CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2024
Cassazione n. 20513/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., avverso il decreto del 01/12/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, Sezione Misure di Prevenzione, depositato in data 20 luglio 2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di ammissione della società ricorrente al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.l.vo n. 159 del 2011. 2. Avverso il citato decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., a mezzo del suo difensore e procuratore speciale, con atto depositato il 4 marzo 2024. Il ricorso è da ritenersi tardivo, in quanto depositato oltre il termine di dieci giorni previsto in materia di impugnazioni nell'ambito delle misure di prevenzione, dall'art. 10 comma 3, d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159, applicabile anche al caso in esame in quanto norma di carattere generale nella materia in oggetto (argomenta da Sez. U. n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, fg. 10 e paragrafi 4 e 5 della motivazione). In particolare, a fronte della notifica regolare del provvedimento impugnato in data 14 febbraio 2024 (al difensore di fiducia della ricorrente ed al suo rappresentante legale), il ricorso è stato depositato il 4 marzo 2024. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17.04.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rago Y•411. DEPOSITATO W [OSCURATO:PERSONA] 23 MA6, 2» I