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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 luglio 2026

Cassazione n. 23502/2026

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esentata e difesa dagli avv.ti Francesco P. Luiso e UbertoMiserendino come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore specialeDavd Monti, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarcoRodolfi come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G.

Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3398/2024 pubblicata il26.3.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 12.5.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,nonché MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dinanzi al Giudice di pace di Milano,esponendo che in data 11.7.2019 aveva concesso in locazione a MargheritaRomeo un’auto sostitutiva, perché costei la utilizzasse durante il temponecessario alla riparazione della sua autovettura, rimasta danneggiata inoccasione del sinistro stradale che si era verificato in data 2.4.2019, peresclusiva responsabilità del conducente il mezzo di proprietà della MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dedusse poi che, in luogo del pagamento del servizioottenuto, la Romeo aveva ceduto ad essa attrice il credito risarcitorio maturatonei confronti del responsabile civile e/o suoi obbligati e garanti.

Chiese quindila condanna della Compagnia assicurativa al pagamento della complessivasomma di € 369,60, di cui € 219,60 per il costo del noleggio ed € 150,00 perspese di assistenza stragiudiziale e di redazione dell’invito alla negoziazioneassistita.Costituitesi le convenute, l’adito Giudice di pace rigettò tuttavia la domandacon sentenza del 15.9.2022, giacché parte attrice non aveva fornito provadella necessità della danneggiata di noleggiare una vettura sostitutiva, peresigenze lavorative e per ragioni di ménage familiare.Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G.

Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026Avverso detta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propose appello dinanzi alTribunale di Milano che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. enella contumacia di MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo rigettò con sentenzadel 26.3.2024.

Osservò il giudice d’appello, per quanto qui interessa, che nonera stata fornita la prova della spesa sostenuta per il noleggio, non essendostata depositata in giudizio la relativa fattura, bensì solo la prefattura emessada S.O.S. nei confronti della danneggiata, ritenuta però “inidonea trattandosidi documento emesso a pagamento non ancora intervenuto e, quindi, nonprobante della diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del danneggiato”.Con riguardo al danno patrimoniale da spese per l’assistenza stragiudiziale dicui l’attrice asseriva di aver beneficiato, il Tribunale, poi, ne rilevava lapreclusione per intervenuto giudicato sul punto.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.O.S.

Automotives.r.l., in forza di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata.

Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellamotivazione entro sessanta giorni dalla odierna adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia “Violazione degli artt. 1198, 1260 e 2043c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnataaffermato l’infondatezza della domanda di risarcimento del costo del noleggiodell’auto sostitutiva di cui la danneggiata si era avvalsa, in conseguenza delsinistro stradale dedotto in giudizio, poiché l’attrice non avrebbe dimostrato diNumero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G.

Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026aver sostenuto una spesa per il noleggio e ciò, specificamente, perché nonavrebbe prodotto in giudizio la fattura del noleggio”.2.1 – Il ricorso è fondato.Nel rigettare l’appello dell’odierna ricorrente nei termini sopra riassunti, ilTribunale ambrosiano non ha considerato che ad agire in giudizio era la societàcessionaria del credito vantato dall’originaria danneggiata (ossia, MargheritaRomeo), sicché pretendere che detta società, a dimostrazione del propriocredito, esibisse la relativa fattura di costo, è del tutto insostenibile.La ricorrente, infatti, aveva dedotto di aver compensato il proprio credito danoleggio dell’autovettura sostitutiva nei confronti della Romeo con la cessionedel credito risarcitorio da questa vantato verso gli originari convenuti; puòeventualmente discutersi, in linea astratta, della correttezza dell’operazionesul piano fiscale (ove non debitamente documentata, questione che esula dalpresente giudizio e sulla quale, comunque, nulla risulta), ma tanto basta aifini della prova del credito stesso, sul piano civilistico.Peraltro, spostando il tema d’indagine sul contenuto della prova gravante suldanneggiato di un sinistro stradale in ordine alle spese cui sia stato costrettoper far fronte alla temporanea indisponibilità della propria vettura, a causa delsinistro stesso, ciò che egli deve provare è di aver assunto l'obbligazione dipagare per la disponibilità di una vettura sostitutiva per la suddetta finalità,non di provare l'assoluta necessità di dotarsene e neppure di aver giàeffettuato il pagamento.Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G.

Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/20263.1 – In definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunquecassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diversomagistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Milano,in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data12.5.2026.Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dagli avv.ti Francesco P. Luiso e UbertoMiserendino come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore specialeDavd Monti, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e MarcoRodolfi come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata -Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G. Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3398/2024 pubblicata il26.3.2024;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 12.5.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,nonché MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dinanzi al Giudice di pace di Milano,esponendo che in data 11.7.2019 aveva concesso in locazione a MargheritaRomeo un’auto sostitutiva, perché costei la utilizzasse durante il temponecessario alla riparazione della sua autovettura, rimasta danneggiata inoccasione del sinistro stradale che si era verificato in data 2.4.2019, peresclusiva responsabilità del conducente il mezzo di proprietà della MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dedusse poi che, in luogo del pagamento del servizioottenuto, la Romeo aveva ceduto ad essa attrice il credito risarcitorio maturatonei confronti del responsabile civile e/o suoi obbligati e garanti. Chiese quindila condanna della Compagnia assicurativa al pagamento della complessivasomma di € 369,60, di cui € 219,60 per il costo del noleggio ed € 150,00 perspese di assistenza stragiudiziale e di redazione dell’invito alla negoziazioneassistita.Costituitesi le convenute, l’adito Giudice di pace rigettò tuttavia la domandacon sentenza del 15.9.2022, giacché parte attrice non aveva fornito provadella necessità della danneggiata di noleggiare una vettura sostitutiva, peresigenze lavorative e per ragioni di ménage familiare.Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G. Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026Avverso detta pronuncia, [OSCURATO:SOCIETA] propose appello dinanzi alTribunale di Milano che, nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. enella contumacia di MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., lo rigettò con sentenzadel 26.3.2024. Osservò il giudice d’appello, per quanto qui interessa, che nonera stata fornita la prova della spesa sostenuta per il noleggio, non essendostata depositata in giudizio la relativa fattura, bensì solo la prefattura emessada S.O.S. nei confronti della danneggiata, ritenuta però “inidonea trattandosidi documento emesso a pagamento non ancora intervenuto e, quindi, nonprobante della diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica del danneggiato”.Con riguardo al danno patrimoniale da spese per l’assistenza stragiudiziale dicui l’attrice asseriva di aver beneficiato, il Tribunale, poi, ne rilevava lapreclusione per intervenuto giudicato sul punto.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.O.S. Automotives.r.l., in forza di un unico motivo, cui resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. Laricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellamotivazione entro sessanta giorni dalla odierna adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia “Violazione degli artt. 1198, 1260 e 2043c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnataaffermato l’infondatezza della domanda di risarcimento del costo del noleggiodell’auto sostitutiva di cui la danneggiata si era avvalsa, in conseguenza delsinistro stradale dedotto in giudizio, poiché l’attrice non avrebbe dimostrato diNumero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G. Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/2026aver sostenuto una spesa per il noleggio e ciò, specificamente, perché nonavrebbe prodotto in giudizio la fattura del noleggio”.2.1 – Il ricorso è fondato.Nel rigettare l’appello dell’odierna ricorrente nei termini sopra riassunti, ilTribunale ambrosiano non ha considerato che ad agire in giudizio era la societàcessionaria del credito vantato dall’originaria danneggiata (ossia, MargheritaRomeo), sicché pretendere che detta società, a dimostrazione del propriocredito, esibisse la relativa fattura di costo, è del tutto insostenibile.La ricorrente, infatti, aveva dedotto di aver compensato il proprio credito danoleggio dell’autovettura sostitutiva nei confronti della Romeo con la cessionedel credito risarcitorio da questa vantato verso gli originari convenuti; puòeventualmente discutersi, in linea astratta, della correttezza dell’operazionesul piano fiscale (ove non debitamente documentata, questione che esula dalpresente giudizio e sulla quale, comunque, nulla risulta), ma tanto basta aifini della prova del credito stesso, sul piano civilistico.Peraltro, spostando il tema d’indagine sul contenuto della prova gravante suldanneggiato di un sinistro stradale in ordine alle spese cui sia stato costrettoper far fronte alla temporanea indisponibilità della propria vettura, a causa delsinistro stesso, ciò che egli deve provare è di aver assunto l'obbligazione dipagare per la disponibilità di una vettura sostitutiva per la suddetta finalità,non di provare l'assoluta necessità di dotarsene e neppure di aver giàeffettuato il pagamento.Numero registro generale 13694/2024N. 13694/24 R.G. Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 23502/2026Data pubblicazione 19/07/20263.1 – In definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza impugnata è dunquecassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di diversomagistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Milano,in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data12.5.2026.Il PresidenteLina Rubino
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