correlatiad un periodo di [OSCURATO:PERSONA] GuadagniStraordinaria, sicché era legittima la revoca deltrattamento pensionistico disposta dall’ente.Secondo la Corte d’appello, il lavoratore, che prima dellaCIGS era stato distaccato presso altra società del gruppodatoriale, aveva legittimamente fruito del trattamento diintegrazione salariale, come previsto dall’accordo diristrutturazione aziendale siglato con le organizzazionisindacali, dovendo perciò escludersi qualsiasi intentofraudolento in capo al lavoratore.Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per tre motivi,illustrati da memoria.Il lavoratore resiste con controricorso.L’ufficio della Procura Generale ha depositato conclusioniscritte chiedendo il rigetto del ricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di60 giorni per il deposito del presente provvedimento.Ragioni della decisionecon il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.35 e 37 l. n.416/81, per avere la Corte reputatoche l’odierno controricorrente rientrasse nel novero deilavoratori ammessi alla CIGS, quando, al contrario,questa concerneva i soli lavoratori addetti alla sede diMilano e non coloro che, come il controricorrente, eranoin quel momento distaccati presso altra società.Numero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazionedegli artt.21 nonies l. n.241/90 e 52 l. n.88/89, per averela Corte d’appello reputato che la revoca della pensionenon fosse comunque praticabile oltre il terminedell’art.21 nonies l. n.241/90.Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione efalsa applicazione dell’art.1 bis d.l. n.108/02, conv. conmodif. in l. n.172/02, per avere la Corte d’appelloreputato che, in caso di assenza di comportamentiillegittimi dei lavoratori beneficiari della CIGS,quest’ultima non possa essere revocata e quindi nonpossa venir meno la contribuzione figurativa necessariaai fini del prepensionamento.Il primo motivo è inammissibile.Con esso si fa valere una questione di fatto, ovvero se ilnominativo dell’odierno controricorrente fosse o menotra i lavoratori inclusi nel provvedimento diautorizzazione alla CIGS, in base al testo del verbale diaccordo siglato in sede ministeriale il 4.8.2011. Secondol’Inps, detto accordo prevedeva la messa in CIGS dei solilavoratori addetti alla società (distaccante) [OSCURATO:SOCIETA]. avente sede in Milano, e non anche i lavoratoridella stessa [OSCURATO:SOCIETA]. che, in quel momento,lavoravano non a Milano ma, per effetto del distacco,presso una diversa società.Trattasi di questione interpretativa dell’accordo che nonviene dedotta per mezzo di violazione dei canoniinterpretativi legali del contratto (artt.1362 ss. c.c.),risultando in tal modo inammissibile (Cass.8592/25,Cass.27541/20, Cass.13717/06).Dal canto suo, la Corte ha accertato che l’accordosindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il successivo accordo delNumero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/20265.12.2011 prevedevano la ristrutturazione aziendale conData pubblicazione 04/06/2026fruizione di CIGS e possibilità di distacco di alcunilavoratori, rispetto ai quali era affermato l’interesse aduna futura fuoriuscita mediante pensionamentoanticipato. Da ciò la Corte ha concluso che ilpensionamento anticipato riguardasse anche i lavoratoridistaccati, rispetto ai quali la collocazione in CIGS,finalizzata al prepensionamento, valeva come revoca deldistacco per fatti concludenti.Rispetto a tale assetto interpretativo degli accordisindacali, il motivo non adduce alcuna specificaviolazione di uno dei parametri legali interpretativi postidagli artt.1362 ss. c.c.Il secondo e terzo motivo divengono inammissibili stantel’inammissibilità del primo, poiché presuppongono lafondatezza del primo motivo e tendono ad attaccare leulteriori affermazioni della sentenza impugnata asostegno della decisione in caso di fondatezza di quello.Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibilecon condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite delpresente giudizio di cassazione, liquidate in €200,00 peresborsi, €5000,00 per compensi, oltre 15% per spesegenerali e accessori di legge;ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 24130/2025Numero sezionale 2367/2026Numero di raccolta generale 17979/2026Data pubblicazione 04/06/2026previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stessoart. 13, comma 1 bis.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13.5.26La Presidente
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