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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28815/2026

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l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecceha rigettatoil reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha respinto l’eccezione dicompensazione della somma pari a 4.256,00 riconosciuta al detenuto YildisVedat a titolo risarcitorio, conseguente alla violazione dell’art. 3 della CEDU di cuiall’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamentopenitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;d’ora in poi, Ord. pen.) con la somma dallo stesso dovuta a titolo di penapecuniaria inflitta con la sentenza di condanna pari a euro 800.000,00.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia, per mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Lecce, deducendocon un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis,comma 1 e 35-ter, comma 1, Ord. pen. in combinato disposto con gli artt. 1241e 1243 cod. civ., nonché con l’art. 2697 cod. civ.Il ricorrente deduce l’erroneità del rigetto da parte del Tribunale disorveglianza dell’eccezione di compensazione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA],motivato sul rilievo della mancata indicazione da parte del Ministero del titolo,dell’importo del credito derivante dalla pena pecuniaria alla quale è statocondannato [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, il ricorrente rileva che la natura del credito in questioneconsente la compensazione in quanto la pena pecuniaria rappresenta una entratapatrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione anche mediante ruolo inconsiderazione della previsione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, avendoperaltro anche la Corte di cassazione affermato che è erroneo ritenere che lariscossione della pena pecuniaria inflitta configuri un credito indisponibile nonsuscettibile di essere opposto in compensazione.Nella fattispecie, secondo il ricorrente, viene in rilievo una ipotesi dicompensazione propria (non nascendo la relazione credito/debito da un unicorapporto), sicché perché essa possa essere fatta valere occorre l’eccezione diparte, oltre al requisito della certezza, che nella fattispecie è costituito dallasentenza di condanna divenuta irrevocabile; il credito, inoltre, è anche liquido,perché indicato nella sentenza di condanna nel suo ammontare ed esigibile,qualora come nella fattispecie non siano apposte condizioni al suo pagamento.Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che il credito vantato dal Ministerodella Giustizia emerge dalla posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultacondannato alla pena pecuniaria sopra indicata, il cui importo è indicatonell’ordine di esecuzione già in possesso del Tribunale e, in ogni caso, acquisibileche la quantificazione del dovuto all’esito dell’applicazione del principiocompensativo può essere effettuata in sede di esecuzione.Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza respingendo l’eccezione dicompensazione ha violato i principi espressi dalle disposizioni civilistiche sopraindicate.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], generaleha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale diLecce, per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Va premesso che il Tribunale di sorveglianza di Lecce nel corso delprocedimento originato dal reclamo del Provveditore dell’AmministrazionePenitenziaria Interregionale di Bari, proposto avverso l’ordinanza del Magistratodi sorveglianza che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha respintol’eccezione di compensazione della somma dovuta q quest’ultimo dallo Stato atitolo di risarcimento ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. e la somma dovuta daYildiz [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condannarilevando l’infondatezza dell’eccezione di compensazione.Dal provvedimento impugnato risulta che l’eccezione di compensazione erastata formulata con riferimento alle spese di mantenimento in carcere e inrelazione alle somme dovute dal condannato per multa o ammenda.Il Tribunale di sorveglianza nel motivare il diniego dell’accoglimentodell’eccezione ha specificato che l’indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. non ècompensabile con le spese di mantenimento in carcere perché dette spese siriferiscono a un fatto contra legem e cioè proprio al fatto che ha determinato lacarcerazione degradante.Ha inoltre osservato che non era possibile procedere alla compensazione conle pene pecuniarie inflitte a [OSCURATO:PERSONA], poiché nell’istanza non ne erano statispecificati né il titolo né l’ammontare; per tale ragione, il Tribunale disorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non adeguatamente allegati edimostrati i presupposti necessari a fondare l’eccezione di compensazione.3.

Tanto premesso, come correttamente evidenziato nel provvedimentoimpugnato, questa Corte, pur ammettendo la possibilità astratta di opporrel'eccezione di compensazione nei procedimenti promossi dinanzi alla Magistraturadi sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. purché riferita a crediti aventi icaratteri previsti dalla legge, ritiene simile eccezione "irricevibile" con riferimentoai crediti vantati dall'amministrazione per spese di mantenimento in ragionedell'assenza dei requisiti della certezza e dell'esigibilità (Sez. 1, n. 13377 del10/10/2017, dep. 2018, Ministero Della Giustizia ed altri, Rv. 272564 - 01).A diversa conclusione deve invece pervenirsi in tema di pena pecuniaria, inrelazione alla quale va, invece, ribadito il principio secondo cui in tema di rimedirisarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., ilMinistero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, aisensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito maturato nei confronti del detenuto per ilpagamento della pena pecuniaria, trattandosi di mera entrata patrimoniale delloStato, suscettibile di riscossione mediante ruolo. (Sez. 1, n. 11108 del23/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 284432 - 01).In tale ultimo arresto, questa Corte ha precisato infatti che «[n]on vi èragione per non uniformarsi all'orientamento, prevalso su questo tema nellesezioni civili di questa Corte, secondo il quale "la natura giuridica del creditorelativo al pagamento di una pena pecuniaria non ostacola affatto la possibilitàdella compensazione" e ciò perché "essa giuridicamente rappresenta una meraentrata patrimoniale dello Stato, oltre tutto suscettibile di riscossione medianteruolo a seguito dell'estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999; in particolare,secondo l'art. 17 di tale d.lgs. - "salvo quanto previsto dal comma 2" [vale a diresalvo che per le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, 2 deicomuni e degli altri enti locali, nonché per la tariffa di cui all'articolo 156 deld.lgs. n. 152 del 2006] - "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delleentrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altrienti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", con conseguenteapplicabilità delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.P.R.n. 602 del 1973 come modificate." (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del2018).3.1.

Al riguardo è stato condivisibilmente ritenuto decisivo, in terminiermeneutici, che l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione perle entrate patrimoniali dello Stato, non prevedendolo neppure con riferimentoalle entrate tributarie, attesa la possibilità del pagamento spontaneo mediantecompensazione volontaria con i crediti d'imposta (v. artt. 28-ter del d.P.R. 29settembre 1973 n. 602., 20-bis del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 1 e seg. d.I.,3 ottobre 2006 n. 262): in altre parole, finanche rispetto alle entrate tributarie èconsentita la compensazione tra poste a debito e poste a credito, fatta salva inquel solo caso l'identità della natura dei crediti (tributari) da compensare,identità che è eccezionalmente stabilita in considerazione dell'oggetto dellaprestazione (il tributo), donde non può essere estesa oltre l'ambito per il quale ècontemplata.

Ne consegue che, per le altre entrate patrimonial i ,l'amministrazione è abilitata a opporre in compensazione i propri creditiqualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo eche in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione. (cfr. Cass. civ. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018,Rv. 651945 - 01).

A differenza del credito per le spese di mantenimento incarcere per il quale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 6,comma 2, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 — che regola l'estinzione delleobbligazioni in materia di spese di giustizia, non è possibile opporre lacompensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato dichiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione delprocedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito dellaP.A. non è certo ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 17277 del 02/07/2018,Rv. 649515 - 01; Cass. Civ. Sez. 3, n. 236 del 21.1.2019 Rv. 652480 e Sez. 1,n. 5341 del 26/02/2021, Rv. 660574 - 01), la riscossione della pena pecuniarianon configura un credito indisponibile come tale insuscettibile di essere oppostoin compensazione.

La natura giuridica della pena pecuniaria di mera entratapatrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo la rendesuscettibile di compensazione anche quando venga eccepita dalla controparteinteressata, il Ministero della giustizia, il concorrente credito, certo liquido edesigibile, del detenuto derivante dal riconoscimento del risarcimento del dannoex art. 35-ter Ord. pen. per il trattamento disumano e degradante al quale èstato sottoposto durante la detenzione in carcere».4.

Ciò precisato, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Lecce nonha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, risultando dagli atticorrettamente formulata l ’eccez ione di compensazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria con riferimento alle somme dovute a titolo dipena pecuniaria da parte del condannato [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato,l’[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in compensazione un credito certo, liquido edesigibile, costituito dalla sentenza di condanna della Corte di appello di Lecce(irrevocabile il 2 marzo 2023) per il reato di cui agli artt. 110, 12, comma 3, lett.a) del decreto legislativo n. 286 del 1998, unica condanna rilevabile dalcertificato del casellario giudiziale, nella certa disponibilità del Tribunale disorveglianza di Lecce.Le doglianze risultano pertanto fondate, poiché dagli atti emergevanoelementi sufficienti a escludere la genericità dell’eccezione di compensazionesollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha opposto il proprio credito di euro800.000,00 al credito di euro 4.256,00 vantato da [OSCURATO:PERSONA], pretesacristallizzata nell’ordine di esecuzione n. 189 del 2 maggio 2023, relativo allasentenza di condanna sopra indicata.5.

Alla luce di tali considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di lecce.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecceha rigettatoil reclamo proposto dal Ministero della Giustizia, avverso ilprovvedimento del Magistrato di sorveglianza che ha respinto l’eccezione dicompensazione della somma pari a 4.256,00 riconosciuta al detenuto YildisVedat a titolo risarcitorio, conseguente alla violazione dell’art. 3 della CEDU di cuiall’art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamentopenitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;d’ora in poi, Ord. pen.) con la somma dallo stesso dovuta a titolo di penapecuniaria inflitta con la sentenza di condanna pari a euro 800.000,00.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dellaGiustizia, per mezzo dell’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Lecce, deducendocon un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis,comma 1 e 35-ter, comma 1, Ord. pen. in combinato disposto con gli artt. 1241e 1243 cod. civ., nonché con l’art. 2697 cod. civ.Il ricorrente deduce l’erroneità del rigetto da parte del Tribunale disorveglianza dell’eccezione di compensazione sollevata dall’[OSCURATO:PERSONA],motivato sul rilievo della mancata indicazione da parte del Ministero del titolo,dell’importo del credito derivante dalla pena pecuniaria alla quale è statocondannato [OSCURATO:PERSONA].In primo luogo, il ricorrente rileva che la natura del credito in questioneconsente la compensazione in quanto la pena pecuniaria rappresenta una entratapatrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione anche mediante ruolo inconsiderazione della previsione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, avendoperaltro anche la Corte di cassazione affermato che è erroneo ritenere che lariscossione della pena pecuniaria inflitta configuri un credito indisponibile nonsuscettibile di essere opposto in compensazione.Nella fattispecie, secondo il ricorrente, viene in rilievo una ipotesi dicompensazione propria (non nascendo la relazione credito/debito da un unicorapporto), sicché perché essa possa essere fatta valere occorre l’eccezione diparte, oltre al requisito della certezza, che nella fattispecie è costituito dallasentenza di condanna divenuta irrevocabile; il credito, inoltre, è anche liquido,perché indicato nella sentenza di condanna nel suo ammontare ed esigibile,qualora come nella fattispecie non siano apposte condizioni al suo pagamento.Tanto premesso, il ricorrente evidenzia che il credito vantato dal Ministerodella Giustizia emerge dalla posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], il quale risultacondannato alla pena pecuniaria sopra indicata, il cui importo è indicatonell’ordine di esecuzione già in possesso del Tribunale e, in ogni caso, acquisibileche la quantificazione del dovuto all’esito dell’applicazione del principiocompensativo può essere effettuata in sede di esecuzione.Secondo il ricorrente, il Tribunale di sorveglianza respingendo l’eccezione dicompensazione ha violato i principi espressi dalle disposizioni civilistiche sopraindicate.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], generaleha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale diLecce, per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Va premesso che il Tribunale di sorveglianza di Lecce nel corso delprocedimento originato dal reclamo del Provveditore dell’AmministrazionePenitenziaria Interregionale di Bari, proposto avverso l’ordinanza del Magistratodi sorveglianza che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha respintol’eccezione di compensazione della somma dovuta q quest’ultimo dallo Stato atitolo di risarcimento ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen. e la somma dovuta daYildiz [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pena pecuniaria inflitta con la sentenza di condannarilevando l’infondatezza dell’eccezione di compensazione.Dal provvedimento impugnato risulta che l’eccezione di compensazione erastata formulata con riferimento alle spese di mantenimento in carcere e inrelazione alle somme dovute dal condannato per multa o ammenda.Il Tribunale di sorveglianza nel motivare il diniego dell’accoglimentodell’eccezione ha specificato che l’indennizzo ex art. 35-ter Ord. pen. non ècompensabile con le spese di mantenimento in carcere perché dette spese siriferiscono a un fatto contra legem e cioè proprio al fatto che ha determinato lacarcerazione degradante.Ha inoltre osservato che non era possibile procedere alla compensazione conle pene pecuniarie inflitte a [OSCURATO:PERSONA], poiché nell’istanza non ne erano statispecificati né il titolo né l’ammontare; per tale ragione, il Tribunale disorveglianza ha respinto la richiesta, ritenendo non adeguatamente allegati edimostrati i presupposti necessari a fondare l’eccezione di compensazione.3. Tanto premesso, come correttamente evidenziato nel provvedimentoimpugnato, questa Corte, pur ammettendo la possibilità astratta di opporrel'eccezione di compensazione nei procedimenti promossi dinanzi alla Magistraturadi sorveglianza ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen. purché riferita a crediti aventi icaratteri previsti dalla legge, ritiene simile eccezione "irricevibile" con riferimentoai crediti vantati dall'amministrazione per spese di mantenimento in ragionedell'assenza dei requisiti della certezza e dell'esigibilità (Sez. 1, n. 13377 del10/10/2017, dep. 2018, Ministero Della Giustizia ed altri, Rv. 272564 - 01).A diversa conclusione deve invece pervenirsi in tema di pena pecuniaria, inrelazione alla quale va, invece, ribadito il principio secondo cui in tema di rimedirisarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter Ord. pen., ilMinistero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, aisensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito maturato nei confronti del detenuto per ilpagamento della pena pecuniaria, trattandosi di mera entrata patrimoniale delloStato, suscettibile di riscossione mediante ruolo. (Sez. 1, n. 11108 del23/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 284432 - 01).In tale ultimo arresto, questa Corte ha precisato infatti che «[n]on vi èragione per non uniformarsi all'orientamento, prevalso su questo tema nellesezioni civili di questa Corte, secondo il quale "la natura giuridica del creditorelativo al pagamento di una pena pecuniaria non ostacola affatto la possibilitàdella compensazione" e ciò perché "essa giuridicamente rappresenta una meraentrata patrimoniale dello Stato, oltre tutto suscettibile di riscossione medianteruolo a seguito dell'estensione operata dal d.lgs. n. 46 del 1999; in particolare,secondo l'art. 17 di tale d.lgs. - "salvo quanto previsto dal comma 2" [vale a diresalvo che per le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, 2 deicomuni e degli altri enti locali, nonché per la tariffa di cui all'articolo 156 deld.lgs. n. 152 del 2006] - "si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delleentrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altrienti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", con conseguenteapplicabilità delle disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II del d.P.R.n. 602 del 1973 come modificate." (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10130 del2018).3.1. Al riguardo è stato condivisibilmente ritenuto decisivo, in terminiermeneutici, che l'ordinamento non contempla un divieto di compensazione perle entrate patrimoniali dello Stato, non prevedendolo neppure con riferimentoalle entrate tributarie, attesa la possibilità del pagamento spontaneo mediantecompensazione volontaria con i crediti d'imposta (v. artt. 28-ter del d.P.R. 29settembre 1973 n. 602., 20-bis del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e 1 e seg. d.I.,3 ottobre 2006 n. 262): in altre parole, finanche rispetto alle entrate tributarie èconsentita la compensazione tra poste a debito e poste a credito, fatta salva inquel solo caso l'identità della natura dei crediti (tributari) da compensare,identità che è eccezionalmente stabilita in considerazione dell'oggetto dellaprestazione (il tributo), donde non può essere estesa oltre l'ambito per il quale ècontemplata. Ne consegue che, per le altre entrate patrimonial i ,l'amministrazione è abilitata a opporre in compensazione i propri creditiqualunque ne sia la fonte, con la sola necessità che il credito vantato sia certo eche in relazione ad esso venga sollevata specifica eccezione. (cfr. Cass. civ. Sez.6 - 1, Ordinanza n. 10130 del 2018; Sez. 3, Ordinanza n. 31552 del 06/12/2018,Rv. 651945 - 01). A differenza del credito per le spese di mantenimento incarcere per il quale, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 6,comma 2, d.P.R., 30 maggio 2002, n. 115 — che regola l'estinzione delleobbligazioni in materia di spese di giustizia, non è possibile opporre lacompensazione fintanto che non si sia consumata la facoltà dell'interessato dichiedere la remissione del debito, posto che prima della definizione delprocedimento previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 115 del 2002, il controcredito dellaP.A. non è certo ed esigibile (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 17277 del 02/07/2018,Rv. 649515 - 01; Cass. Civ. Sez. 3, n. 236 del 21.1.2019 Rv. 652480 e Sez. 1,n. 5341 del 26/02/2021, Rv. 660574 - 01), la riscossione della pena pecuniarianon configura un credito indisponibile come tale insuscettibile di essere oppostoin compensazione. La natura giuridica della pena pecuniaria di mera entratapatrimoniale dello Stato suscettibile di riscossione mediante ruolo la rendesuscettibile di compensazione anche quando venga eccepita dalla controparteinteressata, il Ministero della giustizia, il concorrente credito, certo liquido edesigibile, del detenuto derivante dal riconoscimento del risarcimento del dannoex art. 35-ter Ord. pen. per il trattamento disumano e degradante al quale èstato sottoposto durante la detenzione in carcere».4. Ciò precisato, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianza di Lecce nonha fatto buon governo dei principi sopra enunciati, risultando dagli atticorrettamente formulata l ’eccez ione di compensazione da partedell’[OSCURATO:PERSONA] penitenziaria con riferimento alle somme dovute a titolo dipena pecuniaria da parte del condannato [OSCURATO:PERSONA].Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato,l’[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito in compensazione un credito certo, liquido edesigibile, costituito dalla sentenza di condanna della Corte di appello di Lecce(irrevocabile il 2 marzo 2023) per il reato di cui agli artt. 110, 12, comma 3, lett.a) del decreto legislativo n. 286 del 1998, unica condanna rilevabile dalcertificato del casellario giudiziale, nella certa disponibilità del Tribunale disorveglianza di Lecce.Le doglianze risultano pertanto fondate, poiché dagli atti emergevanoelementi sufficienti a escludere la genericità dell’eccezione di compensazionesollevata dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha opposto il proprio credito di euro800.000,00 al credito di euro 4.256,00 vantato da [OSCURATO:PERSONA], pretesacristallizzata nell’ordine di esecuzione n. 189 del 2 maggio 2023, relativo allasentenza di condanna sopra indicata.5. Alla luce di tali considerazioni si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale disorveglianza di lecce.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]
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