Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17322/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti;.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43318/2021 FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del predetto in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

2. L' imputato ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili di responsabilità dell' imputato ed il trattamento sanzionatorio.

Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201).

Trattasi, pertanto, di censure all' evidenza non deducibili in questa sede.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARI(dato avviso alle parti;.; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 43318/2021 FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art. 599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico del predetto in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 2. L' imputato ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la suindicata pronunzia deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato ed all' omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pronunziata a seguito di rinunzia da parte dei predetti imputati, nelle forme di cui all' art. 599 bis del codice di rito, ai motivi di impugnazione riguardanti i profili di responsabilità dell' imputato ed il trattamento sanzionatorio. Deve, invero, rilevarsi che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Fattispecie relativa a ricorso, dichiarato inammissibile, con cui si lamentava l'applicazione di una pena pecuniaria che, seppure non legittimamente stabilita in quanto contrastante con il divieto di "reformatio in pejus", rivestiva comunque natura legale). (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201). Trattasi, pertanto, di censure all' evidenza non deducibili in questa sede. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17322/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris