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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09722/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 121,35 lordi di hashish e grammi 15,30 lordi di marijuana; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti.

Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di vizi di natura logico-giuridica (pag. 2 del provvedimento); che nel caso di specie, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione; che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. consente l'ablazione dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità, quando il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e l'interessato non sia in grado di giustificarne la lecita provenienza, trattandosi di una misura a carattere patrimoniale che opera su base presuntiva, fondata sulla pericolosità qualificata desunta dalla condanna e sulla sproporzione economica, prescindendo dalla dimostrazione che il denaro costituisca prezzo o profitto del singolo episodio di spaccio oggetto del giudizio; che, nel caso di specie, la somma di euro 6.000,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta priva di giustificazione lecita, in assenza di redditi compatibili o di altra plausibile spiegazione circa la sua provenienza; che il contestuale rinvenimento di un'agenda contenente nominativi e importi dovuti costituisce un significativo elemento indiziario della sistematicità dell'attività di spaccio e rafforza ulteriormente il quadro probatorio circa l'origine illecita delle somme; che, pertanto, la confisca disposta deve ritenersi logicamente argomentata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto ritenuto responsabile della detenzione a fini di spaccio di grammi 121,35 lordi di hashish e grammi 15,30 lordi di marijuana; che il Tribunale ha altresì disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca della somma di euro 6000,00, sequestrata all'imputato in occasione dell'arresto; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine all'erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti. Considerato che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione priva di vizi di natura logico-giuridica (pag. 2 del provvedimento); che nel caso di specie, la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., istituto che si distingue radicalmente dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen., in quanto non richiede l'accertamento di un nesso di pertinenzialità immediata tra il bene e il singolo reato oggetto di contestazione; che la confisca ex art. 240-bis cod. pen. consente l'ablazione dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità, quando il loro valore risulti sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta e l'interessato non sia in grado di giustificarne la lecita provenienza, trattandosi di una misura a carattere patrimoniale che opera su base presuntiva, fondata sulla pericolosità qualificata desunta dalla condanna e sulla sproporzione economica, prescindendo dalla dimostrazione che il denaro costituisca prezzo o profitto del singolo episodio di spaccio oggetto del giudizio; che, nel caso di specie, la somma di euro 6.000,00 rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta priva di giustificazione lecita, in assenza di redditi compatibili o di altra plausibile spiegazione circa la sua provenienza; che il contestuale rinvenimento di un'agenda contenente nominativi e importi dovuti costituisce un significativo elemento indiziario della sistematicità dell'attività di spaccio e rafforza ulteriormente il quadro probatorio circa l'origine illecita delle somme; che, pertanto, la confisca disposta deve ritenersi logicamente argomentata; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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