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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 20331/2025

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eguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] PIERCAMILLOnato il 2 0 / 1 0 /19 50 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzain data 04/12/2024 del la CORTE DI CASSAZIONE ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ri- corso e ha insistito per il suo accoglimento; sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri procuratori speciali,propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 3755 del 04/12/2024(dep. il 2025), che -per quello che qui interessa-ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 07/03/2024 della Corte di appello di Brescia, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 326 cod. pen.,contestato in relazione alla prima condotta descritta al capo B).

1.1. Secondo il ricorrente,la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto, perché non ha trattato e valutatoil motivo d’impugnazione interposto al punto 12 del ricorso, con il quale era stato denunciato il “Vizio di motivazione per palese travisamento della prova, laddove si nega, contrariamente a quanto accertato, che l’imputato non avrebbe potuto ricorrere alla procedura ordinaria, perché tra i no- minativi indicati da Amara comparivano due consiglieri [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (dr. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe presieduto la Prima Commissione, destinatariaper regolamento di ogni segnalazione”.

Precisa che,alle pagine 16, 20 e 21 della sentenza oggetto di ricorso,veniva dichiarata la decisività di tale circostanza, così che la decisione assunta in relazione allaprima condotta del capo B) si fonda su un dato di fatto completamente erro- neo.

1.2. In particolare, ripercorrendo i contenuti di tali pagine, si osserva come nella sentenza si siapiù volte affermato che, la scelta di non rivolgersi al Procura- tore generale della Repubblica territorialmente competente a risolvere i contrasti inerenti all’esercizio dell’azione,ai sensi dell’art. 6 decreto legislativo n. 106 del 2006,era stata dettata dalla ridotta affidabilità attribuita alla persona che ricopriva quel ruolo all’epoca dei fatti.

Si precisa, dunque, che la condanna di merito è stata ritenuta legittima in quanto l’imputato, pur essendo perfettamente a conoscenza di quale sarebbe stata la procedura corretta, avrebbe indotto l’incolpevole PM Storari a seguirne un’altra, perché personalmente riteneva “non affidabile” il Procuratore generale di Milano.

Si evidenzia, inoltre, chenella sentenza in esame si afferma che tale dato non era mai stato sottoposto a revisione critica nel ricorso e che,l’inconsistenza di tale ragione sul piano della rilevanza giuridica,rendeva inapplicabile l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., pure invocata nel ricorso.

1.3. Il ricorrente osserva -e in ciò viene indicato l’errore di fatto- che «la scelta consapevole di non suggerire a Storari di seguire la procedura ordinaria[…] era quella di evitare che il componente (nonché prossimo Presidente) della Prima Commissione, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA], venisse a conoscenza delle “propalazioni” ac- cusatorie di Amara nei di lui confronti.

E questo perché, come più volte ribadito dall’imputato anche nel ricorso proposto (nonché nei motivi aggiunti), il Procura- tore generale non avrebbe potuto fare altro che inviare al CSM il plico riservato che sarebbe inevitabilmente finito alla Prima commissione, all’interno della quale “sedevano” ben due Consiglieri fatti oggetto delle propalazioni accusatorie di Amara ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])».

Si aggiunge che il dato era stato sottoposto a revisione critica, per come emerge dalla lettura della stessa sentenza denunciata, che, nell’illustrare le ragioni dell’impugnazione, osserva che nei motivi decimo, undicesimo e dodicesimo si censurava la sentenzadella Corte di appello nella parte in cui aveva valorizza to, non la comunicazione, bensì le modalità della relativa comunicazione, perché non proveniente dagli organi a ciò preposti,oltre che non realizzata secondo le indica- zioni formali dettate dalla normativa secondaria di riferimento, che prevede l’invio del plico chiuso al Comitato di Presidenza.

Si precisa, inoltre, che il punto 12 era intitolato al vizio di motivazione pro- prio in relazione a quanto fin qui evidenziato, per come ribadito alle pagine 49, 50 e 51 del ricorso.

Vengono, dunque, riportati i contenuti delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDavid Ermini , per rappresentare come vi fosse un problema insu- perabile, perché sulla base dei regolamenti vigenti, la segnalazione doveva neces- sariamente pervenirealla Prima Commissione, risultando confermato che il Procu- ratore generale avrebbe dovuto inviare il plicoal Comitato di Presidenza, che, poi, a sua volta,avrebbe dovuto necessariamente inviarlo alla Prima Commissione.

1.4. Il ricorrente osserva, dunque, che tale dato è stato «omesso, nel senso che non lo ha trattato neppure per disattenderlo, ma lo ha semplicemente sosti- tuito[la sottolineatura è del testo originale n.d.e.] con altro dato totalmente tra- visato e definito dall’estensore “decisivo” e “assorbente”, per confermare proprio su quello (“di converso”) la legittimità della condanna di merito per “le condotte oggetto del primo capoverso del capo B”».

2. Con successivememorie in data 28/03/2025 e in data 05/05/2025 viene posto l’accento sulle ricadute dell’errore percettivo,così indicato, in relazione all a configurabilità della scriminante dell’art. 51 cod. pen..

Iricorrenti osservano che, a fronte di una specifica deduzione per mancato riconoscimento illegittimo della causa di giustificazione putativa invocata dall'im- putato, occorreva indicare in motivazione la ragione giuridica del rigetto del motivo d’impugnazione.

«E nel caso specifico-si osserva-, poiché: l'imputato aveva sin dall'inizio addotto una ragione del tutto diversa per giustificare la propria condotta, ovvero quella di evitare che la notizia pervenisse ai due diretti interessati che compone- vano l'organo cui sarebbe inevitabilmente pervenuta la segnalazione di Storari qualora si fosse ricorsi alla procedura ordinaria; e tale fatto è stato pienamente confermato a dibattimento da tutti itesti escussi, oltre che dalla mera lettura del regolamento imposto dalla procedura ordinaria, il mancato riconoscimento dell'in- vocata causa di giustificazione, quanto meno dal punto di vista putativo, imponeva, anche in sede di legittimità, che si desse atto in motivazione delle ragioni per le quali detta giustificazione doveva ritenersi infondata, o irrilevante, o anche solo inferiore rispetto ad altra ragione effettivamente accertata».

«Viceversa-si osserva ancora- la Corte di cassazione, dopo avere escluso la fondatezza delle motivazioni soggettive indicate dai precedenti due giudici di merito, ha nuovamente e totalmente omesso di considerare la regione giustifica- tiva specifica addotta dall'imputato, per indicarne una terza, del tutto nuova, che, non solo risulta totalmente sfornita diagganci probatori, ma che si pone in evi- dente contrasto con il fatto accertato».

I ricorrenti concludono osservando:«il che comporta che, una volta emen- dato il palese errore di fatto su cui poggiava la Sentenza 1497/24, Codesta diversa Sezione della Suprema Corte dovrà nuovamente pronunciarsi sull'eventuale incon- sistenza giuridica o meno della causa di giustificazione invocata dal ricorrente, per disattendere il motivo ritualmente dedotto sulla mancata applicazione dell'esi- mente putativa di cui all'art. 51 Cp.».

Si insiste, dunque, sull’ammissibilità del ricorso e sul suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625- biscod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia con- dotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque con- tenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01 ; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280).

2. Così delineato l’ambito del giudizio, va osservato che, con la sentenza che oggi si impugna, la Corte di cassazione harigettato il ricorso che l’odierno ricorrente aveva presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che lo aveva condannato per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, commesso qualeextraneus, inducendo e/o rafforzando nell’intraneus il proposito del disvela- mento degli atti coperti dal segreto.

La vicenda trova origine inun conflitto interno alla Procura della Repubblica di Milano, riferito da [OSCURATO:PERSONA] appartenente a quell’[OSCURATO:PERSONA], il quale denunciava una situazione di stallo per la mancata adozione di un provvedimento di iscrizione da lui sollecitato all’allora Capo di quella Procura, in relazione alla emersione di fatti di rilevanza penale a carico di alcuni magistrati che, all’epoca dei fatti, erano Consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura.

La condotta materiale di rivelazione del segreto di ufficio è stata individuata nel fatto che l’intraneus, (ossia Storari) in tale contesto, disvelava all’odierno ri- corrente le notizie coperte da segreto, mentre, per definire l’asserita conflittualità interna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, si sarebbe do- vuto rivolgereal Procuratore generale della Repubblica territorialmente compe- tente, ossia all’organo a cui, l’art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,assegna il compito di acquisire dati al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti.

Tale scelta di non percorrere la via istituzionale è stata suggerita dall’odierno ricorrente e in ciò è stata individuata la condotta di induzione e/o di rafforzamento realizzata dall’extraneusrispetto al disvelamento illecito realizzato dall’intraneus.

2.2. Proprio su tale ultimo frammento della decisione viene individuato l’er- rore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, con particolare riferimento alle ragioni che avevano indotto l’odierno ricorrente a suggerire un percorso diverso da quello istituzionale.

Il ricorrente, infatti, rimarca che nella sentenza si osserva -più volte- che [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a Storari di non rivolgersi al Procuratore generale perché quel ruolo, all’epoca dei fatti, era ricoperto da una persona di scarsa affidabilità.

Si deduce che, invece, tanto era stato suggerito per una ragione diversa, ossiaperché, percorrendo la via istituzionale , i fatti , che dovevano essere tenuti riservati,sarebbero pervenuti proprio nelle mani dei magistrati coinvolti, in quanto entrambi componenti della Prima Commissione del CSM, presso la quale il Comi- tato di Presidenza avrebbe dovuto far pervenire il plico riservato, ai sensi della normativa secondaria all’epoca vigente.

Si precisa, infatti, che il Procuratore generale avrebbe dovuto inviare il plico riservato al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura che, a sua volta, avrebbe dovuto trasmetterlo alla Prima Commissione, dove sedevano i due magistrati asseritamente coinvolti nella loggia riservata, secondo quanto nar- rato da Storari.

Si puntualizza che il tema era stato devoluto con il 12° motivo d’impugna- zione,con il quale era stato denunciato il “Vizio di motivazione per palese travisa- mento della prova, laddove si nega, contrariamente a quanto accertato, che l’im- putato non avrebbe potuto ricorrere alla procedura ordinaria, perché tra i nomina- tivi indicati da Amara comparivano due consiglieri [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (dr. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe presieduto la Prima Commissione, destinatario per regolamento di ogni segnalazione”.

3. Così delimitati i termini della vicenda e, al suo interno, la questioneoggi sollevata, va ricordato che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 –01).

3.1. Ciò premesso, va rilevato che l’inaffidabilità del Procuratore generale, quale ragione per evitare la via istituzionale,viene indicata dalla Corte di cassa- zione quale circostanza riferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per come sottolineato alla pa- gina 16 della sentenza oggi impugnata, là dove si legge: «A fronte del paventato stallo rispetto alla solerte adozione del provvedimento di iscrizione sollecitato da Storari, la via istituzionale da seguire nel definire tale asserita conflittualità interna all'ufficio di provenienza non presentava margini di incertezza forieri di dubbi ap- plicativi, in linea con quanto condivisibilmente rimarcato nelle conformi decisioni dei Giudici del merito.

Anzichè portare a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura la vicenda in questione -contattandone un componente, in via tanto informale quanto meramente confidenziale, con modalità all'evidenza poco compatibili con la serietà e delicatezza dei temi in gioco-, Storari avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello territorialmente com- petente, chiamato, ex art. 6 d.lgs n. 106/2006, a risolvere i contrasti inerenti all'e- sercizio dell'azione penale e all'iscrizione delle notizie di reato.

Del resto, che fosse questa, senza incertezza di sorta, sul piano ordinamen- tale, la corretta via istituzionale da seguire, è aspetto che lo stesso ricorrente ha mostrato non solo di conoscere, ma anche di condividere, affermando, nel corso del suo esame dibattimentale, che tale modalità di azione non venne in concreto privilegiata a causa della ridotta affidabilità della persona che all'epoca tempora- neamente rappresentava l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale milanese (si veda la sen- tenza impugnata, pagina 106)».

Nella sentenza impugnata, quindi, si rimarca come sia stato lo stesso Da- vigo, nel corso del suo esame dibattimentale,a riferire che sconsigliò a Storari di rivolgersi al Procuratore generale,in ragione dell’inaffidabilità della persona che ricopriva quella carica.

Tale notazione serve a evidenziare che il fatto considerato n ella decisione assunta dalla Corte di cassazione è vero, realee non contestato, così che in rela- zione a essonon si configura alcun errore percettivo.

Tanto vale a dire che quanto evidenziato dal ricorrente -ossia che la via istituzionale veniva sconsigliata perché avrebbe portato il plico nelle mani dei ma- gistrati interessati- è una circostanza ulteriore rispetto a quella tenuta in considerazione dalla Corte di cassazione, i cui effetti,nella prospettiva decisionale, non vengono elisidall’esistenza di altra aggiuntiva ragione.

3.2. Tanto evidenziato, va osservato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-biscod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicita- mente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti deci- sivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì,Rv. 268982 – 01 ) .

Il ricorrente ha osservato che la Corte di cassazione hapiù volte puntualiz- zatoche le ragioni della mancata attivazione della via istituzionale, così come ac- certate dalla Corte di appello, erano da considerarsi decisive.

Va rilevato, però, che tale decisività è stata rimarcata dalla Corte di cassa- zione nel senso dell’assorbimento di tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella oggi in disamina, e non nel senso voluto dal ricorrente.

Nel ritenuto in fatto, invero, la Corte di cassazione enuncia anche il motivo esposto al punto 12 del ricorso, riassumendolo al paragrafo 6 e alle pagine 5 e 6, così dando atto di averlo tenuto in considerazione.

Nel “Considerato in diritto”, poi, spiega che l’elemento psicologico del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] viene ricavato dalla dimostrata consapevolezza che la notizia riservata doveva essere veicolata al Procuratore generale e non in via confidenziale a lui stesso.

In tal senso,viene valorizzato il dato sopra indicato, accertato dalla corte di appello,perché riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo esame dibatti- mentaledavanti ai giudici di merito.

Nella sentenza in esamesi sottolinea che tale dato comprova la consape- volezza della illiceità della scelta di non seguire la via istituzionale, in ciò rinvenen- dosi l’esteriorizzazione del dolo generico richiesto per la configurazione del reato di cui all’art. 326 cod. pen...

Intale ordito argomentativo, le ulteriori ragioni che hanno indotto a sugge- rire strade alternative a quella istituzionale,risultano affatto ininfluenti e superflue quanto alla sussistenza di tale consapevolezza, già dimostrata con quanto affer- mato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale, ossia sulla base di un dato di fatto correttamente percepito.

Proprio in tal senso va intesa ladecisività più volte affermata dalla Corte di cassazione, ossia nel senso dell’assorbimento delle ulteriori questioni connesse alla vicenda, in quanto superflue e/o ininfluenti.

Tanto viene precisato alla pagina 20 della sentenza impugnata -dove si ri- marca la “assorbente decisività”-e, soprattutto, ai paragrafi 10.2.,

10. 3 . e

10.4. e alle relative pagine 20, 21 e 22, da dove emerge evidente che la decisività è riferita alla delineata consapevolezza (e non alle ragioni che hanno condotto a sviare dalla via istituzionale, per come dedotto nell’odierno ricorso)e che tale di- mostrata consapevolezza rende recessive tutte le ulteriori questioni sviluppate con il ricorso. 3.3.La decisione della Corte di cassazione, dunque, è fondata su un ele- mento di fatto della cui realità e corretta percezione non si dubita e che è stata ritenuta dimostrativa della consapevolezza della sceltaillecita operata dall’odierno ricorrente.

Tanto vale a evidenziare come la decisione non sia fondatasu di un errore di percezione, ma su un dato di fatto correttamente percepito e la cui valutazione eportata assorbente ritenuta dai giudici non può essere oggetto di ricorso straor- dinario. 3.4.Tale portata assorbente, peraltro, viene rimarcata nella sentenza im- pugnata,proprio con specifico riferimento alla dedotta possibilità che la notizia riservata potesse giungere nelle manidegli stessi membri del CSM asseritamente coinvolti nella c.d. [OSCURATO:PERSONA], laddove, seguendo la via istituzionale,gli atti fossero stati trasmessi al Procuratoregenerale.

A tale riguardo, invero, nella sentenza impugnata si sottolinea che l’accesso delCSM agli atti coperti da segreto investigativo era tutt’altro che automatico e sostanzialmente ipotetico, atteso che, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, era nella facoltà del Procuratore generale, ove investito della questione , di non ostenderne il contenuto.

Da ciò si traeva la conclusione che, anche sotto l’ulteriore profilo paventato dal ricorrente,la scelta di non percorrere la via istituzionale risultav a comunque ingiustificata, al pari della ritenuta inaffidabilità della persona che rivestiva il ruolo istituzionale d’interesse.

Tanto si ricava chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, dove ai paragrafi

7.2. e

7.3. viene trattato il tema della consapevolezza della illiceità dello sviamento dalla via istituzionale per la ritenuta inaffidabilità della persona del pro- curatore generale, e al paragrafo

7.4. si rimarca come -parimenti-risultava “ma- nifestamente inconferente”anche l’ulteriore giustificazione addotta, attesa la na- tura meramente ipoteticadel costrutto secondo cui il coinvolgimento del P rocura- tore generale avrebbe senz’altro comportato la trasmissione degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura.

Per maggiore chiarezzae completezza, si riporta no i bran i ora citati, dalla cui lettura emerge che il tema che si assume omesso, invece, è stato puntualmente affrontatonella sentenza impugnata, dove se ne evidenziava la natura congettu- rale, se confrontatoalla normativa primariae secondaria vigente all’epoca dei fatti, per come evidenziato anche dalla Corte di appello di Brescia: «[7.2. n.d.e.]A fronte del paventato stallo rispetto alla solerte adozione del provvedimento di iscrizione sollecitato da Storari, la via istituzionale da seguire nel definire tale asserita conflittualità interna all'ufficio di provenienza non presentava margini di incertezza forieri di dubbi applicativi, in linea con quanto condivisibil- mente rimarcato nelle conformi decisioni dei Giudici del merito.

Anzichè portare a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura la vicenda in questione -contattandone un componente, in via tanto informale quanto meramente confidenziale, con modalità all'evidenza poco compatibili con la serietà e delicatezza dei temi in gioco-, Storari avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello territorialmente com- petente, chiamato, ex art. 6 d.lgs n. 106/2006, a risolvere i contrasti inerenti all'e- sercizio dell'azione penale e all'iscrizione delle notizie di reato.

7.3. Del resto, che fosse questa, senza incertezza di sorta, sul piano ordi- namentale, la corretta via istituzionale da seguire, è aspetto che lo stesso ricor- rente ha mostrato non solo di conoscere, ma anche di condividere, affermando, nel corso del suo esame dibattimentale, che tale modalità di azione non venne in concreto privilegiata a causa della ridotta affidabilità della persona che all'epoca temporaneamente rappresentava l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale milanese (si veda la sentenza impugnata, pagina 106).

Dato, questo, mai sottoposto a revisione critica da parte del ricorso; e che, di converso, assume una assorbente decisività nell'ottica della confermata affer- mazione di responsabilità, anche sotto il versante soggettivo, per quel che più avanti si dirà.

7.4. Anche a voler ritenere, come in tesi prospettato dal ricorrente, che le dichiarazioni di Amara - nella parte in cui riguardavano il funzionamento dell'or- gano di autogoverno della Magistratura nella precedente consiliatura, in tesi in- fluenzato dalla loggia segreta descritta dal predetto dichiarante -potessero in qual- che modo investire le competenze ascritte al Consiglio Superiore, prescindendo dal formale coinvolgimento di Magistrati nella relativa indagine, ciò malgrado non si perviene comunque ad una conclusione diversa: una tale prospettiva, infatti, non consentiva e non consente comunque di ritenere le esigenze sottese al segreto investigativo, apposto sui relativi verbali di interrogatorio, recessive rispetto a quelle di acquisizione "consiliare" dei relativi dati conoscitivi, per l'evidente erro- neità della ricostruzione della pertinente normativa di riferimento.

A fronte della segretazione imposta dalla disciplina normativa primaria (nel caso in esame dall'art. 329 cit.), si è puntualmente evidenziato nella impugnata sentenza che le fonti normative secondarie destinate ad incidere sul tema (ossia le circolari consiliari deliberate tra il 1994 e il 1995, ivi citate alla pagina 101) rendevano e rendono meramente facoltativo e, dunque, tutt'altro che automatico l'accesso del Consiglio Superiore della Magistratura ad atti coperti dal segreto in- vestigativo, legati a notizie di reato o, comunque, a fatti o circostanze che possano lambire le competenze dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziario procedente: quest'ultimo infatti (in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in forza dell'ultima delle circolari citate, quella del 17 maggio 1995) potrebbe sempre rifiutarne l'ostensione, omet- tendo la trasmissione e giustificando le ragioni di opportunità di una siffatta scelta.

Il che, ancora una volta, rendeva manifestamente inconferente la soluzione privilegiata dai due concorrenti, vieppiù se filtrata alla luce della imprescindibile comparazione tra la delicatezza della materia gestita, per la rilevante connotazione pubblicistica delle ragioni sottese all'apposizione del segreto investigativo, e la chiarezza del percorso istituzionale predisposto dall'ordinamento nel definire la si- tuazione di difficoltà in cui, a suo dire, si era trovato Storari nel gestirel'attività di indagine conseguenziale alle dichiarazioni rese da Amara».

3.5. Da quanto fin qui esposto si raggiungono due conclusioni: a) il fatto valorizzato dalla Corte di cassazione per ritenere la sussistenza del dolo generico -ossia il consapevole sviamento dalla via istituzionale per la rite- nuta ridotta affidabilità del Procuratore generale-è un dato processualmente ac- certato e correttamente percepito, insindacabile in questa sede nella prospettiva valutativa; b) l’ulteriore ragione addotta a giustificazione dalla scelta di non seguire la via istituzionale -secondo la quale il coinvolgimento del Procuratore generale avrebbe comportato la necessaria trasmissione degli atti al CSM, con la conse- guenza che essi sarebbero stati portati a conoscenza dei magistrati che si assu- mevano coinvolti nella c.d. [OSCURATO:PERSONA] stata puntualmente considerata nella sentenza impugnata, dove si è sottolineato che tale evenienza era mera- mente ipotetica, contrastava con la normativa primaria e secondaria vigente all’epoca dei fatti (che lasciava al Procuratore generale la facoltà di trasmettere o meno gli atti coperti da segreto investigativo al CSM) ed era comunque ingiustifi- cata rispetto alla delicatezza della materia e alle rilevanti connotazioni pubblicisti- che sottese all’apposizione del segreto investigativo, oltre che “manifestamente inconferente rispetto alla «chiarezza del percorso istituzionalepredisposta dall’or- dinamento nel definire la situazione di difficoltà in cui -a suo dire-si era trovato Storari […]».

4. Con le memorie in data 28/03/2025 e in data 05/05/2025si assume che l’esatta individuazione della ragione che ha condotto a suggerire lo sviamento dal percorso istituzionale avrebbe delle ricadute quanto alla configurabilità della scriminante dell’art. 51 cod. pen., sulla quale la Corte di cassazione avrebbe omesso di pronunciarsi.

4.1. Quanto esposto ai paragrafi precedenti dimostra la manifesta infonda- tezza dell’assunto, visto che la sentenza impugnata si è occupata anche della ra- gione sottesa allo sviamento dal percorso istituzionale che si assume omessa, tanto da non lasciare spazio all’assunto secondo cui la Corte di cassazione non avrebbe dato risposta alle ricadute in punto di configurabilità della scriminante dell’adempimento del dovere, sia pure in ipotesi putativa.

4.1. Anche in questo caso, al contrario di quanto dedotto, la Corte di cas- sazione si è occupata della scriminate dell’adempimento del dovere in ipotesipu- tativa, negando la sua configurabilità sulla scorta della piena consapevolezza della illiceità della scelta di non percorrere la via istituzionale.

Scelta che -per come visto-si è ritenuta ingiustificata sia in relazione alla assunta inaffidabilità delProcuratore generale, sia in relazione al paventato peri- colo che gli atti pervenissero ne lle mani dei componenti del CSM asseritamente coinvolti nella [OSCURATO:PERSONA], ove si fosse seguita la via istituzionale.

Si legge, infatti, alparagrafo

10.2. della sentenza impugnata: «10.2.

Tale consapevolezza [quella della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale n.d.e.] assume, per quanto già anticipato, un portato di assorbente decisività.

10.2.1. Per un verso esclude a monte la possibilità di ritenere obbligata, anche nell'intimo, seppur erroneo, convincimento dell'imputato, la condotta delit- tuosa messa in atto, così da neutralizzare, senza incertezze, la rivendicata appli- cabilità dell'art. 51 cod. pen., atteso che, per una scelta del tutto personale e marcatamente arbitraria, il ricorrente -nel manifestare la sua opinione all'intra- neus, determinante nel quadro dellarivelazione del segreto da questi operata -ha ritenuto di trascurare volutamente quella ritualmente prevista dall'ordinamento per ovviare al problema che si intendeva risolvere».

Nella sentenza impugnata, dunque, è stato affrontato il tema della scrimi- nantein forma putativa dell’adempimento del dovere, escludendone la sua confi- gurabilità in ragione della consapevolezza della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale.

4.2. Il compiuto esame della questioneè dimostrato anche dal fatto che il tema delle ricadute sull’elemento soggettivo (e quindi della scriminante putativa) è stato affrontato dalla Corte di cassazioneanche in relazione a un ulteriore profilo, pure prospettato al punto 26 del ricorso originarioed evocato con l’odierno ricorso.

In quel punto 26, invero, si sosteneva, invia principale, che potesse confi- gurarsi la scriminante putativa e, in via subordinata, si deduceva l’errore dell’im- putato determinato -tra l’altro-dalle interpretazioni date dal CSM nelle circolari, risoluzioni e risposte ai quesiti, sottolineandosi che«ciò vale anche per l’esimente di cui all’art. 51 Codice Penale, ritenuta sussistente dall’imputato senza che in tale valutazione sia ravvisabile colpa».

La Corte di cassazione ha dato puntuale risposta anche al tema così intro- dotto, visto che al paragrafo 10.2.2., dopo avere escluso (al precedente paragrafo 10.2.1., già riportato) la configurabilità della scriminante putativa, affronta anche la questione della possibilità che il ricorrente fosseincorso in un errore del dato normativo di riferimento, tale da giustificare l’applicazione del l’art. 47, comma terzo, cod. pen..

Si legge, infatti,nella sentenza: «10.2.

Tale consapevolezza [quella della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale n.d.e.] assume, per quanto già anticipato, un portato di assorbente decisività.

10.2.1. Per un verso esclude a monte la possibilità di ritenere obbligata, anche nell'intimo, seppur erroneo, convincimento dell'imputato, la condotta delit- tuosa messa in atto, così da neutralizzare, senza incertezze, la rivendicata appli- cabilità dell'art. 51 cod. pen., atteso che, per una scelta del tutto personale e marcatamente arbitraria, il ricorrente -nel manifestare la sua opinione all'intra- neus, determinante nel quadro della rivelazione del segreto da questi operata -ha ritenuto di trascurare volutamente quella ritualmente prevista dall'ordinamento per ovviare al problema che si intendeva risolvere.

10.2.2. Per altro verso, costituisce un ulteriore tassello a conferma della piena condivisibilità della valutazione operata dai Giudici del merito nell'escludere, quantomeno con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], che la relativa condotta potesse ritenersi am- mantata da una erronea comprensione del dato normativo di riferimento, tale da giustificare l'applicabilità dell'art. 47, comma 3, cod. pen..

La consapevolezza del corretto percorso istituzionale da suggerire a Storari per superare la situazione di stallo che questi ebbe a rappresentargli prima di pro- cedere alla rivelazione del segreto; la cautela necessariamente imposta dalla pre- senza di una segretazione imposta ex lege; il contenuto normativo, di non parti- colare complessità, della disciplina regolamentare dettata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura quanto alle modalità di gestione di vicende di inte- resse del detto organo coperte dal sequestro investigativo, tutt'altro che rare, co- stituiscono elementi che, partitamente e globalmente vagliati, danno piena ragione giustificativa della correttezza della decisione sul punto assunta dai Giudici del me- rito.

Sono, quelli or ora indicati, tutti argomenti che, letti alla luce dello spessore professionale del ricorrente e delle sue specifiche competenze acquisite nel tempo anche sul piano ordinamentale proprio in ragione della carica rivestita all'epoca dei fatti, del tutto coerentemente sono stati apprezzati a sostegno della ritenuta in- sussistenza di un errore sul fatto».

Anche il tema della possibilità di configurare la scriminante dell’adempi- mento del dovere in ipotesi putativa, quindi, viene esaminato in tutti i profili in cui è stato prospettatonel ricorso ordinario, peraltro ritenuti assorbiti in ragione del la consapevolezza dell’illiceità della condotta tenutae in considerazione della rilevata incompatibilità tra tale consapevolezza e la scriminante, oltre cheescludendosi la possibilità di un errore ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen. sulla compren- sione del dato normativo di riferimento.

Va rimarcato come il riferimento alla disciplina regolamentare richiami quanto esposto nel paragrafo

7.4. (sopra riportato)della sentenza impugnata , dove si sottolineava che l’idea secondo cuiil rispetto della via istituzionale avrebbe necessariamente portato gli atti nelle mani dei magistrati che sedevano nella Prima Commissione del CSM contrastava con la normativa primaria e secondaria, per come anche sottolineato dai giudici della Corte di appello di Brescia.

5. La lettura coordinata, complessiva e non parcellizzatadella motivazione, porta a concludere che la sentenza impugnataha trattato tutti i temi che oggi si assumono omessi, senza incorrere in alcun errore percettivo, dovendosi ricordare il principio generale secondo il quale la pronuncia costituisce un tutto coerente e organico, nel cui ambito ogni punto va posto in relaz ione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito, così che il viziodi omessa mo- tivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti.

6. Quanto esposto conduce alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] PIERCAMILLOnato il 2 0 / 1 0 /19 50 a [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzain data 04/12/2024 del la CORTE DI CASSAZIONE ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi del ri- corso e ha insistito per il suo accoglimento; sentito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri procuratori speciali,propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 3755 del 04/12/2024(dep. il 2025), che -per quello che qui interessa-ha rigettato il ricorso presentato avverso la sentenza in data 07/03/2024 della Corte di appello di Brescia, nella parte in cui lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 326 cod. pen.,contestato in relazione alla prima condotta descritta al capo B). 1.1. Secondo il ricorrente,la Corte di cassazione è incorsa in errore di fatto, perché non ha trattato e valutatoil motivo d’impugnazione interposto al punto 12 del ricorso, con il quale era stato denunciato il “Vizio di motivazione per palese travisamento della prova, laddove si nega, contrariamente a quanto accertato, che l’imputato non avrebbe potuto ricorrere alla procedura ordinaria, perché tra i no- minativi indicati da Amara comparivano due consiglieri [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (dr. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe presieduto la Prima Commissione, destinatariaper regolamento di ogni segnalazione”. Precisa che,alle pagine 16, 20 e 21 della sentenza oggetto di ricorso,veniva dichiarata la decisività di tale circostanza, così che la decisione assunta in relazione allaprima condotta del capo B) si fonda su un dato di fatto completamente erro- neo. 1.2. In particolare, ripercorrendo i contenuti di tali pagine, si osserva come nella sentenza si siapiù volte affermato che, la scelta di non rivolgersi al Procura- tore generale della Repubblica territorialmente competente a risolvere i contrasti inerenti all’esercizio dell’azione,ai sensi dell’art. 6 decreto legislativo n. 106 del 2006,era stata dettata dalla ridotta affidabilità attribuita alla persona che ricopriva quel ruolo all’epoca dei fatti. Si precisa, dunque, che la condanna di merito è stata ritenuta legittima in quanto l’imputato, pur essendo perfettamente a conoscenza di quale sarebbe stata la procedura corretta, avrebbe indotto l’incolpevole PM Storari a seguirne un’altra, perché personalmente riteneva “non affidabile” il Procuratore generale di Milano. Si evidenzia, inoltre, chenella sentenza in esame si afferma che tale dato non era mai stato sottoposto a revisione critica nel ricorso e che,l’inconsistenza di tale ragione sul piano della rilevanza giuridica,rendeva inapplicabile l’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., pure invocata nel ricorso. 1.3. Il ricorrente osserva -e in ciò viene indicato l’errore di fatto- che «la scelta consapevole di non suggerire a Storari di seguire la procedura ordinaria[…] era quella di evitare che il componente (nonché prossimo Presidente) della Prima Commissione, il Consigliere [OSCURATO:PERSONA], venisse a conoscenza delle “propalazioni” ac- cusatorie di Amara nei di lui confronti. E questo perché, come più volte ribadito dall’imputato anche nel ricorso proposto (nonché nei motivi aggiunti), il Procura- tore generale non avrebbe potuto fare altro che inviare al CSM il plico riservato che sarebbe inevitabilmente finito alla Prima commissione, all’interno della quale “sedevano” ben due Consiglieri fatti oggetto delle propalazioni accusatorie di Amara ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])». Si aggiunge che il dato era stato sottoposto a revisione critica, per come emerge dalla lettura della stessa sentenza denunciata, che, nell’illustrare le ragioni dell’impugnazione, osserva che nei motivi decimo, undicesimo e dodicesimo si censurava la sentenzadella Corte di appello nella parte in cui aveva valorizza to, non la comunicazione, bensì le modalità della relativa comunicazione, perché non proveniente dagli organi a ciò preposti,oltre che non realizzata secondo le indica- zioni formali dettate dalla normativa secondaria di riferimento, che prevede l’invio del plico chiuso al Comitato di Presidenza. Si precisa, inoltre, che il punto 12 era intitolato al vizio di motivazione pro- prio in relazione a quanto fin qui evidenziato, per come ribadito alle pagine 49, 50 e 51 del ricorso. Vengono, dunque, riportati i contenuti delle testimonianze rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDavid Ermini , per rappresentare come vi fosse un problema insu- perabile, perché sulla base dei regolamenti vigenti, la segnalazione doveva neces- sariamente pervenirealla Prima Commissione, risultando confermato che il Procu- ratore generale avrebbe dovuto inviare il plicoal Comitato di Presidenza, che, poi, a sua volta,avrebbe dovuto necessariamente inviarlo alla Prima Commissione. 1.4. Il ricorrente osserva, dunque, che tale dato è stato «omesso, nel senso che non lo ha trattato neppure per disattenderlo, ma lo ha semplicemente sosti- tuito[la sottolineatura è del testo originale n.d.e.] con altro dato totalmente tra- visato e definito dall’estensore “decisivo” e “assorbente”, per confermare proprio su quello (“di converso”) la legittimità della condanna di merito per “le condotte oggetto del primo capoverso del capo B”». 2. Con successivememorie in data 28/03/2025 e in data 05/05/2025 viene posto l’accento sulle ricadute dell’errore percettivo,così indicato, in relazione all a configurabilità della scriminante dell’art. 51 cod. pen.. Iricorrenti osservano che, a fronte di una specifica deduzione per mancato riconoscimento illegittimo della causa di giustificazione putativa invocata dall'im- putato, occorreva indicare in motivazione la ragione giuridica del rigetto del motivo d’impugnazione. «E nel caso specifico-si osserva-, poiché: l'imputato aveva sin dall'inizio addotto una ragione del tutto diversa per giustificare la propria condotta, ovvero quella di evitare che la notizia pervenisse ai due diretti interessati che compone- vano l'organo cui sarebbe inevitabilmente pervenuta la segnalazione di Storari qualora si fosse ricorsi alla procedura ordinaria; e tale fatto è stato pienamente confermato a dibattimento da tutti itesti escussi, oltre che dalla mera lettura del regolamento imposto dalla procedura ordinaria, il mancato riconoscimento dell'in- vocata causa di giustificazione, quanto meno dal punto di vista putativo, imponeva, anche in sede di legittimità, che si desse atto in motivazione delle ragioni per le quali detta giustificazione doveva ritenersi infondata, o irrilevante, o anche solo inferiore rispetto ad altra ragione effettivamente accertata». «Viceversa-si osserva ancora- la Corte di cassazione, dopo avere escluso la fondatezza delle motivazioni soggettive indicate dai precedenti due giudici di merito, ha nuovamente e totalmente omesso di considerare la regione giustifica- tiva specifica addotta dall'imputato, per indicarne una terza, del tutto nuova, che, non solo risulta totalmente sfornita diagganci probatori, ma che si pone in evi- dente contrasto con il fatto accertato». I ricorrenti concludono osservando:«il che comporta che, una volta emen- dato il palese errore di fatto su cui poggiava la Sentenza 1497/24, Codesta diversa Sezione della Suprema Corte dovrà nuovamente pronunciarsi sull'eventuale incon- sistenza giuridica o meno della causa di giustificazione invocata dal ricorrente, per disattendere il motivo ritualmente dedotto sulla mancata applicazione dell'esi- mente putativa di cui all'art. 51 Cp.». Si insiste, dunque, sull’ammissibilità del ricorso e sul suo accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che l'errore di fatto passibile del rimedio previsto dall'art. 625- biscod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia con- dotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Dunque, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque con- tenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio (in questo senso, tra molte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 – 01 ; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 2. Così delineato l’ambito del giudizio, va osservato che, con la sentenza che oggi si impugna, la Corte di cassazione harigettato il ricorso che l’odierno ricorrente aveva presentato avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che lo aveva condannato per il reato di rivelazione di segreti d’ufficio, commesso qualeextraneus, inducendo e/o rafforzando nell’intraneus il proposito del disvela- mento degli atti coperti dal segreto. La vicenda trova origine inun conflitto interno alla Procura della Repubblica di Milano, riferito da [OSCURATO:PERSONA] appartenente a quell’[OSCURATO:PERSONA], il quale denunciava una situazione di stallo per la mancata adozione di un provvedimento di iscrizione da lui sollecitato all’allora Capo di quella Procura, in relazione alla emersione di fatti di rilevanza penale a carico di alcuni magistrati che, all’epoca dei fatti, erano Consiglieri del Consiglio Superiore della Magistratura. La condotta materiale di rivelazione del segreto di ufficio è stata individuata nel fatto che l’intraneus, (ossia Storari) in tale contesto, disvelava all’odierno ri- corrente le notizie coperte da segreto, mentre, per definire l’asserita conflittualità interna alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, si sarebbe do- vuto rivolgereal Procuratore generale della Repubblica territorialmente compe- tente, ossia all’organo a cui, l’art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106,assegna il compito di acquisire dati al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti. Tale scelta di non percorrere la via istituzionale è stata suggerita dall’odierno ricorrente e in ciò è stata individuata la condotta di induzione e/o di rafforzamento realizzata dall’extraneusrispetto al disvelamento illecito realizzato dall’intraneus. 2.2. Proprio su tale ultimo frammento della decisione viene individuato l’er- rore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, con particolare riferimento alle ragioni che avevano indotto l’odierno ricorrente a suggerire un percorso diverso da quello istituzionale. Il ricorrente, infatti, rimarca che nella sentenza si osserva -più volte- che [OSCURATO:PERSONA] suggeriva a Storari di non rivolgersi al Procuratore generale perché quel ruolo, all’epoca dei fatti, era ricoperto da una persona di scarsa affidabilità. Si deduce che, invece, tanto era stato suggerito per una ragione diversa, ossiaperché, percorrendo la via istituzionale , i fatti , che dovevano essere tenuti riservati,sarebbero pervenuti proprio nelle mani dei magistrati coinvolti, in quanto entrambi componenti della Prima Commissione del CSM, presso la quale il Comi- tato di Presidenza avrebbe dovuto far pervenire il plico riservato, ai sensi della normativa secondaria all’epoca vigente. Si precisa, infatti, che il Procuratore generale avrebbe dovuto inviare il plico riservato al Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura che, a sua volta, avrebbe dovuto trasmetterlo alla Prima Commissione, dove sedevano i due magistrati asseritamente coinvolti nella loggia riservata, secondo quanto nar- rato da Storari. Si puntualizza che il tema era stato devoluto con il 12° motivo d’impugna- zione,con il quale era stato denunciato il “Vizio di motivazione per palese travisa- mento della prova, laddove si nega, contrariamente a quanto accertato, che l’im- putato non avrebbe potuto ricorrere alla procedura ordinaria, perché tra i nomina- tivi indicati da Amara comparivano due consiglieri [OSCURATO:PERSONA], uno dei quali (dr. [OSCURATO:PERSONA]), avrebbe presieduto la Prima Commissione, destinatario per regolamento di ogni segnalazione”. 3. Così delimitati i termini della vicenda e, al suo interno, la questioneoggi sollevata, va ricordato che «è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto quando l'errore in cui si assume che la Corte di cassazione sia incorsa abbia natura valutativa e si innesti su un sostrato fattuale correttamente percepito» (Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 –01). 3.1. Ciò premesso, va rilevato che l’inaffidabilità del Procuratore generale, quale ragione per evitare la via istituzionale,viene indicata dalla Corte di cassa- zione quale circostanza riferita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], per come sottolineato alla pa- gina 16 della sentenza oggi impugnata, là dove si legge: «A fronte del paventato stallo rispetto alla solerte adozione del provvedimento di iscrizione sollecitato da Storari, la via istituzionale da seguire nel definire tale asserita conflittualità interna all'ufficio di provenienza non presentava margini di incertezza forieri di dubbi ap- plicativi, in linea con quanto condivisibilmente rimarcato nelle conformi decisioni dei Giudici del merito. Anzichè portare a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura la vicenda in questione -contattandone un componente, in via tanto informale quanto meramente confidenziale, con modalità all'evidenza poco compatibili con la serietà e delicatezza dei temi in gioco-, Storari avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello territorialmente com- petente, chiamato, ex art. 6 d.lgs n. 106/2006, a risolvere i contrasti inerenti all'e- sercizio dell'azione penale e all'iscrizione delle notizie di reato. Del resto, che fosse questa, senza incertezza di sorta, sul piano ordinamen- tale, la corretta via istituzionale da seguire, è aspetto che lo stesso ricorrente ha mostrato non solo di conoscere, ma anche di condividere, affermando, nel corso del suo esame dibattimentale, che tale modalità di azione non venne in concreto privilegiata a causa della ridotta affidabilità della persona che all'epoca tempora- neamente rappresentava l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale milanese (si veda la sen- tenza impugnata, pagina 106)». Nella sentenza impugnata, quindi, si rimarca come sia stato lo stesso Da- vigo, nel corso del suo esame dibattimentale,a riferire che sconsigliò a Storari di rivolgersi al Procuratore generale,in ragione dell’inaffidabilità della persona che ricopriva quella carica. Tale notazione serve a evidenziare che il fatto considerato n ella decisione assunta dalla Corte di cassazione è vero, realee non contestato, così che in rela- zione a essonon si configura alcun errore percettivo. Tanto vale a dire che quanto evidenziato dal ricorrente -ossia che la via istituzionale veniva sconsigliata perché avrebbe portato il plico nelle mani dei ma- gistrati interessati- è una circostanza ulteriore rispetto a quella tenuta in considerazione dalla Corte di cassazione, i cui effetti,nella prospettiva decisionale, non vengono elisidall’esistenza di altra aggiuntiva ragione. 3.2. Tanto evidenziato, va osservato che «in tema di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'omessa motivazione in ordine ad uno o più motivi di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-biscod. proc. pen., allorché il motivo proposto debba considerarsi implicita- mente disatteso, ovvero qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti deci- sivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione» (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì,Rv. 268982 – 01 ) . Il ricorrente ha osservato che la Corte di cassazione hapiù volte puntualiz- zatoche le ragioni della mancata attivazione della via istituzionale, così come ac- certate dalla Corte di appello, erano da considerarsi decisive. Va rilevato, però, che tale decisività è stata rimarcata dalla Corte di cassa- zione nel senso dell’assorbimento di tutte le ulteriori questioni, ivi compresa quella oggi in disamina, e non nel senso voluto dal ricorrente. Nel ritenuto in fatto, invero, la Corte di cassazione enuncia anche il motivo esposto al punto 12 del ricorso, riassumendolo al paragrafo 6 e alle pagine 5 e 6, così dando atto di averlo tenuto in considerazione. Nel “Considerato in diritto”, poi, spiega che l’elemento psicologico del reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] viene ricavato dalla dimostrata consapevolezza che la notizia riservata doveva essere veicolata al Procuratore generale e non in via confidenziale a lui stesso. In tal senso,viene valorizzato il dato sopra indicato, accertato dalla corte di appello,perché riferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in occasione del suo esame dibatti- mentaledavanti ai giudici di merito. Nella sentenza in esamesi sottolinea che tale dato comprova la consape- volezza della illiceità della scelta di non seguire la via istituzionale, in ciò rinvenen- dosi l’esteriorizzazione del dolo generico richiesto per la configurazione del reato di cui all’art. 326 cod. pen... Intale ordito argomentativo, le ulteriori ragioni che hanno indotto a sugge- rire strade alternative a quella istituzionale,risultano affatto ininfluenti e superflue quanto alla sussistenza di tale consapevolezza, già dimostrata con quanto affer- mato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede dibattimentale, ossia sulla base di un dato di fatto correttamente percepito. Proprio in tal senso va intesa ladecisività più volte affermata dalla Corte di cassazione, ossia nel senso dell’assorbimento delle ulteriori questioni connesse alla vicenda, in quanto superflue e/o ininfluenti. Tanto viene precisato alla pagina 20 della sentenza impugnata -dove si ri- marca la “assorbente decisività”-e, soprattutto, ai paragrafi 10.2., 10. 3 . e 10.4. e alle relative pagine 20, 21 e 22, da dove emerge evidente che la decisività è riferita alla delineata consapevolezza (e non alle ragioni che hanno condotto a sviare dalla via istituzionale, per come dedotto nell’odierno ricorso)e che tale di- mostrata consapevolezza rende recessive tutte le ulteriori questioni sviluppate con il ricorso. 3.3.La decisione della Corte di cassazione, dunque, è fondata su un ele- mento di fatto della cui realità e corretta percezione non si dubita e che è stata ritenuta dimostrativa della consapevolezza della sceltaillecita operata dall’odierno ricorrente. Tanto vale a evidenziare come la decisione non sia fondatasu di un errore di percezione, ma su un dato di fatto correttamente percepito e la cui valutazione eportata assorbente ritenuta dai giudici non può essere oggetto di ricorso straor- dinario. 3.4.Tale portata assorbente, peraltro, viene rimarcata nella sentenza im- pugnata,proprio con specifico riferimento alla dedotta possibilità che la notizia riservata potesse giungere nelle manidegli stessi membri del CSM asseritamente coinvolti nella c.d. [OSCURATO:PERSONA], laddove, seguendo la via istituzionale,gli atti fossero stati trasmessi al Procuratoregenerale. A tale riguardo, invero, nella sentenza impugnata si sottolinea che l’accesso delCSM agli atti coperti da segreto investigativo era tutt’altro che automatico e sostanzialmente ipotetico, atteso che, in base alla normativa vigente all’epoca dei fatti, era nella facoltà del Procuratore generale, ove investito della questione , di non ostenderne il contenuto. Da ciò si traeva la conclusione che, anche sotto l’ulteriore profilo paventato dal ricorrente,la scelta di non percorrere la via istituzionale risultav a comunque ingiustificata, al pari della ritenuta inaffidabilità della persona che rivestiva il ruolo istituzionale d’interesse. Tanto si ricava chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, dove ai paragrafi 7.2. e 7.3. viene trattato il tema della consapevolezza della illiceità dello sviamento dalla via istituzionale per la ritenuta inaffidabilità della persona del pro- curatore generale, e al paragrafo 7.4. si rimarca come -parimenti-risultava “ma- nifestamente inconferente”anche l’ulteriore giustificazione addotta, attesa la na- tura meramente ipoteticadel costrutto secondo cui il coinvolgimento del P rocura- tore generale avrebbe senz’altro comportato la trasmissione degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura. Per maggiore chiarezzae completezza, si riporta no i bran i ora citati, dalla cui lettura emerge che il tema che si assume omesso, invece, è stato puntualmente affrontatonella sentenza impugnata, dove se ne evidenziava la natura congettu- rale, se confrontatoalla normativa primariae secondaria vigente all’epoca dei fatti, per come evidenziato anche dalla Corte di appello di Brescia: «[7.2. n.d.e.]A fronte del paventato stallo rispetto alla solerte adozione del provvedimento di iscrizione sollecitato da Storari, la via istituzionale da seguire nel definire tale asserita conflittualità interna all'ufficio di provenienza non presentava margini di incertezza forieri di dubbi applicativi, in linea con quanto condivisibil- mente rimarcato nelle conformi decisioni dei Giudici del merito. Anzichè portare a conoscenza del Consiglio Superiore della Magistratura la vicenda in questione -contattandone un componente, in via tanto informale quanto meramente confidenziale, con modalità all'evidenza poco compatibili con la serietà e delicatezza dei temi in gioco-, Storari avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello territorialmente com- petente, chiamato, ex art. 6 d.lgs n. 106/2006, a risolvere i contrasti inerenti all'e- sercizio dell'azione penale e all'iscrizione delle notizie di reato. 7.3. Del resto, che fosse questa, senza incertezza di sorta, sul piano ordi- namentale, la corretta via istituzionale da seguire, è aspetto che lo stesso ricor- rente ha mostrato non solo di conoscere, ma anche di condividere, affermando, nel corso del suo esame dibattimentale, che tale modalità di azione non venne in concreto privilegiata a causa della ridotta affidabilità della persona che all'epoca temporaneamente rappresentava l'[OSCURATO:PERSONA] della Procura Generale milanese (si veda la sentenza impugnata, pagina 106). Dato, questo, mai sottoposto a revisione critica da parte del ricorso; e che, di converso, assume una assorbente decisività nell'ottica della confermata affer- mazione di responsabilità, anche sotto il versante soggettivo, per quel che più avanti si dirà. 7.4. Anche a voler ritenere, come in tesi prospettato dal ricorrente, che le dichiarazioni di Amara - nella parte in cui riguardavano il funzionamento dell'or- gano di autogoverno della Magistratura nella precedente consiliatura, in tesi in- fluenzato dalla loggia segreta descritta dal predetto dichiarante -potessero in qual- che modo investire le competenze ascritte al Consiglio Superiore, prescindendo dal formale coinvolgimento di Magistrati nella relativa indagine, ciò malgrado non si perviene comunque ad una conclusione diversa: una tale prospettiva, infatti, non consentiva e non consente comunque di ritenere le esigenze sottese al segreto investigativo, apposto sui relativi verbali di interrogatorio, recessive rispetto a quelle di acquisizione "consiliare" dei relativi dati conoscitivi, per l'evidente erro- neità della ricostruzione della pertinente normativa di riferimento. A fronte della segretazione imposta dalla disciplina normativa primaria (nel caso in esame dall'art. 329 cit.), si è puntualmente evidenziato nella impugnata sentenza che le fonti normative secondarie destinate ad incidere sul tema (ossia le circolari consiliari deliberate tra il 1994 e il 1995, ivi citate alla pagina 101) rendevano e rendono meramente facoltativo e, dunque, tutt'altro che automatico l'accesso del Consiglio Superiore della Magistratura ad atti coperti dal segreto in- vestigativo, legati a notizie di reato o, comunque, a fatti o circostanze che possano lambire le competenze dell'[OSCURATO:PERSONA] giudiziario procedente: quest'ultimo infatti (in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello o del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in forza dell'ultima delle circolari citate, quella del 17 maggio 1995) potrebbe sempre rifiutarne l'ostensione, omet- tendo la trasmissione e giustificando le ragioni di opportunità di una siffatta scelta. Il che, ancora una volta, rendeva manifestamente inconferente la soluzione privilegiata dai due concorrenti, vieppiù se filtrata alla luce della imprescindibile comparazione tra la delicatezza della materia gestita, per la rilevante connotazione pubblicistica delle ragioni sottese all'apposizione del segreto investigativo, e la chiarezza del percorso istituzionale predisposto dall'ordinamento nel definire la si- tuazione di difficoltà in cui, a suo dire, si era trovato Storari nel gestirel'attività di indagine conseguenziale alle dichiarazioni rese da Amara». 3.5. Da quanto fin qui esposto si raggiungono due conclusioni: a) il fatto valorizzato dalla Corte di cassazione per ritenere la sussistenza del dolo generico -ossia il consapevole sviamento dalla via istituzionale per la rite- nuta ridotta affidabilità del Procuratore generale-è un dato processualmente ac- certato e correttamente percepito, insindacabile in questa sede nella prospettiva valutativa; b) l’ulteriore ragione addotta a giustificazione dalla scelta di non seguire la via istituzionale -secondo la quale il coinvolgimento del Procuratore generale avrebbe comportato la necessaria trasmissione degli atti al CSM, con la conse- guenza che essi sarebbero stati portati a conoscenza dei magistrati che si assu- mevano coinvolti nella c.d. [OSCURATO:PERSONA] stata puntualmente considerata nella sentenza impugnata, dove si è sottolineato che tale evenienza era mera- mente ipotetica, contrastava con la normativa primaria e secondaria vigente all’epoca dei fatti (che lasciava al Procuratore generale la facoltà di trasmettere o meno gli atti coperti da segreto investigativo al CSM) ed era comunque ingiustifi- cata rispetto alla delicatezza della materia e alle rilevanti connotazioni pubblicisti- che sottese all’apposizione del segreto investigativo, oltre che “manifestamente inconferente rispetto alla «chiarezza del percorso istituzionalepredisposta dall’or- dinamento nel definire la situazione di difficoltà in cui -a suo dire-si era trovato Storari […]». 4. Con le memorie in data 28/03/2025 e in data 05/05/2025si assume che l’esatta individuazione della ragione che ha condotto a suggerire lo sviamento dal percorso istituzionale avrebbe delle ricadute quanto alla configurabilità della scriminante dell’art. 51 cod. pen., sulla quale la Corte di cassazione avrebbe omesso di pronunciarsi. 4.1. Quanto esposto ai paragrafi precedenti dimostra la manifesta infonda- tezza dell’assunto, visto che la sentenza impugnata si è occupata anche della ra- gione sottesa allo sviamento dal percorso istituzionale che si assume omessa, tanto da non lasciare spazio all’assunto secondo cui la Corte di cassazione non avrebbe dato risposta alle ricadute in punto di configurabilità della scriminante dell’adempimento del dovere, sia pure in ipotesi putativa. 4.1. Anche in questo caso, al contrario di quanto dedotto, la Corte di cas- sazione si è occupata della scriminate dell’adempimento del dovere in ipotesipu- tativa, negando la sua configurabilità sulla scorta della piena consapevolezza della illiceità della scelta di non percorrere la via istituzionale. Scelta che -per come visto-si è ritenuta ingiustificata sia in relazione alla assunta inaffidabilità delProcuratore generale, sia in relazione al paventato peri- colo che gli atti pervenissero ne lle mani dei componenti del CSM asseritamente coinvolti nella [OSCURATO:PERSONA], ove si fosse seguita la via istituzionale. Si legge, infatti, alparagrafo 10.2. della sentenza impugnata: «10.2. Tale consapevolezza [quella della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale n.d.e.] assume, per quanto già anticipato, un portato di assorbente decisività. 10.2.1. Per un verso esclude a monte la possibilità di ritenere obbligata, anche nell'intimo, seppur erroneo, convincimento dell'imputato, la condotta delit- tuosa messa in atto, così da neutralizzare, senza incertezze, la rivendicata appli- cabilità dell'art. 51 cod. pen., atteso che, per una scelta del tutto personale e marcatamente arbitraria, il ricorrente -nel manifestare la sua opinione all'intra- neus, determinante nel quadro dellarivelazione del segreto da questi operata -ha ritenuto di trascurare volutamente quella ritualmente prevista dall'ordinamento per ovviare al problema che si intendeva risolvere». Nella sentenza impugnata, dunque, è stato affrontato il tema della scrimi- nantein forma putativa dell’adempimento del dovere, escludendone la sua confi- gurabilità in ragione della consapevolezza della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale. 4.2. Il compiuto esame della questioneè dimostrato anche dal fatto che il tema delle ricadute sull’elemento soggettivo (e quindi della scriminante putativa) è stato affrontato dalla Corte di cassazioneanche in relazione a un ulteriore profilo, pure prospettato al punto 26 del ricorso originarioed evocato con l’odierno ricorso. In quel punto 26, invero, si sosteneva, invia principale, che potesse confi- gurarsi la scriminante putativa e, in via subordinata, si deduceva l’errore dell’im- putato determinato -tra l’altro-dalle interpretazioni date dal CSM nelle circolari, risoluzioni e risposte ai quesiti, sottolineandosi che«ciò vale anche per l’esimente di cui all’art. 51 Codice Penale, ritenuta sussistente dall’imputato senza che in tale valutazione sia ravvisabile colpa». La Corte di cassazione ha dato puntuale risposta anche al tema così intro- dotto, visto che al paragrafo 10.2.2., dopo avere escluso (al precedente paragrafo 10.2.1., già riportato) la configurabilità della scriminante putativa, affronta anche la questione della possibilità che il ricorrente fosseincorso in un errore del dato normativo di riferimento, tale da giustificare l’applicazione del l’art. 47, comma terzo, cod. pen.. Si legge, infatti,nella sentenza: «10.2. Tale consapevolezza [quella della illiceità della scelta di non percor- rere la via istituzionale n.d.e.] assume, per quanto già anticipato, un portato di assorbente decisività. 10.2.1. Per un verso esclude a monte la possibilità di ritenere obbligata, anche nell'intimo, seppur erroneo, convincimento dell'imputato, la condotta delit- tuosa messa in atto, così da neutralizzare, senza incertezze, la rivendicata appli- cabilità dell'art. 51 cod. pen., atteso che, per una scelta del tutto personale e marcatamente arbitraria, il ricorrente -nel manifestare la sua opinione all'intra- neus, determinante nel quadro della rivelazione del segreto da questi operata -ha ritenuto di trascurare volutamente quella ritualmente prevista dall'ordinamento per ovviare al problema che si intendeva risolvere. 10.2.2. Per altro verso, costituisce un ulteriore tassello a conferma della piena condivisibilità della valutazione operata dai Giudici del merito nell'escludere, quantomeno con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], che la relativa condotta potesse ritenersi am- mantata da una erronea comprensione del dato normativo di riferimento, tale da giustificare l'applicabilità dell'art. 47, comma 3, cod. pen.. La consapevolezza del corretto percorso istituzionale da suggerire a Storari per superare la situazione di stallo che questi ebbe a rappresentargli prima di pro- cedere alla rivelazione del segreto; la cautela necessariamente imposta dalla pre- senza di una segretazione imposta ex lege; il contenuto normativo, di non parti- colare complessità, della disciplina regolamentare dettata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura quanto alle modalità di gestione di vicende di inte- resse del detto organo coperte dal sequestro investigativo, tutt'altro che rare, co- stituiscono elementi che, partitamente e globalmente vagliati, danno piena ragione giustificativa della correttezza della decisione sul punto assunta dai Giudici del me- rito. Sono, quelli or ora indicati, tutti argomenti che, letti alla luce dello spessore professionale del ricorrente e delle sue specifiche competenze acquisite nel tempo anche sul piano ordinamentale proprio in ragione della carica rivestita all'epoca dei fatti, del tutto coerentemente sono stati apprezzati a sostegno della ritenuta in- sussistenza di un errore sul fatto». Anche il tema della possibilità di configurare la scriminante dell’adempi- mento del dovere in ipotesi putativa, quindi, viene esaminato in tutti i profili in cui è stato prospettatonel ricorso ordinario, peraltro ritenuti assorbiti in ragione del la consapevolezza dell’illiceità della condotta tenutae in considerazione della rilevata incompatibilità tra tale consapevolezza e la scriminante, oltre cheescludendosi la possibilità di un errore ai sensi dell’art. 47, comma terzo, cod. pen. sulla compren- sione del dato normativo di riferimento. Va rimarcato come il riferimento alla disciplina regolamentare richiami quanto esposto nel paragrafo 7.4. (sopra riportato)della sentenza impugnata , dove si sottolineava che l’idea secondo cuiil rispetto della via istituzionale avrebbe necessariamente portato gli atti nelle mani dei magistrati che sedevano nella Prima Commissione del CSM contrastava con la normativa primaria e secondaria, per come anche sottolineato dai giudici della Corte di appello di Brescia. 5. La lettura coordinata, complessiva e non parcellizzatadella motivazione, porta a concludere che la sentenza impugnataha trattato tutti i temi che oggi si assumono omessi, senza incorrere in alcun errore percettivo, dovendosi ricordare il principio generale secondo il quale la pronuncia costituisce un tutto coerente e organico, nel cui ambito ogni punto va posto in relaz ione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito, così che il viziodi omessa mo- tivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti. 6. Quanto esposto conduce alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, cui segue, ai
Sentenza Cassazione n. 20331/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris